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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di LL, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta al n. 1144 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Antonio Martino
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa, in virtù di procura P_ C.F._2 in atti, dall'Avv. Giorgio Di Leo
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di LL
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto in data 09/6/2015 in LL Parte_1 P_
(CS) (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, al Anno 2015,
Parte 1, Serie n°6); dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 19/5/2023 Pt_1
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, rappresentando
[...] l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, addebitabile alla moglie per disinteresse e disaffezione nei confronti del marito, in violazione dei doveri coniugali.
Il ricorrente ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale di: “a) pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi – , con le dovute Parte_1 P_
annotazioni di rito, con addebito della separazione a carico della moglie IG.ra P_
per il suo illegittimo comportamento in quanto contrario ai doveri coniugali;
b) autorizzare i coniugi a vivere separati con facoltà per ciascun coniuge di fissare la propria residenza o domicilio altrove dovunque lo riterranno anche all'estero con reciproco assenso all'espatrio;
c) autorizzare il IG. a prelevare dalla casa coniugale, sita in LL Parte_1
(CS) in Via San Sebastiano n. 54, tutti i suoi effetti personali, i suoi capi di abbigliamento nonché i seguenti mobili di arredo di sua proprietà portati con sé a seguito della convivenza
e coabitazione con la moglie:
1) una camera da letto in noce scuro composta da un armadio e da un letto matrimoniale nonché un porta giacca di colore rosso con piede in ferro di colore nero;
2) un tavolo da cucina in noce con sei sedie 3) un'entratina di colore scuro con una panca ed un appendiabiti in legno;
4) un armadietto blindato chiuso a chiave con all'interno cinque fucili e due pistole e relative munizioni tutti regolarmente denunciati al Commissariato di Pubblica Sicurezza di
LL (CS) a nome del IG. ed indicati nella relativa denuncia Parte_1
acquisto armi dallo stesso presentata al suddetto Commissariato che si produce ( Doc. n.8);
5) un mobiletto in legno con cassetti con all'interno munizioni tutte regolarmente denunciate
a nome del IG. ( Doc. n. 8); Parte_1
6) una scarpiera di colore bianco;
7) soprammobili: un mezzobusto umano in gesso, una testa di cavallo ed un cavallino in vetro;
8) dieci quadri, due bacheche in vetro contenenti chiavi di ferro antiche e due lumi in ottone;
9) un raccoglitore contenente le proprie fotografie;
10) una statua raffigurante in argento regalato da parenti;
Persona_1
11) un porta cartucce.
Il tutto con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione ex art. 93
c.p.c..” Fissata l'udienza del 17/10/2023 per la prima comparizione delle parti, la resistente si è costituita con memoria depositata in data 16/9/2023 con la quale dopo aver contestato tutto quanto ex adverso dedotto, ha sostenuto che la separazione dovesse essere addebitata al marito e ha concluso chiedendo al Tribunale di: “1) nel caso non si trovi l'accordo di separazione consensuale, pronunciare interinalmente e definitivamente la separazione personale giudiziale dei coniugi — , con le dovute Parte_1 P_
annotazioni di rito, con addebito della separazione a carico del IG. per le Parte_1
motivazioni sopra esposte, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, rigettando la richiesta di addebito formulata dal ricorrente;
2) in via riconvenzionale, condannare il IG. al versamento di assegno di Parte_1 mantenimento di € 650,00 in favore della IG.ra , P_
3) sciogliere la comunione legale dei beni mobili registrati e degli immobili di loro proprietà,
4) condannare il ricorrente al pagamento delle competenze ed onorari di lite.”
L'istruttoria è stata esperita mediante esame della produzione documentale e ascolto delle parti;
all'esito dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale osserva: deve in via preliminare essere ribadita l'inammissibilità ex art. 40 c.p.c. della richiesta di restituzione dei beni formulata da parte ricorrente essendo consentito il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35 e
36, cod. proc. civ.) dovendo, pertanto escludersi la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art.103, cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20638 del 22/10/2004; Cass. sez. I, 21/05/2009,
n.11828; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014; Cass. sez. VI, 13/03/2017,
n.6424).
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
.
[...]
La domanda di addebito della separazione a non può essere accolta, non P_
avendo il ricorrente articolato richieste istruttorie volte a provare la sussistenza dei presupposti dell'addebito. Le domande proposte dalla ricorrente volte a ottenere la pronuncia della separazione con addebito a , la corresponsione da parte dello stesso in favore di Parte_1 P_
dell'assegno di mantenimento e di scioglimento della comunione legale sono
[...]
inammissibili in quanto tardivamente proposte, essendo stata la memoria di costituzione della depositata, per come risulta dal fascicolo telematico, in data 17/09/2023, in P_
violazione del termine perentorio, scaduto in data 15/9/2023, disposto dal Giudice con il provvedimento di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti per il giorno
17/10/2023.
Deve ad ogni modo chiarirsi che ex art. 191 c.p.c. la separazione personale dei coniugi produce ex lege la cessazione pro futuro del regime di comunione legale dei beni, non anche quello di contitolarità dei beni acquistati in corso di matrimonio, per cui è necessaria la domanda di divisione, in questa sede inammissibile.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di LL - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1144 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
che hanno contratto in data 09/6/2015 in LL (CS) (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, al Anno 2015, Parte 1, Serie n°6);
2. DICHIARA l'inammissibilità ex art. 40 c.p.c. della domanda di restituzione dei beni formulata da parte ricorrente;
3. RIGETTA la domanda di addebito della separazione a;
P_
4. DICHIARA inammissibili le domande volte a conseguire l'addebito della separazione a e la corresponsione da parte dello stesso in favore di Parte_1 P_ dell'assegno di mantenimento nonché la domanda di scioglimento della comunione legale;
5. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al secondo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 20/3/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di LL, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta al n. 1144 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Antonio Martino
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa, in virtù di procura P_ C.F._2 in atti, dall'Avv. Giorgio Di Leo
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di LL
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto in data 09/6/2015 in LL Parte_1 P_
(CS) (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, al Anno 2015,
Parte 1, Serie n°6); dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 19/5/2023 Pt_1
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, rappresentando
[...] l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, addebitabile alla moglie per disinteresse e disaffezione nei confronti del marito, in violazione dei doveri coniugali.
Il ricorrente ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale di: “a) pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi – , con le dovute Parte_1 P_
annotazioni di rito, con addebito della separazione a carico della moglie IG.ra P_
per il suo illegittimo comportamento in quanto contrario ai doveri coniugali;
b) autorizzare i coniugi a vivere separati con facoltà per ciascun coniuge di fissare la propria residenza o domicilio altrove dovunque lo riterranno anche all'estero con reciproco assenso all'espatrio;
c) autorizzare il IG. a prelevare dalla casa coniugale, sita in LL Parte_1
(CS) in Via San Sebastiano n. 54, tutti i suoi effetti personali, i suoi capi di abbigliamento nonché i seguenti mobili di arredo di sua proprietà portati con sé a seguito della convivenza
e coabitazione con la moglie:
1) una camera da letto in noce scuro composta da un armadio e da un letto matrimoniale nonché un porta giacca di colore rosso con piede in ferro di colore nero;
2) un tavolo da cucina in noce con sei sedie 3) un'entratina di colore scuro con una panca ed un appendiabiti in legno;
4) un armadietto blindato chiuso a chiave con all'interno cinque fucili e due pistole e relative munizioni tutti regolarmente denunciati al Commissariato di Pubblica Sicurezza di
LL (CS) a nome del IG. ed indicati nella relativa denuncia Parte_1
acquisto armi dallo stesso presentata al suddetto Commissariato che si produce ( Doc. n.8);
5) un mobiletto in legno con cassetti con all'interno munizioni tutte regolarmente denunciate
a nome del IG. ( Doc. n. 8); Parte_1
6) una scarpiera di colore bianco;
7) soprammobili: un mezzobusto umano in gesso, una testa di cavallo ed un cavallino in vetro;
8) dieci quadri, due bacheche in vetro contenenti chiavi di ferro antiche e due lumi in ottone;
9) un raccoglitore contenente le proprie fotografie;
10) una statua raffigurante in argento regalato da parenti;
Persona_1
11) un porta cartucce.
Il tutto con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione ex art. 93
c.p.c..” Fissata l'udienza del 17/10/2023 per la prima comparizione delle parti, la resistente si è costituita con memoria depositata in data 16/9/2023 con la quale dopo aver contestato tutto quanto ex adverso dedotto, ha sostenuto che la separazione dovesse essere addebitata al marito e ha concluso chiedendo al Tribunale di: “1) nel caso non si trovi l'accordo di separazione consensuale, pronunciare interinalmente e definitivamente la separazione personale giudiziale dei coniugi — , con le dovute Parte_1 P_
annotazioni di rito, con addebito della separazione a carico del IG. per le Parte_1
motivazioni sopra esposte, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, rigettando la richiesta di addebito formulata dal ricorrente;
2) in via riconvenzionale, condannare il IG. al versamento di assegno di Parte_1 mantenimento di € 650,00 in favore della IG.ra , P_
3) sciogliere la comunione legale dei beni mobili registrati e degli immobili di loro proprietà,
4) condannare il ricorrente al pagamento delle competenze ed onorari di lite.”
L'istruttoria è stata esperita mediante esame della produzione documentale e ascolto delle parti;
all'esito dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale osserva: deve in via preliminare essere ribadita l'inammissibilità ex art. 40 c.p.c. della richiesta di restituzione dei beni formulata da parte ricorrente essendo consentito il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35 e
36, cod. proc. civ.) dovendo, pertanto escludersi la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art.103, cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20638 del 22/10/2004; Cass. sez. I, 21/05/2009,
n.11828; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014; Cass. sez. VI, 13/03/2017,
n.6424).
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
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[...]
La domanda di addebito della separazione a non può essere accolta, non P_
avendo il ricorrente articolato richieste istruttorie volte a provare la sussistenza dei presupposti dell'addebito. Le domande proposte dalla ricorrente volte a ottenere la pronuncia della separazione con addebito a , la corresponsione da parte dello stesso in favore di Parte_1 P_
dell'assegno di mantenimento e di scioglimento della comunione legale sono
[...]
inammissibili in quanto tardivamente proposte, essendo stata la memoria di costituzione della depositata, per come risulta dal fascicolo telematico, in data 17/09/2023, in P_
violazione del termine perentorio, scaduto in data 15/9/2023, disposto dal Giudice con il provvedimento di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti per il giorno
17/10/2023.
Deve ad ogni modo chiarirsi che ex art. 191 c.p.c. la separazione personale dei coniugi produce ex lege la cessazione pro futuro del regime di comunione legale dei beni, non anche quello di contitolarità dei beni acquistati in corso di matrimonio, per cui è necessaria la domanda di divisione, in questa sede inammissibile.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di LL - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1144 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
che hanno contratto in data 09/6/2015 in LL (CS) (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, al Anno 2015, Parte 1, Serie n°6);
2. DICHIARA l'inammissibilità ex art. 40 c.p.c. della domanda di restituzione dei beni formulata da parte ricorrente;
3. RIGETTA la domanda di addebito della separazione a;
P_
4. DICHIARA inammissibili le domande volte a conseguire l'addebito della separazione a e la corresponsione da parte dello stesso in favore di Parte_1 P_ dell'assegno di mantenimento nonché la domanda di scioglimento della comunione legale;
5. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al secondo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 20/3/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola