Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3036 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 45641/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. Pierluigi Perrotti, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 9.11.2021 da
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Peter Agstner e Lisa Brembati, come da procura alle liti del
4.10.2021, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Bolzano - via Alto Adige, 19
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Gnignati, Paolo Dominis e Paolo Ruzzin, con domici- lio eletto presso lo studio dei difensori, in Padova - piazza Eremitani, 18
- CONVENUTO -
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI DELLE PARTI per A.G. Parte_1
1) accerti e dichiari l'annullamento parziale dell'atto di assenso a sottrazione di beni da formalità ipotecaria, stipulato tra (l'allora) e Controparte_2 CP_3
in data 6.3.2013 con atto a rogito del notaio (rep. n. 13.724 e
[...] Persona_1
racc. n. 7420), in misura corrispondente al diritto di ipoteca di primo grado sulla pro- prietà di 19/21 posti auto meccanizzati, come censiti presso il Catasto del Comune di
Verona al foglio 162, particella 350, subalterno 18, ordinando inoltre gli adempimenti pubblicitari necessari e/o opportuni;
in via subordinata
2) condanni al risarcimento del danno subito da Controparte_1 Parte_1 per via della cancellazione del proprio diritto d'ipoteca di primo grado sulla pro-
[...]
prietà di 19/21 posti auto meccanizzati, come censiti presso il Catasto del Comune di
Verona al foglio 162, particella 350, subalterno 18, da determinarsi in via equitativa;
3) chiede che i capitoli di prova testimoniale formulati da vengano Parte_1
ammessi, con correlativa rimessione in istruttoria;
4) con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.
per Controparte_1
in via principale
1) rigettare le domande formulate da perché inammissibili o, in su- Parte_1
bordine, infondate in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 9.11.2021 (già Parte_1 CP_2
Parte Cont
di seguito ) conveniva in giudizio (di seguito ed
[...] Controparte_1
esponeva quanto segue.
pagina 2 di 6 R.G. N. 45641/2021
Parte Cont In data 19.12.2008 e avevano stipulato un contratto di credito fondiario, con iscri- zione di garanzia ipotecaria - effettuata in data 31.12.2008 presso l'Agenzia del Territorio di
Verona - fino a concorrenza di 14.500.000 Euro.
Cont Con successivo contratto di compravendita del 6.3.2013 aveva venduto a Controparte_4
alcuni immobili già oggetto della sopra indicata iscrizione ipotecaria, in particolare la quota di
2/21 di un'autorimessa interrata multipiano composta da 21 posti auto, sita in Verona - via
Scala n. 1, censita in Catasto al foglio 162, particella 350, subalterno 18. Con atto avente la
Parte medesima data del 6.3.2013, aveva prestato il suo assenso alla sottrazione di beni da formalità ipotecaria, in particolare per tutti i 21 posti auto.
L'atto di assenso era viziato da errore essenziale e riconoscibile ai sensi dell'art. 1429 c.c. poiché avrebbe dovuto essere limitato alla sola quota di 2/21 dell'autorimessa effettivamente Cont alienata da a L'errore era stato scoperto soltanto nel 2021. CP_4
Concludeva chiedendo l'annullamento parziale dell'atto di assenso a sottrazione di beni da formalità ipotecaria del 6.3.2013 per la parte relativa alla quota di 19/21 dell'unità immobilia- re identificata nel Catasto del Comune di Verona al foglio 162, particella, subalterno 18.
Cont si costituiva con comparsa depositata in data 27.9.2022.
Cont Parte Evidenziava che e si erano in realtà accordate per lo svincolo dell'intera garanzia
Parte ipotecaria. aveva proceduto in questo modo per la difficoltà, nota alle parti, di effettuare la riduzione parziale dell'ipoteca solo per 2 dei 21 posti auto dell'autorimessa, poiché questi immobili erano identificati in Catasto con un unico subalterno.
Esaurita l'istruzione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
12.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
2. In relazione alla domanda principale si deve innanzitutto rilevare la carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimen- to, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda (v. Cass. 29 settembre 2016 n. 19268; conforme Cass. 18 febbraio 2020, n. 3991).
È pacifico e risulta in via documentale che parte attrice abbia sottoscritto in data 6.3.2013
l'“assenso a sottrazione di beni da formalità ipotecaria” eseguendo - con tale atto - una ridu-
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zione della garanzia ipotecaria mediante restrizione dell'iscrizione a una parte soltanto dei be- ni già oggetto di gravame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2872 c.c. (v. doc. 3 attore).
Secondo una prima opzione interpretativa, ritenuta preferibile da questo Tribunale e condivisa da una parte della giurisprudenza di merito, la riduzione dell'ipoteca mediante restrizione dell'iscrizione a una parte soltanto dei beni oggetto della iscrizione originaria è equiparabile, a tutti gli effetti, a una cancellazione dell'ipoteca, ovviamente con effetti limitati ai soli beni per i quali viene prestato assenso alla riduzione, con conseguente estinzione parziale della garan- zia reale, ai sensi dell'art. 2878 n. 1) c.c..
Da tale qualificazione giuridica discende che parte attrice non potrebbe conseguire alcuna concreta utilità in conseguenza di un eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell'atto di assenso alla riduzione, poiché tale pronuncia giudiziale comunque non consenti- rebbe di ottenere la reviviscenza della iscrizione nella sua originaria consistenza oggettiva, così come effettuata in data 31.12.2008, poiché tale iscrizione è definitivamente e irrimedia- bilmente estinta per effetto della cancellazione parziale mediante riduzione, e quindi anche per la parte riferita agli immobili identificati nel Catasto del Comune di Verona al foglio 162, particella 350, subalterno 18 (v. doc. 3 convenuto).
3.1. Il Tribunale è consapevole dell'esistenza di altra autorevole opzione ermeneutica in meri- to alla qualificazione giuridica della riduzione di ipoteca. Secondo tale differente ricostruzio- ne interpretativa (v. Corte Costituzionale, sentenza 14 dicembre 2017 n. 271, condivisa da al- tra parte della giurisprudenza di merito) la riduzione non sarebbe, infatti, equiparabile né all'estinzione né alla cancellazione dell'ipoteca, poiché nella riduzione non è contestato il credito né il diritto alla garanzia o all'iscrizione, ma esclusivamente la sproporzione tra garan- zia, credito e beni cauzionati (cui si pone appunto riparo attraverso una rettifica dell'iscrizione e, cioè, con una mera modifica, quantitativa e oggettiva, del diritto, che comunque persiste), mentre con l'estinzione ha fine il diritto reale di ipoteca prima esistente e con la cancellazione
è negato in radice l'an del diritto all'iscrizione. Si sottolinea anche che sono diversi anche gli effetti dell'annotazione sul pubblico registro a margine dell'iscrizione, poiché mentre l'annotazione della cancellazione si risolve in una forma di pubblicità negativa, che ha la fun- zione di eliminare la pregressa pubblicità relativa all'iscrizione dell'ipoteca, l'annotazione della riduzione non si traduce in una forma di pubblicità e non postula l'insussistenza, totale o pagina 4 di 6 R.G. N. 45641/2021
parziale, del vincolo, ma è - per
contro
- funzionale alla riconduzione dell'ipoteca (in ordine alla somma per la quale è stata iscritta ovvero in ordine ai beni sui quali è stata accesa) alla quantità necessaria a soddisfare la garanzia del credito, senza pregiudicare il debitore oltre misura. Parte 3.2. Ove anche si ritenesse di aderire a tale orientamento, la domanda di sarebbe ugual- mente infondata per mancata dimostrazione dell'effettiva esistenza di un qualsiasi errore nella dichiarazione unilaterale resa al momento della sottoscrizione dell'atto del 6.3.2013.
Non vi sono infatti elementi oggettivi estrinseci idonei a supportare una effettiva divergenza tra quanto risulta dall'atto - riduzione dell'ipoteca con rinuncia limitata all'intera unità immo- biliare identificata come autorimessa, composta da 21 posti auto - e una (pretesa) effettiva e
Parte differente volontà di di limitare la riduzione alla sola quota di 2/21 della medesima auto- rimessa.
In primo luogo, non ci sono prove documentali di un impegno della a procedere a una CP_5
riduzione in una misura realmente inferiore a quanto dichiarato nell'atto del 6.3.2013. Le pat-
Parte tuizioni contenute nel contratto di compravendita del 6.3.2013 (al quale è CP_1 CP_4
rimasta estranea, v. doc. 2 attore) sono del tutto neutre e quindi irrilevanti sul punto specifico.
Nel testo negoziale le parti hanno solo dato atto dell'avvenuta pregressa liberazione di ogni gravame della quota di 2/21 dell'autorimessa oggetto di alienazione. Questa dichiarazione è perfettamente compatibile anche con una liberazione integrale, estesa a tutti i posti auto, così come disposta dalla nell'atto del 6.3.2013. CP_5
Parte
non ha poi fornito evidenze di sorta sulla circostanza che a giudizio di questo Tribunale sarebbe stata idonea - più di ogni altra - a suffragare la tesi dell'errore nella dichiarazione.
Parte attrice non ha svolto infatti alcuna allegazione in merito a una sopravvenuta obiettiva sproporzione - più o meno evidente - tra il suo credito residuo garantito da ipoteca e la consi- stenza della garanzia ipotecaria, così come diminuita all'esito della riduzione volontaria. Sul punto parte attrice è rimasta totalmente silente.
3.3. In definitiva, il Tribunale ritiene che non vi sia alcuna prova dell'esistenza di un errore e, quindi, di una volontà effettivamente viziata.
Diviene pertanto superflua ogni possibile valutazione sulla sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 1427 e ss. c.c., fermo restando che il negozio oggetto di causa è un atto uni-
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laterale tra vivi avente contenuto patrimoniale, con conseguente necessità di una precisa veri- fica di eventuali limiti di compatibilità della disciplina dettata per i contratti, in forza della previsione generale contenuta nell'art. 1324 c.c.. Parte 4. Da ultimo, la domanda di risarcimento del danno svolta in via subordinata da è inammissibile.
Sul punto è sufficiente rilevare che questa domanda è stata introdotta per la prima volta dall'attore con il deposito delle note autorizzate in sostituzione dell'udienza del 28.9.2023, e quindi pacificamente ben oltre la scadenza dei termini previsti dall'art. 183, comma 6) n. 1)
c.p.c..
5. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della sua media complessità, del- la mancanza della fase istruttoria - limitato al solo scambio delle memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c., - e del mancato deposito degli scritti difensivi finali da parte del convenuto, si liqui-
Cont dano in favore di complessivi 4.025 Euro, di cui 3.500 Euro per compenso delle presta- zioni professionali forensi e 525 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e
Cp se e per quanto dovuti.
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epi- grafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- respinge le domande svolte da Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate in complessivi 4.025,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto do- vuti.
Così deciso in Milano il 9 aprile 2025.
Il giudice
(dott. Pierluigi Perrotti)
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