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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 481/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
SILIPO CO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2213/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Azienda Territ. Per L'Edilizia Resid.pubbl. Della Prov. Di Latina - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia - Piazza Roma 1 04011 Aprilia LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 955/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2039 IMU 2016 - sull'appello n. 2222/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Azienda Territ. Per L'Edilizia Resid.pubbl. Della Prov. Di Latina - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Comune di Aprilia - Piazza Roma 1 04011 Aprilia LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 955/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1713 IMU 2017
- sull'appello per ricusazione R.G.A. n. 4878/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Comune di Aprilia - Piazza Roma 1 04011 Aprilia LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ater Latina - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 955/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2039-2022 IMU
- sull'appello per ricusazione R.G.A. n. 4879/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Comune di Aprilia - Piazza Roma 1 04011 Aprilia LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ater Latina - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 955/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1713-2022 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 955/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, Sezione
II, depositata il 23/10/2023 con cui è stato rigettato il ricorso contro il Comune di Aprilia per l'IMU anno 2016.
Principali motivi di appello:
1. Prescrizione del termine di notifica
L'avviso è stato notificato il 30/12/2022, oltre il termine di legge (anche considerando la sospensione ex art. 67 D.L. 18/2020). Secondo ATER, il termine era il 26/03/2022.
L'eccezione di “dichiarazione infedele” è ritenuta pretestuosa e non motivata nell'atto.
2. Violazione del contraddittorio preventivo
L'ATER invoca il principio generale di civiltà giuridica e il diritto di difesa (art. 24 Cost., art. 41 Carta UE), richiamando giurisprudenza e il recente D.Lgs. 219/2023 che introduce l'obbligo di contraddittorio per tutti gli atti impugnabili.
3.Difetto di motivazione dell'avviso
L'atto non indica chiaramente gli immobili contestati né le ragioni del diniego dell'esenzione IMU richiesta per gli alloggi sociali.
La motivazione è generica e contraddittoria, violando art. 7 L. 212/2000 e art. 1, co. 162 L. 296/2006.
3. Esenzione IMU per alloggi sociali (art. 13, co. 2, lett. b, D.L. 201/2011)
4. Gli immobili ATER sono fabbricati di civile abitazione adibiti ad abitazione principale, assegnati con decreto comunale, destinati a ridurre il disagio abitativo, finanziati con contributi pubblici.
5.In subordine: mancata applicazione della detrazione €200 (art. 13, co. 10, D.L. 201/2011)
Anche se non riconosciuta l'esenzione, il Comune avrebbe dovuto applicare la detrazione per alloggi ERP regolarmente assegnati.
6.Illegittimità sanzioni e interessi
Invocato il principio di legittimo affidamento (art. 10 L. 212/2000) e l'obiettiva incertezza normativa (due regimi agevolativi: esenzione e detrazione).
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi
Il Comune di Aprilia risponde alle eccezioni e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Con memoria insiste sulla qualificazione di alloggi sociali.
Con ulteriore memoria deposita link dell'ater di Latina da cui risulta che parte degli alloggi gestiti dallo stesso ente sono assegnati a canone calmierato, a differenza di tutti gli altri alloggi assegnati sulla scorta della graduatoria per ex “case popolari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che al presente appello sono stati riuniti pure gli appelli con RG 4878/25 ,
RG 4879/25 e RG 2222/24.
La controversia riguarda l'impugnazione dell'avviso di accertamento IMU anno 2016 emesso dal Comune di Aprilia nei confronti dell'ATER di Latina, avente ad oggetto la pretesa impositiva per dichiarazione infedele e mancato pagamento dell'imposta IMU per l'anno 2016.
1. Prescrizione e tempestività della notifica
L'avviso è stato notificato il 30/12/2022. Considerata la sospensione dei termini disposta dall'art. 67 del D.
L. 18/2020, il termine di decadenza per la notifica era prorogato al 26/03/2023. Pertanto, la notifica è tempestiva e l'eccezione di prescrizione è infondata.
2. Contraddittorio preventivo
Non sussiste obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale per i tributi locali non armonizzati, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 24823/2015). La mancata attivazione non comporta nullità dell'atto.
3. Motivazione dell'avviso
L'avviso riporta i riferimenti normativi, i quadri degli immobili e il calcolo dell'imposta, elementi sufficienti a garantire il diritto di difesa del contribuente. La doglianza sul difetto di motivazione è infondata.
4. Esenzione IMU per alloggi sociali
La richiesta di esenzione ex art. 13, comma 2, lett. b), D.L. 201/2011 non può essere accolta.
Secondo costante giurisprudenza (Cass. ord. n. 19875/2021; Cass. n. 16055/2021; CTR Lazio n. 1661/2022), le norme agevolative sono di stretta interpretazione (art. 14 preleggi) e non si applicano per analogia.
Gli alloggi ATER non sono automaticamente “alloggi sociali” ai sensi del D.M. 22 aprile 2008, che richiede requisiti edilizi e architettonici specifici: efficienza energetica superiore, fonti energetiche alternative, bioarchitettura, spazi per integrazione sociale e verde, oltre alla locazione permanente o per almeno otto anni.
Secondo dati ufficiali (Federcasa, atti parlamentari), su circa 850.000 unità immobiliari ERP gestite in Italia da ATER/ALER/IACP, solo 40.000 (4,7%) risultano “alloggi sociali” in senso tecnico. Appare dunque poco credibile che tutti gli immobili oggetto di accertamento siano alloggi sociali e nessuno sia una semplice “casa popolare”, come sostenuto dal Comune.
In assenza di prova puntuale dei requisiti richiesti dal D.M. 2008 per ciascun immobile, l'esenzione non spetta.
5. Detrazione €200 (comma 10, art. 13 D.L. 201/2011)
La detrazione non è stata richiesta nella dichiarazione IMU, né risultano elementi che impongano al Comune di applicarla d'ufficio. Pertanto, la doglianza è infondata.
6. Sanzioni e interessi Diversamente, va accolta la censura relativa alle sanzioni. La complessità normativa e la coesistenza di due regimi agevolativi (esenzione per alloggi sociali e detrazione per ERP) hanno generato un quadro di obiettiva incertezza interpretativa, riconosciuta anche dalla giurisprudenza (Cass. n. 17195/2019). Inoltre, il comportamento dell'ATER si è conformato alle indicazioni ministeriali (circolare MEF n. 1/DF/2020), integrando il principio di legittimo affidamento ex art. 10 L. 212/2000.
Pertanto, le sanzioni vanno annullate, mentre restano dovuti imposta e interessi.
La Corte accoglie parzialmente l'appello riconoscendo non dovute le sanzioni mentre irgetta per il resto.
Le spese sono compensate in considerazione dell'andamento del processo
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
SILIPO CO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2213/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Azienda Territ. Per L'Edilizia Resid.pubbl. Della Prov. Di Latina - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia - Piazza Roma 1 04011 Aprilia LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 955/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2039 IMU 2016 - sull'appello n. 2222/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Azienda Territ. Per L'Edilizia Resid.pubbl. Della Prov. Di Latina - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Comune di Aprilia - Piazza Roma 1 04011 Aprilia LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 955/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1713 IMU 2017
- sull'appello per ricusazione R.G.A. n. 4878/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Comune di Aprilia - Piazza Roma 1 04011 Aprilia LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ater Latina - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 955/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2039-2022 IMU
- sull'appello per ricusazione R.G.A. n. 4879/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Comune di Aprilia - Piazza Roma 1 04011 Aprilia LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ater Latina - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 955/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1713-2022 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 955/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, Sezione
II, depositata il 23/10/2023 con cui è stato rigettato il ricorso contro il Comune di Aprilia per l'IMU anno 2016.
Principali motivi di appello:
1. Prescrizione del termine di notifica
L'avviso è stato notificato il 30/12/2022, oltre il termine di legge (anche considerando la sospensione ex art. 67 D.L. 18/2020). Secondo ATER, il termine era il 26/03/2022.
L'eccezione di “dichiarazione infedele” è ritenuta pretestuosa e non motivata nell'atto.
2. Violazione del contraddittorio preventivo
L'ATER invoca il principio generale di civiltà giuridica e il diritto di difesa (art. 24 Cost., art. 41 Carta UE), richiamando giurisprudenza e il recente D.Lgs. 219/2023 che introduce l'obbligo di contraddittorio per tutti gli atti impugnabili.
3.Difetto di motivazione dell'avviso
L'atto non indica chiaramente gli immobili contestati né le ragioni del diniego dell'esenzione IMU richiesta per gli alloggi sociali.
La motivazione è generica e contraddittoria, violando art. 7 L. 212/2000 e art. 1, co. 162 L. 296/2006.
3. Esenzione IMU per alloggi sociali (art. 13, co. 2, lett. b, D.L. 201/2011)
4. Gli immobili ATER sono fabbricati di civile abitazione adibiti ad abitazione principale, assegnati con decreto comunale, destinati a ridurre il disagio abitativo, finanziati con contributi pubblici.
5.In subordine: mancata applicazione della detrazione €200 (art. 13, co. 10, D.L. 201/2011)
Anche se non riconosciuta l'esenzione, il Comune avrebbe dovuto applicare la detrazione per alloggi ERP regolarmente assegnati.
6.Illegittimità sanzioni e interessi
Invocato il principio di legittimo affidamento (art. 10 L. 212/2000) e l'obiettiva incertezza normativa (due regimi agevolativi: esenzione e detrazione).
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi
Il Comune di Aprilia risponde alle eccezioni e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Con memoria insiste sulla qualificazione di alloggi sociali.
Con ulteriore memoria deposita link dell'ater di Latina da cui risulta che parte degli alloggi gestiti dallo stesso ente sono assegnati a canone calmierato, a differenza di tutti gli altri alloggi assegnati sulla scorta della graduatoria per ex “case popolari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che al presente appello sono stati riuniti pure gli appelli con RG 4878/25 ,
RG 4879/25 e RG 2222/24.
La controversia riguarda l'impugnazione dell'avviso di accertamento IMU anno 2016 emesso dal Comune di Aprilia nei confronti dell'ATER di Latina, avente ad oggetto la pretesa impositiva per dichiarazione infedele e mancato pagamento dell'imposta IMU per l'anno 2016.
1. Prescrizione e tempestività della notifica
L'avviso è stato notificato il 30/12/2022. Considerata la sospensione dei termini disposta dall'art. 67 del D.
L. 18/2020, il termine di decadenza per la notifica era prorogato al 26/03/2023. Pertanto, la notifica è tempestiva e l'eccezione di prescrizione è infondata.
2. Contraddittorio preventivo
Non sussiste obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale per i tributi locali non armonizzati, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 24823/2015). La mancata attivazione non comporta nullità dell'atto.
3. Motivazione dell'avviso
L'avviso riporta i riferimenti normativi, i quadri degli immobili e il calcolo dell'imposta, elementi sufficienti a garantire il diritto di difesa del contribuente. La doglianza sul difetto di motivazione è infondata.
4. Esenzione IMU per alloggi sociali
La richiesta di esenzione ex art. 13, comma 2, lett. b), D.L. 201/2011 non può essere accolta.
Secondo costante giurisprudenza (Cass. ord. n. 19875/2021; Cass. n. 16055/2021; CTR Lazio n. 1661/2022), le norme agevolative sono di stretta interpretazione (art. 14 preleggi) e non si applicano per analogia.
Gli alloggi ATER non sono automaticamente “alloggi sociali” ai sensi del D.M. 22 aprile 2008, che richiede requisiti edilizi e architettonici specifici: efficienza energetica superiore, fonti energetiche alternative, bioarchitettura, spazi per integrazione sociale e verde, oltre alla locazione permanente o per almeno otto anni.
Secondo dati ufficiali (Federcasa, atti parlamentari), su circa 850.000 unità immobiliari ERP gestite in Italia da ATER/ALER/IACP, solo 40.000 (4,7%) risultano “alloggi sociali” in senso tecnico. Appare dunque poco credibile che tutti gli immobili oggetto di accertamento siano alloggi sociali e nessuno sia una semplice “casa popolare”, come sostenuto dal Comune.
In assenza di prova puntuale dei requisiti richiesti dal D.M. 2008 per ciascun immobile, l'esenzione non spetta.
5. Detrazione €200 (comma 10, art. 13 D.L. 201/2011)
La detrazione non è stata richiesta nella dichiarazione IMU, né risultano elementi che impongano al Comune di applicarla d'ufficio. Pertanto, la doglianza è infondata.
6. Sanzioni e interessi Diversamente, va accolta la censura relativa alle sanzioni. La complessità normativa e la coesistenza di due regimi agevolativi (esenzione per alloggi sociali e detrazione per ERP) hanno generato un quadro di obiettiva incertezza interpretativa, riconosciuta anche dalla giurisprudenza (Cass. n. 17195/2019). Inoltre, il comportamento dell'ATER si è conformato alle indicazioni ministeriali (circolare MEF n. 1/DF/2020), integrando il principio di legittimo affidamento ex art. 10 L. 212/2000.
Pertanto, le sanzioni vanno annullate, mentre restano dovuti imposta e interessi.
La Corte accoglie parzialmente l'appello riconoscendo non dovute le sanzioni mentre irgetta per il resto.
Le spese sono compensate in considerazione dell'andamento del processo
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Spese compensate.