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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2972 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 28.01.2025, senza termini, e vertente
TRA
, C.F.: e, per essa, il suo Parte_1 CodiceFiscale_1 amm.re di sostegno , rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
TOCCO ANNA LAURA e presso il suo studio elettivamente domiciliata ,
OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rapp.to e difeso, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. CARDOSI UGO e presso il suo studio elettivamente domiciliato ,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 822/2020 del 26.08.2020.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza del 28/01/2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei fatti esposti negli atti di causa e, in particolare, da quanto richiesto dalle parti nei rispettivi scritti e nei verbali di causa, laddove -da parte opposta- si deduce la rinuncia all'azione e -da parte opponente- si insiste per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente condanna alle spese (v. note scritte del 3.02.2025), detta rinuncia
1 all'azione, che non richiede l'accettazione della controparte, comporta la cessazione della materia del contendere, atteso il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del processo (v. ordinanza del 18.02.2025 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.01.2025).
Pertanto, questo giudicante, ritenuta assorbita ogni altra questione circa le ulteriori domande avanzate dalle parti, non può non emettere tale pronuncia, atteso che:
“la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio,
può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale”
(cfr. Trib. Torino, II^ Sez. Civ., sent. 9 marzo 2006; in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 4; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403 in Giust. civ. Mass. 2004, f.
4; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale).
Quanto alle spese di giudizio, comprese le spese di CTU già liquidate con separato decreto, questo giudice -in forza del principio della cd. soccombenza virtuale e secondo quanto espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza 274/2005 e da ultimo Cass., sent.
23618/17- liquida le spese in favore di parte opponente, tenuto conto del valore dichiarato e dello scaglione di riferimento, in misura minima stante la snellezza del giudizio e nel rispetto del D.M. 55/2014, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e, per essa, il suo amm.re Parte_1 di sostegno , nei confronti di , ogni altra istanza, Parte_2 Controparte_1 deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti in causa;
b) revoca e dichiara privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 822/2020 del 26.08.2020;
c) condanna l'opposto al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, in favore dell'opponente, nella misura complessiva di €
2 4.217,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 407,00 per spese esenti, nonché Spese Generali, IVA e CPA, come per legge;
d) pone definitivamente a carico dell'opposto le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cassino il 19/02/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2972 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 28.01.2025, senza termini, e vertente
TRA
, C.F.: e, per essa, il suo Parte_1 CodiceFiscale_1 amm.re di sostegno , rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
TOCCO ANNA LAURA e presso il suo studio elettivamente domiciliata ,
OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rapp.to e difeso, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. CARDOSI UGO e presso il suo studio elettivamente domiciliato ,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 822/2020 del 26.08.2020.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza del 28/01/2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei fatti esposti negli atti di causa e, in particolare, da quanto richiesto dalle parti nei rispettivi scritti e nei verbali di causa, laddove -da parte opposta- si deduce la rinuncia all'azione e -da parte opponente- si insiste per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente condanna alle spese (v. note scritte del 3.02.2025), detta rinuncia
1 all'azione, che non richiede l'accettazione della controparte, comporta la cessazione della materia del contendere, atteso il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del processo (v. ordinanza del 18.02.2025 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.01.2025).
Pertanto, questo giudicante, ritenuta assorbita ogni altra questione circa le ulteriori domande avanzate dalle parti, non può non emettere tale pronuncia, atteso che:
“la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio,
può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale”
(cfr. Trib. Torino, II^ Sez. Civ., sent. 9 marzo 2006; in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 4; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403 in Giust. civ. Mass. 2004, f.
4; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale).
Quanto alle spese di giudizio, comprese le spese di CTU già liquidate con separato decreto, questo giudice -in forza del principio della cd. soccombenza virtuale e secondo quanto espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza 274/2005 e da ultimo Cass., sent.
23618/17- liquida le spese in favore di parte opponente, tenuto conto del valore dichiarato e dello scaglione di riferimento, in misura minima stante la snellezza del giudizio e nel rispetto del D.M. 55/2014, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e, per essa, il suo amm.re Parte_1 di sostegno , nei confronti di , ogni altra istanza, Parte_2 Controparte_1 deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti in causa;
b) revoca e dichiara privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 822/2020 del 26.08.2020;
c) condanna l'opposto al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, in favore dell'opponente, nella misura complessiva di €
2 4.217,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 407,00 per spese esenti, nonché Spese Generali, IVA e CPA, come per legge;
d) pone definitivamente a carico dell'opposto le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cassino il 19/02/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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