Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3036
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Sentenza 9 aprile 2025

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Il Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, in persona del giudice monocratico, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società attrice nei confronti di un'altra società convenuta. L'attrice ha agito chiedendo l'annullamento parziale di un atto di assenso a sottrazione di beni da formalità ipotecaria stipulato tra le parti in data 6 marzo 2013, nella misura corrispondente al diritto di ipoteca di primo grado su 19/21 posti auto meccanizzati siti in Verona, censiti al foglio 162, particella 350, subalterno 18. In via subordinata, ha domandato la condanna al risarcimento del danno subito per la cancellazione di tale ipoteca, da determinarsi in via equitativa, e la rimessione in istruttoria per l'ammissione di capitoli di prova testimoniale. La convenuta, costituendosi, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, ritenute inammissibili o infondate, con vittoria di spese. L'attrice esponeva che, in data 19 dicembre 2008, era stato stipulato un contratto di credito fondiario con iscrizione di garanzia ipotecaria fino a Euro 14.500.000. Successivamente, con contratto di compravendita del 6 marzo 2013, aveva venduto a terzi una quota di 2/21 di un'autorimessa, e con atto della medesima data aveva prestato assenso alla sottrazione di tutti i 21 posti auto dalla formalità ipotecaria. L'attrice sosteneva che tale assenso fosse viziato da errore essenziale e riconoscibile ai sensi dell'art. 1429 c.c., poiché avrebbe dovuto essere limitato alla sola quota di 2/21 effettivamente alienata, e che l'errore fosse stato scoperto solo nel 2021. La convenuta, invece, contestava l'errore, affermando che le parti si erano accordate per lo svincolo dell'intera garanzia ipotecaria, data la difficoltà di una riduzione parziale a causa dell'identificazione catastale unitaria dei beni.

Il Tribunale ha rigettato le domande attoree, dichiarando preliminarmente la carenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in relazione alla domanda principale. Il giudice ha qualificato la riduzione dell'ipoteca mediante restrizione dell'iscrizione a una parte soltanto dei beni come equiparabile a una cancellazione parziale ai sensi dell'art. 2878 n. 1) c.c., con conseguente estinzione parziale della garanzia reale. Da tale qualificazione discendeva l'impossibilità per l'attrice di ottenere la reviviscenza dell'iscrizione originaria, anche per la parte riferita agli immobili identificati, poiché l'iscrizione era definitivamente estinta per effetto della cancellazione parziale. Pur prendendo atto dell'orientamento giurisprudenziale minoritario che non equipara la riduzione all'estinzione o alla cancellazione, il Tribunale ha ritenuto la domanda comunque infondata per mancata dimostrazione dell'effettiva esistenza di un errore nella dichiarazione unilaterale resa dall'attrice. Non sono stati rinvenuti elementi oggettivi idonei a supportare una divergenza tra quanto risultante dall'atto e una pretesa diversa volontà, né prove documentali di un impegno a una riduzione inferiore a quanto dichiarato, né allegazioni sulla sussistenza di una sproporzione tra credito residuo e garanzia ipotecaria diminuita. Pertanto, è stata ritenuta insussistente la prova di un errore e di una volontà viziata. La domanda di risarcimento del danno, proposta in via subordinata, è stata dichiarata inammissibile in quanto introdotta per la prima volta con il deposito delle note autorizzate, ben oltre i termini previsti dall'art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. Le spese di lite sono state poste a carico dell'attrice soccombente e liquidate in complessivi Euro 4.025,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3036
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 3036
    Data del deposito : 9 aprile 2025

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