Sentenza breve 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza breve 26/02/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00469/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Bevilacqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Palermo via Giovanni Campolo n. 72;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
- del Decreto Prefettizio di divieto di detenere armi e munizioni -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 6 novembre 2024;
- di tutti gli atti prodromici e consequenziali comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del decreto prefettizio richiamato in epigrafe di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S.
In fatto deduce di praticare regolarmente l’attività venatoria, di essere titolare di regolare di porto d’armi e di aver sempre detenuto, all’interno della propria abitazione, due fucili da caccia custodendoli all’interno di un armadio corazzato le cui chiavi sono da sempre nel suo possesso esclusivo.
Il ricorrente è coniugato con la Sig.ra-OMISSIS-persona affetta da un deficit cognitivo globale patologico, sfociate nel morbo di Alzheimer, patologia che non le consente più movimenti totalmente autonomi.
Il 22 giugno 2023, le Forze di Polizia sono intervenute presso l’abitazione coniugale per sedare una lite tra i coniugi ove la moglie aveva posto in essere condotte aggressive nei confronti del ricorrente, motivo per cui gli agenti provvedevano al ritiro cautelativo delle armi e della relativa autorizzazione del porto di fucile uso caccia in corso di validità.
Dopo circa un anno dal predetto intervento, precisamente in data 22 aprile 2024, con nota n. -OMISSIS-la Questura proponeva l’adozione del provvedimento in questa sede impugnato, ed il successivo 10 settembre 2024, il Prefetto di Palermo comunicava al ricorrente il preavviso di adozione del divieto di detenzione armi.
Seguiva una memoria partecipativa con cui il ricorrente comunicava come la fonte del presunto pericolo posto a fondamento della scelta dell’amministrazione, costituita dalla presenza della propria moglie nel luogo ove si trovavano custodite le armi, fosse ormai inesistente posto che la stessa, dalla data d’intervento delle forze dell’Ordine, era stata trasferita presso una casa di cura ove ormai risiede in modo permanente, dato anche l’aggravamento del morbo di Alzheimer.
A riprova di quanto detto, il ricorrente produce, anche in questa sede, le attestazioni dell’ente “R.S.A. Fondazione Costanza Baiamonte - assistenza anziani e disabili ETS”.
Nonostante ciò, il 6 novembre 2024, l’amministrazione disponeva il divieto di detenzione delle armi del ricorrente ed il ritiro cautelare delle stesse, basandolo sull’esigenza di prevenire usi impropri delle armi da parte della moglie del ricorrente, conseguenti al fatto che seppure la stessa si trovi ricoverata presso una struttura sanitaria, la sua assenza dall’abitazione coniugale non può presumersi permanente.
Con il medesimo provvedimento veniva assegnato all'interessato un termine di 150 giorni per la cessione a terzi delle armi prevedendo altresì la confisca delle stesse in caso di mancato rispetto dell’ordine nei termini ivi indicati.
Con due motivi di ricorso parte ricorrente lamenta essenzialmente la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 11, 39, 42, 43 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, non avendo, a suo dire, l’amministrazione fornito idonee spiegazioni in ordine ai presupposti previsti dalla normativa citata ai fini dell’applicazione della misura qui contestata, atteso che l'atto impugnato recherebbe unicamente la puntuale descrizione dei fatti e di parte della giurisprudenza amministrativa relativa alle armi ritirate, mentre conterrebbe solo un generico riferimento alla: “sussistenza di condizioni che non consentono di ritenere totalmente scongiurato il rischio dell’abuso delle armi anche da parte di terzi”.
Resiste in giudizio il Ministero intimato con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 12 febbraio 2024, presenti i procuratori delle parti, il Presidente del Collegio ha rappresentato la possibilità dell’immediata definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da verbale. Le parti nulla hanno dedotto in merito, quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per l’immediata definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, attesa la regolarità del contraddittorio tra le parti, l’esaustiva esposizione dei fatti di causa e la completezza del compendio documentale, che non necessita di ulteriori integrazioni.
Il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà.
Giova preliminarmente ribadire la piena adesione di questo Collegio agli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n. 440/1993), come confermati dalla giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, secondo i quali in materia di detenzione e porto di armi, l’Autorità di Pubblica Sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità. L'ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione ed al porto d'armi, costituendo tali situazioni eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975 n. 110; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini della revoca dell'autorizzazione o del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.
Si è detto, infatti, che il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi o la revoca del porto d’armi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell'Autorità amministrativa competente ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 5 ottobre 2018, n. 4899).
Tanto premesso, come già rilevato, il provvedimento in epigrafe è stato adottato in ragione del timore che il ricorrente possa non offrire garanzie di corretto uso delle armi a sua disposizione in quanto esisterebbero “condizioni che non consentono di ritenere totalmente scongiurato il rischio dell’abuso delle armi anche da parte di terzi”.
Osserva però il Collegio che in tal modo l’Amministrazione ha compiuto una valutazione dell’assenza del requisito della affidabilità priva di adeguata istruttoria atteso che, pur nell'ampiezza della discrezionalità rimessa all'organo valutativo, nella specie dalla documentazione in atti non emerge alcun elemento accertato e concreto dal quale potere ragionevolmente desumersi la pericolosità dell’interessato o la possibilità di un utilizzo improprio delle armi da parte della sig.ra-OMISSIS-sua moglie.
Infatti, risulta accertato che, già al momento dell’adozione del provvedimento gravato, non erano più presenti quegli elementi che, inizialmente, potevano essere sufficienti a fondare un pericolo di abuso delle armi, sia per l’assenza di una diretta riferibilità di condotte pericolose della persona del ricorrente, sia per l’assenza dell’attualità di un rischio o pericolo di abuso delle armi da parte della moglie, non più convivente da oltre un anno con il ricorrente.
Come evidenziato dal ricorrente, l'Amministrazione resistente non ha portato idonei elementi atti a sostenere la propria valutazione in merito alla sussistenza di un effettivo, attuale, concreto e persistente abuso o pericolo di abuso delle armi che, tutt’al più, poteva ritenersi sussistente sino alla data del 22 giugno 2023 e che è cessato con il trasferimento della moglie del ricorrente presso la “R.S.A. Fondazione Costanza Baiamonte - assistenza anziani e disabili ETS” , come provato da documentazione in atti.
Peraltro, l’amministrazione avrebbe dovuto considerare e adeguatamente valutare la circostanza evidenziata dal ricorrente che le armi erano custodite all’interno di un armadio corazzato le cui chiavi sono nell’esclusivo possesso del ricorrente, così come andava valutata l’impossibilità per la moglie del ricorrente di muoversi normalmente per accedere alle chiavi ed aprire il mobile, date le patologie patite dalla stessa e le relative cure, che ne limitano fortemente i movimenti e l’autonomia, come documentato in atti dalla certificazione clinica dell’A.O.U. Policlinico Giaccone di Palermo, nella quale si attesta la necessaria assistenza di terzi di cui la signora ha bisogno per il compimento di qualunque attività giornaliera (alimentazione, vestizione, spostamenti, assunzione di farmaci, uso del telefono, ecc.).
Ed invero nel corso del procedimento, la resistente Amministrazione non risulta aver concretamente accertato a carico del ricorrente specifiche circostanze idonee a suffragare in concreto un giudizio probabilistico di segno positivo sull'abuso del titolo di Polizia.
In altri termini, nella vicenda all’esame, non risulta che l'Amministrazione abbia svolto una valutazione completa del comportamento e della situazione dell'istante e del suo nucleo familiare al fine di formulare il giudizio prognostico necessario per l'emissione del provvedimento avversato.
In sostanza, reputa il Collegio che il gravato provvedimento del Prefetto di Palermo sia stato adottato in assenza di un’adeguata istruttoria idonea a supportare il giudizio di inaffidabilità del ricorrente nell’utilizzo delle armi, e che esso dunque non resista alle dedotte censure di eccesso di potere.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento del decreto prefettizio -OMISSIS-.
Resta impregiudicato il potere dell’amministrazione di rideterminarsi a seguito di una più confacente istruttoria da svolgersi nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del difensore del ricorrente anticipatario.
P.Q.M.
Il Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000 (mille/00), oltre oneri e restituzione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.