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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 19/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 636 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonietta Sacco ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 636 /2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), e per essa , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 difesa dall'avv. CRIVELLARI FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
(c.f. ), nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
“chiede la divisione del bene”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE A seguito dell'ordinanza del GE datata 10.05.2024 con la quale, nell'ambito del proc. n. 26/2021 RGE, si disponeva, ai sensi dell'art. 600 c.p.c. il giudizio di divisione endoesecutiva dell'immobile sito in Gravellona
Toce in via Orti n. 12, (censito al foglio 2, mappale 1078 sub 1 e 2 al catasto fabbricati ed identificato al foglio
13, mappale 1078 al catasto terreni) e del terreno ubicato a Casale Corte Cerro (VB) - via Martiri Terreno con conformazione boschiva (identificato al foglio 6, mappale 580 del Comune di Casale Corte Cerro. Identificato al catasto Terreni - Fg. 6, Part. 580, Qualità ) pignorati nell'ambito della suddetta procedura e in Persona_1 comproprietà tra il debitore esecutato e le altre comproprietarie non esecutate, Controparte_1
e , ognuno per la quota di 1/3 per ciascuno dei beni, il Controparte_3 Controparte_2 creditore procedente (e per essa ) ha introdotto Parte_1 Parte_2
l'odierno giudizio, chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione e alla divisione degli immobili sopra menzionati con individuazione della quota di spettanza dell'esecutato.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, i convenuti sono rimasti contumaci.
Va premesso che la contumacia, notoriamente non equiparabile a non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta (in tal senso, tra le più recenti, Cass. n. 14623/2009 e n. 4161/2014), non consente di addivenire alla necessaria statuizione preliminare sull'esistenza del diritto alla divisione dei beni pignorati in sede esecutiva (ovvero del relativo diritto reale) nella forma dell'ordinanza, che invero l'art. 785 c.p.c. riserva, appunto, al solo caso in cui non sorgano in proposito contestazioni tra le parti, dovendosi, altrimenti, provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c., ossia alla definizione con sentenza, eventualmente anche non definitiva. Ciò, del resto, è coerente con la natura per "fasi" del giudizio di divisione, che tende, eventualmente attraverso una serie di pronunce non definitive su questioni "strumentali" a pervenire al risultato finale concreto di trasformare l'originaria quota ideale spettante al singolo condividente in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni o sulla somma di denaro ricavata dalla loro alienazione.
Nella specie, le risultanze documentali della causa (con particolare riferimento alla relazione dell'esperto stimatore geom. , nominato in sede esecutiva) evidenziano, di fatto, che i beni in questione non Persona_2 risultano comodamente divisibili in natura, non essendo peraltro sorte contestazioni sostanziali sul punto all'esito dell'ordinanza ex art. 600 c.p.c. con la quale era stato disposto dal GE il giudizio di divisione.
In proposito, va chiarito che "il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720
c.c. postula sotto l'aspetto strutturale che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e sotto l'aspetto economico-funzionale che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso" (Cass. civ. n. 11891/1998).
Parimenti le quote di comproprietà in capo ai convenuti, non altrimenti contestate, risultano essere:
quota di 1/3 Controparte_1
quota di 1/3 Controparte_3
quota di 1/3 Controparte_2 In definitiva si deve pronunciare lo scioglimento della comunione secondo le quote suddette, e accertata la non comoda divisibilità degli immobili, alla divisione si dovrà procedere mediante vendita dei beni, per cui questo
Giudice si riserva di emettere ordinanza di vendita alla definitività della presente pronuncia.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la sussistenza del diritto alla divisione e, per l'effetto, lo scioglimento della comunione del diritto di proprietà tra i convenuti
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._2
(c.f. ), nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._3 secondo la quota di 1/3 ciascuno, dell'immobile sito in Gravellona Toce in via Orti n. 12, (censito al foglio 2, mappale 1078 sub 1 e 2 al catasto fabbricati ed identificato al foglio 13, mappale 1078 al catasto terreni) e del terreno ubicato a Casale Corte
Cerro (VB) - via Martiri, Terreno con conformazione boschiva (identificato al foglio 6, mappale 580 del
Comune di Casale Corte Cerro. Identificato al catasto Terreni - Fg. 6, Part. 580, Qualità Bosco ceduo)
b) accerta la non comoda divisibilita' degli immobili;
c) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio di divisione per le operazioni di vendita;
Spese al definitivo.
Verbania, 13/3/2025
Il Giudice
Antonietta Sacco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonietta Sacco ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 636 /2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), e per essa , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 difesa dall'avv. CRIVELLARI FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
(c.f. ), nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
“chiede la divisione del bene”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE A seguito dell'ordinanza del GE datata 10.05.2024 con la quale, nell'ambito del proc. n. 26/2021 RGE, si disponeva, ai sensi dell'art. 600 c.p.c. il giudizio di divisione endoesecutiva dell'immobile sito in Gravellona
Toce in via Orti n. 12, (censito al foglio 2, mappale 1078 sub 1 e 2 al catasto fabbricati ed identificato al foglio
13, mappale 1078 al catasto terreni) e del terreno ubicato a Casale Corte Cerro (VB) - via Martiri Terreno con conformazione boschiva (identificato al foglio 6, mappale 580 del Comune di Casale Corte Cerro. Identificato al catasto Terreni - Fg. 6, Part. 580, Qualità ) pignorati nell'ambito della suddetta procedura e in Persona_1 comproprietà tra il debitore esecutato e le altre comproprietarie non esecutate, Controparte_1
e , ognuno per la quota di 1/3 per ciascuno dei beni, il Controparte_3 Controparte_2 creditore procedente (e per essa ) ha introdotto Parte_1 Parte_2
l'odierno giudizio, chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione e alla divisione degli immobili sopra menzionati con individuazione della quota di spettanza dell'esecutato.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, i convenuti sono rimasti contumaci.
Va premesso che la contumacia, notoriamente non equiparabile a non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta (in tal senso, tra le più recenti, Cass. n. 14623/2009 e n. 4161/2014), non consente di addivenire alla necessaria statuizione preliminare sull'esistenza del diritto alla divisione dei beni pignorati in sede esecutiva (ovvero del relativo diritto reale) nella forma dell'ordinanza, che invero l'art. 785 c.p.c. riserva, appunto, al solo caso in cui non sorgano in proposito contestazioni tra le parti, dovendosi, altrimenti, provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c., ossia alla definizione con sentenza, eventualmente anche non definitiva. Ciò, del resto, è coerente con la natura per "fasi" del giudizio di divisione, che tende, eventualmente attraverso una serie di pronunce non definitive su questioni "strumentali" a pervenire al risultato finale concreto di trasformare l'originaria quota ideale spettante al singolo condividente in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni o sulla somma di denaro ricavata dalla loro alienazione.
Nella specie, le risultanze documentali della causa (con particolare riferimento alla relazione dell'esperto stimatore geom. , nominato in sede esecutiva) evidenziano, di fatto, che i beni in questione non Persona_2 risultano comodamente divisibili in natura, non essendo peraltro sorte contestazioni sostanziali sul punto all'esito dell'ordinanza ex art. 600 c.p.c. con la quale era stato disposto dal GE il giudizio di divisione.
In proposito, va chiarito che "il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720
c.c. postula sotto l'aspetto strutturale che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e sotto l'aspetto economico-funzionale che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso" (Cass. civ. n. 11891/1998).
Parimenti le quote di comproprietà in capo ai convenuti, non altrimenti contestate, risultano essere:
quota di 1/3 Controparte_1
quota di 1/3 Controparte_3
quota di 1/3 Controparte_2 In definitiva si deve pronunciare lo scioglimento della comunione secondo le quote suddette, e accertata la non comoda divisibilità degli immobili, alla divisione si dovrà procedere mediante vendita dei beni, per cui questo
Giudice si riserva di emettere ordinanza di vendita alla definitività della presente pronuncia.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la sussistenza del diritto alla divisione e, per l'effetto, lo scioglimento della comunione del diritto di proprietà tra i convenuti
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._2
(c.f. ), nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._3 secondo la quota di 1/3 ciascuno, dell'immobile sito in Gravellona Toce in via Orti n. 12, (censito al foglio 2, mappale 1078 sub 1 e 2 al catasto fabbricati ed identificato al foglio 13, mappale 1078 al catasto terreni) e del terreno ubicato a Casale Corte
Cerro (VB) - via Martiri, Terreno con conformazione boschiva (identificato al foglio 6, mappale 580 del
Comune di Casale Corte Cerro. Identificato al catasto Terreni - Fg. 6, Part. 580, Qualità Bosco ceduo)
b) accerta la non comoda divisibilita' degli immobili;
c) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio di divisione per le operazioni di vendita;
Spese al definitivo.
Verbania, 13/3/2025
Il Giudice
Antonietta Sacco