Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 19/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 864/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 864 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
(P.I , in persona dell'amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Samo Sanzin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorizia alla via Diaz n. 11, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(P.I./VAT nr.PL7270125287), in persona del legale E_ rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Primiceri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla Via Zanardelli n.7, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
Per parte opponente: “in via pregiudiziale: contrariis reectis, dichiararsi la prescrizione del diritto di agire in giudizio da parte di;
spese di causa rifuse;
nel E_ merito: contrariis reiectis, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 249/2023 - 699/2023 R.G. dd.
07.09.2023, respingersi le pretese creditorie di nei confronti di E_
, sì come infondate in fatto ed in diritto;
spese di causa rifuse.” Parte_1
e lo faceva dopo le diverse lettere di interruzione della prescrizione. Controparte riconosce che i termini di prescrizione sarebbero maturati a partire dall'11 aprile al 1° maggio 2022. Poiché il creditore ha manifestato chiaramente la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto, per l'effetto il termine ha iniziato a decorrere nuovamente dalla data del 20 aprile 2022. La seconda interruzione, come riconosciuto dall'opponente è datata 15.09.2022 e contestata in data 16.09.2022.
Controparte sostiene che quella richiesta determinerebbe solo una sospensione di un giorno ai sensi del comma 2 dell'art 32 della CMR, e anche ove fosse una semplice sospensione, la stessa sarebbe iniziata a decorrere dal 16.09.2002. Inoltre controparte intende eccepire la compensazione legale, che opera solamente quando i crediti sono certi, liquidi ed esigibili. La domanda di controparte, invece, non ha tali crismi e non avendo controparte chiesto un accertamento giudiziale, quella esposizione “per mero tuziorismo“, non può essere nemmeno vagliata dal Giudice. Tanto premesso si precisano le conclusioni con la richiesta di rigetto della opposizione, secondo quanto indicato negli scritti depositati e con la costituzione stessa. Con conseguente condanna alle spese di lite, da distrarsi in favore dello scrivente legale anticipatario”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il E_
decreto ingiuntivo emesso in data 7.9.2023 da questo Tribunale (n. 249/2023; proc. n.
699/2023 R.G.), sulla premessa di aver assunto con controparte n. 14 contratti di trasporto internazionale su merci da strada, deducendo, in via preliminare, la prescrizione del credito attoreo e, in subordine, comunque l'estinzione di quest'ultimo a seguito del pagamento di € 2.606,24, a seguito della compensazione della somma dovuta col debito dell'opposta per "danni" procurati ai "lamierati durante i trasporti", che erano stati ad essa addebitati e che essa, a quel punto, riversava sul trasportatore.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.1.2024 si costituiva E_
invocando, in primo luogo l'interruzione della prescrizione del diritto azionato in
[...] sede monitoria e in ogni caso, in ordine al dedotto danno dall'opponente durante il trasporto, opponeva il diritto alla percezione dello stesso per la mancata prova della riparazione effettiva della merce, tramite fatture, risultando peraltro sovrastimato e, in ogni caso, prescritto in quanto non reclamato e contestato nel termine di un anno, non spiegando a tal fine nel presente giudizio nemmeno una domanda riconvenzionale.
In assenza di richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e di richieste istruttorie delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui agli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c., all'udienza del
20.11.2024 la causa era rimessa in decisione.
Preliminarmente, giova rammentare i soggetti involti dell'odierna vicenda per dedurne la legittimazione in ordine al rapporto portato sub judice e, nell'ambito dello stesso, il fondamento o meno delle domande avanzate. E così: - è la Per_1 CP_2
proprietaria della merce (lamiere metalliche) e ne commissiona i trasporti, come quelli oggetto del contenzioso;
- la ditta incaricata Controparte_3 dalla prima di curare il trasporto della merce al destinatario;
- la Parte_1
ditta incaricata da quest'ultima di procedere al trasporto de quo; - (società CP_1
polacca) era incaricata dalla precedente per il trasporto della merce de qua in Germania alla destinataria Thyssenkrupp Schulte Gmbh.
Ciò detto l'opposizione proposta da va accolta per le ragioni che di Parte_1 seguito si esporranno.
Va individuata, in primis, la normativa regolante la fattispecie, essendo le parti in causa di nazionalità diversa (italiana la società opponente, polacca la opposta), che, al di là del generale disposto degli artt. 1678 ss. ed in specie 1681 cod. civ., risulta regolata dalla
Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) di Ginevra del 19.5.1996, ratificata da entrambi gli stati di appartenenza delle parti.
Ciò detto, sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione dell'azione del trasportatore/opposto sollevata dalla committente/opponente ai sensi dell'art. 32 della cennata Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), che, tra l'altro, prevede un termine di un anno, decorrente tre mesi dalla data di conclusione del contratto di trasporto.
Ora, sulla premessa della pacifica esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e sulla sua decorrenza, circostanze non contestate, gli ordini/contratti de quibus datano dall'11 gennaio all'11 febbraio 2022 con un dies a quo decorrente dall'11 aprile all'11 maggio 2022, risultando il ricorso monitorio del 29.8.2023.
Ebbene, l'eccezione avanzata va disattesa, dovendosi all'uopo attribuire valenza interruttiva alle PEC di richiesta pagamento e così di messa in mora del 28.4.2022 e del
15.9.2022 di inoltrate alla per conto di Controparte_4 Parte_1 [...]
L'opponente contesta tale assunto, sostenendo che con la prima si "richiedeva CP_1 genericamente il pagamento di un importo pari ad € 14.100" senza però "alcuna evidenza debitoria
… riferimento contabile o extracontabile, specifica o quant'altro".
Tale eccezione è priva di pregio.
Invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, «L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 co. 4° c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta
o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti
l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante» (Cass. Civ. 18.1.2018 n. 1166), trattandosi di «atto non soggetto a formule sacramentali» (Cass. Civ. 25.11.2015 n. 24054).
Ora, la circostanza stessa che l'opponente riconosca di aver ricevuto, attraverso la PEC del
28.4.2022, richiesta di pagamento per quell'importo, implica che esso abbia compreso a cosa si alludesse, atteso pure che nessuna delle parti ha allegato l'esistenza di diverse ed ulteriori possibili poste creditorie/debitorie tra loro.
Parimenti è a dirsi per la successiva richiesta di e dalla risposta data Controparte_4
a quest'ultima dall'opponente, da cui si evince la chiara conoscenza della vicenda e il collegamento della richiesta al rapporto contrattuale tra le parti, sicchè il termine prescrizionale può ritenersi tempestivamente interrotto.
Va, a questo punto esaminato il merito, evidenziando che dagli atti depositati emergono documentalmente le seguenti circostanze: il contratto/lettera di vettura n. 34013245, da cui risulta la spedizione della merce da Acciaieria Arvedi S.p.A. a ThyssenKrupp Schulte
Gmbh a Munchen (Germania) a mezzo del trasportatore Parte_1
l'annotazione sullo stesso e sul documento di trasporto (in lingua tedesca, ma con traduzione operata da nella prodotta e-mail a del Parte_1 CP_1
18.2.2022 senza contestazione alcuna ex adverso) che "7 pacchi sono buoni, 4 pacchi sono danneggiati poiché il materiale si è spostato e si è graffiato;
la presa in carico viene negata;
non scaricato"; ASTL s.r.l. – come detto, ditta di logistica delegata da Acciaieria Arvedi a curarne i trasporti – addebitava a (giusta "reclamo" per questo Parte_1
motivo) € 5.467,36 ed € 8.326,38; con due distinte fatture del Parte_1
29.6.2022 nn. 50138 e 50139/VE/SE/2022 addebitava in "compensazione" a € CP_1
7.926,38 ed € 5.367,38, pagando alla stessa il successivo 4.7.2022 l'importo di € 2.606,24 quale differenza residua dovuta ad estinzione del credito (cfr documenti allegati all'atto di citazione in opposizione del 20.10.2023).
Ora, ai fini della risoluzione della controversia in esame è utile riportare la ormai consolidata opinione della giurisprudenza a partire dalla decisione delle SS.UU. della S.C. del 30.10.2001 n. 13533, in punto di riparto dell'onere probatorio in caso di contestazione dell'esatto adempimento. «…… Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento ……, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (Cass. Civ.
2.9.2020 n. 18200; conf. ex aliis Cass.
Civ. 17.5.2024 n. 13793, 18.2.2020 n. 3996 e 5.8.2019 n. 20891).
Ebbene, con la comparsa di costituzione del 12.1.2024, nel merito CP_1
confermava di aver "effettuato diversi trasporti per il cliente opponente" e che "in un viaggio risulta che la merce sia stata danneggiata", contestando però la pretesa risarcitoria attorea, addebitatale in compensazione, in rito, perché avrebbe dovuto essere oggetto di una formale "domanda riconvenzionale" e nel merito, in quanto mancherebbe la prova de
"l'effettiva riparazione", oltre alla circostanza che il "danno ex adverso lamentato appare evidentemente sovrastimato" e, comunque, nella sostanza non coerente con i canoni della
Convenzione CMR e, in ogni caso, prescritto perché "andava reclamato e contestato entro un anno", sicchè, in definitiva, il credito addotto dall'opponente sarebbe stato insussistente e, quindi, non passibile di essere opposto in compensazione.
Tali rilievi da parte dell'opposta, però, non solo non valgono a soddisfare l'onere probatorio sulla stessa gravante al fine di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione di trasporto de qua, ma comunque, anche singolarmente considerati, non colgono nel segno.
Invero, è indubbio che l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, concernendo la pretesa creditoria attorea oggetto dell'ingiunzione, può essere ritualmente scrutinata.
Passando poi alle ulteriori questioni, infondata risulta quella pregiudiziale di prescrizione, atteso che – come emerge documentalmente ex actis – a fronte di dies a quo prescrizionali correlati a trasporti eseguiti dall'11 gennaio all'11 febbraio 2022, contestava Parte_1
l'accaduto a con un'analitica mail del 18.2.2022, indi sostanzialmente CP_1 comunicando e così enunciando la compensazione operata con una PEC del l6.9.2022, con cui replicava alla richiesta di pagamento pervenuta da per conto del Controparte_4
trasportatore, dopo aver con bonifico del 4.7.2022 corrisposto a quest'ultimo il saldo residuo di € 2.606,24 .
Quanto, infine, alle contestazioni in punto di quantum, le stesse sono efficacemente resistite dall'opponente con l'analitica enunciazione operata in atto di citazione del 20.10.2023, corroborata dalla produzione documentale e in particolare le note di addebito nei suoi confronti di ASTL s.r.l. del 24.6.2022 n. 1278/00 per € 5.467,38 e del 27.6.2022 n. 1289/00 per € 8.324,38. Dalla corrispondenza prodotta da parte opponente e non contestata inoltre emerge la comunicazione della procedura di reclamo aperta dalla società a seguito CP_2
del danneggiamento della merce oggetto di contratto, e della possibilità di parte opposta di nominare un eventuale perito per la partecipazione alle operazioni, possibilità non esercitata da controparte.
Pertanto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 249/2023 va revocato.
Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, in considerazione della nota spese depositata da parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 249/2023;
2) condanna in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione delle E_ spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi, oltre Iva se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Gorizia il 19.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato