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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4694 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Marisa Barbato, all'esito dell'udienza di discussione del 12/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 8282/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rapp.to e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Ignazio Sposito (CF. ), il quale dichiara, ai sensi C.F._2
dell'art. 176 c.p.c. comma 2, di voler ricevere le comunicazioni di legge presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: o presso il Email_1
numero di fax 081.19256509,
RICORRENTE
contro
:
(p. iva ), in persona del Presidente legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca C.F.
e dall'avv. Roberta Troiano C.F. con i C.F._3 C.F._4
medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al corso Garibaldi, 387, giusta procura allegata, ex art. 83 co. 3 c.p.c., (per le comunicazioni di rito, pec:
tel.: 081.772.22.99) Email_2
RESISTENTE OGGETTO: risarcimento danni da usura psicofisica per lavoro straordinario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/04/2024 parte ricorrente esponeva: di essere dipendente della convenuta Società a far data dal 01.01.2013, parametro 160, Area Professionale
3° – Area Operativa: Manutenzione, Impianti e Officine, svolgente le funzioni di
Operatore Qualificato (Add. Vigilanza); che nel corso degli anni nell'espletamento delle proprie mansioni, si ritrovava, praticamente ogni mese, a svolgere ingenti ore di lavoro straordinario che col passare del tempo, non hanno fatto altro che ledere la sua integrità psico-fisica; di aver effettuato circa 9.463,64 ore di straordinario (eccedenti le max 250 ore annuali previste dalla legge) negli ultimi dieci anni e precisamente: nell'anno 2014 venivano effettuate 512,39 ore di straordinario diurno e 121,75 ore di straordinario notturno;
nell'anno 2015 venivano effettuate 678,09 ore di straordinario diurno e 97,05 ore di straordinario notturno;
nell'anno 2016 venivano effettuate 676,94 ore di straordinario diurno e 176,07 e 38 ore di straordinario notturno;
nell'anno 2017 venivano effettuate 746,79 ore di straordinario diurno e 175,74 ore di straordinario notturno;
nell'anno 2018 venivano effettuate 778,66 ore di straordinario diurno e 179,8 ore di straordinario notturno;
nell'anno 2019 venivano effettuate 821,77 ore di straordinario diurno e 41,97 ore di straordinario notturno;
nell'anno 2020 venivano effettuate 915,93 ore di straordinario diurno e 241,97 ore di straordinario notturno;
nell'anno 2021 venivano effettuate 1.003,46 ore di straordinario diurno e 308,23 ore di straordinario notturno;
nell'anno 2022 venivano effettuate 562,48 ore di straordinario diurno e 352,29 ore di straordinario notturno;
nell'anno 2023 venivano effettuate
400,97 ore di straordinario diurno e 301,23 ore di straordinario notturno. Per un totale di 9.463,64 (negli ultimi dieci anni) a cui vanno sottratte le max 250 ore annue [250 x
10= 2.500) per un totale di 6.963,64 ore.
Lamentava la violazione dell'art. 4 D.lgs. n. 66/2003 e il conseguente danno da usura psico-fisica. Concludeva chiedendo: “1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittimo e contra legem il comportamento posto in essere dalla convenuta
Società;
2. Accertare e quantificare il danno da usura psico-fisica sofferto del ricorrente per aver svolto, nel corso degli anni, ingenti ore di straordinario;
3. Per
l'effetto condannare la convenuta società al pagamento di € 93.869,86 a favore del sig.
oppure alla somma determinata in via equitativa dal magistrato.
4. Con Parte_1
vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Si costituiva l' che evidenziava: la nullità del ricorso per Controparte_1
violazione dell'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda;
l'errata indicazione del valore orario dello straordinario, diverso per ciascun anno di riferimento secondo le tabelle del CCNL;
l'insussistenza del danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare come danno in re ipsa e dovendo essere provato anche mediante presunzioni;
la prescrizione quinquennale del diritto.
Concludeva chiedendo: “A) Rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate. B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso. Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa. In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
All'odierna udienza di discussione, la causa, istruita sulla base dei documenti in atti, viene decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*********
La domanda è fondata nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della pretesa risarcitoria, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso.
L'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn.
3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta.
Nel merito, la questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica, derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che il ricorrente assume di aver subito in virtù dell'eccessivo lavoro straordinario espletato dal 1.1.2014 al 31.12.2023.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario, stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali.
La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”.
Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del
CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa
“il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021).
Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo
è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute. Ai fini del risarcimento è, quindi, sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore. Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali.
La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 nella parte in cui considera “lavoro effettivo” solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo”.
Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro
(cfr. in busta paga le colonne “voce” e “descrizione”).
Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dal ricorrente siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario –
l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per
“diversi anni”.
Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi, per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 250 ore previsto sino al 31.12.2015 dall'art. 5 comma 3 D.Lgs.n.66/03 e di 300 ore annuali
(rectius, 150 ore nelle 26 settimane consecutive) previsto dall'art. 28 del CCNL.
Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui il ha prestato Parte_1
la propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
Parte resistente ha, inoltre, eccepito la prescrizione che, nella specie, è decennale trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Esso inizia a decorrere – costituendo la condotta del datore un illecito permanente – dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro. Va richiamato quanto stabilito dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 34377/22 laddove afferma che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore […] decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito;
mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente”. Avuto riguardo al caso in esame, l'eccezione
è infondata, considerato che, nel caso di specie, il termine della prescrizione è iniziato a decorrere a partire dall'ultimo periodo oggetto della domanda attorea.
In ordine al quantum, va detto che il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”.
Pertanto, il criterio, pur essendo equitativo, per essere anche congruo e ragionevole, deve essere rapportato alle singole situazioni dedotte in giudizio.
Orbene, come condivisibilmente ritenuto da altro Giudice del Tribunale di Napoli “nel caso di specie può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali (come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
ma dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione… orienta ad una siffatta conclusione anche la portata dell'accordo sindacale intervenuto di recente
(11.3.2024) tra l'azienda e i rappresentato dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio - che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata, ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti.” (cfr. sentenza n. 1787/2025 dott. Bonfiglio).
Orbene, considerando il periodo di protrazione dell'eccedenza straordinaria e il numero di ore prestate oltre il limite contrattuale, il credito spettante a parte ricorrente va rideterminato, considerando che esso risulta quantificato sulla base dell'intera retribuzione maggiorata. L'importo, sulla base del numero complessivo di ore di lavoro straordinario espletate in eccesso dal 2014 al 2023, pari a n. 6.142,59 nonché della percentuale uniforme del 20% applicata dal Giudicante (in luogo anche di quella del Contr 10% e del 30% o del 15% proposta da ), ammonta ad € 14.803,64, prendendo come riferimento il compenso orario erogato nel 2023 per il lavoro straordinario (come indicato dalla convenuta negli allegati conteggi), pari a € 12,09, per cui si determina un importo orario addizionale di € 2,41 (20% di € 12,09) che, moltiplicato per il numero di ore di lavoro straordinario espletate in eccesso, da, appunto, un totale di € 14.803,64, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al soddisfo.
Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di oltre seimila ore di straordinario nell'arco di 10 anni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al valore del decisum.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Marisa
Barbato, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 05.04.2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
così provvede:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l'
[...]
al pagamento, in favore di , all'importo di € Controparte_1 Parte_1
14.803,64 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al soddisfo;
b) condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del ricorrente in € 2.695,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e rimborso C.U. ove dovuto, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Napoli 12.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)