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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2024, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 2593/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Giovanna Cacciotti
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Giovanna Cacciotti
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 2.7.24, depositate in data 26.6.24;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità “ Responsabilità genitoriale: , di anni 15, in Persona_1
via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. 2
Tempi di permanenza: Collocare anagraficamente e in via preferenziale presso la madre e Per_1
disporre che il padre possa vederla e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: A settimane alterne: il lunedì pomeriggio comprensivo del pernottamento e dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio e nella settimana in cui la minore sarà con la madre per il fine settimana, il padre potrà averla con sé per due pomeriggi infrasettimanali comprensivi del pernottamento. Il padre potrà averla con sé per metà delle vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 6 gennaio) da concordarsi un mese prima di anno in anno;
per metà delle vacanze pasquali da concordarsi un mese prima di anno in anno;
durante le vacanze estive per almeno due settimane, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Assegnazione casa coniugale: La casa coniugale sita in Roma, Via
San Donato di Ninea n. 24, già di proprietà esclusiva della sig.ra è stata venduta Parte_1
previa autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Roma e con il ricavato è stata acquistata l'attuale abitazione di Via Della Tenuta del Casalotto n. 92/B. Ripartizione degli oneri di mantenimento Il genitori provvederanno al mantenimento diretto delle figlie nei periodi di rispettiva permanenza presso ciascuno e provvederanno inoltre al pagamento del 50% ciascuno delle spese mediche, delle attività scolastiche e parascolastiche, ricreative e sportive delle figlie, se del caso rimborsando il genitore che le ha anticipate per intero, anche tramite conguagli.” rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 28.8.2004 in Albano Laziale, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Albano Laziale, atto n. 166 parte 2 serie A - anno 2004, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma l'8.7.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi