Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10328/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10328 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 riservata in decisione all'udienza del 7 maggio 2025 avente ad oggetto ricorso ex artt. 337 bis
e 337 ter c.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa alla Parte_1 C.F._1
via Maiuri, 17 presso lo studio dell'Avv. Mario D'Ario che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Giugliano in Controparte_1 C.F._2
Campania al Corso Campano 139 presso lo studio dell'avv. Pasquale Parisi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. ANTONIETTA CICATIELLO C.F. con studio in Frattaminore C.F._3
Per_ alla Piazza Umberto I, 30 in qualità di curatrice speciale della minore (nata a [...] il [...]) come da decreto di nomina del 2.5.2024
CURATORE DELLA MINORE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.11.2023, il ricorrente (nato a [...] il [...]), premesso di aver intrattenuto una stabile relazione sentimentale con la resistente (nata a [...] il [...]), dalla quale Per_ è nata una figlia - (nata a [...] il [...]) - chiedeva di regolamentare i rapporti inerenti alla genitorialità alle condizioni in atti indicate.
Per_ In particolare chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore con residenza privilegiata presso di lui;
in subordine, in caso di affido condiviso, stabilire la residenza privilegiata della minore presso di sé con esercizio separato della responsabilità genitoriale;
il versamento per la minore di una somma mensile di almeno € 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
il 50% delle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, ludiche, scolastiche etc) come da protocollo stilato dal Tribunale e il C.O.A. di Napoli Nord;
determinare il diritto/dovere di visita della resistente nei termini più confacenti all'interesse della minore anche in occasione di tutte le festività; con vittoria di spese, diritti e onorari da liquidarsi ai sensi dell'art. 1333 T.U. Spese di Giustizia avendo la ricorrente proposto istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, contestando tutto quanto dedotto in ricorso, chiedeva rigettarsi le richieste formulate dal ricorrente;
l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso di sé; il versamento a titolo di contributo al mantenimento della minore da parte del ricorrente nella misura di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, in via anticipata il 5 (cinque) di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno;
il pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie nonché il rimborso al genitore anticipatario, previa presentazione di ricevute e/o documentazione giustificativa, delle ulteriori spese che si rendessero necessarie per il figlio minore, da concordare per iscritto fra i genitori salvo urgenze,
e rappresentate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle spese di istruzione e formazione, dalle spese mediche non mutuabili, dalle spese per attività sportive e ricreative e/o culturali e/o viaggi culturali, come da Protocollo del Tribunale di Napoli Nord;
il diritto/dovere di visita del ricorrente secondo modalità confacenti l'interesse primario della minore;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi in favore del sottoscritto Avvocato, ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia, avendo la resistente chiesto ed ottenuto l'ammissione al beneficio del patrocinio alle spese dello Stato.
All'udienza del 3 aprile 2024 entrambi comparivano innanzi al Giudice delegato, il quale, sentite le parti, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, rinviava in prosieguo all'udienza del 19-
4-2024 onerando parte resistente del deposito della sentenza di divorzio della resistente nonché delle relazioni dei SS di Giugliano in Campania disposte nel procedimento di divorzio n. 563/2019 R.G..
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Con ordinanza del 2 maggio 2024 ex art. 473-bis.22 c.p.c. così provvedeva: affidava in via esclusiva
Per_ la figlia minore (nata a [...] il [...]) al padre con collocamento presso lo stesso in Melito di Napoli alla via Roma, 243, in conformità agli interessi della minore alla luce della documentazione in atti (in particolare sentenza di divorzio della nella quale veniva dichiarata decaduta CP_1
dalla responsabilità genitoriale sui tre figli minori avuti dal precedente matrimonio, sentenza di condanna alla pena di mesi 9 di reclusione e 700 euro di multa per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. per omesso versamento del mantenimento nei confronti dei figli avuti dal precedente matrimonio); tenuto conto della pacifica assenza di incontri tra la madre ed i figli, stante il rifiuto dei predetti di Per_ incontrarla nonché per il disinteresse morale e materiale nei confronti della figlia che non vede da mesi, per essersi trasferita a Modena con il compagno (senza alcun valido motivo, essendo, tuttora, alla ricerca di un lavoro); disponeva per il ricorrente la possibilità di esercitare la responsabilità genitoriale sia per decisioni di ordinaria amministrazione, che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
prevedeva incontri tra la madre e la minore esclusivamente presso i SS di Melito di Napoli, per due pomeriggi a settimana, secondo orari e modalità da concordarsi con i SS, riservando all'esito dell'istruttoria (percorsi presso i SS ed eventualmente CTU) ogni diversa valutazione;
nominava un curatore della minore nella persona dell'avv. Cicatiello Antonietta;
disponeva un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio (ossia il comune di MELITO DI NAPOLI); disponeva per entrambi i genitori individualmente un percorso educativo presso i SS competenti per territorio (ossia MELITO DI
Per_ NAPOLI essendo il ricorrente ivi residente con la minore alla via Roma 243 e di GIUGLIANO
IN CAMPANIA essendo la resistente ivi domiciliata presso la madre al Vico Giuglianiello 15); avuto riguardo agli aspetti economici, determinava in euro 200,00 l'assegno di mantenimento a carico della Per_ resistente in favore del ricorrente per il mantenimento della figlia minore (nata a [...] il 6-7-
2018) entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e straordinarie relative alla figlia, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; nulla prevedeva a titolo di mantenimento per la resistente essendo giovane con capacità lavorativa;
ritenuta inammissibile la prova per testi articolata da parte ricorrente e considerata l'assenza di articolazione dei mezzi istruttori da parte resistente, il Giudice rinviava la causa in prosieguo al 12.7.2024.
Con ordinanza del 16 luglio 2024 veniva disposta una CTU che prestava giuramento di rito in data
1.10.2024 (ctu dott.ssa previa rinuncia del nominato CTU dott.ssa ). Persona_2 Per_3
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Depositata la CTU, all'udienza del 9.4.2025, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per bonario componimento essendo migliorati i rapporti tra le parti in ordine alla genitorialità.
All'udienza del 7.5.2025, tenutasi in modalità cartolare, avendo le parti raggiunto un accordo, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 22.5.2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In ordine alle condizioni inerenti alla genitorialità le parti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
a) Per quanto riguarda il regime di affido le parti concordano che la minore , in atti Persona_4
generalizzata, sarà affidata in modo esclusivo al padre che eserciterà la responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e salute come peraltro già stabilito dal Tribunale;
b) Per quanto riguarda il diritto di visita della madre, vista la rilevante novità determinata dal trasferimento del padre nel Comune di Modigliana che dista circa un'ora dal comune dove domicilia la madre che è sito in Mortizzuolo e un attuale miglioramento della conflittualità, le parti hanno concordato di liberalizzare gli incontri madre/figlia senza la mediazione degli assistenti sociali.
Viene, pertanto previsto che la madre possa vedere e tenere con sé la minore almeno due pomeriggi
a settimana che, salvo diverso accordo tra le parti che in ogni caso non deve pregiudicare gli interessi della figlia, vengono identificati nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e a weekend alternati il sabato dall'eventuale uscita dalla scuola e la domenica con pernotto (la
Per_ domenica la madre ripoterà la bambina dalla madre entro le ore 20:00). Il compleanno di sarà trascorso dalla minore possibilmente con entrambi i genitori e, ove ciò non possibile, ad anni alterni con il padre e la madre. Il giorno della festa della mamma e del papà la minore starà col relativo genitore e dove tale giorno, nel caso della festa del papà, cada in uno dei giorni in cui la minore doveva stare con la madre quest'ultima avrà titolo al recupero della giornata in un giorno da Per_ concordare tra le parti. Per quanto riguarda le festività natalizie, ad anni alterni, stara il giorno della vigilia col padre e quello di natale con la madre. Sempre ad anni alterni il giorno 31 dicembre col padre e il primo giorno dell'anno con la madre e viceversa. Il giorno dell'epifania, sempre ad anni alterni, starà con l'uno o l'altro genitore. Il medesimo criterio dell'alternanza sarà utilizzato dalle parti con riguardo ai giorni di Pasqua e di Lunedì in Albis. Per quanto riguarda le vacanze
Per_ estive le parti concordano che, ad anni alterni, nei mesi di luglio ed agosto, potrà stare una settimana intera con la madre comunicando al padre il relativo periodo entro il 30 giugno;
c) Per quanto riguarda il mantenimento, si conferma quanto stabilito dal Tribunale e, pertanto, si pone a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
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minore il versamento mensile di un assegno di euro 200,00 (duecento,00) oltre adeguamento ISTAT.
Tale assegno dovrà esser versato entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio del sig.
ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario dello stesso che, anche per le Parte_1
vie brevi, comunicherà alla resistente. Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e straordinarie relative alla figlia, saranno regolate come da protocollo in auge presso il Tribunale di Napoli NORD, come da Protocollo di Intesa del 25- 10-2019 che si ritiene qui per integrale trascritto;
d) Le parti si impegnano, in ogni caso, a consentire e favorire il rapporto della figlia con gli ascendenti dal lato materno e paterno.
Aderendo alle conclusioni del curatore e di quanto emerso in sede di CTU, il Collegio suggerisce
Per_ per la minore un sostegno psicologico e la visita neuropsichiatrica infantile nonché un'attività di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti per un periodo di 9 mesi.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
I compensi spettanti ai difensori delle parti ed al curatore della minore, ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato, vengono liquidati con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 23.5.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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