Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/1980, n. 4106
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Sentenza 28 giugno 1980

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In tema di compravendita di cosa altrui, l'Azione di risoluzione, espressamente prevista a favore dell'acquirente ignaro della altruita della cosa (art 1479 cod civ), spetta anche al compratore consapevole di tale altruita, sempreche sussista la colpa, ancorche presunta, del venditore inadempiente. Peraltro a differenza - sotto il profilo della tutela giuridica accordata all'acquirente - dalla ipotesi considerata dall'art 1479 cod civ in cui il compratore puo agire illico et immediate per la risoluzione, in quella prevista dallo art 1478 cod civ (caratterizzata dalla consapevolezza di entrambi i contraenti dell'alienita della cosa) l'acquirente deve attendere la scadenza del termine (convenzionalmente stabilito o fissato dal giudice) per l'acquisto, da parte del venditore, della proprieta del bene alienato senza averne ancora il diritto. ( V 4466/57; ( Conf 2794/63, mass n 264339; ( contra 4449/76, mass n 383167, sulla prima parte).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/1980, n. 4106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4106
    Data del deposito : 28 giugno 1980

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