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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/01/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
Prima Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice designato dott. Paolo Mormile, all'udienza del 30-01-2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA COSTUALE nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. 38736/2023 R.G.
TRA
1. RU MY , C.F._1
2. , Controparte_1 C.F._2
3. , Controparte_2 C.F._3
4. , CP_3 C.F._4
5. , Controparte_4 C.F._5
6. , Email_1 C.F._6
7. , Controparte_5 C.F._7
8. , Controparte_6 C.F._8
9. , Controparte_7 C.F._9
10. , CP_8 C.F._10
11. , Controparte_9 C.F._11
12. , Parte_1 C.F._12
13. , Controparte_10 C.F._13
14. Controparte_11 C.F._14
15. , Controparte_12 C.F._15
16. , Controparte_13 C.F._16
17. Email_2 C.F._17
18. , CP_14 C.F._18
19. , CP_15 C.F._19
20. , Controparte_16 C.F._20
21. , CP_17 C.F._21
22. , CP_18 C.F._22 23. Email_3 C.F._23
24. Controparte_19 C.F._24
25. Controparte_20 C.F._25
26. CP_21 C.F._26
27. , Controparte_22 C.F._27
28. , Controparte_23 C.F._28
29. , Controparte_24 C.F._29
30. , CP_25 C.F._30
31. , CP_26 C.F._31
32. CU , CP_27 C.F._32
33. , CP_28 C.F._33
34. , CP_29 C.F._34
35. , Controparte_30 C.F._35
36. D'AM EN , C.F._36
37. , CP_31 C.F._37
38. Controparte_32 C.F._38
39. , CP_33 C.F._39
40. , Controparte_34 C.F._40
41. , CP_35 C.F._41
42. CP_36 C.F._42
43. ESENO CP_37 C.F._43
44. LA CE AR C.F._44
45. , Controparte_38 C.F._45
46. DI CI , CP_39 C.F._46
47. DI ZO CP_40 C.F._47
48. DI SI SO , C.F._48
49. DI CP_41 C.F._49
50. DI ME ER C.F._50
51. DI , CP_42 C.F._51
52. DI EN NT , C.F._52
53. DI ZO , Per_1 C.F._53
54. , Controparte_43 C.F._54
55. , CP_44 C.F._55
56. CP_45 C.F._56 57. , Controparte_46 C.F._57
58. , Controparte_47 C.F._58
59. MI CA , C.F._59
60. MI LI , C.F._60
61. MI EL , C.F._61
62. , Controparte_48 C.F._62
63. GI SO C.F._63
64. , CP_49 C.F._64
65. MB GI , C.F._65
66. Parte_2 C.F._66
67. , CP_50 C.F._67
68. , Parte_3 C.F._68
69. , Email_4 C.F._69
70. , Email_5 C.F._70
71. Controparte_51 C.F._71
72. SO , CP_52 C.F._72
73. , Controparte_53 C.F._73
74. SO RT , C.F._74
75. , CP_54 C.F._75
76. GR CA , C.F._76
77. GR SC , C.F._77
78. GR UC C.F._78
79. Email_6 C.F._79
80. Controparte_55 C.F._80
81. , Controparte_56 C.F._81
82. , Controparte_57 C.F._82
83. , Email_7 C.F._83
84. , CP_58 C.F._84
85. , Controparte_59 C.F._85
86. , Email_8 C.F._86
87. , Email_9 C.F._87
88. , CP_60 C.F._88
89. LO CO EL , C.F._89
90. , CP_61 C.F._90 91. , CP_62 C.F._91
92. , Parte_4 C.F._92
93. Controparte_63 C.F._93
94. , CP_64 C.F._94
95. Controparte_65 C.F._95
96. , CP_66 C.F._96
97. , CP_67 C.F._97
98. LE , CP_68 C.F._98
99. , CP_69 C.F._99
100. CP_70 C.F._100
101. , Controparte_71 C.F._101
102. , Controparte_72 C.F._102
103. , Controparte_73 C.F._103
104. , Controparte_74 C.F._104
105. , Controparte_75 C.F._105
106. LA IS , C.F._106
107. Controparte_76 C.F._107
108. , CP_77 C.F._108
109. , Email_10 C.F._109
110. Controparte_78 C.F._110
111. , Controparte_79 C.F._111
112. , CP_80 C.F._112
113. NI IC , C.F._113
114. , CP_81 C.F._114
115. , Controparte_82 C.F._115
116. CP_83 C.F._116
117. CP_84 C.F._117
118. CP_85 C.F._118
119. , Controparte_86 C.F._119
120. , CP_87 C.F._120
121. CP_88 C.F._121
122. , Controparte_89 C.F._122
123. , CP_90 C.F._123
124. Controparte_91 C.F._124 125. , Controparte_92 C.F._125
126. , CP_93 C.F._126
127. , CP_94 C.F._127
128. , Controparte_95 C.F._128
129. Controparte_96 C.F._129
130. , Controparte_97 C.F._130
131. , CP_98 C.F._131
132. , Controparte_99 C.F._132
133. , Controparte_100 C.F._133
134. , CP_101 C.F._134
135. , CP_102 C.F._135
136. , Controparte_103 C.F._136
137. RD ON , C.F._137
138. , CP_104 C.F._138
139. , CP_105 C.F._139
140. , Parte_5 C.F._140
141. SI , CP_106 C.F._141
142. CC TA , C.F._142
143. , CP_107 C.F._143
144. OR RI , C.F._144
145. , CP_108 C.F._145
146. , Parte_6 C.F._146
147. , Controparte_109 C.F._147
148. , Controparte_110 C.F._148
149. , Parte_7 C.F._149 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Buonanno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 271, come da procure in calce, rilasciate su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso;
RICORRENTI
E
(C.F – Controparte_111 P.IVA_1 CP_112
(C.F. ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore; P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI «««»»»
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO LA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 4/12/2023, ritualmente notificato anche ai sensi dell'art. 151 c.p.c. gli istanti in epigrafe, nella qualità di personale ATA della scuola, chiedevano la valutazione per intero del punteggio per il servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina, con ogni conseguenza di legge, nelle graduatorie ove risultavano aver richiesto l'inclusione, con obbligo a carico del Controparte_113
ed Istituti scolastici Capofila territoriali, di provvedere al riconoscimento per
[...] intero del servizio militare (e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato in atti in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;
conseguentemente accertare e dichiarare il correlativo diritto dei ricorrenti al riconoscimento, con effetti “definitivi”, del punteggio in misura piena pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico del e relativi Controparte_111
Ambiti ed Istituti Scolastici territoriali, alla determinazione e/o rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali
Graduatorie d'Istituto del personale docente a valere nel corrente biennio 2024/2026 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante in ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento;
Con vittoria di spese processuali da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il e l Controparte_111 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, restavano CP_112 contumaci malgrado la rituale vocatio in ius.
Acquisiti i documenti allegati, il Giudice, stante la natura documentale della controversia, letti gli atti, udita la discussione, decideva la causa come da separata sentenza contestuale.
*****
La domanda giudiziale si palesa fondata e come tale meritevole di accoglimento per tutte le ragioni di seguito indicate.
In relazione a fattispecie del tutto analoghe (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 nr. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467), pur dovendo integrarsi la motivazione, la Suprema Corte si è trovata ad affrontare l'esegesi dell'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, poi, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Secondo il , l'articolo 485 del D.lgs. n. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo CP_111
l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'articolo 84 del DPR n.
417/1974, non incompatibile con le disposizioni del D.lgs. n. 297/1994, secondo il quale il servizio di leva è valutato come servizio non di ruolo solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
Tale interpretazione non è corretta.
L'articolo 84 del DPR n. 417/1974, collegandosi al precedente articolo 81 e, per il suo tramite, all'articolo 3 del DL n. 370/1970, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.
La relativa disciplina è, quindi, confluita nel disposto dell'articolo 485 D.lgs. n. 297/1994, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 676, a tenore del quale «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante».
Quanto alla generale disciplina della leva, l'articolo 77 DPR 14 febbraio 1964 n. 237— nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 — conteneva, ai commi sette ed otto, disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle successivamente trasfuse nell'articolo 2050, commi 1 e 2, D.lgs n. 66/2010.
In particolare, il testo del comma otto del suddetto articolo 77, al pari del comma due del vigente articolo 2050 del D.lgs del 2010, prevedeva che «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione— coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione— secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR n. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.lgs n. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR n. 237/1964 e art. 2050, comma due, D.lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(articolo 77, comma sette DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno). Conforme a diritto
è dunque la statuizione della Corte di Appello cit., che ha disapplicato, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 che consentiva rispetto alle graduatorie ad esaurimento la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro.
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
Le spese processuali, compensate per ½ inter-partes, in ragione dei mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti, sono poste a carico della parte convenuta nella misura indicata in dispositivo liquidata alla stregua del D.M. Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio militare
(e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato in atti in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;
2) accerta e dichiara il correlativo diritto dei ricorrenti al riconoscimento, con effetti
“definitivi”, del punteggio in misura piena pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico del e relativi Ambiti ed Istituti Controparte_111
Scolastici territoriali, alla determinazione e/o rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto del personale docente a valere nel corrente biennio 2024/2026 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante in ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento;
3) dichiara compensate per ½ le spese processuali tra le parti in ragione dei mutamenti giurisprudenziali in materia e condanna parte convenuta al pagamento della residua metà liquidata in € 2.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, contributo unificato, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
Roma, 30 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
Prima Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice designato dott. Paolo Mormile, all'udienza del 30-01-2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA COSTUALE nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. 38736/2023 R.G.
TRA
1. RU MY , C.F._1
2. , Controparte_1 C.F._2
3. , Controparte_2 C.F._3
4. , CP_3 C.F._4
5. , Controparte_4 C.F._5
6. , Email_1 C.F._6
7. , Controparte_5 C.F._7
8. , Controparte_6 C.F._8
9. , Controparte_7 C.F._9
10. , CP_8 C.F._10
11. , Controparte_9 C.F._11
12. , Parte_1 C.F._12
13. , Controparte_10 C.F._13
14. Controparte_11 C.F._14
15. , Controparte_12 C.F._15
16. , Controparte_13 C.F._16
17. Email_2 C.F._17
18. , CP_14 C.F._18
19. , CP_15 C.F._19
20. , Controparte_16 C.F._20
21. , CP_17 C.F._21
22. , CP_18 C.F._22 23. Email_3 C.F._23
24. Controparte_19 C.F._24
25. Controparte_20 C.F._25
26. CP_21 C.F._26
27. , Controparte_22 C.F._27
28. , Controparte_23 C.F._28
29. , Controparte_24 C.F._29
30. , CP_25 C.F._30
31. , CP_26 C.F._31
32. CU , CP_27 C.F._32
33. , CP_28 C.F._33
34. , CP_29 C.F._34
35. , Controparte_30 C.F._35
36. D'AM EN , C.F._36
37. , CP_31 C.F._37
38. Controparte_32 C.F._38
39. , CP_33 C.F._39
40. , Controparte_34 C.F._40
41. , CP_35 C.F._41
42. CP_36 C.F._42
43. ESENO CP_37 C.F._43
44. LA CE AR C.F._44
45. , Controparte_38 C.F._45
46. DI CI , CP_39 C.F._46
47. DI ZO CP_40 C.F._47
48. DI SI SO , C.F._48
49. DI CP_41 C.F._49
50. DI ME ER C.F._50
51. DI , CP_42 C.F._51
52. DI EN NT , C.F._52
53. DI ZO , Per_1 C.F._53
54. , Controparte_43 C.F._54
55. , CP_44 C.F._55
56. CP_45 C.F._56 57. , Controparte_46 C.F._57
58. , Controparte_47 C.F._58
59. MI CA , C.F._59
60. MI LI , C.F._60
61. MI EL , C.F._61
62. , Controparte_48 C.F._62
63. GI SO C.F._63
64. , CP_49 C.F._64
65. MB GI , C.F._65
66. Parte_2 C.F._66
67. , CP_50 C.F._67
68. , Parte_3 C.F._68
69. , Email_4 C.F._69
70. , Email_5 C.F._70
71. Controparte_51 C.F._71
72. SO , CP_52 C.F._72
73. , Controparte_53 C.F._73
74. SO RT , C.F._74
75. , CP_54 C.F._75
76. GR CA , C.F._76
77. GR SC , C.F._77
78. GR UC C.F._78
79. Email_6 C.F._79
80. Controparte_55 C.F._80
81. , Controparte_56 C.F._81
82. , Controparte_57 C.F._82
83. , Email_7 C.F._83
84. , CP_58 C.F._84
85. , Controparte_59 C.F._85
86. , Email_8 C.F._86
87. , Email_9 C.F._87
88. , CP_60 C.F._88
89. LO CO EL , C.F._89
90. , CP_61 C.F._90 91. , CP_62 C.F._91
92. , Parte_4 C.F._92
93. Controparte_63 C.F._93
94. , CP_64 C.F._94
95. Controparte_65 C.F._95
96. , CP_66 C.F._96
97. , CP_67 C.F._97
98. LE , CP_68 C.F._98
99. , CP_69 C.F._99
100. CP_70 C.F._100
101. , Controparte_71 C.F._101
102. , Controparte_72 C.F._102
103. , Controparte_73 C.F._103
104. , Controparte_74 C.F._104
105. , Controparte_75 C.F._105
106. LA IS , C.F._106
107. Controparte_76 C.F._107
108. , CP_77 C.F._108
109. , Email_10 C.F._109
110. Controparte_78 C.F._110
111. , Controparte_79 C.F._111
112. , CP_80 C.F._112
113. NI IC , C.F._113
114. , CP_81 C.F._114
115. , Controparte_82 C.F._115
116. CP_83 C.F._116
117. CP_84 C.F._117
118. CP_85 C.F._118
119. , Controparte_86 C.F._119
120. , CP_87 C.F._120
121. CP_88 C.F._121
122. , Controparte_89 C.F._122
123. , CP_90 C.F._123
124. Controparte_91 C.F._124 125. , Controparte_92 C.F._125
126. , CP_93 C.F._126
127. , CP_94 C.F._127
128. , Controparte_95 C.F._128
129. Controparte_96 C.F._129
130. , Controparte_97 C.F._130
131. , CP_98 C.F._131
132. , Controparte_99 C.F._132
133. , Controparte_100 C.F._133
134. , CP_101 C.F._134
135. , CP_102 C.F._135
136. , Controparte_103 C.F._136
137. RD ON , C.F._137
138. , CP_104 C.F._138
139. , CP_105 C.F._139
140. , Parte_5 C.F._140
141. SI , CP_106 C.F._141
142. CC TA , C.F._142
143. , CP_107 C.F._143
144. OR RI , C.F._144
145. , CP_108 C.F._145
146. , Parte_6 C.F._146
147. , Controparte_109 C.F._147
148. , Controparte_110 C.F._148
149. , Parte_7 C.F._149 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Buonanno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 271, come da procure in calce, rilasciate su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso;
RICORRENTI
E
(C.F – Controparte_111 P.IVA_1 CP_112
(C.F. ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore; P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI «««»»»
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO LA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 4/12/2023, ritualmente notificato anche ai sensi dell'art. 151 c.p.c. gli istanti in epigrafe, nella qualità di personale ATA della scuola, chiedevano la valutazione per intero del punteggio per il servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina, con ogni conseguenza di legge, nelle graduatorie ove risultavano aver richiesto l'inclusione, con obbligo a carico del Controparte_113
ed Istituti scolastici Capofila territoriali, di provvedere al riconoscimento per
[...] intero del servizio militare (e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato in atti in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;
conseguentemente accertare e dichiarare il correlativo diritto dei ricorrenti al riconoscimento, con effetti “definitivi”, del punteggio in misura piena pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico del e relativi Controparte_111
Ambiti ed Istituti Scolastici territoriali, alla determinazione e/o rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali
Graduatorie d'Istituto del personale docente a valere nel corrente biennio 2024/2026 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante in ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento;
Con vittoria di spese processuali da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il e l Controparte_111 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, restavano CP_112 contumaci malgrado la rituale vocatio in ius.
Acquisiti i documenti allegati, il Giudice, stante la natura documentale della controversia, letti gli atti, udita la discussione, decideva la causa come da separata sentenza contestuale.
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La domanda giudiziale si palesa fondata e come tale meritevole di accoglimento per tutte le ragioni di seguito indicate.
In relazione a fattispecie del tutto analoghe (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 nr. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467), pur dovendo integrarsi la motivazione, la Suprema Corte si è trovata ad affrontare l'esegesi dell'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, poi, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Secondo il , l'articolo 485 del D.lgs. n. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo CP_111
l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'articolo 84 del DPR n.
417/1974, non incompatibile con le disposizioni del D.lgs. n. 297/1994, secondo il quale il servizio di leva è valutato come servizio non di ruolo solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
Tale interpretazione non è corretta.
L'articolo 84 del DPR n. 417/1974, collegandosi al precedente articolo 81 e, per il suo tramite, all'articolo 3 del DL n. 370/1970, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.
La relativa disciplina è, quindi, confluita nel disposto dell'articolo 485 D.lgs. n. 297/1994, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 676, a tenore del quale «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante».
Quanto alla generale disciplina della leva, l'articolo 77 DPR 14 febbraio 1964 n. 237— nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 — conteneva, ai commi sette ed otto, disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle successivamente trasfuse nell'articolo 2050, commi 1 e 2, D.lgs n. 66/2010.
In particolare, il testo del comma otto del suddetto articolo 77, al pari del comma due del vigente articolo 2050 del D.lgs del 2010, prevedeva che «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione— coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione— secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR n. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.lgs n. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR n. 237/1964 e art. 2050, comma due, D.lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(articolo 77, comma sette DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno). Conforme a diritto
è dunque la statuizione della Corte di Appello cit., che ha disapplicato, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 che consentiva rispetto alle graduatorie ad esaurimento la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro.
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
Le spese processuali, compensate per ½ inter-partes, in ragione dei mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti, sono poste a carico della parte convenuta nella misura indicata in dispositivo liquidata alla stregua del D.M. Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio militare
(e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato in atti in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;
2) accerta e dichiara il correlativo diritto dei ricorrenti al riconoscimento, con effetti
“definitivi”, del punteggio in misura piena pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico del e relativi Ambiti ed Istituti Controparte_111
Scolastici territoriali, alla determinazione e/o rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto del personale docente a valere nel corrente biennio 2024/2026 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante in ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento;
3) dichiara compensate per ½ le spese processuali tra le parti in ragione dei mutamenti giurisprudenziali in materia e condanna parte convenuta al pagamento della residua metà liquidata in € 2.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, contributo unificato, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
Roma, 30 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile