Articolo 9 della Legge 7 ottobre 2024, n. 152
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1 novembre 2024
Art. 9. Accensione di fuochi nelle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare 1. All' articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
« Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare ». 2. L'accensione di falo' in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare non rientra nell'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
3. Le regioni hanno la facolta' di regolamentare, in conformita' alle normative nazionali, la salvaguardia dei falo' e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e delle ricorrenze della tradizione popolare. Con riferimento ai divieti di cui all' articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 , le regioni possono prevedere, dettando le eventuali prescrizioni del caso, speciali e motivate deroghe, anche valutando l'andamento degli incidenti giornalieri suscettibili di provocare incendi boschivi, al fine di consentire l'accensione di falo' e di fuochi rituali. I falo' e fuochi rituali sono comunque vietati nelle giornate di vento.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' articolo 59 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 : «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza », pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931, S.O. n. 146, come modificato dalla presente legge:
«Art. 59. - E' vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.
In mancanza di regolamenti e' vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.
Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare.
Anche quando e' stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprieta' altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.».
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : «Norme in materia ambientale» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96.
- La legge 21 novembre 2000, n. 353 : «Legge-quadro in materia di incendi boschivi», e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 31 novembre 2000.
Entrata in vigore il 1 novembre 2024