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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/09/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 809/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 809/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.6.1974 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. VINCENZO SAVINO (C.F.: ), giusta procura in C.F._2 atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via del Gallitello n. 177 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
18.11.1971 e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.
MONICA DEA DE LUCA (C.F.: , giusta procura in atti, C.F._4 elettivamente domiciliato in Potenza alla via Nazario Sauro n. 102 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1 R.G. N. 809/2018
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale – domande accessorie;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge , addebitandola a Controparte_1 quest'ultimo, con il quale aveva contratto matrimonio in Potenza il 28.2.1998, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli _1
(Roma, 24.3.1999), (Potenza, 1.6.2004) e Persona_2 Persona_3
(Potenza, 3.2.2009).
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei comportamenti del resistente, il quale, dopo averle chiesto di non intraprendere alcuna attività lavorativa per occuparsi della crescita e dell'educazione dei figli, aveva iniziato a vessarla, incolpandola di non essere in grado di gestire la famiglia e a offenderla, e aveva privato il nucleo familiare del sostegno economico.
La ricorrente ha poi rappresentato di aver costituito, in costanza di matrimonio e insieme al marito, la società denominata “ Controparte_2
, della quale il marito era socio accomandatario, per la buona riuscita della quale
[...] aveva investito tutte le risorse economiche elargitele dalla sua famiglia di origine nonché l'esperienza maturata nel settore, svolgendo -mediante la detta s.a.s.- attività di gioielleria ed essendo figlia di noti gioiellieri della zona. Il marito l'aveva estromessa dalla gestione dell'attività sociale, non permettendole di avere contezza dell'andamento economico della società e rifiutandosi di mostrare le scritture contabili.
Inoltre, il marito aveva assunto, di propria esclusiva iniziativa, , Controparte_3 con la quale -oltre ad avere un rapporto lavorativo- aveva instaurato una relazione amicale molto stretta.
La ricorrente, da ultimo, ha allegato che il resistente aveva abbandonato la casa coniugale da oltre due anni antecedenti al deposito del ricorso e che -da allora- aveva smesso di interessarsi dell'andamento della vita familiare, soprattutto dello stato di salute dei figli , affetto da “emiparesi destra-instabilità rotulea operata”, e _1
, al quale era stato diagnosticato un ritardo nell'apprendimento. Il marito non Per_2
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aveva più provveduto a sostenere economicamente la famiglia, la quale aveva dovuto affrontare notevoli disagi di vita quotidiana, come il distacco delle utenze per fatture non pagate. Nel corso degli anni, poi, il resistente aveva venduto gioielli della moglie e dei figli, trattenendone per sé il ricavato.
Ai fini del mantenimento per il coniuge, la ricorrente ha dedotto, oltre alla già detta estromissione dall'attività societaria, di non aver potuto coltivare altre esperienze lavorative al di fuori del contesto familiare, dovendo accudire tre figli, di cui due affetti
-in varia misura- da disabilità. E che, potendo spendere il solo titolo di analista contabile nonché in considerazione della sua età, non avrebbe avuto concrete possibilità di rinvenire occupazione lavorativa in grado di garantirle un adeguato sostentamento.
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato all'intestato Tribunale di:
«a) previa emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti di sua competenza, accertata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale dei coniugi tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e il verificarsi di fatti di grave pregiudizio alla ricorrente, dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito per violazione dei doveri discendenti dal matrimonio;
b) disporre l'assegnazione dell'abitazione familiare sita in Potenza alla Via del
Gallitello, 130 Censita in Catasto al NCEU del Comune di Potenza foglio 46, particella
3222 sub. 7, via del Gallitello snc piano 2, categ. A/10, cl. 3^, alla ricorrente (già di esclusiva proprietà della sig.ra affinché continui ad abitarvi con i figli;
Pt_1
c) provvedere in ordine al mantenimento del coniuge e dei figli stabilendo che
[...]
corrisponda alla moglie ed ai figli un assegno di mantenimento di CP_1 importo pari ad € 1.500,00 (di cui € 350 per ciascun figlio ed € 450 per la ricorrente),
o quello maggiore/minore meglio ritenuto, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, vacanze studio, necessarie per i figli;
d) disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e con diritto-dovere del padre di tenerli con sé a weekend alternati;
le vacanze estive dovranno essere equamente suddivise tra i due genitori;
durante le
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vacanze natalizie trascorreranno la vigilia di natale e di capodanno con la madre, mentre il giorno di natale e di capodanno lo trascorreranno con il padre;
le vacanze di Pasqua saranno alternate, trascorreranno il giorno di pasqua con la madre e pasquetta con il padre, l'anno successivo faranno il contrario;
e) porre a carico del marito tutte le debitorie relative alle posizioni tuttora pendenti di
, di di e dei tributi dovuti al Comune di CP_4 CP_5 Controparte_6
Potenza, a qualunque titolo, sia per l'abitazione sia per l'attività commerciale maturati sino alla data dell'omologa della separazione;
f) ordinare al sig. la restituzione dei gioielli di proprietà della sig.ra CP_1 Pt_1
e dei figli portati presso il negozio, oltre alle somme di denaro liquidi sottratti alla famiglia ed il corrispettivo degli assegni anticipati dalla moglie per l'attività commerciale e/o il loro controvalore in denaro;
g) porre a carico del sig. tutte le spese relative al rapporto di lavoro (stipendi, CP_1 oneri contributivi, TFR ecc.) stipulato direttamente ed autonomamente con la commessa;
Controparte_3
h) condannare alle spese e competenze di causa da attribuire Controparte_1 al difensore antistatario».
II Emesso decreto di fissazione udienza per il dì 9.10.2018 ai sensi dell'art. 706, comma 3, c.p.c., il resistente si è costituito in giudizio depositando memoria difensiva in data 8.10.2018, nella quale ha contestato specificatamente quanto ex adverso dedotto e ha chiesto in via riconvenzionale pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie.
Segnatamente, il resistente ha sostenuto che la fine dell'affectio coniugalis con la ricorrente era da ricondursi ai comportamenti di quest'ultima, la sola responsabile della crisi matrimoniale, la quale improvvisamente lo aveva privato di ogni forma di assistenza morale e materiale, compromettendo deliberatamente l'unione familiare.
A tal proposito, il resistente ha contestato l'avversa allegazione riguardante il suo disinteresse per l'andamento della vita familiare e dei figli (in particolare di
[...]
e , entrambi portatori di problematiche/disabilità), sostenendo di essersi Per_1 Per_2 costantemente impegnato per assicurare alla moglie e alla prole un adeguato sostegno economico e morale (aveva provveduto al pagamento delle bollette luce e gas per un
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importo pari ad euro 8.621,24 dal 5.2.2016 al 26.7.2018, oltre a farsi carico dell'acquisto di libri di testo, abbigliamento, e delle spese derivanti dai numerosi ricoveri a Roma di;
aveva accompagnato il figlio a lezioni private _1 Per_2 per colmare le sue lacune scolastiche dovute alle numerose assenze registrate nell'anno
2017-2018), anche dopo la concordata cessazione della coabitazione, a seguito della quale la ricorrente aveva ostacolato i rapporti padre-figli.
Il resistente, poi, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente in ordine all'attività commerciale di cui erano soci al 50%, ha rappresentato di aver apportato all'attività sociale un contributo economico e lavorativo, di non aver escluso la ricorrente dalla gestione e dall'andamento della società, ma che era stata la ricorrente a manifestare un concreto disinteresse verso la s.a.s., di averla coinvolta in merito all'assunzione della nuova commessa, tanto vero che anch'ella aveva assentito.
Per l'effetto, il resistente ha concluso la memoria difensiva come segue:
«1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie -
Parte_1
3) disporre l'affido condiviso dei figli con collocazione preferenziale presso
l'abitazione della madre, adottando i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei figli, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé liberamente e compatibilmente con le esigenze scolastiche e di svago, e, in ogni caso:1) il primo e il terzo fine settimana di ogni mese dalle ore 8,30 del sabato alle ore 22,30 della domenica;
2) durante ogni settimana, preferibilmente, dalle ore
8,30 del mercoledì alle ore 16,30 del giovedì; 3) durante le vacanze natalizie dalle ore
8,30 del 23 dicembre alle ore 22,30 del 26 dicembre, per l'anno 2018, e dalle ore 8,30 del 30 dicembre alle ore 22,30 del 3 gennaio per l'anno successivo, e, così alternativamente di anno in anno;
4) durante le vacanze pasquali, dalle ore 8,30 del venerdì santo alle ore 22,30 della Pasqua, per l'anno 2019, e dalle ore 8,30 del lunedì in Albis alle ore 22,30 del mercoledì in Albis per l'anno successivo, e così alternativamente di anno in anno;
5) durante le vacanze estive, per quindici giorni continuativi (dalle ore 8,30 del primo giorno alle ore 22,30 del quindicesimo giorno) da concordarsi preventivamente tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno (per l'anno
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in corso entro il 30 giugno) e da individuarsi -in caso di disaccordo- nel periodo 10/24 agosto;
4) assegnare la casa di abitazione familiare alla madre ed ai figli;
5) onerare l'esponente del pagamento di un assegno mensile per il contributo nel mantenimento dei figli dell'importo complessivo di € 600,00 (200,00 per figlio) oltre il
50% delle spese straordinarie da concordarsi;
6) rigettare siccome infondata la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente essendo la economicamente indipendente e, non Parte_1 sussistendo, in ogni caso, i presupposti di legge per il riconoscimento dell'assegno perequativo;
7) rigettare siccome infondate nonché inammissibili tutte le conclusioni ex adverso rassegnate ai capi e) f) g) del ricorso introduttivo;
8) rimettere le parti innanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio;
9) onerare il coniuge ricorrente delle spese ed onorari del procedimento».
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale depositata in data 7.11.2018, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice
Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Le parti hanno depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 25.5.2019, preso atto della richiesta delle parti di dichiarare con sentenza non definitiva la separazione dei coniugi, riservando all'esito dell'istruttoria ogni decisione in relazione alle questioni economiche e alle domande di addebito, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in ordine alla domanda sullo status per il dì 10.7.2019.
All'udienza da ultimo indicata, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla sola domanda di separazione personale. Conseguentemente, con sentenza non definitiva n. 804/2019 del 18.10.2019 è stata dichiarata la separazione dei coniugi e con successiva ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., decorrenti dal 2.1.2020 (compreso nel termine).
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
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Con ordinanza del 28.12.2020 è stata dichiarata la tardività della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata da parte resistente il 4.3.2020, poiché risultava già spirato il relativo termine (2.3.2020), sono state dichiarate inammissibili le prove testimoniali richieste da parte ricorrente nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c., sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 23.4.2021 onerando le parti di depositare la documentazione reddituale indicata nel detto provvedimento.
All'udienza del 23.4.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo rinvii giustificati dalla necessità di rimettere alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione a ruolo più risalenti nel tempo, all'udienza del 14.6.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con successiva ordinanza collegiale, «rilevato che la ricorrente aveva dedotto e documentato che il figlio primogenito (Roma, 24.3.1999), _1 affetto da “Emiparesi Destra-Instabilità rotulea Operata”, era stato dichiarato invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% dalla competente
Commissione medica per l'accertamento dell'handicap (cfr. certificazione medica del
9.2.2018 depositata nel fascicolo telematico il 3.10.2018), e che -poi- nella comparsa conclusionale aveva rappresentato che il detto figlio era autonomo e comunque non più coabitante con lei nella casa coniugale;
rilevato -altresì- che la ricorrente aveva dedotto che il figlio secondogenito (Potenza, 1.6.2004) era affetto da Persona_2 grave disabilità, con necessità di essere costantemente accudito dalla madre, con la quale sembrava convivere nella casa coniugale. Tuttavia, e tanto ai fini dell'applicabilità o meno della disciplina di cui all'art. 337 septies, comma 2, c.c., non risultava documentato in atti lo stato di grave disabilità del figlio , atteso che Per_2 era stato depositato solo l'attestato di trasmissione del certificato medico per
l'accertamento dell'invalidità civile (ossia la mera domanda di invalidità civile); ritenuto necessario -per le motivazioni già esposte (art. 337 septies c.c.)- acquisire
l'eventuale verbale della competente commissione medica di accertamento dell'invalidità civile nei confronti di (Potenza, 1.6.2004), nonché Persona_2 invitare le parti a dedurre sulle sorti del figlio, maggiorenne ma dichiarato in stato di grave disabilità, », la causa è stata rimessa sul ruolo, disponendo _1
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acquisirsi l'eventuale verbale della competente commissione medica di accertamento dell'invalidità civile nei confronti di (Potenza, 1.6.2004) e invitando Persona_2 le parti a dedurre sulle sorti del figlio . _1
All'udienza del 28.5.2025, alla luce di quanto rappresentato dalle parti successivamente alla rimessione della causa sul ruolo, è stata ascoltata la figlia minorenne e i difensori delle parti hanno chiesto all'Istruttore formularsi Per_3 proposta conciliativa della lite. Con ordinanza emessa in pari data è stata formulata alle parti una proposta conciliativa della lite ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la quale è stata accettata dal resistente e non accettata dalla ricorrente, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IV Sull'eccezione di “nullità” della memoria difensiva.
Nella memoria integrativa depositata in data 4.3.2019, la ricorrente ha preliminarmente eccepito la nullità della memoria difensiva del resistente, depositata nel fascicolo telematico in data 8.10.2018, in quanto priva delle indicazioni circa le conclusioni (l'atto difensivo, infatti, a partire dalla pagina 8 risulta mancante delle pagine 9 e 10), sostenendo -per tale ragione- la violazione del diritto di difesa e la lesione del contraddittorio.
Orbene, l'eccezione formulata dalla ricorrente non merita accoglimento per le seguenti argomentazioni:
a) non vi è stata alcuna menomazione del diritto di difesa della ricorrente per la mancata indicazione delle conclusioni nella memoria difensiva del resistente depositata nel fascicolo telematico, atteso che la ricorrente ha regolarmente depositato la memoria integrativa ex art. 709, comma 3, c.p.c., conseguentemente effettuando le proprie controdeduzioni sulla base di quanto ex adverso dedotto;
b) il resistente ha fornito, nel fascicolo cartaceo, la memoria difensiva completa di ogni pagina, anche delle pagine contenenti le conclusioni, talché risulta evidente che vi è stata una mera omissione delle pagine 9 e 10 allorquando si è provveduto alla scansione dell'atto difensivo ai fini del deposito telematico, mancanza che -come già esposto- non ha comportato alcun sostanziale vulnus ai diritti della ricorrente, a tacer del fatto che la questione riguarda gli atti
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difensivi della fase presidenziale e che -poi- le parti hanno depositato gli atti di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c. per la successiva fase svoltasi innanzi all'Istruttore.
Alla luce delle su esposte motivazioni, deve rigettarsi l'eccezione esaminata.
V Sulle domande di addebito.
A seguito dell'emissione della sentenza parziale n. 804/2019 del
18.10.2019, restano da esaminare le reciproche domande di addebito, nonché quelle concernenti la prole e le questioni di natura patrimoniale.
Scrutinando le contrapposte domande di addebito, avuto riguardo al riparto dell'onere probatorio occorre premettere che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili ad uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20.8.2014, n. 18074);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., Sez.
VI – 1, ord., 28.5.2019, n. 14591; Cass. civ. Sez. VI – 1, ord., 19.2.2018, n. 3923);
- in relazione all'ipotesi di richiesta di addebito per violazione del dovere di fedeltà, in ordine al riparto dell'onere probatorio, va aggiunto che: «In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i
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coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale» (Cass. civ., Sez. VI – 1, ord. del 14.8.2015, n. 16859; nello stesso senso più di recente Cass. civ. Sez. VI
- 1 ord., 23.6.2017, n. 15811);
- deve aggiungersi, considerato che dalla violazione dell'obbligo di fedeltà deriva normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che dell'onere della prova in ordine alla circostanza di una preesistente crisi coniugale, già irrimediabilmente in atto, è gravata la parte che tale eccezione abbia formulato
(cfr. Cass. civ., Sez. VI – 1, ord. 19.2.2018, n. 3923: «Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà»);
- ancora, in caso di addebito per abbandono della casa coniugale, è orientamento costante in giurisprudenza che:
a) l'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa della cui prova è onerato il coniuge che dalla dimora coniugale si
è allontanato, violazione dell'obbligo di convivenza (cfr. Cass. civ., sez. VI-1, ord., 15.12.2016, n. 25966);
b) «Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto;
tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui tale allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche
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riguardo ad essi, la situazione di intollerabilità» (cfr. Cass. civ., sez. I, 8.5.2013,
n. 10719);
c) «Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto» (cfr. Cass. civ., sez. VI –
1, ord., 15.1.2020, n. 648).
Ciò premesso, prendendo in esame la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si osserva che alla base di essa è stato posto: a) l'aver il marito offeso la moglie, accusandola di non essere in grado di gestire lavoro e famiglia;
b) l'aver il marito escluso la moglie dalla gestione dell'attività societaria di cui erano soci al 50%, alla quale la ricorrente aveva apportato un importante contributo economico e lavorativo;
c) l'aver il marito abbandonato la casa coniugale;
d) successivamente, l'aver il marito mostrato disinteresse per l'andamento della vita familiare, sia in relazione all'aspetto morale, non essendosi curato dello stato di salute dei figli e , sia in _1 Per_2 relazione al profilo economico, non avendo più provveduto a garantire alla famiglia un adeguato sostentamento, in tal modo provocando disagi legati al distacco delle utenze e alla mancata possibilità di soddisfare le esigenze dei figli;
e) l'aver il marito instaurato una relazione, non esclusivamente di tipo lavorativo, con , assunta nella gioielleria. Controparte_3
Le deduzioni (la maggior parte di esse) poste a fondamento della domanda di addebito in disamina sono rimaste prive di supporto probatorio.
Tuttavia, in considerazione del riparto dell'onere probatorio allorquando si invoca l'addebito per allontanamento dalla casa coniugale, la domanda in disamina deve essere accolta poiché il resistente non ha dimostrato che l'allontanamento, che deve ritenersi volontario in mancanza di elementi contrari in atti, sia stato determinato dalla condotta della moglie o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e
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in conseguenza di tale fatto, e ciò anche alla luce delle sorti della domanda di addebito formulata in via riconvenzionale di cui si dirà appresso.
Per le esposte ragioni, deve dichiararsi che la separazione è addebitata al marito.
Passando a esaminare la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente, si osserva che la stessa è stata basata sull'aver la moglie negato al marito ogni forma di assistenza morale e materiale, sull'aver la moglie ostacolato il rapporto padre-figli a seguito della concordata cessazione della coabitazione e sull'aver mostrato disinteresse per l'attività di impresa familiare.
Le deduzioni poste a fondamento della domanda di addebito in disamina non sono supportate da alcun elemento probatorio, attesa l'inidoneità della documentazione versata in atti e il tardivo deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Pertanto, la domanda di addebito formulata dal resistente deve essere respinta.
VI Sulle domande concernenti la prole (affidamento, collocamento, regime di frequentazione con il genitore non collocatario) e sull'assegnazione della casa familiare.
Avuto riguardo al regime di affidamento e collocamento dei figli
[...]
e , in assenza del deposito di documentazione circa il Per_1 Per_2 riconoscimento da parte della Commissione medica per le invalidità civili di versamento dei detti figli in situazione di gravita ai sensi dell'art. 3, comma 3,
Legge 104/1992, non deve farsi applicazione della disciplina di cui all'art. 337 septies, comma 2, c.c.
Ne discende che, avendo i detti figli raggiunto la maggiore età, nulla può essere disposto quanto ad affidamento e collocamento, così come in ordine al regime di frequentazione con il genitore non convivente.
Avuto riguardo alla figlia ancora minorenne e attualmente di Per_3 anni 16, deve -in regime di continuità e stabilità con quanto in essere- confermarsi l'affidamento condiviso con collocamento della minore presso la madre, mentre
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per quanto concerne il regime di frequentazione padre-figlia deve disporsi che il padre abbia il diritto-dovere di vedere e tenere con sé la figlia minorenne, previa intesa con la madre collocataria onde favorire la bigenitorialità e tenuto conto del regime in essere alla luce di quanto è emerso in sede di ascolto della minore, secondo il seguente calendario:
a) due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola (e nel periodo di sospensione scolastica dalle ore 10.00) sino alle 20.30, con onere del padre di prelevare la minore e di riaccompagnarla presso la casa materna (o in altro luogo previo accordo tra i genitori);
b) a settimane alterne, dal sabato dall'uscita da scuola (e nel periodo di sospensione scolastica dalle ore 10.00) sino alla domenica alle ore 22.00, con onere del padre di accompagnare e prelevare la minore nel domicilio materno;
c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (iniziando, salvo diverso accordo, dal padre per le prossime festività di Natale 2025);
d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, da individuarsi nel periodo di sospensione scolastica, da concordare tra i genitori entro il giorno 31 maggio precedente, che -in assenza di accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal 15 luglio al 31 luglio degli anni dispari [anche la madre potrà trascorrere con la minore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione padre-figlia sarà sospeso];
f) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale;
g) la minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
h) la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo (insieme a entrambi i genitori), secondo il principio dell'alternanza annuale.
13 R.G. N. 809/2018
In ordine alla casa coniugale, deve confermarsi quanto stabilito con ordinanza presidenziale del 6.11.2018 ossia l'assegnazione della casa familiare, sita in Potenza alla via del Gallitello n. 130, alla ricorrente, affinché continui ad abitarla con la figlia minorenne . Per_3
In merito alla convivenza dei figli con i genitori, si osserva che all'esito dell'udienza del 28.5.2025 si è avuto piena contezza del fatto che i figli
[...]
e vivono da anni con il padre presso la casa della nonna paterna, Per_1 Per_2 sita in Potenza alla via Livorno n. 110; mentre continua ad abitare Per_3 presso la casa coniugale con la madre, circostanza che (continua) a giustificare il provvedimento di assegnazione in favore della ricorrente.
Infatti, sulla questione in sede di ascolto la figlia ha dichiarato: Per_3
«Io abito insieme a mia madre e al compagno di mia madre alla via del Gallitello
n. 130, nella casa che è stata la casa dove abitavamo tutti insieme anche quando Per_ c'era papà. Io ho due fratelli che si chiamano e (la minore si Per_2
Per_ commuove). Io vedo e il martedì, il giovedì e a sabati alterni. Io ho Per_2 pianto un po' perché sono un po' stufa di questa separazione, ma per il resto va tutto bene. Io vedo i miei fratelli quando sto con papà, ovvero il martedì e il giovedì e a weekend alternati, dal sabato alla domenica sera. Di sabato da papà vado la mattina, dopo essermi svegliata e preparata, quando non vado a scuola, altrimenti vado dopo scuola, e rimango con papà e i miei fratelli sino a dopo Per_ cena, sino alle 22,00. Papà abita a via Livorno n. 110 con nonna e con e
. Quando vado da papà, io papà e dormiamo nella stessa stanza e Per_2 Per_2
Per_ Per_
dorme con nonna. Mi trovo benissimo sia con mamma sia con papà. sta con papà, nel senso che abita con papà, da molto prima del Covid. Mentre
è andato ad abitare da papà poco dopo il Covid, 2022 forse, anche se ha Per_2 cambiato residenza di recente». Le dette circostanze sono state -poi- confermate dai coniugi, come risulta dal verbale di udienza del 28.5.2025.
VII Sulla domanda di assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge.
In primo luogo, si ritiene che nulla possa essere disposto a titolo di mantenimento con riguardo al figlio (24.3.1999), atteso che lo _1 stesso risulta titolare di attività commerciale (impresa individuale), come emerge
14 R.G. N. 809/2018
dalla visura camerale prodotta dalla difesa del resistente e depositata nel fascicolo telematico il 4.4.2025, circostanza -nella sua essenza rappresentativa- pacifica tra le parti in causa. Ne discende che deve presumersi, soprattutto considerata la maggiore età del figlio primogenito e gli anni che ha all'attualità, che
[...]
svolga attività lavorativa presso la gioielleria di cui risulta titolare, Per_1 sicché va dichiarato cessato l'obbligo di mantenimento in capo a entrambi i genitori con riguardo al detto figlio.
Avuto riguardo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli Per_2
e si provvede in conformità alla proposta conciliativa formulata Per_3 dall'Istruttore con ordinanza del 28.5.2025. Per l'effetto, si dispone, fermi restando per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti ratione temporis vigenti, come segue:
-il padre verserà alla madre a titolo di contribuzione indiretta al mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di euro 350,00, al netto di euro Per_3
150,00 che la madre è tenuta a dare al padre a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario indiretto per il figlio , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente (quindi, con compensazione delle poste dare/avere tra i genitori circa il mantenimento ordinario dei detti figli), oltre all'adeguamento automatico agli indici ISTAT;
-la madre percepirà integralmente, ossia nella misura del 100%, l'assegno unico universale relativo alla figlia direttamente dall'ente erogatore INPS Per_3
(cfr. Cass. civ., ord., 22.2.2025, n. 4672, con la quale è stato chiarito che l'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 230/2031 non preclude al Giudice della separazione o del divorzio di valutare se l'assegno unico e universale possa essere attribuito integralmente al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo);
-il padre si farà carico di tutte le spese straordinarie (100%) per il figlio Per_2 nonché di quelle per la figlia nella misura del 60%, restando a carico Per_3 della madre la restante misura del 40%.
15 R.G. N. 809/2018
Ciò in quanto, dell'analisi della documentazione reddituale e postale/bancaria versata in atti non emerge una situazione economico- patrimoniale delle parti in causa di sperequazione, tuttavia deve presumersi una maggiore disponibilità economica del resistente alla luce di quanto è emerso all'esito dell'udienza del 28.5.2025, ovvero della circostanza che -di fatto- il padre è occupato nell'attività commerciale di cui è titolare il figlio primogenito.
Si chiarisce che per spese straordinarie si intendono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal
SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico- farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per
16 R.G. N. 809/2018
tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Quanto all'assegno di mantenimento per la moglie, deve tenersi conto della stabile convivenza intrapresa dalla ricorrente con un altro uomo, quale nitidamente e pacificamente risulta all'esito dell'attività istruttoria condotta all'udienza del 28.5.2025. In relazione a detta circostanza, che per stessa dichiarazione della ricorrente, nonché della minore si è verificata a Per_3 decorrere dall'anno 2022, deve trovare applicazione quanto statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 12.12.2023, n. 34728, ovvero: «In tema di crisi familiare, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno.
La prova dell'esistenza di un tale legame deve essere data dal coniuge gravato dall'obbligo di corrispondere assegno. Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune. Ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale»
(vedasi anche Cass. civ., sez. I, sent., 7.2.2023, n. 3645; Cass. civ., sez. I, sent.,
27.6.2018, n. 16982).
Invero, è acquisita al patrimonio processuale la circostanza che dall'anno
2022 la ricorrente conviva con il suo compagno in quanto la minore Per_3 ha dichiarato che il compagno della madre vive in quella che fu la casa coniugale e che lavora, occupandosi di riparare e rivendere motociclette. Sicché risulta provata la stabile convivenza e un progetto comune di vita tra la ricorrente e il suo compagno, anche in considerazione degli anni di convivenza (che all'attualità sono già tre), talché può presumersi che vi siano reciproche contribuzioni economiche.
17 R.G. N. 809/2018
Sulla questione il Giudice della nomofilachia «ha affermato che durante la separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica» (Cass. civ., sez. I, sent., 19.12.2018, n. 32871).
Ne discende che la domanda di mantenimento non può essere accolta e, quanto al passato, va revocato l'assegno di mantenimento disposto a beneficio della moglie per opera dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti in corso di causa a far data dal 2022, anno di inizio della convivenza stabile da parte della ricorrente.
VII Sulle altre domande appartenenti al patrimonio processuale e sulle spese
di lite.
Passando ad esaminare le altre domande appartenenti al patrimonio processuale, si precisa che la domanda di pagamento e quella di natura restitutoria avanzate dalla ricorrente, che si riportano in parentesi [e) porre a carico del marito tutte le debitorie relative alle posizioni tuttora pendenti di , di CP_4
di e dei tributi dovuti al Comune di Potenza, CP_5 Controparte_6
a qualunque titolo, sia per l'abitazione sia per l'attività commerciale maturati sino alla data dell'omologa della separazione;
f) ordinare al sig. la CP_1 restituzione dei gioielli di proprietà della sig.ra dei figli portati presso Pt_1 il negozio, oltre alle somme di denaro liquidi sottratti alla famiglia ed il corrispettivo degli assegni anticipati dalla moglie per l'attività commerciale e/o il loro controvalore in denaro], devono essere dichiarate inammissibili per difetto di connessione.
Invero, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non collegate dal
18 R.G. N. 809/2018
vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 8.9.2014, n. 18870).
La reciproca soccombenza -ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.- giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 809, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2018, vertente tra e Parte_1 Controparte_1
, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1. accoglie la domanda di addebito formulata dalla ricorrente e -per l'effetto- dichiara che la separazione è addebitata al marito Controparte_1
;
[...]
2. rigetta la domanda di addebito formulata dalla resistente;
3. dichiara il non luogo a provvedere sull'affidamento, sul collocamento e sul regime di frequentazione tra il padre e i figli Controparte_1
(24.3.1999) e _1 Persona_2
(1.6.2004);
4. dichiara cessato l'obbligo di mantenimento in capo a entrambi i genitori relativamente al figlio (24.3.1999); _1
5. affida la figlia minorenne (3.2.2009) a entrambi Persona_3
i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisione di maggior interesse per la minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso ciascun genitore;
6. dispone che la figlia minorenne (3.2.2009) abiti Persona_3 ovvero sia collocata prevalentemente con la madre
[...]
; Parte_1
19 R.G. N. 809/2018
7. assegna la casa familiare, sita in Potenza alla via del Gallitello n. 130, alla ricorrente , affinché continui ad abitarla con la Parte_1 figlia (3.2.2009); Persona_3
8. stabilisce che la figlia minorenne (3.2.2009) Persona_3 trascorra con il padre i seguenti giorni:
a) due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola
(e nel periodo di sospensione scolastica dalle ore 10.00) sino alle 20.30, con onere del padre di prelevare la minore e di riaccompagnarla presso la casa materna (o in altro luogo previo accordo tra i genitori);
b) a settimane alterne, dal sabato dall'uscita da scuola (e nel periodo di sospensione scolastica dalle ore 10.00) sino alla domenica alle ore 22.00, con onere del padre di accompagnare e prelevare la minore nel domicilio materno;
c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (iniziando, salvo diverso accordo, dal padre per le prossime festività di Natale 2025);
d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, da individuarsi nel periodo di sospensione scolastica, da concordare tra i genitori entro il giorno
31 maggio precedente, che -in assenza di accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal 15 luglio al 31 luglio degli anni dispari [anche la madre potrà trascorrere con la minore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione padre-figlia sarà sospeso];
f) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale;
g) la minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
h) la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo (insieme a entrambi i genitori), secondo il principio dell'alternanza annuale,
20 R.G. N. 809/2018
9. determina in euro 350,00 mensili, al netto di euro 150,00 al mese che la madre è tenuta a dare al padre a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario indiretto per il figlio , e successivo adeguamento automatico Per_2 agli indici ISTAT, il contributo dovuto dal padre Controparte_1
a titolo di mantenimento indiretto per la figlia , da
[...] Per_3 corrispondere alla madre presso il di lei Parte_1 domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal dì di pubblicazione della presente sentenza, fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in corso di causa;
10. determina in euro 150,00 mensili il contributo dovuto dalla madre al padre a titolo Parte_1 Controparte_1 di contribuzione al mantenimento ordinario indiretto per il figlio , e Per_2 successivo adeguamento automatico agli indici ISTAT;
11. dispone che l'assegno unico e universale relativo alla figlia Per_3
sia percepito integralmente (100%) dalla madre
[...] [...]
, con versamento diretto da parte dell'INPS ente erogatore;
Parte_1
12. dispone che il padre si faccia carico di tutte le spese straordinarie (100%) per il figlio;
Persona_2
13. dispone che le spese straordinarie per la figlia Persona_3 siano in capo al padre nella misura del 60% e in capo alla madre nella restante misura del 40%;
14. rigetta la domanda di assegno di mantenimento per la moglie e -per l'effetto- revoca l'assegno di mantenimento a decorre dall'anno 2022;
15. dichiara inammissibile la domanda di pagamento e quella restitutoria formulata dalla ricorrente;
16. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio dell'8.9.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 809/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.6.1974 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. VINCENZO SAVINO (C.F.: ), giusta procura in C.F._2 atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via del Gallitello n. 177 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
18.11.1971 e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.
MONICA DEA DE LUCA (C.F.: , giusta procura in atti, C.F._4 elettivamente domiciliato in Potenza alla via Nazario Sauro n. 102 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1 R.G. N. 809/2018
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale – domande accessorie;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge , addebitandola a Controparte_1 quest'ultimo, con il quale aveva contratto matrimonio in Potenza il 28.2.1998, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli _1
(Roma, 24.3.1999), (Potenza, 1.6.2004) e Persona_2 Persona_3
(Potenza, 3.2.2009).
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei comportamenti del resistente, il quale, dopo averle chiesto di non intraprendere alcuna attività lavorativa per occuparsi della crescita e dell'educazione dei figli, aveva iniziato a vessarla, incolpandola di non essere in grado di gestire la famiglia e a offenderla, e aveva privato il nucleo familiare del sostegno economico.
La ricorrente ha poi rappresentato di aver costituito, in costanza di matrimonio e insieme al marito, la società denominata “ Controparte_2
, della quale il marito era socio accomandatario, per la buona riuscita della quale
[...] aveva investito tutte le risorse economiche elargitele dalla sua famiglia di origine nonché l'esperienza maturata nel settore, svolgendo -mediante la detta s.a.s.- attività di gioielleria ed essendo figlia di noti gioiellieri della zona. Il marito l'aveva estromessa dalla gestione dell'attività sociale, non permettendole di avere contezza dell'andamento economico della società e rifiutandosi di mostrare le scritture contabili.
Inoltre, il marito aveva assunto, di propria esclusiva iniziativa, , Controparte_3 con la quale -oltre ad avere un rapporto lavorativo- aveva instaurato una relazione amicale molto stretta.
La ricorrente, da ultimo, ha allegato che il resistente aveva abbandonato la casa coniugale da oltre due anni antecedenti al deposito del ricorso e che -da allora- aveva smesso di interessarsi dell'andamento della vita familiare, soprattutto dello stato di salute dei figli , affetto da “emiparesi destra-instabilità rotulea operata”, e _1
, al quale era stato diagnosticato un ritardo nell'apprendimento. Il marito non Per_2
2 R.G. N. 809/2018
aveva più provveduto a sostenere economicamente la famiglia, la quale aveva dovuto affrontare notevoli disagi di vita quotidiana, come il distacco delle utenze per fatture non pagate. Nel corso degli anni, poi, il resistente aveva venduto gioielli della moglie e dei figli, trattenendone per sé il ricavato.
Ai fini del mantenimento per il coniuge, la ricorrente ha dedotto, oltre alla già detta estromissione dall'attività societaria, di non aver potuto coltivare altre esperienze lavorative al di fuori del contesto familiare, dovendo accudire tre figli, di cui due affetti
-in varia misura- da disabilità. E che, potendo spendere il solo titolo di analista contabile nonché in considerazione della sua età, non avrebbe avuto concrete possibilità di rinvenire occupazione lavorativa in grado di garantirle un adeguato sostentamento.
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato all'intestato Tribunale di:
«a) previa emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti di sua competenza, accertata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale dei coniugi tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e il verificarsi di fatti di grave pregiudizio alla ricorrente, dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito per violazione dei doveri discendenti dal matrimonio;
b) disporre l'assegnazione dell'abitazione familiare sita in Potenza alla Via del
Gallitello, 130 Censita in Catasto al NCEU del Comune di Potenza foglio 46, particella
3222 sub. 7, via del Gallitello snc piano 2, categ. A/10, cl. 3^, alla ricorrente (già di esclusiva proprietà della sig.ra affinché continui ad abitarvi con i figli;
Pt_1
c) provvedere in ordine al mantenimento del coniuge e dei figli stabilendo che
[...]
corrisponda alla moglie ed ai figli un assegno di mantenimento di CP_1 importo pari ad € 1.500,00 (di cui € 350 per ciascun figlio ed € 450 per la ricorrente),
o quello maggiore/minore meglio ritenuto, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, vacanze studio, necessarie per i figli;
d) disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e con diritto-dovere del padre di tenerli con sé a weekend alternati;
le vacanze estive dovranno essere equamente suddivise tra i due genitori;
durante le
3 R.G. N. 809/2018
vacanze natalizie trascorreranno la vigilia di natale e di capodanno con la madre, mentre il giorno di natale e di capodanno lo trascorreranno con il padre;
le vacanze di Pasqua saranno alternate, trascorreranno il giorno di pasqua con la madre e pasquetta con il padre, l'anno successivo faranno il contrario;
e) porre a carico del marito tutte le debitorie relative alle posizioni tuttora pendenti di
, di di e dei tributi dovuti al Comune di CP_4 CP_5 Controparte_6
Potenza, a qualunque titolo, sia per l'abitazione sia per l'attività commerciale maturati sino alla data dell'omologa della separazione;
f) ordinare al sig. la restituzione dei gioielli di proprietà della sig.ra CP_1 Pt_1
e dei figli portati presso il negozio, oltre alle somme di denaro liquidi sottratti alla famiglia ed il corrispettivo degli assegni anticipati dalla moglie per l'attività commerciale e/o il loro controvalore in denaro;
g) porre a carico del sig. tutte le spese relative al rapporto di lavoro (stipendi, CP_1 oneri contributivi, TFR ecc.) stipulato direttamente ed autonomamente con la commessa;
Controparte_3
h) condannare alle spese e competenze di causa da attribuire Controparte_1 al difensore antistatario».
II Emesso decreto di fissazione udienza per il dì 9.10.2018 ai sensi dell'art. 706, comma 3, c.p.c., il resistente si è costituito in giudizio depositando memoria difensiva in data 8.10.2018, nella quale ha contestato specificatamente quanto ex adverso dedotto e ha chiesto in via riconvenzionale pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie.
Segnatamente, il resistente ha sostenuto che la fine dell'affectio coniugalis con la ricorrente era da ricondursi ai comportamenti di quest'ultima, la sola responsabile della crisi matrimoniale, la quale improvvisamente lo aveva privato di ogni forma di assistenza morale e materiale, compromettendo deliberatamente l'unione familiare.
A tal proposito, il resistente ha contestato l'avversa allegazione riguardante il suo disinteresse per l'andamento della vita familiare e dei figli (in particolare di
[...]
e , entrambi portatori di problematiche/disabilità), sostenendo di essersi Per_1 Per_2 costantemente impegnato per assicurare alla moglie e alla prole un adeguato sostegno economico e morale (aveva provveduto al pagamento delle bollette luce e gas per un
4 R.G. N. 809/2018
importo pari ad euro 8.621,24 dal 5.2.2016 al 26.7.2018, oltre a farsi carico dell'acquisto di libri di testo, abbigliamento, e delle spese derivanti dai numerosi ricoveri a Roma di;
aveva accompagnato il figlio a lezioni private _1 Per_2 per colmare le sue lacune scolastiche dovute alle numerose assenze registrate nell'anno
2017-2018), anche dopo la concordata cessazione della coabitazione, a seguito della quale la ricorrente aveva ostacolato i rapporti padre-figli.
Il resistente, poi, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente in ordine all'attività commerciale di cui erano soci al 50%, ha rappresentato di aver apportato all'attività sociale un contributo economico e lavorativo, di non aver escluso la ricorrente dalla gestione e dall'andamento della società, ma che era stata la ricorrente a manifestare un concreto disinteresse verso la s.a.s., di averla coinvolta in merito all'assunzione della nuova commessa, tanto vero che anch'ella aveva assentito.
Per l'effetto, il resistente ha concluso la memoria difensiva come segue:
«1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie -
Parte_1
3) disporre l'affido condiviso dei figli con collocazione preferenziale presso
l'abitazione della madre, adottando i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei figli, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé liberamente e compatibilmente con le esigenze scolastiche e di svago, e, in ogni caso:1) il primo e il terzo fine settimana di ogni mese dalle ore 8,30 del sabato alle ore 22,30 della domenica;
2) durante ogni settimana, preferibilmente, dalle ore
8,30 del mercoledì alle ore 16,30 del giovedì; 3) durante le vacanze natalizie dalle ore
8,30 del 23 dicembre alle ore 22,30 del 26 dicembre, per l'anno 2018, e dalle ore 8,30 del 30 dicembre alle ore 22,30 del 3 gennaio per l'anno successivo, e, così alternativamente di anno in anno;
4) durante le vacanze pasquali, dalle ore 8,30 del venerdì santo alle ore 22,30 della Pasqua, per l'anno 2019, e dalle ore 8,30 del lunedì in Albis alle ore 22,30 del mercoledì in Albis per l'anno successivo, e così alternativamente di anno in anno;
5) durante le vacanze estive, per quindici giorni continuativi (dalle ore 8,30 del primo giorno alle ore 22,30 del quindicesimo giorno) da concordarsi preventivamente tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno (per l'anno
5 R.G. N. 809/2018
in corso entro il 30 giugno) e da individuarsi -in caso di disaccordo- nel periodo 10/24 agosto;
4) assegnare la casa di abitazione familiare alla madre ed ai figli;
5) onerare l'esponente del pagamento di un assegno mensile per il contributo nel mantenimento dei figli dell'importo complessivo di € 600,00 (200,00 per figlio) oltre il
50% delle spese straordinarie da concordarsi;
6) rigettare siccome infondata la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente essendo la economicamente indipendente e, non Parte_1 sussistendo, in ogni caso, i presupposti di legge per il riconoscimento dell'assegno perequativo;
7) rigettare siccome infondate nonché inammissibili tutte le conclusioni ex adverso rassegnate ai capi e) f) g) del ricorso introduttivo;
8) rimettere le parti innanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio;
9) onerare il coniuge ricorrente delle spese ed onorari del procedimento».
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale depositata in data 7.11.2018, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice
Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Le parti hanno depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 25.5.2019, preso atto della richiesta delle parti di dichiarare con sentenza non definitiva la separazione dei coniugi, riservando all'esito dell'istruttoria ogni decisione in relazione alle questioni economiche e alle domande di addebito, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in ordine alla domanda sullo status per il dì 10.7.2019.
All'udienza da ultimo indicata, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla sola domanda di separazione personale. Conseguentemente, con sentenza non definitiva n. 804/2019 del 18.10.2019 è stata dichiarata la separazione dei coniugi e con successiva ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., decorrenti dal 2.1.2020 (compreso nel termine).
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
6 R.G. N. 809/2018
Con ordinanza del 28.12.2020 è stata dichiarata la tardività della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata da parte resistente il 4.3.2020, poiché risultava già spirato il relativo termine (2.3.2020), sono state dichiarate inammissibili le prove testimoniali richieste da parte ricorrente nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c., sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 23.4.2021 onerando le parti di depositare la documentazione reddituale indicata nel detto provvedimento.
All'udienza del 23.4.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo rinvii giustificati dalla necessità di rimettere alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione a ruolo più risalenti nel tempo, all'udienza del 14.6.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con successiva ordinanza collegiale, «rilevato che la ricorrente aveva dedotto e documentato che il figlio primogenito (Roma, 24.3.1999), _1 affetto da “Emiparesi Destra-Instabilità rotulea Operata”, era stato dichiarato invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% dalla competente
Commissione medica per l'accertamento dell'handicap (cfr. certificazione medica del
9.2.2018 depositata nel fascicolo telematico il 3.10.2018), e che -poi- nella comparsa conclusionale aveva rappresentato che il detto figlio era autonomo e comunque non più coabitante con lei nella casa coniugale;
rilevato -altresì- che la ricorrente aveva dedotto che il figlio secondogenito (Potenza, 1.6.2004) era affetto da Persona_2 grave disabilità, con necessità di essere costantemente accudito dalla madre, con la quale sembrava convivere nella casa coniugale. Tuttavia, e tanto ai fini dell'applicabilità o meno della disciplina di cui all'art. 337 septies, comma 2, c.c., non risultava documentato in atti lo stato di grave disabilità del figlio , atteso che Per_2 era stato depositato solo l'attestato di trasmissione del certificato medico per
l'accertamento dell'invalidità civile (ossia la mera domanda di invalidità civile); ritenuto necessario -per le motivazioni già esposte (art. 337 septies c.c.)- acquisire
l'eventuale verbale della competente commissione medica di accertamento dell'invalidità civile nei confronti di (Potenza, 1.6.2004), nonché Persona_2 invitare le parti a dedurre sulle sorti del figlio, maggiorenne ma dichiarato in stato di grave disabilità, », la causa è stata rimessa sul ruolo, disponendo _1
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acquisirsi l'eventuale verbale della competente commissione medica di accertamento dell'invalidità civile nei confronti di (Potenza, 1.6.2004) e invitando Persona_2 le parti a dedurre sulle sorti del figlio . _1
All'udienza del 28.5.2025, alla luce di quanto rappresentato dalle parti successivamente alla rimessione della causa sul ruolo, è stata ascoltata la figlia minorenne e i difensori delle parti hanno chiesto all'Istruttore formularsi Per_3 proposta conciliativa della lite. Con ordinanza emessa in pari data è stata formulata alle parti una proposta conciliativa della lite ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la quale è stata accettata dal resistente e non accettata dalla ricorrente, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IV Sull'eccezione di “nullità” della memoria difensiva.
Nella memoria integrativa depositata in data 4.3.2019, la ricorrente ha preliminarmente eccepito la nullità della memoria difensiva del resistente, depositata nel fascicolo telematico in data 8.10.2018, in quanto priva delle indicazioni circa le conclusioni (l'atto difensivo, infatti, a partire dalla pagina 8 risulta mancante delle pagine 9 e 10), sostenendo -per tale ragione- la violazione del diritto di difesa e la lesione del contraddittorio.
Orbene, l'eccezione formulata dalla ricorrente non merita accoglimento per le seguenti argomentazioni:
a) non vi è stata alcuna menomazione del diritto di difesa della ricorrente per la mancata indicazione delle conclusioni nella memoria difensiva del resistente depositata nel fascicolo telematico, atteso che la ricorrente ha regolarmente depositato la memoria integrativa ex art. 709, comma 3, c.p.c., conseguentemente effettuando le proprie controdeduzioni sulla base di quanto ex adverso dedotto;
b) il resistente ha fornito, nel fascicolo cartaceo, la memoria difensiva completa di ogni pagina, anche delle pagine contenenti le conclusioni, talché risulta evidente che vi è stata una mera omissione delle pagine 9 e 10 allorquando si è provveduto alla scansione dell'atto difensivo ai fini del deposito telematico, mancanza che -come già esposto- non ha comportato alcun sostanziale vulnus ai diritti della ricorrente, a tacer del fatto che la questione riguarda gli atti
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difensivi della fase presidenziale e che -poi- le parti hanno depositato gli atti di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c. per la successiva fase svoltasi innanzi all'Istruttore.
Alla luce delle su esposte motivazioni, deve rigettarsi l'eccezione esaminata.
V Sulle domande di addebito.
A seguito dell'emissione della sentenza parziale n. 804/2019 del
18.10.2019, restano da esaminare le reciproche domande di addebito, nonché quelle concernenti la prole e le questioni di natura patrimoniale.
Scrutinando le contrapposte domande di addebito, avuto riguardo al riparto dell'onere probatorio occorre premettere che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili ad uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20.8.2014, n. 18074);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., Sez.
VI – 1, ord., 28.5.2019, n. 14591; Cass. civ. Sez. VI – 1, ord., 19.2.2018, n. 3923);
- in relazione all'ipotesi di richiesta di addebito per violazione del dovere di fedeltà, in ordine al riparto dell'onere probatorio, va aggiunto che: «In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i
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coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale» (Cass. civ., Sez. VI – 1, ord. del 14.8.2015, n. 16859; nello stesso senso più di recente Cass. civ. Sez. VI
- 1 ord., 23.6.2017, n. 15811);
- deve aggiungersi, considerato che dalla violazione dell'obbligo di fedeltà deriva normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che dell'onere della prova in ordine alla circostanza di una preesistente crisi coniugale, già irrimediabilmente in atto, è gravata la parte che tale eccezione abbia formulato
(cfr. Cass. civ., Sez. VI – 1, ord. 19.2.2018, n. 3923: «Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà»);
- ancora, in caso di addebito per abbandono della casa coniugale, è orientamento costante in giurisprudenza che:
a) l'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa della cui prova è onerato il coniuge che dalla dimora coniugale si
è allontanato, violazione dell'obbligo di convivenza (cfr. Cass. civ., sez. VI-1, ord., 15.12.2016, n. 25966);
b) «Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto;
tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui tale allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche
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riguardo ad essi, la situazione di intollerabilità» (cfr. Cass. civ., sez. I, 8.5.2013,
n. 10719);
c) «Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto» (cfr. Cass. civ., sez. VI –
1, ord., 15.1.2020, n. 648).
Ciò premesso, prendendo in esame la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si osserva che alla base di essa è stato posto: a) l'aver il marito offeso la moglie, accusandola di non essere in grado di gestire lavoro e famiglia;
b) l'aver il marito escluso la moglie dalla gestione dell'attività societaria di cui erano soci al 50%, alla quale la ricorrente aveva apportato un importante contributo economico e lavorativo;
c) l'aver il marito abbandonato la casa coniugale;
d) successivamente, l'aver il marito mostrato disinteresse per l'andamento della vita familiare, sia in relazione all'aspetto morale, non essendosi curato dello stato di salute dei figli e , sia in _1 Per_2 relazione al profilo economico, non avendo più provveduto a garantire alla famiglia un adeguato sostentamento, in tal modo provocando disagi legati al distacco delle utenze e alla mancata possibilità di soddisfare le esigenze dei figli;
e) l'aver il marito instaurato una relazione, non esclusivamente di tipo lavorativo, con , assunta nella gioielleria. Controparte_3
Le deduzioni (la maggior parte di esse) poste a fondamento della domanda di addebito in disamina sono rimaste prive di supporto probatorio.
Tuttavia, in considerazione del riparto dell'onere probatorio allorquando si invoca l'addebito per allontanamento dalla casa coniugale, la domanda in disamina deve essere accolta poiché il resistente non ha dimostrato che l'allontanamento, che deve ritenersi volontario in mancanza di elementi contrari in atti, sia stato determinato dalla condotta della moglie o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e
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in conseguenza di tale fatto, e ciò anche alla luce delle sorti della domanda di addebito formulata in via riconvenzionale di cui si dirà appresso.
Per le esposte ragioni, deve dichiararsi che la separazione è addebitata al marito.
Passando a esaminare la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente, si osserva che la stessa è stata basata sull'aver la moglie negato al marito ogni forma di assistenza morale e materiale, sull'aver la moglie ostacolato il rapporto padre-figli a seguito della concordata cessazione della coabitazione e sull'aver mostrato disinteresse per l'attività di impresa familiare.
Le deduzioni poste a fondamento della domanda di addebito in disamina non sono supportate da alcun elemento probatorio, attesa l'inidoneità della documentazione versata in atti e il tardivo deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Pertanto, la domanda di addebito formulata dal resistente deve essere respinta.
VI Sulle domande concernenti la prole (affidamento, collocamento, regime di frequentazione con il genitore non collocatario) e sull'assegnazione della casa familiare.
Avuto riguardo al regime di affidamento e collocamento dei figli
[...]
e , in assenza del deposito di documentazione circa il Per_1 Per_2 riconoscimento da parte della Commissione medica per le invalidità civili di versamento dei detti figli in situazione di gravita ai sensi dell'art. 3, comma 3,
Legge 104/1992, non deve farsi applicazione della disciplina di cui all'art. 337 septies, comma 2, c.c.
Ne discende che, avendo i detti figli raggiunto la maggiore età, nulla può essere disposto quanto ad affidamento e collocamento, così come in ordine al regime di frequentazione con il genitore non convivente.
Avuto riguardo alla figlia ancora minorenne e attualmente di Per_3 anni 16, deve -in regime di continuità e stabilità con quanto in essere- confermarsi l'affidamento condiviso con collocamento della minore presso la madre, mentre
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per quanto concerne il regime di frequentazione padre-figlia deve disporsi che il padre abbia il diritto-dovere di vedere e tenere con sé la figlia minorenne, previa intesa con la madre collocataria onde favorire la bigenitorialità e tenuto conto del regime in essere alla luce di quanto è emerso in sede di ascolto della minore, secondo il seguente calendario:
a) due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola (e nel periodo di sospensione scolastica dalle ore 10.00) sino alle 20.30, con onere del padre di prelevare la minore e di riaccompagnarla presso la casa materna (o in altro luogo previo accordo tra i genitori);
b) a settimane alterne, dal sabato dall'uscita da scuola (e nel periodo di sospensione scolastica dalle ore 10.00) sino alla domenica alle ore 22.00, con onere del padre di accompagnare e prelevare la minore nel domicilio materno;
c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (iniziando, salvo diverso accordo, dal padre per le prossime festività di Natale 2025);
d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, da individuarsi nel periodo di sospensione scolastica, da concordare tra i genitori entro il giorno 31 maggio precedente, che -in assenza di accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal 15 luglio al 31 luglio degli anni dispari [anche la madre potrà trascorrere con la minore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione padre-figlia sarà sospeso];
f) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale;
g) la minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
h) la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo (insieme a entrambi i genitori), secondo il principio dell'alternanza annuale.
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In ordine alla casa coniugale, deve confermarsi quanto stabilito con ordinanza presidenziale del 6.11.2018 ossia l'assegnazione della casa familiare, sita in Potenza alla via del Gallitello n. 130, alla ricorrente, affinché continui ad abitarla con la figlia minorenne . Per_3
In merito alla convivenza dei figli con i genitori, si osserva che all'esito dell'udienza del 28.5.2025 si è avuto piena contezza del fatto che i figli
[...]
e vivono da anni con il padre presso la casa della nonna paterna, Per_1 Per_2 sita in Potenza alla via Livorno n. 110; mentre continua ad abitare Per_3 presso la casa coniugale con la madre, circostanza che (continua) a giustificare il provvedimento di assegnazione in favore della ricorrente.
Infatti, sulla questione in sede di ascolto la figlia ha dichiarato: Per_3
«Io abito insieme a mia madre e al compagno di mia madre alla via del Gallitello
n. 130, nella casa che è stata la casa dove abitavamo tutti insieme anche quando Per_ c'era papà. Io ho due fratelli che si chiamano e (la minore si Per_2
Per_ commuove). Io vedo e il martedì, il giovedì e a sabati alterni. Io ho Per_2 pianto un po' perché sono un po' stufa di questa separazione, ma per il resto va tutto bene. Io vedo i miei fratelli quando sto con papà, ovvero il martedì e il giovedì e a weekend alternati, dal sabato alla domenica sera. Di sabato da papà vado la mattina, dopo essermi svegliata e preparata, quando non vado a scuola, altrimenti vado dopo scuola, e rimango con papà e i miei fratelli sino a dopo Per_ cena, sino alle 22,00. Papà abita a via Livorno n. 110 con nonna e con e
. Quando vado da papà, io papà e dormiamo nella stessa stanza e Per_2 Per_2
Per_ Per_
dorme con nonna. Mi trovo benissimo sia con mamma sia con papà. sta con papà, nel senso che abita con papà, da molto prima del Covid. Mentre
è andato ad abitare da papà poco dopo il Covid, 2022 forse, anche se ha Per_2 cambiato residenza di recente». Le dette circostanze sono state -poi- confermate dai coniugi, come risulta dal verbale di udienza del 28.5.2025.
VII Sulla domanda di assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge.
In primo luogo, si ritiene che nulla possa essere disposto a titolo di mantenimento con riguardo al figlio (24.3.1999), atteso che lo _1 stesso risulta titolare di attività commerciale (impresa individuale), come emerge
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dalla visura camerale prodotta dalla difesa del resistente e depositata nel fascicolo telematico il 4.4.2025, circostanza -nella sua essenza rappresentativa- pacifica tra le parti in causa. Ne discende che deve presumersi, soprattutto considerata la maggiore età del figlio primogenito e gli anni che ha all'attualità, che
[...]
svolga attività lavorativa presso la gioielleria di cui risulta titolare, Per_1 sicché va dichiarato cessato l'obbligo di mantenimento in capo a entrambi i genitori con riguardo al detto figlio.
Avuto riguardo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli Per_2
e si provvede in conformità alla proposta conciliativa formulata Per_3 dall'Istruttore con ordinanza del 28.5.2025. Per l'effetto, si dispone, fermi restando per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti ratione temporis vigenti, come segue:
-il padre verserà alla madre a titolo di contribuzione indiretta al mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di euro 350,00, al netto di euro Per_3
150,00 che la madre è tenuta a dare al padre a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario indiretto per il figlio , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente (quindi, con compensazione delle poste dare/avere tra i genitori circa il mantenimento ordinario dei detti figli), oltre all'adeguamento automatico agli indici ISTAT;
-la madre percepirà integralmente, ossia nella misura del 100%, l'assegno unico universale relativo alla figlia direttamente dall'ente erogatore INPS Per_3
(cfr. Cass. civ., ord., 22.2.2025, n. 4672, con la quale è stato chiarito che l'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 230/2031 non preclude al Giudice della separazione o del divorzio di valutare se l'assegno unico e universale possa essere attribuito integralmente al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo);
-il padre si farà carico di tutte le spese straordinarie (100%) per il figlio Per_2 nonché di quelle per la figlia nella misura del 60%, restando a carico Per_3 della madre la restante misura del 40%.
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Ciò in quanto, dell'analisi della documentazione reddituale e postale/bancaria versata in atti non emerge una situazione economico- patrimoniale delle parti in causa di sperequazione, tuttavia deve presumersi una maggiore disponibilità economica del resistente alla luce di quanto è emerso all'esito dell'udienza del 28.5.2025, ovvero della circostanza che -di fatto- il padre è occupato nell'attività commerciale di cui è titolare il figlio primogenito.
Si chiarisce che per spese straordinarie si intendono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal
SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico- farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per
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tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Quanto all'assegno di mantenimento per la moglie, deve tenersi conto della stabile convivenza intrapresa dalla ricorrente con un altro uomo, quale nitidamente e pacificamente risulta all'esito dell'attività istruttoria condotta all'udienza del 28.5.2025. In relazione a detta circostanza, che per stessa dichiarazione della ricorrente, nonché della minore si è verificata a Per_3 decorrere dall'anno 2022, deve trovare applicazione quanto statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 12.12.2023, n. 34728, ovvero: «In tema di crisi familiare, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno.
La prova dell'esistenza di un tale legame deve essere data dal coniuge gravato dall'obbligo di corrispondere assegno. Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune. Ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale»
(vedasi anche Cass. civ., sez. I, sent., 7.2.2023, n. 3645; Cass. civ., sez. I, sent.,
27.6.2018, n. 16982).
Invero, è acquisita al patrimonio processuale la circostanza che dall'anno
2022 la ricorrente conviva con il suo compagno in quanto la minore Per_3 ha dichiarato che il compagno della madre vive in quella che fu la casa coniugale e che lavora, occupandosi di riparare e rivendere motociclette. Sicché risulta provata la stabile convivenza e un progetto comune di vita tra la ricorrente e il suo compagno, anche in considerazione degli anni di convivenza (che all'attualità sono già tre), talché può presumersi che vi siano reciproche contribuzioni economiche.
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Sulla questione il Giudice della nomofilachia «ha affermato che durante la separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica» (Cass. civ., sez. I, sent., 19.12.2018, n. 32871).
Ne discende che la domanda di mantenimento non può essere accolta e, quanto al passato, va revocato l'assegno di mantenimento disposto a beneficio della moglie per opera dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti in corso di causa a far data dal 2022, anno di inizio della convivenza stabile da parte della ricorrente.
VII Sulle altre domande appartenenti al patrimonio processuale e sulle spese
di lite.
Passando ad esaminare le altre domande appartenenti al patrimonio processuale, si precisa che la domanda di pagamento e quella di natura restitutoria avanzate dalla ricorrente, che si riportano in parentesi [e) porre a carico del marito tutte le debitorie relative alle posizioni tuttora pendenti di , di CP_4
di e dei tributi dovuti al Comune di Potenza, CP_5 Controparte_6
a qualunque titolo, sia per l'abitazione sia per l'attività commerciale maturati sino alla data dell'omologa della separazione;
f) ordinare al sig. la CP_1 restituzione dei gioielli di proprietà della sig.ra dei figli portati presso Pt_1 il negozio, oltre alle somme di denaro liquidi sottratti alla famiglia ed il corrispettivo degli assegni anticipati dalla moglie per l'attività commerciale e/o il loro controvalore in denaro], devono essere dichiarate inammissibili per difetto di connessione.
Invero, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non collegate dal
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vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 8.9.2014, n. 18870).
La reciproca soccombenza -ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.- giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 809, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2018, vertente tra e Parte_1 Controparte_1
, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1. accoglie la domanda di addebito formulata dalla ricorrente e -per l'effetto- dichiara che la separazione è addebitata al marito Controparte_1
;
[...]
2. rigetta la domanda di addebito formulata dalla resistente;
3. dichiara il non luogo a provvedere sull'affidamento, sul collocamento e sul regime di frequentazione tra il padre e i figli Controparte_1
(24.3.1999) e _1 Persona_2
(1.6.2004);
4. dichiara cessato l'obbligo di mantenimento in capo a entrambi i genitori relativamente al figlio (24.3.1999); _1
5. affida la figlia minorenne (3.2.2009) a entrambi Persona_3
i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisione di maggior interesse per la minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso ciascun genitore;
6. dispone che la figlia minorenne (3.2.2009) abiti Persona_3 ovvero sia collocata prevalentemente con la madre
[...]
; Parte_1
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7. assegna la casa familiare, sita in Potenza alla via del Gallitello n. 130, alla ricorrente , affinché continui ad abitarla con la Parte_1 figlia (3.2.2009); Persona_3
8. stabilisce che la figlia minorenne (3.2.2009) Persona_3 trascorra con il padre i seguenti giorni:
a) due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola
(e nel periodo di sospensione scolastica dalle ore 10.00) sino alle 20.30, con onere del padre di prelevare la minore e di riaccompagnarla presso la casa materna (o in altro luogo previo accordo tra i genitori);
b) a settimane alterne, dal sabato dall'uscita da scuola (e nel periodo di sospensione scolastica dalle ore 10.00) sino alla domenica alle ore 22.00, con onere del padre di accompagnare e prelevare la minore nel domicilio materno;
c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (iniziando, salvo diverso accordo, dal padre per le prossime festività di Natale 2025);
d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, da individuarsi nel periodo di sospensione scolastica, da concordare tra i genitori entro il giorno
31 maggio precedente, che -in assenza di accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal 15 luglio al 31 luglio degli anni dispari [anche la madre potrà trascorrere con la minore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione padre-figlia sarà sospeso];
f) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale;
g) la minore trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
h) la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo (insieme a entrambi i genitori), secondo il principio dell'alternanza annuale,
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9. determina in euro 350,00 mensili, al netto di euro 150,00 al mese che la madre è tenuta a dare al padre a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario indiretto per il figlio , e successivo adeguamento automatico Per_2 agli indici ISTAT, il contributo dovuto dal padre Controparte_1
a titolo di mantenimento indiretto per la figlia , da
[...] Per_3 corrispondere alla madre presso il di lei Parte_1 domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal dì di pubblicazione della presente sentenza, fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in corso di causa;
10. determina in euro 150,00 mensili il contributo dovuto dalla madre al padre a titolo Parte_1 Controparte_1 di contribuzione al mantenimento ordinario indiretto per il figlio , e Per_2 successivo adeguamento automatico agli indici ISTAT;
11. dispone che l'assegno unico e universale relativo alla figlia Per_3
sia percepito integralmente (100%) dalla madre
[...] [...]
, con versamento diretto da parte dell'INPS ente erogatore;
Parte_1
12. dispone che il padre si faccia carico di tutte le spese straordinarie (100%) per il figlio;
Persona_2
13. dispone che le spese straordinarie per la figlia Persona_3 siano in capo al padre nella misura del 60% e in capo alla madre nella restante misura del 40%;
14. rigetta la domanda di assegno di mantenimento per la moglie e -per l'effetto- revoca l'assegno di mantenimento a decorre dall'anno 2022;
15. dichiara inammissibile la domanda di pagamento e quella restitutoria formulata dalla ricorrente;
16. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio dell'8.9.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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