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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 14335/2024
Il Giudice Maria Rosaria Olivieri, all'udienza del 13/05/2025, all'esito della Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to/dagli Avv.ti LATTANZIO ROCCO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to FIORE ANGELA CP_1 P.IVA_1
resistente
In ragione del riconoscimento, in sede amministrativa, delle pretese avanzate con ricorso e, pertanto del ripristino, senza soluzione di continuità, delle provvidenze connesse al riconosciuto diritto alla indennità di accompagnamento, può dichiararsi la cessata materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il riconoscimento della pretesa siccome contenuta nel ricorso determina la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalla parti nel corso del giudizio (cfr. verbale odierno) perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Sul punto tenuto conto che il riconoscimento in via amministrativa del dovuto è avvenuto soltanto in data 10 marzo 2025, dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese vanno poste integralmente a carico della parte resistente .
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. revoca il nominato Ctu Dott. ; Per_1 condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €.1.500,00 oltre CP_1 accessori di legge, in favore di parte ricorrente da distrarsi in favore dell'Avv. Rocco
Lattanzio dichiaratosi anticipatario
Bari 13/05/2025
Il Giudice
Avv. Maria Rosaria Olivieri
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Sezione Lavoro
N.R.G. 14335/2024
Il Giudice Maria Rosaria Olivieri, all'udienza del 13/05/2025, all'esito della Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to/dagli Avv.ti LATTANZIO ROCCO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to FIORE ANGELA CP_1 P.IVA_1
resistente
In ragione del riconoscimento, in sede amministrativa, delle pretese avanzate con ricorso e, pertanto del ripristino, senza soluzione di continuità, delle provvidenze connesse al riconosciuto diritto alla indennità di accompagnamento, può dichiararsi la cessata materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il riconoscimento della pretesa siccome contenuta nel ricorso determina la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalla parti nel corso del giudizio (cfr. verbale odierno) perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Sul punto tenuto conto che il riconoscimento in via amministrativa del dovuto è avvenuto soltanto in data 10 marzo 2025, dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese vanno poste integralmente a carico della parte resistente .
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. revoca il nominato Ctu Dott. ; Per_1 condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €.1.500,00 oltre CP_1 accessori di legge, in favore di parte ricorrente da distrarsi in favore dell'Avv. Rocco
Lattanzio dichiaratosi anticipatario
Bari 13/05/2025
Il Giudice
Avv. Maria Rosaria Olivieri
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