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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/02/2024, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 449/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 449/2021 promossa da:
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. LENCIONI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MONTAGNI ENRICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da deduzioni di cu al verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.07.2023 dove si sono riportati ai propri atti anche in via istruttoria;
all'esito del rituale deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. era emessa la presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1540/20 – rg 3206/20 emesso dal suintestato Tribunale in data 19.12.2020 con cui le era ingiunto il pagamento, in favore di della somma di €. 17.494,49 oltre CP_1 interessi e spese legali a fronte delle fatture azionate e chiedeva la revoca del D.I., con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta che chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e nel merito la conferma del D.I.; con vittoria di spese
La causa era istruita solo con la produzione documentale delle parti ritenute dal giudicante le richieste istruttorie superflue alla decisione.
pagina 1 di 3 Il D.I. opposto era dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 25.02.2023.
La parte attrice opponente all'udienza dell'11.04.2022 ha effettuato una ammissione in merito alla entità dei rapporti di dare / avere fra le parti al 23.01.2022 e ha contestualmente rinunciato al disconoscimento della scrittura privata del 23.01.2020 intendendosi con tale comportamento riconosciuta la sottoscrizione apposta da in calce alla CP_2 predetta scrittura ( cfr. doc. in atti).
In tale scrittura vi era l'impegno della parte attrice a pagare il saldo di €. 32.929,12 con quattro titoli a scadenza e si ha per certo che tale pagamento non sia avvenuto atteso che i titoli non sono stati posti all'incasso e esibiti in originale dalla parte convenuta opposta alla prima udienza del presente giudizio (cfr. verbale udienza 01.07.2021 in atti).
La predetta sottoscrizione del forma piena prova del credito della convenuta e, Pt_1 comunque, vi e da rilevare che la prova del credito per le forniture delle merci lo si può agevolmente riscontrare nelle fatture della convenuta opposta e nei ddt tutti sottoscritti dal destinatario e mai contestati.
Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza oramai consolidata in punto di riparto dell'onere probatorio nell'adempimento negoziale vi è da sottolineare come la parte convenuta abbia fornito la prova della sussistenza del titolo del proprio credito e la sua scadenza ( corrispettivo di fatture e merci consegnate) mentre la parte oppone te non ha fornito alcun elemento di prova in merito ai fatti estintivi o modificativi del diritto di credito vantato dalla parte convenuta opposta ( SSUU. 30.10.2001 n. 13533).
Le eccezioni svolte, infatti, dalla parte attrice opponente non sono fondate su prova scritta o di pronta soluzione e ciò, come statuito nella ordinanza del 25.02.2023 che qui si conferma, emerge, in primo luogo, dal fatto che la società opponente si limita nella citazione ad affermare di non essere debitrice della somma ingiunta ma non quantifica il diverso importo e ne demanda l'accertamento dal giudicante;
in secondo luogo dalla mancanza della prova in ordine al credito a propria volta vantato nei confronti della parte convenuta opposta.
Nel caso di specie l'ammissione delle richieste istruttorie non avrebbe potuto, a parere della scrivente, fornire alcun elemento per un riesame della ordinanza suindicata.
Appare quindi dovuta la somma di cui al D.I. atteso che dalla documentazione in atti emerge che le imputazioni /quietanze dei pagamenti sono presenti nella scheda contabile dell'esercizio del 2020 di allegata alla comparsa di costituzione e risposta e CP_1 ancora prima nel ricorso monitorio ( cfr. doc. in atti).
Pertanto si deve rigettare la proposta opposizione e tutte le domanda avanzata dalla parte attrice perché infondate laddove appare da confermare il D.I. opposto.
Le doglianze della parte attrice infatti sono sfornite di prova sia sul dato relativo alla interruzione del rapporto commerciale di cui l'attore fa cenno nei propri scritti difensivi e di cui non è stata data alcuna dimostrazione;
non appare neppure dimostrata l'esistenza di un patto tra le parti volto a escludere il diritto della creditrice di vedersi corrisposti gli interessi sui ritardi di pagamento e neppure è risultato provato l'asserito indebito per corrispettivo di pagina 2 di 3 merci non consegnate ed esposte in fatture del 2015 e del 2019, circostanza che appare superata dalla ammissione della parte attrice di quanto dovuto al 31.12.2019 alla parte convenuta e di cui alla scheda contabile del 23.01.2020 ( cfr. doc. 4 di parte convenuta opposta e verbale udienza 11.04.2022).
Tuttavia dagli elementi emersi in corso di causa non appare che vi siano i presupposti per addivenire ad una condanna anche in via officiosa ex art. 96 c.p.c. della parte opponente.
Vista la totale soccombenza della parte attrice ex art. 91 c.p.c. si deve condannare la stessa al rimborso delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte convenuta opposta secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 e visto il valore della causa e tenuto conto dell'aumento ex art. 4 comma 1 bis c.p.c. va liquidata la somma di €. 6.769,33 ( €. 5.077,00 aumentato di 1/3 = € 5.077,00 + €. 1.692,33) per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
P. Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta dalla parte attrice e tutte le altre domande perché infondate;
conferma il D.I. 1540/20 – rg 3206/20 emesso dal suintestato Tribunale in data 19.12.2020 e qui opposto;
condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in €. 6.769,33 per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Prato, 22 febbraio 2024
Il Giudice
dott. ssa Micaela Lunghi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 449/2021 promossa da:
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. LENCIONI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MONTAGNI ENRICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da deduzioni di cu al verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.07.2023 dove si sono riportati ai propri atti anche in via istruttoria;
all'esito del rituale deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. era emessa la presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1540/20 – rg 3206/20 emesso dal suintestato Tribunale in data 19.12.2020 con cui le era ingiunto il pagamento, in favore di della somma di €. 17.494,49 oltre CP_1 interessi e spese legali a fronte delle fatture azionate e chiedeva la revoca del D.I., con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta che chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e nel merito la conferma del D.I.; con vittoria di spese
La causa era istruita solo con la produzione documentale delle parti ritenute dal giudicante le richieste istruttorie superflue alla decisione.
pagina 1 di 3 Il D.I. opposto era dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 25.02.2023.
La parte attrice opponente all'udienza dell'11.04.2022 ha effettuato una ammissione in merito alla entità dei rapporti di dare / avere fra le parti al 23.01.2022 e ha contestualmente rinunciato al disconoscimento della scrittura privata del 23.01.2020 intendendosi con tale comportamento riconosciuta la sottoscrizione apposta da in calce alla CP_2 predetta scrittura ( cfr. doc. in atti).
In tale scrittura vi era l'impegno della parte attrice a pagare il saldo di €. 32.929,12 con quattro titoli a scadenza e si ha per certo che tale pagamento non sia avvenuto atteso che i titoli non sono stati posti all'incasso e esibiti in originale dalla parte convenuta opposta alla prima udienza del presente giudizio (cfr. verbale udienza 01.07.2021 in atti).
La predetta sottoscrizione del forma piena prova del credito della convenuta e, Pt_1 comunque, vi e da rilevare che la prova del credito per le forniture delle merci lo si può agevolmente riscontrare nelle fatture della convenuta opposta e nei ddt tutti sottoscritti dal destinatario e mai contestati.
Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza oramai consolidata in punto di riparto dell'onere probatorio nell'adempimento negoziale vi è da sottolineare come la parte convenuta abbia fornito la prova della sussistenza del titolo del proprio credito e la sua scadenza ( corrispettivo di fatture e merci consegnate) mentre la parte oppone te non ha fornito alcun elemento di prova in merito ai fatti estintivi o modificativi del diritto di credito vantato dalla parte convenuta opposta ( SSUU. 30.10.2001 n. 13533).
Le eccezioni svolte, infatti, dalla parte attrice opponente non sono fondate su prova scritta o di pronta soluzione e ciò, come statuito nella ordinanza del 25.02.2023 che qui si conferma, emerge, in primo luogo, dal fatto che la società opponente si limita nella citazione ad affermare di non essere debitrice della somma ingiunta ma non quantifica il diverso importo e ne demanda l'accertamento dal giudicante;
in secondo luogo dalla mancanza della prova in ordine al credito a propria volta vantato nei confronti della parte convenuta opposta.
Nel caso di specie l'ammissione delle richieste istruttorie non avrebbe potuto, a parere della scrivente, fornire alcun elemento per un riesame della ordinanza suindicata.
Appare quindi dovuta la somma di cui al D.I. atteso che dalla documentazione in atti emerge che le imputazioni /quietanze dei pagamenti sono presenti nella scheda contabile dell'esercizio del 2020 di allegata alla comparsa di costituzione e risposta e CP_1 ancora prima nel ricorso monitorio ( cfr. doc. in atti).
Pertanto si deve rigettare la proposta opposizione e tutte le domanda avanzata dalla parte attrice perché infondate laddove appare da confermare il D.I. opposto.
Le doglianze della parte attrice infatti sono sfornite di prova sia sul dato relativo alla interruzione del rapporto commerciale di cui l'attore fa cenno nei propri scritti difensivi e di cui non è stata data alcuna dimostrazione;
non appare neppure dimostrata l'esistenza di un patto tra le parti volto a escludere il diritto della creditrice di vedersi corrisposti gli interessi sui ritardi di pagamento e neppure è risultato provato l'asserito indebito per corrispettivo di pagina 2 di 3 merci non consegnate ed esposte in fatture del 2015 e del 2019, circostanza che appare superata dalla ammissione della parte attrice di quanto dovuto al 31.12.2019 alla parte convenuta e di cui alla scheda contabile del 23.01.2020 ( cfr. doc. 4 di parte convenuta opposta e verbale udienza 11.04.2022).
Tuttavia dagli elementi emersi in corso di causa non appare che vi siano i presupposti per addivenire ad una condanna anche in via officiosa ex art. 96 c.p.c. della parte opponente.
Vista la totale soccombenza della parte attrice ex art. 91 c.p.c. si deve condannare la stessa al rimborso delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte convenuta opposta secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 e visto il valore della causa e tenuto conto dell'aumento ex art. 4 comma 1 bis c.p.c. va liquidata la somma di €. 6.769,33 ( €. 5.077,00 aumentato di 1/3 = € 5.077,00 + €. 1.692,33) per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
P. Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta dalla parte attrice e tutte le altre domande perché infondate;
conferma il D.I. 1540/20 – rg 3206/20 emesso dal suintestato Tribunale in data 19.12.2020 e qui opposto;
condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in €. 6.769,33 per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Prato, 22 febbraio 2024
Il Giudice
dott. ssa Micaela Lunghi
pagina 3 di 3