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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 1038/2024 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado pendente tra:
(c.f. ), gli avv.ti IANNOTTA ANTONIO, ONGARO Parte_1 P.IVA_1
NICOLETTA, PRIVATO SILVIA, TRENTO FEDERICO e LA GUARDIA PAOLA
PARTE ATTRICE APPELLANTE
CF ), società incorporante la Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
C.F. ), con gli avv.ti BLASI BENEDETTO e ALTIERI GIORGIO
[...] P.IVA_3
Controparte_3
(C.F. ), contumace
[...] P.IVA_4
(C.F. ), contumace Controparte_4 P.IVA_5
(C.F. ), contumace Controparte_5 P.IVA_6
- (C.F. ), contumace Controparte_6 P.IVA_7
(C.F. ), contumace Controparte_7 P.IVA_8
(C.F. ), contumace Controparte_8 P.IVA_9
(C.F. ), contumace Controparte_9 P.IVA_10
(C.F. ), contumace Controparte_10 P.IVA_11
(C.F. ), contumace CP_11 P.IVA_12
(C.F. ), contumace Controparte_12 P.IVA_13
(C.F. ), contumace Controparte_13 P.IVA_14
(C.F. ), contumace Controparte_14 P.IVA_15
PARTI CONVENUTE APPELLATE
Oggetto: appello contro la sentenza n. 341/2023 del Giudice di pace di Bolzano, opposizione
a cartella esattoriale
pagina 1 di 7 Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 341/2023, depositata in data 13.10.2023, non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società (P. IVA Controparte_2
) ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle di pagamento n. 02120200008840018000, n. P.IVA_3
02120210000103960000 e la n. 02120210000651751000 emesse dall' Controparte_15
e relative a crediti vantati dal;
[...] Parte_1
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Parte_1
.
[...]
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.
Parte convenuta CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa salvo ulteriori:
➢ in via principale: respingere integralmente l'atto di citazione in appello formalizzato dal
e per l'effetto confermare la sentenza n. 341/2023 depositata il 13 ottobre Parte_1
2023 dal Giudice di Pace di Bolzano, in persona della Dott.ssa Giatti, in RGN 4971/2022;
➢ In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
1. Con sentenza n. 341/2023 il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione ex art. 615
c.p.c. che ha presentato in data 07/11/2022 avverso le Controparte_2 cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti dall' Controparte_15
annullando, per quanto qui interessa, le n. 3 cartelle di pagamento con i nn.
02120200008840018000, 02120210000103960000 e 02120210000651751000, emesse dalla
, in relazione a ruoli iscritti dal per Controparte_15 Parte_1
violazioni al codice della strada, compensando tra le parti le spese di lite.
In estrema sintesi, il primo giudice accoglieva l'opposizione della società di autonoleggio ritenendo che all'esito della comunicazione dei nominativi dei conducenti trasgressori all'ente pagina 2 di 7 accertatore non sussista responsabilità da parte del noleggiatore, in adesione all'ordinanza n.
10833/2022 della Corte di cassazione.
Con atto di citazione in appello d.d. 18.05.2023 il ha interposto Parte_1
tempestivo appello avverso la predetta decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
i) violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c., violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81 per aver il Giudice di pace ritenuto la propria competenza di valore, essendo il credito complessivo portato nelle impugnate cartelle esattoriali pari ad € 182,396,18;
ii) “error in iudicando, violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S., violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., illogicità della motivazione, ingiustizia manifesta,”; per aver il primo giudice disatteso l'eccezione di inammissibilità delle domande avversarie in quanto aventi ad oggetto circostanze definitivamente cristallizzate nei verbali di accertamento prodromici alla cartella esattoriale e ormai inoppugnabili, evidenziando in particolare che l'asserita non configurabilità di una responsabilità solidale della società proprietaria del veicolo, posta a fondamento dell'impugnazione della cartella esattoriale, avrebbe dovuto essere fatta valere mediante tempestiva opposizione ai singoli verbali, tutti ritualmente notificati;
iii) “error in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 Cds. carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione”, perché il primo giudice, dopo aver correttamente riconosciuto l'astratta configurabilità di una responsabilità solidale della società di autonoleggio proprietaria del veicolo per le violazioni al Codice della strada in forza del disposto di cui all'art. 196, ha affermato che tale responsabilità sussisterebbe soltanto in caso di “omessa CP_1 comunicazione” dei dati del locatario;
nella specie il giudice, ritenendo che abbia adempiuto a tale presunto “onere” di comunicazione, ha escluso in concreto la responsabilità solidale della società.
In questo giudizio di appello si è costituita la società di autonoleggio chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato, e la conferma integrale della sentenza impugnata.
2. Decisione
2.1
In primo luogo, va dato atto che oggetto d'appello sono solo le n. 3 cartelle sopra menzionate e limitatamente ai ruoli iscritti dal L'oggetto di opposizione in primo grado Parte_1
era più ampio, nel senso che vi era una 4a cartella impugnata e gli enti impositori erano quelli pagina 3 di 7 menzionati tra le parti appellate, eccezion fatta per l' . Nessuno degli Controparte_15
altri enti impositori hanno proposto appello.
2.2
L'eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore del Giudice di pace adito è infondata.
Il Giudice rileva, in continuità a quanto statuito nella propria sentenza n. 945/24, che il D.Lgs. n.
150/2011 individua i criteri di competenza giurisdizionale nei giudizi di opposizione, distinguendo l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada (art. 7)
e l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento (art. 6, in relazione all'art. 22 del D.Lgs.
n. 689/81). Nel primo caso è competente per materia il Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della sanzione, mentre nel secondo caso la competenza è ripartita tra Giudice di pace e
Tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la Corte di cassazione ha statuito in diverse occasioni che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art.
22-bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poichè l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 Euro” (cfr. Cass. n.
40561/2021, n. Cass.SU. n. 10261/2018, Cass.Ord. n. 24753/2011, Cass.Ord. n. 6563/2011).
Le considerazioni espresse con riferimento all'ora abrogato art. 22 bis della L. 689/1981 valgono anche rispetto alla nuova normativa, ovvero i citati articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011.
Nella determinazione della competenza non rileva l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati, ma la competenza del Giudice di pace sussiste a condizione che le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge pari ad € 15.493,00.
Nel caso di specie i singoli verbali di contestazione non superano quest'ultimo importo e pertanto sussisteva la competenza di valore del Giudice di pace.
2.3
Con riferimento al secondo motivo d'appello, l'odierna appellante, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, posto che l'opponente pagina 4 di 7 non avrebbe provveduto a proporre tempestiva opposizione avverso i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata. Tale eccezione è stata disattesa dal Giudice di prime cure richiamando l'ordinanza della Terza Sezione della Suprema Corte n. 10833 del 05.06.2020, laddove afferma che “il ricorso all'opposizione prevista dalla l. n. 689 del 1981 è limitato ai casi in cui la parte deduca vizi della notifica del verbale, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, radicandosi altrimenti il rimedio generale dell'opposizione all'esecuzione (Cass., 3, n. 16282 del
4/8/2016; Cass., U, n. 22080 del 22/9/2017, Cass., 2 n. 26483 del 23/10/2018).”
Il richiamato pronunciamento si ricollega ad un più risalente indirizzo, secondo cui la comunicazione, da parte del locatore di un veicolo, dell'identità del locatario integra un fatto sopravvenuto idoneo a paralizzare la pretesa creditoria dell'Amministrazione.
Siffatta lettura è stata tuttavia superata dall'arresto delle Sezioni Unite n. 22080 del 22.09.2017, al quale ha dato seguito la prevalente giurisprudenza di legittimità. Giova a tal fine richiamare la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 29015 dell'11.11.2024, ove, in parte motiva, si osserva quanto segue: “Occorre qui ribadire il principio di diritto per cui è esclusa la possibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione per chi, come l'odierna società ricorrente, dia in noleggio autovetture senza conducente, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale. Invero, le Sezioni Unite con sentenza n. 22080/2017 - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nell'art. 201, comma 5, cod. strada, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva". E conseguentemente hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacché, una "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del
pagina 5 di 7 verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione"). Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, questa Corte a sezioni semplici ha già più volte statuito (Cass. n. 13664/2017, nonché nn. 1845 e 14552/2018, nn. 32920 e 3292/2022, nn. 510, 1382 e 1383/2023) che il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della S., sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204 - bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi.” In senso conforme si sono espresse anche le ordinanze del 21.10.2024, nn. 27210, 27213, 27215 e 2717.
Deve dunque prestarsi adesione a quest'ultimo orientamento, ormai ampiamente prevalente nella giurisprudenza della Corte suprema.
Si osserva, inoltre, che né l'intervenuta modifica dell'art. 196 c.d.s., né le vicende in ordine alla notificazione all'effettivo trasgressore hanno alcuna rilevanza, poiché nel momento in cui un verbale di accertamento di violazione al codice della strada è stato emesso e notificato ad un soggetto, a ragione o a torto, il rimedio esperibile per impedirne l'esecutività è sempre quello del ricorso al prefetto o al giudice di pace, e non l'opposizione alla cartella esattoriale (salvo la c.d. opposizione recuperatoria, non esperita in questa sede).
In definitiva, l'asserito difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. non poteva essere dedotto con l'atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c., ma avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di tempestiva opposizione ai verbali di accertamento. La mera comunicazione dei dati dei locatari non può essere, infatti, considerata circostanza idonea a determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.4
Va dato atto che in primo grado la società di noleggio non ha mai allegato di aver esperito un ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 s. c.d.str. e solo nella comparsa di risposta in appello essa qualifica la comunicazione dei dati degli effettivi trasgressori anche come un simile ricorso, argomentando che tale ricorso, anche se indirizzato all'ente accertatore, avrebbe dovuto essere inoltrato al Prefetto.
Il Giudice osserva, in via assorbente, che si tratta di un motivo di opposizione nuovo e come tale inammissibile in appello.
pagina 6 di 7 Ad abundantiam si aggiunge, sotto il profilo del merito, che l'appellata non ha in questa sede d'appello prodotto le comunicazioni agli enti accertatori, che andrebbero qualificati anche come ricorsi al Prefetto. Pertanto, mancherebbe, in ogni caso, anche la prova al riguardo.
2.5.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di appello, con assorbimento del terzo, e in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da (P. IVA ex art. 615 c.p.c. Controparte_2 P.IVA_3
avverso le cartelle di pagamento n. 02120200008840018000, n. 02120210000103960000 e la n.
02120210000651751000 emesse dall' e relative a crediti Controparte_15
vantati dal per violazioni al codice della strada. Parte_1
3. Spese
I contrasti giurisprudenziali che si sono registrati in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello del ogni diversa Parte_1
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza n. 341/2023 del Giudice di pace di Bolzano,
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione di (P. IVA Controparte_2
) avverso le cartelle di pagamento n. 02120200008840018000, n. P.IVA_3
02120210000103960000 e la n. 02120210000651751000, emesse dall' Controparte_15
, nella parte in cui hanno per oggetto crediti vantati dal con
[...] Parte_1
conseguente conferma delle cartelle in relazione ai crediti riferibili ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Parte_1
2. dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi.
06/03/2025
Il Giudice
Alex Tarneller firma digitale pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 1038/2024 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado pendente tra:
(c.f. ), gli avv.ti IANNOTTA ANTONIO, ONGARO Parte_1 P.IVA_1
NICOLETTA, PRIVATO SILVIA, TRENTO FEDERICO e LA GUARDIA PAOLA
PARTE ATTRICE APPELLANTE
CF ), società incorporante la Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
C.F. ), con gli avv.ti BLASI BENEDETTO e ALTIERI GIORGIO
[...] P.IVA_3
Controparte_3
(C.F. ), contumace
[...] P.IVA_4
(C.F. ), contumace Controparte_4 P.IVA_5
(C.F. ), contumace Controparte_5 P.IVA_6
- (C.F. ), contumace Controparte_6 P.IVA_7
(C.F. ), contumace Controparte_7 P.IVA_8
(C.F. ), contumace Controparte_8 P.IVA_9
(C.F. ), contumace Controparte_9 P.IVA_10
(C.F. ), contumace Controparte_10 P.IVA_11
(C.F. ), contumace CP_11 P.IVA_12
(C.F. ), contumace Controparte_12 P.IVA_13
(C.F. ), contumace Controparte_13 P.IVA_14
(C.F. ), contumace Controparte_14 P.IVA_15
PARTI CONVENUTE APPELLATE
Oggetto: appello contro la sentenza n. 341/2023 del Giudice di pace di Bolzano, opposizione
a cartella esattoriale
pagina 1 di 7 Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 341/2023, depositata in data 13.10.2023, non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società (P. IVA Controparte_2
) ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle di pagamento n. 02120200008840018000, n. P.IVA_3
02120210000103960000 e la n. 02120210000651751000 emesse dall' Controparte_15
e relative a crediti vantati dal;
[...] Parte_1
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Parte_1
.
[...]
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi.
Parte convenuta CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa salvo ulteriori:
➢ in via principale: respingere integralmente l'atto di citazione in appello formalizzato dal
e per l'effetto confermare la sentenza n. 341/2023 depositata il 13 ottobre Parte_1
2023 dal Giudice di Pace di Bolzano, in persona della Dott.ssa Giatti, in RGN 4971/2022;
➢ In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
1. Con sentenza n. 341/2023 il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione ex art. 615
c.p.c. che ha presentato in data 07/11/2022 avverso le Controparte_2 cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti dall' Controparte_15
annullando, per quanto qui interessa, le n. 3 cartelle di pagamento con i nn.
02120200008840018000, 02120210000103960000 e 02120210000651751000, emesse dalla
, in relazione a ruoli iscritti dal per Controparte_15 Parte_1
violazioni al codice della strada, compensando tra le parti le spese di lite.
In estrema sintesi, il primo giudice accoglieva l'opposizione della società di autonoleggio ritenendo che all'esito della comunicazione dei nominativi dei conducenti trasgressori all'ente pagina 2 di 7 accertatore non sussista responsabilità da parte del noleggiatore, in adesione all'ordinanza n.
10833/2022 della Corte di cassazione.
Con atto di citazione in appello d.d. 18.05.2023 il ha interposto Parte_1
tempestivo appello avverso la predetta decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
i) violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c., violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81 per aver il Giudice di pace ritenuto la propria competenza di valore, essendo il credito complessivo portato nelle impugnate cartelle esattoriali pari ad € 182,396,18;
ii) “error in iudicando, violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S., violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., illogicità della motivazione, ingiustizia manifesta,”; per aver il primo giudice disatteso l'eccezione di inammissibilità delle domande avversarie in quanto aventi ad oggetto circostanze definitivamente cristallizzate nei verbali di accertamento prodromici alla cartella esattoriale e ormai inoppugnabili, evidenziando in particolare che l'asserita non configurabilità di una responsabilità solidale della società proprietaria del veicolo, posta a fondamento dell'impugnazione della cartella esattoriale, avrebbe dovuto essere fatta valere mediante tempestiva opposizione ai singoli verbali, tutti ritualmente notificati;
iii) “error in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 Cds. carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione”, perché il primo giudice, dopo aver correttamente riconosciuto l'astratta configurabilità di una responsabilità solidale della società di autonoleggio proprietaria del veicolo per le violazioni al Codice della strada in forza del disposto di cui all'art. 196, ha affermato che tale responsabilità sussisterebbe soltanto in caso di “omessa CP_1 comunicazione” dei dati del locatario;
nella specie il giudice, ritenendo che abbia adempiuto a tale presunto “onere” di comunicazione, ha escluso in concreto la responsabilità solidale della società.
In questo giudizio di appello si è costituita la società di autonoleggio chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato, e la conferma integrale della sentenza impugnata.
2. Decisione
2.1
In primo luogo, va dato atto che oggetto d'appello sono solo le n. 3 cartelle sopra menzionate e limitatamente ai ruoli iscritti dal L'oggetto di opposizione in primo grado Parte_1
era più ampio, nel senso che vi era una 4a cartella impugnata e gli enti impositori erano quelli pagina 3 di 7 menzionati tra le parti appellate, eccezion fatta per l' . Nessuno degli Controparte_15
altri enti impositori hanno proposto appello.
2.2
L'eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore del Giudice di pace adito è infondata.
Il Giudice rileva, in continuità a quanto statuito nella propria sentenza n. 945/24, che il D.Lgs. n.
150/2011 individua i criteri di competenza giurisdizionale nei giudizi di opposizione, distinguendo l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada (art. 7)
e l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento (art. 6, in relazione all'art. 22 del D.Lgs.
n. 689/81). Nel primo caso è competente per materia il Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della sanzione, mentre nel secondo caso la competenza è ripartita tra Giudice di pace e
Tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la Corte di cassazione ha statuito in diverse occasioni che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art.
22-bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poichè l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 Euro” (cfr. Cass. n.
40561/2021, n. Cass.SU. n. 10261/2018, Cass.Ord. n. 24753/2011, Cass.Ord. n. 6563/2011).
Le considerazioni espresse con riferimento all'ora abrogato art. 22 bis della L. 689/1981 valgono anche rispetto alla nuova normativa, ovvero i citati articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011.
Nella determinazione della competenza non rileva l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati, ma la competenza del Giudice di pace sussiste a condizione che le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge pari ad € 15.493,00.
Nel caso di specie i singoli verbali di contestazione non superano quest'ultimo importo e pertanto sussisteva la competenza di valore del Giudice di pace.
2.3
Con riferimento al secondo motivo d'appello, l'odierna appellante, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, posto che l'opponente pagina 4 di 7 non avrebbe provveduto a proporre tempestiva opposizione avverso i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata. Tale eccezione è stata disattesa dal Giudice di prime cure richiamando l'ordinanza della Terza Sezione della Suprema Corte n. 10833 del 05.06.2020, laddove afferma che “il ricorso all'opposizione prevista dalla l. n. 689 del 1981 è limitato ai casi in cui la parte deduca vizi della notifica del verbale, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, radicandosi altrimenti il rimedio generale dell'opposizione all'esecuzione (Cass., 3, n. 16282 del
4/8/2016; Cass., U, n. 22080 del 22/9/2017, Cass., 2 n. 26483 del 23/10/2018).”
Il richiamato pronunciamento si ricollega ad un più risalente indirizzo, secondo cui la comunicazione, da parte del locatore di un veicolo, dell'identità del locatario integra un fatto sopravvenuto idoneo a paralizzare la pretesa creditoria dell'Amministrazione.
Siffatta lettura è stata tuttavia superata dall'arresto delle Sezioni Unite n. 22080 del 22.09.2017, al quale ha dato seguito la prevalente giurisprudenza di legittimità. Giova a tal fine richiamare la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 29015 dell'11.11.2024, ove, in parte motiva, si osserva quanto segue: “Occorre qui ribadire il principio di diritto per cui è esclusa la possibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione per chi, come l'odierna società ricorrente, dia in noleggio autovetture senza conducente, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale. Invero, le Sezioni Unite con sentenza n. 22080/2017 - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nell'art. 201, comma 5, cod. strada, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva". E conseguentemente hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacché, una "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del
pagina 5 di 7 verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione"). Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, questa Corte a sezioni semplici ha già più volte statuito (Cass. n. 13664/2017, nonché nn. 1845 e 14552/2018, nn. 32920 e 3292/2022, nn. 510, 1382 e 1383/2023) che il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della S., sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204 - bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi.” In senso conforme si sono espresse anche le ordinanze del 21.10.2024, nn. 27210, 27213, 27215 e 2717.
Deve dunque prestarsi adesione a quest'ultimo orientamento, ormai ampiamente prevalente nella giurisprudenza della Corte suprema.
Si osserva, inoltre, che né l'intervenuta modifica dell'art. 196 c.d.s., né le vicende in ordine alla notificazione all'effettivo trasgressore hanno alcuna rilevanza, poiché nel momento in cui un verbale di accertamento di violazione al codice della strada è stato emesso e notificato ad un soggetto, a ragione o a torto, il rimedio esperibile per impedirne l'esecutività è sempre quello del ricorso al prefetto o al giudice di pace, e non l'opposizione alla cartella esattoriale (salvo la c.d. opposizione recuperatoria, non esperita in questa sede).
In definitiva, l'asserito difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. non poteva essere dedotto con l'atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c., ma avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di tempestiva opposizione ai verbali di accertamento. La mera comunicazione dei dati dei locatari non può essere, infatti, considerata circostanza idonea a determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.4
Va dato atto che in primo grado la società di noleggio non ha mai allegato di aver esperito un ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 s. c.d.str. e solo nella comparsa di risposta in appello essa qualifica la comunicazione dei dati degli effettivi trasgressori anche come un simile ricorso, argomentando che tale ricorso, anche se indirizzato all'ente accertatore, avrebbe dovuto essere inoltrato al Prefetto.
Il Giudice osserva, in via assorbente, che si tratta di un motivo di opposizione nuovo e come tale inammissibile in appello.
pagina 6 di 7 Ad abundantiam si aggiunge, sotto il profilo del merito, che l'appellata non ha in questa sede d'appello prodotto le comunicazioni agli enti accertatori, che andrebbero qualificati anche come ricorsi al Prefetto. Pertanto, mancherebbe, in ogni caso, anche la prova al riguardo.
2.5.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di appello, con assorbimento del terzo, e in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da (P. IVA ex art. 615 c.p.c. Controparte_2 P.IVA_3
avverso le cartelle di pagamento n. 02120200008840018000, n. 02120210000103960000 e la n.
02120210000651751000 emesse dall' e relative a crediti Controparte_15
vantati dal per violazioni al codice della strada. Parte_1
3. Spese
I contrasti giurisprudenziali che si sono registrati in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello del ogni diversa Parte_1
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza n. 341/2023 del Giudice di pace di Bolzano,
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione di (P. IVA Controparte_2
) avverso le cartelle di pagamento n. 02120200008840018000, n. P.IVA_3
02120210000103960000 e la n. 02120210000651751000, emesse dall' Controparte_15
, nella parte in cui hanno per oggetto crediti vantati dal con
[...] Parte_1
conseguente conferma delle cartelle in relazione ai crediti riferibili ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Parte_1
2. dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi.
06/03/2025
Il Giudice
Alex Tarneller firma digitale pagina 7 di 7