TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
In persona del Giudice, dr.SS Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause, iscritte ai nn. R.G. 3178/2024 e 3829/2024, promosse da:
e , entrambe domiciliate in Biella nella Via G. De Marchi, Parte_1 Parte_2
n. 4/A, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Rinaldi che le rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con gli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Nicola Zampieri, per mandati depositati nei rispettivi fascicoli telematici;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro in carica;
-convenuto contumace- Controparte_1
Conclusioni per le ricorrenti:
- : “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, Parte_1 della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato)
e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21,
2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con Con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art.
14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, Con 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. ***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al
22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal
D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
- : “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 Parte_2
e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della
CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con Con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art.
14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22,
2022/23, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via CP_2 equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. *** Condannarsi le
Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal
D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Con Conclusioni per il : nessuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., depositati telematicamente rispettivamente il 5.7.2024 ed il 27.08.2024, poi riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Con
(di seguito, per brevità, anche solo “ ”), esponendo di aver Controparte_1 Con prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso relativi, per quanto qui rileva:
quanto a : Parte_1
- a.s. 2020/2021: dal 6.10.2020 al 30.06.2021, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2021/2022: dal 1.10.2021 al 27.10.2021, dal 28.10.2021 al 6.11.2021, dal 17.11.2021 al 17.12.2021, dal 18.12.2021 al 21.01.2022, dal 22.01.2022 al 30.02.2022, dal 21.02.2022 al 21.03.2022, dal 22.03.2022 al 22.04.2022, dal 23.04.2022 al 22.05.2022 dal 23.05.2022 al 30.06.2022, Supplenze brevi e saltuarie per complessivi 273 giorni;
- a.s. 2022/2023: dal 01.9.2022 al 31.08.2023, Supplenza annuale;
- a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 30.06.2024, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche.
quanto a : Parte_2
- a.s. 2021/2022: dal 4.9.2021 al 30.06.2022, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2022/2023: dal 3.9.2022 al 30.06.2023, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 31.08.2024, beneficio già ricevuto ex d.l. 69/2023.
Le ricorrenti, sostengono di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto Con identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di eSS); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Con Poste tali premesse, le ricorrenti hanno chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato.
Con Il , benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fiSSzione dell'udienza, non si è costituito in nessuno dei giudizi, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata discuSS oralmente dai difensori delle parti attrici, che all'udienza del 25.03.2025 hanno chiesto la concessione di un termine per poter depositare documentazione Con comprovante la permanenza delle ricorrenti nel “sistema scolastico”, al fine di ottenere la condanna del in forma specifica.
I procuratori delle parti hanno, quindi, depositato, per la ricorrente , un nuovo contratto di Parte_1 supplenza a termine per l'a.s. in corso 2024/2025, con decorrenza dal 1.09.2024 e termine al 31.08.2025 e per la ricorrente , il contratto di immissione in ruolo, con decorrenza giuridica dal Parte_2
1.09.2023, attestando così che entrambe le ricorrenti sono tuttora inserite nel “sistema scolastico”.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che le ricorrenti abbiano prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli aa.ss. e con le modalità sopra indicate.
E', altresì, pacifico che le lavoratrici non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro.
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le la sentenza n. 163/2024 pubbl. il
06/02/2024 RG n. 2412/2023 richiamata di seguito per ampli stralci).
1. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di CaSSzione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue: - la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di ques'ultima”;
- si trtta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
Con
- l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della ceSSzione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa
UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto,
e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
- “… la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”;
- “in sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al paSSggio di ruolo: art. 489, co. 1, d.lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui neceSSrie per definire il senso dell'”annualità” di una didattica”;
- “semmai… il tema è se un termine sostanzialmente analogo [ai 180 giorni] non poSS essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999”;
- potrebbe rilevare se il ricorrente, al di là della “veste giuridica” delle supplenze, “… presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche”, ovvero se
“… fra… primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”.
2. Ritiene il Tribunale, a fronte delle differenti opzioni prospettate dalla S.C., che (fermo il diritto all'integrale riconoscimento del beneficio ai supplenti su posti dell'organico di fatto e dell'organico di diritto;
peraltro, questi ultimi, normativamente equiparati ai docenti di ruolo per l'a.s. 2023/2024):
- anche le supplenze (pur) temporanee, che abbiano intereSSto nel complesso (anche a seguito del susseguirsi di più contratti) il periodo dell'anno scolastico che va dal mese di gennaio (quando la “copertura” delle cattedre tende normalmente a consolidarsi) a quello di giugno (quando le attività didattiche si avviano a conclusione), ovvero di equivalente durata (gg. 150 circa), diano diritto al riconoscimento integrale della carta del docente, in quanto tale durata non si discosta di molto dal “termine” ex artt. 489, co. 1, e 527 d.lgs.
297/1994 (che - pur non strettamente pertinente - può essere “recuperato” al fine dell'individuazione di una prestazione temporanea “non dissimile” da quella “annuale”: v. supra) e da quella delle supplenze su organico di fatto. Esse, inoltre, appaino caratterizzate da requisiti di durata e di “continuità” (da valutarsi complessivamente, a fronte dell'intero anno scolastico e delle connesse esigenze didattiche) comparabili a quelli delle supplenze fino al 30 giugno;
- a fronte di supplenze temporanee di minor durata, deve applicarsi, al fine di non collidere con la disciplina unionale, la regola pro rata temporis, ricalibrando l'entità economica del beneficio cui i docenti
“precari” hanno diritto, in ragione della (minore) durata dei periodi d'insegnamento. La predetta regola è in effetti prevista dalla clausola 4, punto 2, dell'Accordo quadro. Secondo la clausola, dunque, il generale divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, che, con riguardo alle condizioni d'impiego, non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato comparabili (a meno che non sussistano ragioni oggettive), non esclude che “Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”. E le situazioni ora in questione giustificano certamente il ricorso al principio pro rata temporis, alla luce della minore (rispetto allo standard annuale e situazioni equiparate) partecipazione dei “supplenti” alla didattica;
didattica che costituisce - come indicato dalla Suprema Corte - il fulcro delle valutazioni legislative, non irragionevoli, circa l'opportunità dell'attribuzione del peculiare (e non esclusivo) sostegno alla formazione in discorso. Insomma, la riparametrazione della carta docente appare non irragionevole e neppure discriminatoria, a fronte delle situazioni obiettive in disamina.
In entrambi i casi, ovviamente, il riconoscimento del beneficio (per intero o pro rata temporis) può avvenire previa disapplicazione della disciplina nazionale, in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro.
Con
3. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al
“pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo Con scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
- la ceSSzione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'ceSSzione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la ceSSzione della supplenza, ceSSndo anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la ceSSzione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra
Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento ceSS con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, le ricorrenti risultano ad oggi presenti nel “sistema scolastico”, atteso che la prof.SS sta svolgendo una supplenza annuale dal 1.9.2024 al 31.8.2025 e la Parte_1 prof.SS è stata immeSS in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1.09.2023. Persona_1
4.Conclusivamente, la domanda principale di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, deve essere accolta:
- per la prof.SS , in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un Parte_1 totale di 4 annualità,
- per la prof.SS , in relazione agli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di 2 Parte_2 annualità.
Con Con riguardo a detti aa.ss., il va condannato, dunque, all'attribuzione alle ricorrenti indicate della carta steSS e all'accredito su di eSS, della somma di euro 500,00 per ciascun a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
Non vi sono motivi ostativi al riconoscimento, a beneficio della ricorrente della carta docente Parte_1 per l'a.s. 2023/2024. Infatti, alla data della domanda giudiziale, la medesima aveva già intrapreso la “supplenza”, conferita al
30.6.2024 e non si può certamente dubitare della sussistenza dell'interesse ad agire anche in relazione a detto a.s.
5. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale;
inoltre, deve tersi conto che, ai sensi dell'art. 4 del menzionato DM n. 55/2014, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la steSS posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione…”; onde, dal momento della riunione, le spese spettano una sola volta;
si ritiene di riconoscere, in relazione ad esse, un aumento del
10% per ognuno dei ricorrenti oltre il primo, alla luce della serialità del contenzioso e del modesto impegno richiesto onde differenziare le singole posizioni), si deve praticare, inoltre, un aumento del 10% stante la redazione dei ricorsi con collegamenti ipertestuali, così da consentire la ricerca testuale dei documenti e Con poste a carico del , in base alla soccombenza, con distrazione a favore dei difensori delle parti ricorrenti, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del
2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss:
quanto alla prof.SS : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un totale di Parte_1
4 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
quanto alla prof.SS : 2021/2022 e 2022/2023 per un totale di 2 aa.ss. e, quindi, Parte_2 per complessivi euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente, condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, ad assegnare alle ricorrenti sopraindicati la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di eSS gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
- condanna, infine, il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1 rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, spese che liquida complessivamente nella somma di euro
1.370,00, per onorari, oltre rimborso del C.U. per entrambe le ricorrenti, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
con distrazione a favore degli avvocati delle ricorrenti, antistatari.
Genova, il 15 aprile 2025 IL GIUDICE
Giovanna Golinelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
In persona del Giudice, dr.SS Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause, iscritte ai nn. R.G. 3178/2024 e 3829/2024, promosse da:
e , entrambe domiciliate in Biella nella Via G. De Marchi, Parte_1 Parte_2
n. 4/A, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Rinaldi che le rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con gli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Nicola Zampieri, per mandati depositati nei rispettivi fascicoli telematici;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro in carica;
-convenuto contumace- Controparte_1
Conclusioni per le ricorrenti:
- : “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, Parte_1 della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato)
e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21,
2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con Con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art.
14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, Con 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. ***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al
22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal
D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
- : “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 Parte_2
e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della
CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con Con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art.
14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22,
2022/23, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via CP_2 equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. *** Condannarsi le
Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal
D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Con Conclusioni per il : nessuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., depositati telematicamente rispettivamente il 5.7.2024 ed il 27.08.2024, poi riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Con
(di seguito, per brevità, anche solo “ ”), esponendo di aver Controparte_1 Con prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso relativi, per quanto qui rileva:
quanto a : Parte_1
- a.s. 2020/2021: dal 6.10.2020 al 30.06.2021, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2021/2022: dal 1.10.2021 al 27.10.2021, dal 28.10.2021 al 6.11.2021, dal 17.11.2021 al 17.12.2021, dal 18.12.2021 al 21.01.2022, dal 22.01.2022 al 30.02.2022, dal 21.02.2022 al 21.03.2022, dal 22.03.2022 al 22.04.2022, dal 23.04.2022 al 22.05.2022 dal 23.05.2022 al 30.06.2022, Supplenze brevi e saltuarie per complessivi 273 giorni;
- a.s. 2022/2023: dal 01.9.2022 al 31.08.2023, Supplenza annuale;
- a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 30.06.2024, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche.
quanto a : Parte_2
- a.s. 2021/2022: dal 4.9.2021 al 30.06.2022, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2022/2023: dal 3.9.2022 al 30.06.2023, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 31.08.2024, beneficio già ricevuto ex d.l. 69/2023.
Le ricorrenti, sostengono di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto Con identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di eSS); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Con Poste tali premesse, le ricorrenti hanno chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato.
Con Il , benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fiSSzione dell'udienza, non si è costituito in nessuno dei giudizi, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata discuSS oralmente dai difensori delle parti attrici, che all'udienza del 25.03.2025 hanno chiesto la concessione di un termine per poter depositare documentazione Con comprovante la permanenza delle ricorrenti nel “sistema scolastico”, al fine di ottenere la condanna del in forma specifica.
I procuratori delle parti hanno, quindi, depositato, per la ricorrente , un nuovo contratto di Parte_1 supplenza a termine per l'a.s. in corso 2024/2025, con decorrenza dal 1.09.2024 e termine al 31.08.2025 e per la ricorrente , il contratto di immissione in ruolo, con decorrenza giuridica dal Parte_2
1.09.2023, attestando così che entrambe le ricorrenti sono tuttora inserite nel “sistema scolastico”.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che le ricorrenti abbiano prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli aa.ss. e con le modalità sopra indicate.
E', altresì, pacifico che le lavoratrici non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro.
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le la sentenza n. 163/2024 pubbl. il
06/02/2024 RG n. 2412/2023 richiamata di seguito per ampli stralci).
1. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di CaSSzione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue: - la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di ques'ultima”;
- si trtta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
Con
- l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della ceSSzione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa
UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto,
e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
- “… la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”;
- “in sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al paSSggio di ruolo: art. 489, co. 1, d.lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui neceSSrie per definire il senso dell'”annualità” di una didattica”;
- “semmai… il tema è se un termine sostanzialmente analogo [ai 180 giorni] non poSS essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999”;
- potrebbe rilevare se il ricorrente, al di là della “veste giuridica” delle supplenze, “… presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche”, ovvero se
“… fra… primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”.
2. Ritiene il Tribunale, a fronte delle differenti opzioni prospettate dalla S.C., che (fermo il diritto all'integrale riconoscimento del beneficio ai supplenti su posti dell'organico di fatto e dell'organico di diritto;
peraltro, questi ultimi, normativamente equiparati ai docenti di ruolo per l'a.s. 2023/2024):
- anche le supplenze (pur) temporanee, che abbiano intereSSto nel complesso (anche a seguito del susseguirsi di più contratti) il periodo dell'anno scolastico che va dal mese di gennaio (quando la “copertura” delle cattedre tende normalmente a consolidarsi) a quello di giugno (quando le attività didattiche si avviano a conclusione), ovvero di equivalente durata (gg. 150 circa), diano diritto al riconoscimento integrale della carta del docente, in quanto tale durata non si discosta di molto dal “termine” ex artt. 489, co. 1, e 527 d.lgs.
297/1994 (che - pur non strettamente pertinente - può essere “recuperato” al fine dell'individuazione di una prestazione temporanea “non dissimile” da quella “annuale”: v. supra) e da quella delle supplenze su organico di fatto. Esse, inoltre, appaino caratterizzate da requisiti di durata e di “continuità” (da valutarsi complessivamente, a fronte dell'intero anno scolastico e delle connesse esigenze didattiche) comparabili a quelli delle supplenze fino al 30 giugno;
- a fronte di supplenze temporanee di minor durata, deve applicarsi, al fine di non collidere con la disciplina unionale, la regola pro rata temporis, ricalibrando l'entità economica del beneficio cui i docenti
“precari” hanno diritto, in ragione della (minore) durata dei periodi d'insegnamento. La predetta regola è in effetti prevista dalla clausola 4, punto 2, dell'Accordo quadro. Secondo la clausola, dunque, il generale divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, che, con riguardo alle condizioni d'impiego, non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato comparabili (a meno che non sussistano ragioni oggettive), non esclude che “Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”. E le situazioni ora in questione giustificano certamente il ricorso al principio pro rata temporis, alla luce della minore (rispetto allo standard annuale e situazioni equiparate) partecipazione dei “supplenti” alla didattica;
didattica che costituisce - come indicato dalla Suprema Corte - il fulcro delle valutazioni legislative, non irragionevoli, circa l'opportunità dell'attribuzione del peculiare (e non esclusivo) sostegno alla formazione in discorso. Insomma, la riparametrazione della carta docente appare non irragionevole e neppure discriminatoria, a fronte delle situazioni obiettive in disamina.
In entrambi i casi, ovviamente, il riconoscimento del beneficio (per intero o pro rata temporis) può avvenire previa disapplicazione della disciplina nazionale, in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro.
Con
3. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al
“pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo Con scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
- la ceSSzione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'ceSSzione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la ceSSzione della supplenza, ceSSndo anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la ceSSzione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra
Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento ceSS con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, le ricorrenti risultano ad oggi presenti nel “sistema scolastico”, atteso che la prof.SS sta svolgendo una supplenza annuale dal 1.9.2024 al 31.8.2025 e la Parte_1 prof.SS è stata immeSS in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1.09.2023. Persona_1
4.Conclusivamente, la domanda principale di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, deve essere accolta:
- per la prof.SS , in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un Parte_1 totale di 4 annualità,
- per la prof.SS , in relazione agli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di 2 Parte_2 annualità.
Con Con riguardo a detti aa.ss., il va condannato, dunque, all'attribuzione alle ricorrenti indicate della carta steSS e all'accredito su di eSS, della somma di euro 500,00 per ciascun a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
Non vi sono motivi ostativi al riconoscimento, a beneficio della ricorrente della carta docente Parte_1 per l'a.s. 2023/2024. Infatti, alla data della domanda giudiziale, la medesima aveva già intrapreso la “supplenza”, conferita al
30.6.2024 e non si può certamente dubitare della sussistenza dell'interesse ad agire anche in relazione a detto a.s.
5. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale;
inoltre, deve tersi conto che, ai sensi dell'art. 4 del menzionato DM n. 55/2014, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la steSS posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione…”; onde, dal momento della riunione, le spese spettano una sola volta;
si ritiene di riconoscere, in relazione ad esse, un aumento del
10% per ognuno dei ricorrenti oltre il primo, alla luce della serialità del contenzioso e del modesto impegno richiesto onde differenziare le singole posizioni), si deve praticare, inoltre, un aumento del 10% stante la redazione dei ricorsi con collegamenti ipertestuali, così da consentire la ricerca testuale dei documenti e Con poste a carico del , in base alla soccombenza, con distrazione a favore dei difensori delle parti ricorrenti, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del
2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss:
quanto alla prof.SS : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un totale di Parte_1
4 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
quanto alla prof.SS : 2021/2022 e 2022/2023 per un totale di 2 aa.ss. e, quindi, Parte_2 per complessivi euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente, condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, ad assegnare alle ricorrenti sopraindicati la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di eSS gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
- condanna, infine, il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1 rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, spese che liquida complessivamente nella somma di euro
1.370,00, per onorari, oltre rimborso del C.U. per entrambe le ricorrenti, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
con distrazione a favore degli avvocati delle ricorrenti, antistatari.
Genova, il 15 aprile 2025 IL GIUDICE
Giovanna Golinelli