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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 936/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 936/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLI PAOLO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 15 15121 ALESSANDRIApresso il difensore avv. CAVALLI PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 MERLINO CARLO GIUSEPPE e dell'avv. GATTI SIMONE ( VIA CARLO C.F._1
ALBERTO N. 59 14049 NIZZA MONFERRATO;
, elettivamente domiciliato in VIA CARLO
ALBERTO, 59 14049 NIZZA MONFERRATOpresso il difensore avv. MERLINO CARLO GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLINO Parte_2 C.F._2 CARLO GIUSEPPE e dell'avv. GATTI SIMONE ( VIA CARLO ALBERTO C.F._1
N. 59 14049 NIZZA MONFERRATO;
, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ALBERTO, 59
14049 NIZZA MONFERRATOpresso il difensore avv. MERLINO CARLO GIUSEPPE
CONVENUTO/I sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: accertati i presupposti di cui all'art.2901 c.c., come descritti in narrativa, disporre la revocatoria degli atti di compravendita 2.12.2022 avente ad oggetto il Motociclo Ducati Motor CP_2 tg.CD17062 telaio n.ZDMA100AA3B006008 ed atto di compravendita 5.12.2022 avente ad oggetto il Veicolo tg. GD798TB telaio n.ZFA25000001943096 Controparte_3 entrambi posti in essere dalla con sede legale in Acqui Terme Controparte_4
(AL) via M. Ferraris 66 (C.F. - P.Iva ) ed operativa in Acqui C.F._3 P.IVA_2
Terme (AL) via Circonvallazione 93 (DEBITORE) ed il figlio nato a [...] m.to Parte_2
pagina 1 di 9 (AT) il 16 aprile 1999 e res.te in Canelli (AT) via XXV aprile 13 ( ) CodiceFiscale_4
(TERZO ACQUIRENTE), dichiarando inefficaci nei confronti dell'attore gli atti di disposizione del patrimonio. Vinte le spese di causa."
Per parte convenuta:
"Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere, integralmente, l'avversaria domanda in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari."
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio deducendo che: Parte_1
è creditrice nei confronti della operativa in Acqui Terme (AL) Controparte_1
via Circonvallazione 93 (già somma portata dall'atto di Controparte_5
precetto 29.11.2022 notificato in data 30.11.2022 unitamente la Sentenza n.974/2022 pubblicata 9.11.2022 nel procedimento RG n.3289/2020 Trib. Alessandria, con la quale condannava la (già con Controparte_5 Controparte_4
sede legale in Acqui Terme (AL) , di pagare la somma di €12.620,00 oltre interessi dalla data della domanda al saldo oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in €5.077,00 oltre spese generali ed accessori di legge, ponendo altresì definitivamente a carico della
[...]
anche le spese di CTU;
Controparte_5
- precedentemente la notifica dell'atto di precetto, parte attrice richiedeva ed otteneva, in data
15.11.2022, presso il Pubblico Registro Automobilistico, per il tramite dell'ACI, ispezione avente ad oggetto i veicoli intestati alla al fine di procedere, in difetto di spontaneo CP_4
adempimento, al pignoramento al fine di soddisfare le proprie legittime ragioni di credito;
- ottenuto l'elenco dei veicoli intestati al debitore, notificato l'atto di precetto, parte attrice decideva di procedere con il pignoramento dei veicoli indicati dal PRA;
- prima di procedere al pignoramento, per scrupolo, richiedeva all'ACI nuova ispezione al fine di individuare gli autoveicoli da sottoporre al vincolo del pignoramento e verificare che, mediotempore, i veicoli non fossero stati ceduti;
- si avvedeva che nelle more tra la notifica dell'atto di precetto e la notifica dell'atto di pignoramento, la debitrice in data 5 dicembre 2022, ha svolto numerose pratiche di “perdita di possesso” in relazione agli autoveicoli ancora presenti ed intestati al sig. Controparte_5
- più grave di quanto previsto al punto precedente, parte attrice si avvedeva che 2 veicoli non erano più presenti nell'elenco in particolare: Cont 1) Veicolo Fiat Group Automobiles tg. GD798TB telaio n.ZFA25000001943096 ;
2) Motociclo tg.CD17062 telaio n.ZDMA100AA3B006008; Controparte_6
- a seguito di ulteriore verifica è risultato che entrambi i mezzi di cui al punto che precede sono stati venduti dal sig. al di lui figlio;
Controparte_5 Parte_2
pagina 3 di 9 Cont
- in particolare il Veicolo Fiat Group Automobiles tg. GD798TB telaio n.ZFA25000001943096 risulta essere stato ceduto al sig. in data 5 dicembre Parte_2
2022 mentre il veicolo Motociclo tg.CD17062 telaio Controparte_6
n.ZDMA100AA3B006008 risulta essere stato venduto al figlio in data 2 Parte_2
dicembre 2022;
- in entrambi i casi, il sig. all'atto delle vendite (2 dicembre e 5 dicembre Controparte_5
2022) era già a conoscenza della propria situazione debitoria nei confronti di parte attrice, avendo il medesimo ricevuto l'atto di precetto in data 30.11.2022; Parte_2
- l'aver “venduto”, rectius ceduto, i due veicoli oggetto della presente azione al figlio Pt_2
ha diminuito notevolmente, quasi azzerandola, la capacità del sig. di far Controparte_5
fronte al proprio debito nei confronti della così come ha quasi del tutto Parte_1
azzerato la possibilità per la di potersi soddisfare procedendo al pignoramento Parte_1
degli autoveicoli restanti in quanto in relazione agli stessi vi è stata, come detto in precedenza, una pratica di perdita di possesso così di fatto impedendo al creditore di sottoporli a pignoramento;
- a riprova del fatto che la cessione degli autoveicoli di cui al presente processo è stata puramente “formale” e finalizzata ad di impedire che il creditore si potesse soddisfare sui medesimi, vi è la circostanza per cui, anche successivamente la cessione datata 2 e 5 dicembre,
l'automezzo tg. GD798TB telaio n.ZFA25000001943096 è Controparte_3
ancora nella disponibilità materiale del sig. essendo stato più volte visto Controparte_5
alla guida del medesimo ancora nel mese di febbraio 2023;
- i due veicoli oggetto del presente processo erano gli unici, tra quelli nella disponibilità del sig.
che avrebbero consentito un soddisfo, almeno parziale, delle ragioni Controparte_5
creditorie.
Chiede accertati i presupposti di cui all'art.2901 c.c., come descritti in narrativa, disporre la revocatoria degli atti di compravendita avente ad oggetto i beni predetti dichiarando inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio.
Si è costituita parte convenuta eccependo e deducendo che:
- la vendita dei beni in parola è avvenuta in data di gran lunga antecedente alla pronuncia della sentenza di condanna pagina 4 di 9 - il provvedimento giudiziale, infatti, è stato pubblicato il 9.11.2022, mentre l'alienazione dei veicoli di cui oggi si richiede la revocatoria recano la data del 31.03.2021 e del 9.08.2021;
- il sig. , essendo stato contumace nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza di Parte_2
condanna invocata da controparte, non poteva essere a conoscenza del pregiudizio che gli atti posti in essere avrebbero potuto arrecare alle ragioni del creditore;
- data la circostanza di cui sopra, non può dirsi nemmeno integrata l'ulteriore condizione, vale a dire quella secondo cui, allorquando si tratti di un atto anteriore al sorgere del credito, l'atto sia dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il suo soddisfacimento;
-il sig. , infatti, lo si ribadisce non era a conoscenza del diritto di credito vantato da Parte_2
parte attrice, ragion per cui nessuna preordinazione avrebbe potuto ordire.
Chiedono il rigetto della domanda.
Venendo all'esame del merito della domanda ex art. 2901 c.c., questa presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sussistenza congiunta dei seguenti elementi:
-l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
-l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo;
-la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (scientia damni), ovvero, laddove -
l'atto sia anteriore al sorgere del credito, la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (consilium fraudis);
-solo nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, la ricorrenza di tale consapevolezza/dolosa preordinazione anche in capo al terzo acquirente.
Sussistono nella fattispecie i presupposti per l'accoglimento della azione.
Infatti, la qualità di creditore rivestita dall'attrice nei confronti della convenuta è provata dalla produzione in atti della sentenza del novembre 2022.
Sussiste, altresì, il requisito dell'eventus damni.
Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia pagina 5 di 9 generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. 5105/2006 e Cass. 12144/1999).
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass. 5972/2005, Cass. 20813/2004, Cass. 12144/1999), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro (Cass. 966/2007), in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 15310/2007, Cass.
3470/2007, Cass. 7262/2000). Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. 5105/2006), non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass.
03/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767).
Nella fattispecie con gli atti compiuti dai convenuti è stata resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito, avendo la parte debitrice ceduto due beni di significativo valore, con conseguente rilevante modifica qualitativa e quantitativa della sua garanzia patrimoniale.
Il creditore ha , quindi, dimostrato la modificazione della garanzia patrimonialmente, pagina 6 di 9 mentre il debitore non ha provato che il suo patrimonio residuo è in grado di soddisfare le ragioni del creditore.
In ordine allo stato soggettivo di coloro che hanno partecipato al negozio, l'art. 2901
c.c. prevede ai fini della dichiarazione di inefficacia nei confronti dell'attore gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni: - che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
- che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
I convenuti allegano che le cessioni sarebbero anteriori al credito perché avvenute nel
2021 con scrittura privata, ancorchè trascritte successivamente.
A prescindere dalla tardività della costituzione e conseguentemente del deposito della relativa documentazione, nella fattispecie, il credito è, in ogni caso, anteriore alle cessioni perchè relativo a fatti del 2019 oggetto di causa iscritta a ruolo nel 2020 conclusa con la citata sentenza del 2022; infatti, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. 22465/2006).
Irrilevante, poi, che la parte fosse contumace nel predetto procedimento, poiché il credito non è sorto con la sentenza e, in ogni caso, il contumace è a conoscenza legale sia dell'atto introduttivo che della sentenza una volta pubblicata.
Se l'atto è posteriore al sorgere del credito, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. civ. Sez. I, 05-07-
2013, n. 16825).
pagina 7 di 9 La prova della consapevolezza che si sia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore, può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 17867/2007).
Ad integrare l'elemento soggettivo è sufficiente la semplice conoscenza, nel debitore (e nel terzo acquirente), del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore e pertanto prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 987 del 20/02/1989)
Nella fattispecie, dalle circostanze, anche temporali, con cui sono avvenute le cessioni, nonché dalla sussistenza del un forte legame di parentela (padre / figlio) oltre che dalla natura strumentale del bene ceduto (carro-attrezzi) laddove non risulta che il figlio sia titolare di ditta cui sia utile tale mezzo, si deduce la sussistenza di tale consapevolezza, sia in capo al debitore che al terzo, di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie, consistente nell'avere sottratto alla regola della responsabilità patrimoniale generalizzata e globale ex art. 2740 c.c. beni facenti parte della stessa.
La domanda attrice va, pertanto accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei principii di adeguatezza e proporzionalità (SU n. 19014/2007) e, nel caso concreto, del valore effettivo della causa al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inefficaci ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della attrice società Parte_1
gli atti di cessione aventi ad oggetto il Motociclo tg.CD17062 Controparte_6
telaio n.ZDMA100AA3B006008 ed il Veicolo tg. GD798TB Controparte_3
telaio n.ZFA25000001943096 entrambi posti in essere dalla Controparte_4
con sede legale in Acqui Terme (AL) via M. Ferraris 66 (C.F. - P.Iva C.F._3
ed operativa in Acqui Terme (AL) via Circonvallazione 93 (DEBITORE) ed il P.IVA_2
figlio nato a [...] m.to (AT) il 16 aprile 1999 e res.te in Canelli (AT) via Parte_2
XXV aprile 13 (C.F. ) (TERZO ACQUIRENTE). C.F._2 pagina 8 di 9 Condanna le parti convenute in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in 3.800,00 per compenso, oltre spese generali spese di iscrizione a ruolo e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Alessandria, 3 aprile 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 936/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLI PAOLO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 15 15121 ALESSANDRIApresso il difensore avv. CAVALLI PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 MERLINO CARLO GIUSEPPE e dell'avv. GATTI SIMONE ( VIA CARLO C.F._1
ALBERTO N. 59 14049 NIZZA MONFERRATO;
, elettivamente domiciliato in VIA CARLO
ALBERTO, 59 14049 NIZZA MONFERRATOpresso il difensore avv. MERLINO CARLO GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLINO Parte_2 C.F._2 CARLO GIUSEPPE e dell'avv. GATTI SIMONE ( VIA CARLO ALBERTO C.F._1
N. 59 14049 NIZZA MONFERRATO;
, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ALBERTO, 59
14049 NIZZA MONFERRATOpresso il difensore avv. MERLINO CARLO GIUSEPPE
CONVENUTO/I sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: accertati i presupposti di cui all'art.2901 c.c., come descritti in narrativa, disporre la revocatoria degli atti di compravendita 2.12.2022 avente ad oggetto il Motociclo Ducati Motor CP_2 tg.CD17062 telaio n.ZDMA100AA3B006008 ed atto di compravendita 5.12.2022 avente ad oggetto il Veicolo tg. GD798TB telaio n.ZFA25000001943096 Controparte_3 entrambi posti in essere dalla con sede legale in Acqui Terme Controparte_4
(AL) via M. Ferraris 66 (C.F. - P.Iva ) ed operativa in Acqui C.F._3 P.IVA_2
Terme (AL) via Circonvallazione 93 (DEBITORE) ed il figlio nato a [...] m.to Parte_2
pagina 1 di 9 (AT) il 16 aprile 1999 e res.te in Canelli (AT) via XXV aprile 13 ( ) CodiceFiscale_4
(TERZO ACQUIRENTE), dichiarando inefficaci nei confronti dell'attore gli atti di disposizione del patrimonio. Vinte le spese di causa."
Per parte convenuta:
"Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere, integralmente, l'avversaria domanda in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari."
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio deducendo che: Parte_1
è creditrice nei confronti della operativa in Acqui Terme (AL) Controparte_1
via Circonvallazione 93 (già somma portata dall'atto di Controparte_5
precetto 29.11.2022 notificato in data 30.11.2022 unitamente la Sentenza n.974/2022 pubblicata 9.11.2022 nel procedimento RG n.3289/2020 Trib. Alessandria, con la quale condannava la (già con Controparte_5 Controparte_4
sede legale in Acqui Terme (AL) , di pagare la somma di €12.620,00 oltre interessi dalla data della domanda al saldo oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in €5.077,00 oltre spese generali ed accessori di legge, ponendo altresì definitivamente a carico della
[...]
anche le spese di CTU;
Controparte_5
- precedentemente la notifica dell'atto di precetto, parte attrice richiedeva ed otteneva, in data
15.11.2022, presso il Pubblico Registro Automobilistico, per il tramite dell'ACI, ispezione avente ad oggetto i veicoli intestati alla al fine di procedere, in difetto di spontaneo CP_4
adempimento, al pignoramento al fine di soddisfare le proprie legittime ragioni di credito;
- ottenuto l'elenco dei veicoli intestati al debitore, notificato l'atto di precetto, parte attrice decideva di procedere con il pignoramento dei veicoli indicati dal PRA;
- prima di procedere al pignoramento, per scrupolo, richiedeva all'ACI nuova ispezione al fine di individuare gli autoveicoli da sottoporre al vincolo del pignoramento e verificare che, mediotempore, i veicoli non fossero stati ceduti;
- si avvedeva che nelle more tra la notifica dell'atto di precetto e la notifica dell'atto di pignoramento, la debitrice in data 5 dicembre 2022, ha svolto numerose pratiche di “perdita di possesso” in relazione agli autoveicoli ancora presenti ed intestati al sig. Controparte_5
- più grave di quanto previsto al punto precedente, parte attrice si avvedeva che 2 veicoli non erano più presenti nell'elenco in particolare: Cont 1) Veicolo Fiat Group Automobiles tg. GD798TB telaio n.ZFA25000001943096 ;
2) Motociclo tg.CD17062 telaio n.ZDMA100AA3B006008; Controparte_6
- a seguito di ulteriore verifica è risultato che entrambi i mezzi di cui al punto che precede sono stati venduti dal sig. al di lui figlio;
Controparte_5 Parte_2
pagina 3 di 9 Cont
- in particolare il Veicolo Fiat Group Automobiles tg. GD798TB telaio n.ZFA25000001943096 risulta essere stato ceduto al sig. in data 5 dicembre Parte_2
2022 mentre il veicolo Motociclo tg.CD17062 telaio Controparte_6
n.ZDMA100AA3B006008 risulta essere stato venduto al figlio in data 2 Parte_2
dicembre 2022;
- in entrambi i casi, il sig. all'atto delle vendite (2 dicembre e 5 dicembre Controparte_5
2022) era già a conoscenza della propria situazione debitoria nei confronti di parte attrice, avendo il medesimo ricevuto l'atto di precetto in data 30.11.2022; Parte_2
- l'aver “venduto”, rectius ceduto, i due veicoli oggetto della presente azione al figlio Pt_2
ha diminuito notevolmente, quasi azzerandola, la capacità del sig. di far Controparte_5
fronte al proprio debito nei confronti della così come ha quasi del tutto Parte_1
azzerato la possibilità per la di potersi soddisfare procedendo al pignoramento Parte_1
degli autoveicoli restanti in quanto in relazione agli stessi vi è stata, come detto in precedenza, una pratica di perdita di possesso così di fatto impedendo al creditore di sottoporli a pignoramento;
- a riprova del fatto che la cessione degli autoveicoli di cui al presente processo è stata puramente “formale” e finalizzata ad di impedire che il creditore si potesse soddisfare sui medesimi, vi è la circostanza per cui, anche successivamente la cessione datata 2 e 5 dicembre,
l'automezzo tg. GD798TB telaio n.ZFA25000001943096 è Controparte_3
ancora nella disponibilità materiale del sig. essendo stato più volte visto Controparte_5
alla guida del medesimo ancora nel mese di febbraio 2023;
- i due veicoli oggetto del presente processo erano gli unici, tra quelli nella disponibilità del sig.
che avrebbero consentito un soddisfo, almeno parziale, delle ragioni Controparte_5
creditorie.
Chiede accertati i presupposti di cui all'art.2901 c.c., come descritti in narrativa, disporre la revocatoria degli atti di compravendita avente ad oggetto i beni predetti dichiarando inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio.
Si è costituita parte convenuta eccependo e deducendo che:
- la vendita dei beni in parola è avvenuta in data di gran lunga antecedente alla pronuncia della sentenza di condanna pagina 4 di 9 - il provvedimento giudiziale, infatti, è stato pubblicato il 9.11.2022, mentre l'alienazione dei veicoli di cui oggi si richiede la revocatoria recano la data del 31.03.2021 e del 9.08.2021;
- il sig. , essendo stato contumace nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza di Parte_2
condanna invocata da controparte, non poteva essere a conoscenza del pregiudizio che gli atti posti in essere avrebbero potuto arrecare alle ragioni del creditore;
- data la circostanza di cui sopra, non può dirsi nemmeno integrata l'ulteriore condizione, vale a dire quella secondo cui, allorquando si tratti di un atto anteriore al sorgere del credito, l'atto sia dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il suo soddisfacimento;
-il sig. , infatti, lo si ribadisce non era a conoscenza del diritto di credito vantato da Parte_2
parte attrice, ragion per cui nessuna preordinazione avrebbe potuto ordire.
Chiedono il rigetto della domanda.
Venendo all'esame del merito della domanda ex art. 2901 c.c., questa presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sussistenza congiunta dei seguenti elementi:
-l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
-l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo;
-la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (scientia damni), ovvero, laddove -
l'atto sia anteriore al sorgere del credito, la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (consilium fraudis);
-solo nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, la ricorrenza di tale consapevolezza/dolosa preordinazione anche in capo al terzo acquirente.
Sussistono nella fattispecie i presupposti per l'accoglimento della azione.
Infatti, la qualità di creditore rivestita dall'attrice nei confronti della convenuta è provata dalla produzione in atti della sentenza del novembre 2022.
Sussiste, altresì, il requisito dell'eventus damni.
Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia pagina 5 di 9 generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. 5105/2006 e Cass. 12144/1999).
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass. 5972/2005, Cass. 20813/2004, Cass. 12144/1999), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro (Cass. 966/2007), in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 15310/2007, Cass.
3470/2007, Cass. 7262/2000). Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. 5105/2006), non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass.
03/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767).
Nella fattispecie con gli atti compiuti dai convenuti è stata resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito, avendo la parte debitrice ceduto due beni di significativo valore, con conseguente rilevante modifica qualitativa e quantitativa della sua garanzia patrimoniale.
Il creditore ha , quindi, dimostrato la modificazione della garanzia patrimonialmente, pagina 6 di 9 mentre il debitore non ha provato che il suo patrimonio residuo è in grado di soddisfare le ragioni del creditore.
In ordine allo stato soggettivo di coloro che hanno partecipato al negozio, l'art. 2901
c.c. prevede ai fini della dichiarazione di inefficacia nei confronti dell'attore gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni: - che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
- che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
I convenuti allegano che le cessioni sarebbero anteriori al credito perché avvenute nel
2021 con scrittura privata, ancorchè trascritte successivamente.
A prescindere dalla tardività della costituzione e conseguentemente del deposito della relativa documentazione, nella fattispecie, il credito è, in ogni caso, anteriore alle cessioni perchè relativo a fatti del 2019 oggetto di causa iscritta a ruolo nel 2020 conclusa con la citata sentenza del 2022; infatti, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. 22465/2006).
Irrilevante, poi, che la parte fosse contumace nel predetto procedimento, poiché il credito non è sorto con la sentenza e, in ogni caso, il contumace è a conoscenza legale sia dell'atto introduttivo che della sentenza una volta pubblicata.
Se l'atto è posteriore al sorgere del credito, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. civ. Sez. I, 05-07-
2013, n. 16825).
pagina 7 di 9 La prova della consapevolezza che si sia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore, può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 17867/2007).
Ad integrare l'elemento soggettivo è sufficiente la semplice conoscenza, nel debitore (e nel terzo acquirente), del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore e pertanto prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 987 del 20/02/1989)
Nella fattispecie, dalle circostanze, anche temporali, con cui sono avvenute le cessioni, nonché dalla sussistenza del un forte legame di parentela (padre / figlio) oltre che dalla natura strumentale del bene ceduto (carro-attrezzi) laddove non risulta che il figlio sia titolare di ditta cui sia utile tale mezzo, si deduce la sussistenza di tale consapevolezza, sia in capo al debitore che al terzo, di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie, consistente nell'avere sottratto alla regola della responsabilità patrimoniale generalizzata e globale ex art. 2740 c.c. beni facenti parte della stessa.
La domanda attrice va, pertanto accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei principii di adeguatezza e proporzionalità (SU n. 19014/2007) e, nel caso concreto, del valore effettivo della causa al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inefficaci ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della attrice società Parte_1
gli atti di cessione aventi ad oggetto il Motociclo tg.CD17062 Controparte_6
telaio n.ZDMA100AA3B006008 ed il Veicolo tg. GD798TB Controparte_3
telaio n.ZFA25000001943096 entrambi posti in essere dalla Controparte_4
con sede legale in Acqui Terme (AL) via M. Ferraris 66 (C.F. - P.Iva C.F._3
ed operativa in Acqui Terme (AL) via Circonvallazione 93 (DEBITORE) ed il P.IVA_2
figlio nato a [...] m.to (AT) il 16 aprile 1999 e res.te in Canelli (AT) via Parte_2
XXV aprile 13 (C.F. ) (TERZO ACQUIRENTE). C.F._2 pagina 8 di 9 Condanna le parti convenute in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in 3.800,00 per compenso, oltre spese generali spese di iscrizione a ruolo e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Alessandria, 3 aprile 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
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