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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 50/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2514/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Camilla Stefanizzi), promossa:
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Stefania Parte_1
Pagano, Paolo Radaelli ed elettivamente domiciliato in , via della Guastalla n. 6, presso gli Pt_1
Uffici dell'Avvocatura Comunale appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Valesini, Giulia Valesini, CP_1
Laura Sitzia ed elettivamente domiciliato in , C.so di Porta Vittoria n. 32, presso lo studio Pt_1
dei difensori appellato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Milano – Sezione Lavoro n. 2514/2024, dichiarare la legittimità ed efficacia della sanzione disciplinare applicate dal Comune di al signor Pt_1 CP_1 con provvedimento del 07.11.2022 oggetto di causa, respingendo il ricorso di primo grado proposto dal lavoratore e tutte le domande in esso contenute, siccome inammissibili ed infondate.
In via subordinata: nella denegata ipotesi della ritenuta non proporzionalità della sanzione applicata, si chiede al Giudice, ai sensi dell'art. 63, comma 2 bis, D. Lgs. n. 165/2001, di
1 rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e della progressività della sanzione disciplinare. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali - oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ed oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di -, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, oltre Pt_1 al rimborso del contributo unificato del presente procedimento d'appello
APPELLATO Vorrà l'Ill.ma Corte adita 1) rigettare ogni domanda di parte appellante e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado
2) Con vittoria delle spese e compensi di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.1.2025, il comune di ha impugnato la sentenza n. Pt_1
2514/2024 del Tribunale di Milano che, in accoglimento del ricorso proposto da , CP_1
ha rideterminato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi tre irrogata dal in data 18.11.2022 con la sanzione della multa di quattro ore ed ha Pt_1
condannato il alla restituzione al ricorrente di quanto trattenuto in esecuzione della Pt_1
sanzione annullata, oltre alla corresponsione delle spese di lite nella misura di € 1.500, oltre accessori di legge.
Il Comune aveva contestato a di avere, in data 9.6.2022, aggredito verbalmente e CP_1
fisicamente , coordinatore dei Musei Civici di presso la società ATI Persona_1 Pt_1
Boni spa e B&B service, pronunciando nei suoi confronti le frasi “sei un infame, ti inventi le cose, siete dei disonesti, sei un disonesto di merda” e toccandolo “ con vigore su una spalla…Lei toccava con forza il petto …Lei cercava di assalire, fisicamente il sig. e veniva Per_1
trattenuto dal sig. Ciononostante, Lei continuava ad inveire contro il sig. Per_2 Per_1
che provava ad allontanarsi ma Lei frapponendosi davanti all'uscita lo bloccava all'interno dell'Acquario. Dopo alcuni minuti di questa situazione, il signor e la signora Per_1 Pt_2
riuscivano ad uscire dall'edificio, ma Lei, continuando a ripetere le Sue accuse li inseguiva per duecento metri, poi si fermava e diceva minacciosamente “tanto prima o poi ci rivediamo”, il tutto peer chiedere spiegazioni su un episodio oggetto di denuncia fatta dal nel marzo 2020 Per_1
per asseriti comportamenti scorretti osservati da nei confronti di una dipendente ATI e per i CP_1
quali era stato avviato un procedimento disciplinare.
Detta condotta, per la quale aveva sporto querela, costituiva secondo la contestazione Per_1
disciplinare “una condotta gravemente inadeguata al contesto lavorativo venendo meno agli obblighi di mantenere un comportamento conforme a principi di correttezza e rispetto nei
2 confronti dei colleghi, dei collaboratori e terzi, e di astenersi dal porre in essere atteggiamenti aggressivi, violenti e offensivi.
Lei si è espresso nei confronti del sig. con frasi gravemente offensive, utilizzando toni Per_1
minacciosi e con gesti violenti in palese contrasto con i valori e le regole del vivere civile e con i principi e la sensibilità del sentire comune, pienamente accolti e recepiti da questa
Amministrazione.
Lei con la sua condotta ha altresì arrecato grave disservizio generando scompiglio e trambusto nell'ambito lavorativo e grave turbamento tra i colleghi.
Il tutto aggravato dalla circostanza che tali Sue condotte sono state perpetrate nella sede di lavoro, che è un luogo pubblico, ove transitano utenti e visitatori, arrecando così un ulteriore danno di immagine nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
La sua condotta è altresì aggravata dalla presenza a Suo carico di procedimento disciplinare, avviato con addebito del 14/4/2022 e non ancora concluso, avente ad oggetto fatti di analoga natura a quelli contestati nel presente atto.
Le sue condotte, del tutto inosservanti delle disposizioni dettate in materia di comportamento nel luogo di lavoro, esprimono la Sua perseveranza nell'ignorare i Suoi doveri, tale che quanto accettato a Suo carico deve essere valutato dall'Amministrazione in relazione ai riflessi sul rapporto di lavoro, con particolare riferimento al vincolo fiduciario posto alla base del rapporto contrattuale.”
Con giustificazioni scritte, negava qualsiasi condotta aggressiva o violenta e CP_1
lamentava l'ingiustizia e falsità delle accuse subite nell'ambito del precedente procedimento disciplinare, di cui si era limitato a chiedere spiegazioni a . Per_1
Seguiva la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre mesi.
Il Tribunale, premesso che il non aveva articolato alcuna prova nonostante l'onere Pt_1
probatorio gravante sullo stesso, ammesso l'unico teste indicato dal ricorrente e precisamente
[...]
riteneva smentita la ricostruzione dei fatti contestati al ricorrente come Testimone_1
riferiti da , avendo il teste escusso confermato la provocazione proveniente da Persona_1
ed escluso non solo di aver sentito le frasi offensive contestate ma anche di aver Persona_1
visto impedire a di andare via e perpetrare ai danni di quest'ultimo CP_1 Per_1 un'aggressione fisica.
Il giudice, pur ritenendo inopportuna la condotta di nell'ambito di un ambiente di lavoro, CP_1 valutava la sanzione disciplinare sproporzionata atteso che “l'art.55 sexies al comma 1 prevede:
“
1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del
3 dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare.” Tale elemento normativo consente di offrire una chiave di lettura sulla proporzionalità della sanzione che nel caso di specie appare decisamente da escludere.”
Quanto alla contestata recidiva, il giudice osservava che “i fatti oggetto dei due episodi hanno connotazioni differenti. Inoltre, in realtà l'episodio precedente per certi versi risulta connesso, come già evidenziato, in quanto il – negando uno dei fatti addebitati (in particolare l'aver CP_1 lasciato il proprio numero a un'altra dipendente) si sarebbe rivolto al (che di tale Parte_3
fatto lo aveva accusato) proprio al fine di aver chiarimenti in merito e il avrebbe Parte_3 provocatoriamente chiesto al se volesse un'altra segnalazione. CP_1
In sostanza, il fatto da ultimo addebitato è stato il seguito di un precedente e, pertanto, pare più opportuno valutarlo ai fini delle motivazioni e della provocazione del lavoratore. Piuttosto appare opportuno valorizzare invece che per ben 28 anni – prima, dunque, dei contrasti verificatisi con
– il risulta aver avuto una condotta irreprensibile o quanto meno non aver Parte_3 CP_1 mai ricevuto alcuna sanzione disciplinare.”
Concludeva, quindi, che “Posto che è indubbio che per quanto lieve, provocato e senza minaccia di aggressione fisica, il diverbio in oggetto avrebbe dovuto essere comunque evitato dal ricorrente, la condotta merita comunque di essere sanzionata. Un fatto di così lieve entità, anche a voler tener conto che pochi mesi prima il lavoratore era stato destinatario di altro provvedimento disciplinare, non può essere punita con sanzione più afflittiva della multa per quattro ore di retribuzione. Nei suddetti termini deve essere dunque rideterminata la sanzione del 18.11.2022, con ogni effetto giuridico ed economico.”
Il impugna la sentenza lamentando con il primo motivo l'erronea valutazione ed Pt_1
interpretazione dei fatti operata dal giudice di primo grado sulla base della sola testimonianza di
Tes_1
La dinamica dei fatti, secondo il sarebbe stata confermata dallo stesso sia in sede Pt_1 CP_1
di giustificazioni sia con il ricorso di primo grado: ha avvicinato -non il CP_1 Per_1
contrario come affermato dal testimone- per chiedere spiegazioni in merito all'accusa rivoltagli da quest'ultimo con riferimento ai fatti di cui al precedente procedimento disciplinare;
il diverbio è poi proseguito all'esterno del museo dove non era presente l'uso di espressioni Tes_1
inappropriate da parte di;
si è frapposto fra i due per evitare che la situazione CP_1 Tes_1
degenerasse, quindi, aveva percepito una situazione di pericolo.
4 Con il secondo motivo contesta che il procedimento disciplinare sia stato fondato solo sul contenuto della querela di . Per_1
Cont L ha contestato i fatti a , il quale si è difeso ed è stata acquisita la dichiarazione di CP_1 [...]
La contestazione è stata sollevata a causa del comportamento aggressivo, pervicace e Tes_1
gravemente contrario ai doveri di un pubblico dipendente, tenuto da sul luogo di lavoro. CP_1
La sanzione è stata determinata considerando anche la recidiva nel biennio (art. 59, co 8, CCNL
21.5.2018 doc A sub 10), nonché la “particolare gravità delle mancanze previste al comma 3”
(art. 59, co 4 lett. b, CCNL 21.5.2018) ed in relazione alla condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi (art. 39, co 3,
CCNL 21.5.2018).
Con il terzo motivo lamenta l'erronea applicazione dei principi di gradualità e proporzionalità, definiti dall'art. 59, comma, 1 lett. a), b), d), e) del ccnl 21.05.2018 personale del comparto funzioni locali.
L'art. 55 sexies, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, “non costituisce affatto un elemento chiave di lettura sulla proporzionalità, ma dispone espressamente un limite alla operatività dei principi di gradualità e proporzionalità, definiti dall'art. 59, comma 1 lett. a), b),
d) e) del CCNL 21.05.2018, e alla discrezionalità dell'Amministrazione nel definire la sanzione applicabile.”
La sanzione è stata quindi comminata nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, definiti dall'art. 59, comma, 1 lett. a), b), d), e) del CCNL 21.05.2018, in funzione: dell'intenzionalità del comportamento non confacente al luogo pubblico ( ha perseverato CP_1
nel volontario comportamento aggressivo, contrario ai principi di correttezza); della gravità dei fatti contestati (comportamento aggressivo e persistente), del ruolo specifico del dipendente
(soggetto preposto all'accoglienza e vigilanza dell'utenza) e della recidiva (sanzione della sospensione con privazione della retribuzione per 5 giorni, già applicata per comportamenti analoghi).
Il giudice ha errato, quindi, anche nel valutare la recidiva.
Il precedente episodio non può essere considerato una provocazione ma, a norma dell'art. 59, co 1 lett. e, CCNL 21.5.2018, tra i criteri per la determinazione della sanzione disciplinare occorre tener conto della “sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge”.
Al comma 4 la norma citata prevede che la recidiva, nelle mancanze di cui al comma 3 del medesimo art. 59, comporta l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
5 fino a 10 giorni. Pertanto, in applicazione del principio di progressività della sanzione disciplinare non potrebbe comunque applicarsi, al caso in esame, la sanzione della multa, ma la sospensione fino a 10 giorni.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I motivi di appello, che per la loro connessione logica possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
Va ricordato che è onere del datore di lavoro provare i fatti disciplinari contestati al lavoratore.
Nel caso in esame detto onere non è stato soddisfatto dal che con la memoria di primo Pt_1
grado, come evidenziato dal primo giudice, non ha articolato alcuna prova.
A fronte della negazione da parte di dei fatti allo stesso imputati, il avrebbe CP_1 Pt_1
dovuto offrire la prova del proprio assunto nel contraddittorio delle parti e non invece rimettersi, come ha fatto, alla mera querela sporta da , che dovrà essere sottoposta al vaglio Per_1
giudiziario al fine di verificare la veridicità dei fatti denunciati, ed alla dichiarazione scritta di
[...]
che non ha di per sé valore di prova ma necessita che i fatti dichiarati vengano Tes_1
confermati in giudizio nel contraddittorio delle parti.
I fatti come contestati, oltre a non essere stati provati dal sono stati comunque smentiti e Pt_1
ridimensionati a seguito della dichiarazione resa dal teste escusso su iniziativa Tes_1 dell'appellato, della cui veridicità non vi è ragione di dubitare, mancando tra l'altro anche qualsiasi censura in tal senso da parte del Pt_1
Il teste, infatti, ha riferito “Ero agli ingressi, a un certo punto ho visto arrivare vicino agli ingressi prima e dietro il . Del vecchio ha toccato con un dito la spalla di e gli CP_1 Parte_3 CP_1
diceva se vuoi un'altra mail, dimmelo pure.
Stop. Tutto lì. ha controbattuto. Perché vuoi fare un'altra mail e se ne sono andati e basta, CP_1 niente di che. Davanti a me non ho sentito le frasi che mi riferisce “sei un infame, siete dei disonesti, sei un disonesto di merda”. Se è successo prima che venissero da me, non lo so. Io non ho sentito queste frasi. Consideri che è l'ingresso di un museo, mi pare improbabile. (…) Non ho visto il che cercava di allontanarsi e il che glielo impediva.” Parte_3 CP_1
Quanto al fatto di essersi frapposto fisicamente fra i due il teste ha precisato “Davanti a me non c'è stata nessuna aggressione fisica del nei confronti del . Mi sono messo in CP_1 Parte_3 mezzo perché eravamo all'ingresso. per non fare degenerare la situazione, ma è stata questione di attimi.”
Né elementi di prova contraria si ravvisano nella lettera di giustificazioni resa dall'appellato che ha semplicemente ammesso di aver chiesto spiegazioni a del perché delle sue Per_1
6 dichiarazioni che avevano determinato il precedente procedimento disciplinare, senza usare violenza fisica o verbale ma anzi essendo stato egli destinatario di una sorta di “avvertimento” da parte di che “metteva una mano sulla spalla di facendo intendere che poteva Per_1 CP_1 avviare alla Amministrazione anche un'altra mail se non fosse bastata la prima”. Circostanza quest'ultima confermata dal teste che ha riferito “Del vecchio ha toccato con un dito Tes_1 la spalla di e gli diceva se vuoi un'altra mail, dimmelo pure.”. CP_1
Va condivisa quindi la valutazione fatta dal primo giudice che, nell'esaminare i fatti, ha ritenuto il comportamento dell'appellato certamente “non consono alla sede di lavoro, originato da una condotta sicuramente inopportuna” ma rispetto al quale la sanzione irrogata dal “è Pt_1
pienamente incongrua se solo si pensi che è stata inflitta in riferimento a comportamenti violenti e toni minacciosi assolutamente non pervenuti nella realtà dei fatti, alla luce delle risultanze istruttorie.
Né, contrariamente a quanto addotto dalla convenuta, è emerso che la condotta sanzionata abbia provocato trambusto tra colleghi e terzi -essendo espressamente escluso dal teste . Tes_1
Come più volte ribadito- si è trattato di un episodio praticamente rilevante (tanto che ha richiesto
l'intervento di un terzo, ossia il sig. in via assolutamente “preventiva”, non Tes_1
dovendo di fatto placare alcuna aggressione fisica), ma altresì in quanto l'istruttoria ha dimostrato che i fatti si sono verificati ad un orario (tra le 13:00 e le 14:00) di scarsa o nulla affluenza (al massimo tre o quattro visitatori).
Ancor meno appare configurabile un danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale genericamente dedotto nella memoria difensiva”.
Ferma restando la valutazione di rilevanza disciplinare della condotta osservata dall'appellato, che non ha frapposto appello sul punto, è del tutto condivisibile anche l'esclusione della contestata recidiva.
Come affermato in maniera costante dalla Suprema Corte “La preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva, e i precedenti disciplinari che la integrano, solo quando la recidiva medesima, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile, rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già un mero criterio, quale precedente negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l'infrazione disciplinare commessa.”
( cfr. Cass. n. 1909/2018)
Nell'ipotesi in contestazione, la recidiva è elemento costitutivo della mancanza addebitata, atteso che per contratto collettivo - art. 59, comma 8, lett. a), richiamato dallo stesso Comune a sostegno
7 della sanzione qui impugnata- assume rilevanza solo la “recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4”.
Pertanto, la stessa deve essere oggetto di una contestazione specifica e non è possibile tout court attribuire rilievo ad un precedente disciplinare per giustificare l'applicazione di una determinata sanzione.
Nel caso in esame, al momento della contestazione disciplinare del 15.7.2022 il precedente procedimento disciplinare non si era ancora concluso, essendo stata la relativa sanzione deliberata nella successiva data del 1.8.2022 (cfr. doc. 2 del . Pt_1
Inoltre, tra le ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 59, cui rimanda il sopraindicato comma 8 lett.
a), non rientra l'ipotesi di “condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi” prevista dal comma 3 lett. b) del medesimo articolo e nell'ambito della quale, come evidenziato, va sussunta la condotta dell'appellato.
Ridimensionati i fatti nei termini sopra esposti ed esclusa la recidiva, appare del tutto congrua la sanzione della multa di quattro ore come rideterminata dal primo giudice ai sensi dell'art. 59 del
CCNL che prevede detta sanzione per “b. condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti i nei confronti degli utenti o terzo”.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2514/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano 25.3.2025
La Presidente
Maria Rosaria Cuomo
8
Registro generale Appello Lavoro n. 50/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2514/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Camilla Stefanizzi), promossa:
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Stefania Parte_1
Pagano, Paolo Radaelli ed elettivamente domiciliato in , via della Guastalla n. 6, presso gli Pt_1
Uffici dell'Avvocatura Comunale appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Valesini, Giulia Valesini, CP_1
Laura Sitzia ed elettivamente domiciliato in , C.so di Porta Vittoria n. 32, presso lo studio Pt_1
dei difensori appellato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Milano – Sezione Lavoro n. 2514/2024, dichiarare la legittimità ed efficacia della sanzione disciplinare applicate dal Comune di al signor Pt_1 CP_1 con provvedimento del 07.11.2022 oggetto di causa, respingendo il ricorso di primo grado proposto dal lavoratore e tutte le domande in esso contenute, siccome inammissibili ed infondate.
In via subordinata: nella denegata ipotesi della ritenuta non proporzionalità della sanzione applicata, si chiede al Giudice, ai sensi dell'art. 63, comma 2 bis, D. Lgs. n. 165/2001, di
1 rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e della progressività della sanzione disciplinare. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali - oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ed oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di -, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, oltre Pt_1 al rimborso del contributo unificato del presente procedimento d'appello
APPELLATO Vorrà l'Ill.ma Corte adita 1) rigettare ogni domanda di parte appellante e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado
2) Con vittoria delle spese e compensi di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.1.2025, il comune di ha impugnato la sentenza n. Pt_1
2514/2024 del Tribunale di Milano che, in accoglimento del ricorso proposto da , CP_1
ha rideterminato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi tre irrogata dal in data 18.11.2022 con la sanzione della multa di quattro ore ed ha Pt_1
condannato il alla restituzione al ricorrente di quanto trattenuto in esecuzione della Pt_1
sanzione annullata, oltre alla corresponsione delle spese di lite nella misura di € 1.500, oltre accessori di legge.
Il Comune aveva contestato a di avere, in data 9.6.2022, aggredito verbalmente e CP_1
fisicamente , coordinatore dei Musei Civici di presso la società ATI Persona_1 Pt_1
Boni spa e B&B service, pronunciando nei suoi confronti le frasi “sei un infame, ti inventi le cose, siete dei disonesti, sei un disonesto di merda” e toccandolo “ con vigore su una spalla…Lei toccava con forza il petto …Lei cercava di assalire, fisicamente il sig. e veniva Per_1
trattenuto dal sig. Ciononostante, Lei continuava ad inveire contro il sig. Per_2 Per_1
che provava ad allontanarsi ma Lei frapponendosi davanti all'uscita lo bloccava all'interno dell'Acquario. Dopo alcuni minuti di questa situazione, il signor e la signora Per_1 Pt_2
riuscivano ad uscire dall'edificio, ma Lei, continuando a ripetere le Sue accuse li inseguiva per duecento metri, poi si fermava e diceva minacciosamente “tanto prima o poi ci rivediamo”, il tutto peer chiedere spiegazioni su un episodio oggetto di denuncia fatta dal nel marzo 2020 Per_1
per asseriti comportamenti scorretti osservati da nei confronti di una dipendente ATI e per i CP_1
quali era stato avviato un procedimento disciplinare.
Detta condotta, per la quale aveva sporto querela, costituiva secondo la contestazione Per_1
disciplinare “una condotta gravemente inadeguata al contesto lavorativo venendo meno agli obblighi di mantenere un comportamento conforme a principi di correttezza e rispetto nei
2 confronti dei colleghi, dei collaboratori e terzi, e di astenersi dal porre in essere atteggiamenti aggressivi, violenti e offensivi.
Lei si è espresso nei confronti del sig. con frasi gravemente offensive, utilizzando toni Per_1
minacciosi e con gesti violenti in palese contrasto con i valori e le regole del vivere civile e con i principi e la sensibilità del sentire comune, pienamente accolti e recepiti da questa
Amministrazione.
Lei con la sua condotta ha altresì arrecato grave disservizio generando scompiglio e trambusto nell'ambito lavorativo e grave turbamento tra i colleghi.
Il tutto aggravato dalla circostanza che tali Sue condotte sono state perpetrate nella sede di lavoro, che è un luogo pubblico, ove transitano utenti e visitatori, arrecando così un ulteriore danno di immagine nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
La sua condotta è altresì aggravata dalla presenza a Suo carico di procedimento disciplinare, avviato con addebito del 14/4/2022 e non ancora concluso, avente ad oggetto fatti di analoga natura a quelli contestati nel presente atto.
Le sue condotte, del tutto inosservanti delle disposizioni dettate in materia di comportamento nel luogo di lavoro, esprimono la Sua perseveranza nell'ignorare i Suoi doveri, tale che quanto accettato a Suo carico deve essere valutato dall'Amministrazione in relazione ai riflessi sul rapporto di lavoro, con particolare riferimento al vincolo fiduciario posto alla base del rapporto contrattuale.”
Con giustificazioni scritte, negava qualsiasi condotta aggressiva o violenta e CP_1
lamentava l'ingiustizia e falsità delle accuse subite nell'ambito del precedente procedimento disciplinare, di cui si era limitato a chiedere spiegazioni a . Per_1
Seguiva la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre mesi.
Il Tribunale, premesso che il non aveva articolato alcuna prova nonostante l'onere Pt_1
probatorio gravante sullo stesso, ammesso l'unico teste indicato dal ricorrente e precisamente
[...]
riteneva smentita la ricostruzione dei fatti contestati al ricorrente come Testimone_1
riferiti da , avendo il teste escusso confermato la provocazione proveniente da Persona_1
ed escluso non solo di aver sentito le frasi offensive contestate ma anche di aver Persona_1
visto impedire a di andare via e perpetrare ai danni di quest'ultimo CP_1 Per_1 un'aggressione fisica.
Il giudice, pur ritenendo inopportuna la condotta di nell'ambito di un ambiente di lavoro, CP_1 valutava la sanzione disciplinare sproporzionata atteso che “l'art.55 sexies al comma 1 prevede:
“
1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del
3 dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare.” Tale elemento normativo consente di offrire una chiave di lettura sulla proporzionalità della sanzione che nel caso di specie appare decisamente da escludere.”
Quanto alla contestata recidiva, il giudice osservava che “i fatti oggetto dei due episodi hanno connotazioni differenti. Inoltre, in realtà l'episodio precedente per certi versi risulta connesso, come già evidenziato, in quanto il – negando uno dei fatti addebitati (in particolare l'aver CP_1 lasciato il proprio numero a un'altra dipendente) si sarebbe rivolto al (che di tale Parte_3
fatto lo aveva accusato) proprio al fine di aver chiarimenti in merito e il avrebbe Parte_3 provocatoriamente chiesto al se volesse un'altra segnalazione. CP_1
In sostanza, il fatto da ultimo addebitato è stato il seguito di un precedente e, pertanto, pare più opportuno valutarlo ai fini delle motivazioni e della provocazione del lavoratore. Piuttosto appare opportuno valorizzare invece che per ben 28 anni – prima, dunque, dei contrasti verificatisi con
– il risulta aver avuto una condotta irreprensibile o quanto meno non aver Parte_3 CP_1 mai ricevuto alcuna sanzione disciplinare.”
Concludeva, quindi, che “Posto che è indubbio che per quanto lieve, provocato e senza minaccia di aggressione fisica, il diverbio in oggetto avrebbe dovuto essere comunque evitato dal ricorrente, la condotta merita comunque di essere sanzionata. Un fatto di così lieve entità, anche a voler tener conto che pochi mesi prima il lavoratore era stato destinatario di altro provvedimento disciplinare, non può essere punita con sanzione più afflittiva della multa per quattro ore di retribuzione. Nei suddetti termini deve essere dunque rideterminata la sanzione del 18.11.2022, con ogni effetto giuridico ed economico.”
Il impugna la sentenza lamentando con il primo motivo l'erronea valutazione ed Pt_1
interpretazione dei fatti operata dal giudice di primo grado sulla base della sola testimonianza di
Tes_1
La dinamica dei fatti, secondo il sarebbe stata confermata dallo stesso sia in sede Pt_1 CP_1
di giustificazioni sia con il ricorso di primo grado: ha avvicinato -non il CP_1 Per_1
contrario come affermato dal testimone- per chiedere spiegazioni in merito all'accusa rivoltagli da quest'ultimo con riferimento ai fatti di cui al precedente procedimento disciplinare;
il diverbio è poi proseguito all'esterno del museo dove non era presente l'uso di espressioni Tes_1
inappropriate da parte di;
si è frapposto fra i due per evitare che la situazione CP_1 Tes_1
degenerasse, quindi, aveva percepito una situazione di pericolo.
4 Con il secondo motivo contesta che il procedimento disciplinare sia stato fondato solo sul contenuto della querela di . Per_1
Cont L ha contestato i fatti a , il quale si è difeso ed è stata acquisita la dichiarazione di CP_1 [...]
La contestazione è stata sollevata a causa del comportamento aggressivo, pervicace e Tes_1
gravemente contrario ai doveri di un pubblico dipendente, tenuto da sul luogo di lavoro. CP_1
La sanzione è stata determinata considerando anche la recidiva nel biennio (art. 59, co 8, CCNL
21.5.2018 doc A sub 10), nonché la “particolare gravità delle mancanze previste al comma 3”
(art. 59, co 4 lett. b, CCNL 21.5.2018) ed in relazione alla condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi (art. 39, co 3,
CCNL 21.5.2018).
Con il terzo motivo lamenta l'erronea applicazione dei principi di gradualità e proporzionalità, definiti dall'art. 59, comma, 1 lett. a), b), d), e) del ccnl 21.05.2018 personale del comparto funzioni locali.
L'art. 55 sexies, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, “non costituisce affatto un elemento chiave di lettura sulla proporzionalità, ma dispone espressamente un limite alla operatività dei principi di gradualità e proporzionalità, definiti dall'art. 59, comma 1 lett. a), b),
d) e) del CCNL 21.05.2018, e alla discrezionalità dell'Amministrazione nel definire la sanzione applicabile.”
La sanzione è stata quindi comminata nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, definiti dall'art. 59, comma, 1 lett. a), b), d), e) del CCNL 21.05.2018, in funzione: dell'intenzionalità del comportamento non confacente al luogo pubblico ( ha perseverato CP_1
nel volontario comportamento aggressivo, contrario ai principi di correttezza); della gravità dei fatti contestati (comportamento aggressivo e persistente), del ruolo specifico del dipendente
(soggetto preposto all'accoglienza e vigilanza dell'utenza) e della recidiva (sanzione della sospensione con privazione della retribuzione per 5 giorni, già applicata per comportamenti analoghi).
Il giudice ha errato, quindi, anche nel valutare la recidiva.
Il precedente episodio non può essere considerato una provocazione ma, a norma dell'art. 59, co 1 lett. e, CCNL 21.5.2018, tra i criteri per la determinazione della sanzione disciplinare occorre tener conto della “sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge”.
Al comma 4 la norma citata prevede che la recidiva, nelle mancanze di cui al comma 3 del medesimo art. 59, comporta l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
5 fino a 10 giorni. Pertanto, in applicazione del principio di progressività della sanzione disciplinare non potrebbe comunque applicarsi, al caso in esame, la sanzione della multa, ma la sospensione fino a 10 giorni.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I motivi di appello, che per la loro connessione logica possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
Va ricordato che è onere del datore di lavoro provare i fatti disciplinari contestati al lavoratore.
Nel caso in esame detto onere non è stato soddisfatto dal che con la memoria di primo Pt_1
grado, come evidenziato dal primo giudice, non ha articolato alcuna prova.
A fronte della negazione da parte di dei fatti allo stesso imputati, il avrebbe CP_1 Pt_1
dovuto offrire la prova del proprio assunto nel contraddittorio delle parti e non invece rimettersi, come ha fatto, alla mera querela sporta da , che dovrà essere sottoposta al vaglio Per_1
giudiziario al fine di verificare la veridicità dei fatti denunciati, ed alla dichiarazione scritta di
[...]
che non ha di per sé valore di prova ma necessita che i fatti dichiarati vengano Tes_1
confermati in giudizio nel contraddittorio delle parti.
I fatti come contestati, oltre a non essere stati provati dal sono stati comunque smentiti e Pt_1
ridimensionati a seguito della dichiarazione resa dal teste escusso su iniziativa Tes_1 dell'appellato, della cui veridicità non vi è ragione di dubitare, mancando tra l'altro anche qualsiasi censura in tal senso da parte del Pt_1
Il teste, infatti, ha riferito “Ero agli ingressi, a un certo punto ho visto arrivare vicino agli ingressi prima e dietro il . Del vecchio ha toccato con un dito la spalla di e gli CP_1 Parte_3 CP_1
diceva se vuoi un'altra mail, dimmelo pure.
Stop. Tutto lì. ha controbattuto. Perché vuoi fare un'altra mail e se ne sono andati e basta, CP_1 niente di che. Davanti a me non ho sentito le frasi che mi riferisce “sei un infame, siete dei disonesti, sei un disonesto di merda”. Se è successo prima che venissero da me, non lo so. Io non ho sentito queste frasi. Consideri che è l'ingresso di un museo, mi pare improbabile. (…) Non ho visto il che cercava di allontanarsi e il che glielo impediva.” Parte_3 CP_1
Quanto al fatto di essersi frapposto fisicamente fra i due il teste ha precisato “Davanti a me non c'è stata nessuna aggressione fisica del nei confronti del . Mi sono messo in CP_1 Parte_3 mezzo perché eravamo all'ingresso. per non fare degenerare la situazione, ma è stata questione di attimi.”
Né elementi di prova contraria si ravvisano nella lettera di giustificazioni resa dall'appellato che ha semplicemente ammesso di aver chiesto spiegazioni a del perché delle sue Per_1
6 dichiarazioni che avevano determinato il precedente procedimento disciplinare, senza usare violenza fisica o verbale ma anzi essendo stato egli destinatario di una sorta di “avvertimento” da parte di che “metteva una mano sulla spalla di facendo intendere che poteva Per_1 CP_1 avviare alla Amministrazione anche un'altra mail se non fosse bastata la prima”. Circostanza quest'ultima confermata dal teste che ha riferito “Del vecchio ha toccato con un dito Tes_1 la spalla di e gli diceva se vuoi un'altra mail, dimmelo pure.”. CP_1
Va condivisa quindi la valutazione fatta dal primo giudice che, nell'esaminare i fatti, ha ritenuto il comportamento dell'appellato certamente “non consono alla sede di lavoro, originato da una condotta sicuramente inopportuna” ma rispetto al quale la sanzione irrogata dal “è Pt_1
pienamente incongrua se solo si pensi che è stata inflitta in riferimento a comportamenti violenti e toni minacciosi assolutamente non pervenuti nella realtà dei fatti, alla luce delle risultanze istruttorie.
Né, contrariamente a quanto addotto dalla convenuta, è emerso che la condotta sanzionata abbia provocato trambusto tra colleghi e terzi -essendo espressamente escluso dal teste . Tes_1
Come più volte ribadito- si è trattato di un episodio praticamente rilevante (tanto che ha richiesto
l'intervento di un terzo, ossia il sig. in via assolutamente “preventiva”, non Tes_1
dovendo di fatto placare alcuna aggressione fisica), ma altresì in quanto l'istruttoria ha dimostrato che i fatti si sono verificati ad un orario (tra le 13:00 e le 14:00) di scarsa o nulla affluenza (al massimo tre o quattro visitatori).
Ancor meno appare configurabile un danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale genericamente dedotto nella memoria difensiva”.
Ferma restando la valutazione di rilevanza disciplinare della condotta osservata dall'appellato, che non ha frapposto appello sul punto, è del tutto condivisibile anche l'esclusione della contestata recidiva.
Come affermato in maniera costante dalla Suprema Corte “La preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva, e i precedenti disciplinari che la integrano, solo quando la recidiva medesima, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile, rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già un mero criterio, quale precedente negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l'infrazione disciplinare commessa.”
( cfr. Cass. n. 1909/2018)
Nell'ipotesi in contestazione, la recidiva è elemento costitutivo della mancanza addebitata, atteso che per contratto collettivo - art. 59, comma 8, lett. a), richiamato dallo stesso Comune a sostegno
7 della sanzione qui impugnata- assume rilevanza solo la “recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4”.
Pertanto, la stessa deve essere oggetto di una contestazione specifica e non è possibile tout court attribuire rilievo ad un precedente disciplinare per giustificare l'applicazione di una determinata sanzione.
Nel caso in esame, al momento della contestazione disciplinare del 15.7.2022 il precedente procedimento disciplinare non si era ancora concluso, essendo stata la relativa sanzione deliberata nella successiva data del 1.8.2022 (cfr. doc. 2 del . Pt_1
Inoltre, tra le ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 59, cui rimanda il sopraindicato comma 8 lett.
a), non rientra l'ipotesi di “condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi” prevista dal comma 3 lett. b) del medesimo articolo e nell'ambito della quale, come evidenziato, va sussunta la condotta dell'appellato.
Ridimensionati i fatti nei termini sopra esposti ed esclusa la recidiva, appare del tutto congrua la sanzione della multa di quattro ore come rideterminata dal primo giudice ai sensi dell'art. 59 del
CCNL che prevede detta sanzione per “b. condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti i nei confronti degli utenti o terzo”.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2514/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano 25.3.2025
La Presidente
Maria Rosaria Cuomo
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