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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1075/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
RO ER, LA
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3409/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Roma - Via Teulada, 40 00192 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7919/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230210045686000 CONTRIBUTO UNIF
- sull'appello n. 4504/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7919/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230210045686000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 649/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al sig. Resistente_1 ed alla Agenzia delle Entrate-Riscossione (v. procedimento n. 3409/2024 r.g.a.), l'Ufficio Recupero Crediti-Settore civile del Giudice di Pace di Roma impugnava la sentenza n. 7919/2024 - depositata in data 14.6.2024 e non notificata -, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in accoglimento della domanda proposta dal Difensore_3, dichiarava la nullità della cartella di pagamento n. 097 2023 02100456 86/000, avente ad oggetto l'omesso versamento del contributo unificato relativo ad un procedimento civile iscritto a ruolo innanzi al Giudice di Pace di Roma, in ragione della rilevata omessa notifica del prodromico invito al pagamento previsto dall'art. 248 d.P.R.
115/2002.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia, non avendo il Giudice di prime cure valutato la documentazione prodotta a corredo della comparsa di costituzione, attestante la notifica al contribuente
(effettuata a mezzo pec in data 28.11.2022) dell'invito al pagamento previsto dall'art. 248 d.P.R. 115/2002.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio il Difensore_3 , il quale, prodotta la documentazione attestante il pagamento, in data 30.11.2022, dell'importo richiesto a titolo di contributo unificato con l'invito notificatogli il 28.11.2022 da Equitalia Giustizia, concludeva per il rigetto dell'appello.
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Riscossione ed all'Ufficio Recupero Crediti- Settore civile del Giudice di Pace di Roma (v. procedimento n. 4504/2024 r.g.a.), Resistente_1 instava per la parziale riforma della sentenza n. 7919/2024, nella parte in cui il Giudice di prime cure: a) aveva liquidato in suo favore le spese di lite in misura inferiore rispetto ai minimi indicati nelle tariffe ministeriali;
b) aveva respinto la domanda risarcitoria esperita ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli enti convenuti, i quali concludevano per il rigetto dell'appello incidentale.
Disposta la riunione delle due controversie, stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, all'udienza del 2.2.2026, la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che entrambi i proposti appelli non meritino accoglimento.
Invero, avendo il Difensore_3 documentalmente provato il versamento del contributo unificato a seguito della notifica, in data 28.11.2022, ad opera di Equitalia Giustizia, dell'invito al pagamento, appare evidente la illegittimità della impugnata cartella di pagamento n. 097 2023 02100456 86/000, che, come detto, veniva emessa proprio in ragione di un insussistente presupposto fattuale (l'inadempimento dell'obbligazione tributaria). Sul punto, pertanto, correttamente la Corte di Primo Grado accoglieva il ricorso.
Parimenti infondato si appalesa l'appello incidentale proposto dal contribuente, risultando la determinazione delle spese poste a carico della parte soccombente, considerata la estrema esiguità del valore della causa
(appena 50,00 euro), assolutamente in linea con le tabelle ministeriali.
Quanto, poi, alla domanda di risarcimento avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo l'appellante provato né il danno subito (an debeatur), né il suo ammontare (quantum debeatur) ai fini di una sua liquidazione, quanto meno in via equitativa, non può non addivenirsi ad una pronuncia di conferma del diniego espresso sul punto dal primo Giudice.
Stante la reciproca soccombenza, le spese del grado vanno dichiarate interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Dispone la riunione degli appelli, ex art. 335 c.p.c. rigetta entrambi gli appelli riuniti. spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
RO ER, LA
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3409/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Roma - Via Teulada, 40 00192 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7919/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230210045686000 CONTRIBUTO UNIF
- sull'appello n. 4504/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7919/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230210045686000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 649/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al sig. Resistente_1 ed alla Agenzia delle Entrate-Riscossione (v. procedimento n. 3409/2024 r.g.a.), l'Ufficio Recupero Crediti-Settore civile del Giudice di Pace di Roma impugnava la sentenza n. 7919/2024 - depositata in data 14.6.2024 e non notificata -, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in accoglimento della domanda proposta dal Difensore_3, dichiarava la nullità della cartella di pagamento n. 097 2023 02100456 86/000, avente ad oggetto l'omesso versamento del contributo unificato relativo ad un procedimento civile iscritto a ruolo innanzi al Giudice di Pace di Roma, in ragione della rilevata omessa notifica del prodromico invito al pagamento previsto dall'art. 248 d.P.R.
115/2002.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia, non avendo il Giudice di prime cure valutato la documentazione prodotta a corredo della comparsa di costituzione, attestante la notifica al contribuente
(effettuata a mezzo pec in data 28.11.2022) dell'invito al pagamento previsto dall'art. 248 d.P.R. 115/2002.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio il Difensore_3 , il quale, prodotta la documentazione attestante il pagamento, in data 30.11.2022, dell'importo richiesto a titolo di contributo unificato con l'invito notificatogli il 28.11.2022 da Equitalia Giustizia, concludeva per il rigetto dell'appello.
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Riscossione ed all'Ufficio Recupero Crediti- Settore civile del Giudice di Pace di Roma (v. procedimento n. 4504/2024 r.g.a.), Resistente_1 instava per la parziale riforma della sentenza n. 7919/2024, nella parte in cui il Giudice di prime cure: a) aveva liquidato in suo favore le spese di lite in misura inferiore rispetto ai minimi indicati nelle tariffe ministeriali;
b) aveva respinto la domanda risarcitoria esperita ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli enti convenuti, i quali concludevano per il rigetto dell'appello incidentale.
Disposta la riunione delle due controversie, stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, all'udienza del 2.2.2026, la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che entrambi i proposti appelli non meritino accoglimento.
Invero, avendo il Difensore_3 documentalmente provato il versamento del contributo unificato a seguito della notifica, in data 28.11.2022, ad opera di Equitalia Giustizia, dell'invito al pagamento, appare evidente la illegittimità della impugnata cartella di pagamento n. 097 2023 02100456 86/000, che, come detto, veniva emessa proprio in ragione di un insussistente presupposto fattuale (l'inadempimento dell'obbligazione tributaria). Sul punto, pertanto, correttamente la Corte di Primo Grado accoglieva il ricorso.
Parimenti infondato si appalesa l'appello incidentale proposto dal contribuente, risultando la determinazione delle spese poste a carico della parte soccombente, considerata la estrema esiguità del valore della causa
(appena 50,00 euro), assolutamente in linea con le tabelle ministeriali.
Quanto, poi, alla domanda di risarcimento avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo l'appellante provato né il danno subito (an debeatur), né il suo ammontare (quantum debeatur) ai fini di una sua liquidazione, quanto meno in via equitativa, non può non addivenirsi ad una pronuncia di conferma del diniego espresso sul punto dal primo Giudice.
Stante la reciproca soccombenza, le spese del grado vanno dichiarate interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Dispone la riunione degli appelli, ex art. 335 c.p.c. rigetta entrambi gli appelli riuniti. spese compensate.