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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 13/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Sondrio, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2061/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEI CAS Parte_1 C.F._1
DAVIDE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEI CAS DAVIDE CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
“Ciò premesso e ritenuto, ed , ut supra rappresentati e difesi, Parte_1 CP_1 cortesemente
C H I E D O N O che, designato, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 3, il Giudice Relatore questi, fissato ai sensi dell'art. 127- ter, comma 2 c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli Atti al Pubblico Ministero, voglia rimettere la causa in decisione affinché il Collegio, con Sentenza non definitiva, accolga le seguenti
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
- voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis adversis reiectis:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 CP_1 primo comma c.c. e quindi omologare le seguenti condizioni della predetta separazione:
- la casa coniugale sita in AL (SO), Frazione Cepina, Via Roma n. 24, viene assegnata alla moglie
con tutti gli arredi e corredi ivi presenti;
CP_1
- i Sigg. ed si obbligano, occorrendo, a contribuire in maniera paritaria Parte_1 CP_1 alle eventuali sopravvenienti esigenze economiche dei figli maggiorenni e sia per quanto Per_1 Per_2 riguarda le spese ordinarie che per quanto riguarda le spese straordinarie;
chiedono inoltre che pronunciata la Sentenza di separazione la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma c.p.c. con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e all'esito:
- rimetta nuovamente al causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AL (SO) il
14/12/1991 fra ed e trascritto presso i Registri di quel Comune al n. 19 Parte_1 CP_1
P.2 S.A Anno 1991;
- spese legali compensate;
omologare quindi la precitata cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni;
- la casa coniugale sita in AL (SO), Frazione Cepina, Via Roma n. 24, viene assegnata alla moglie
con tutti gli arredi e corredi ivi presenti;
CP_1
- i Sigg. ed sono economicamente autosufficienti (doc. 9 - 10) di modo che Parte_1 CP_1 ognuno provvederà al proprio mantenimento;
- i Sigg. ed si obbligano, occorrendo, a contribuire in maniera paritaria Parte_1 CP_1 alle eventuali sopravvenienti esigenze economiche dei figli maggiorenni e sia per quanto Per_1 Per_2 riguarda le spese ordinarie che per quanto riguarda le spese straordinarie.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 Con ricorso depositato il 14.11.2024 e , premesso di Parte_1 CP_1
avere contratto matrimonio concordatario in AL (SO) il 14.12.1991, trascritto presso i registri del predetto Comune, dalla cui unione erano nate le figlie le figlie (C.F.: Per_2
) il 18/12/1998 a Sondalo (SO) ed (C.F.: ) il C.F._3 Per_1 C.F._4
13/09/1994 a Sondalo (SO), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso, nonché della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
Designato il Giudice relatore, veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
Con note scritte del 24.01.2025 i coniugi rinunciavano alla comparizione in udienza e ai termini per conclusionali e repliche, confermavano le pattuizioni di cui all'atto introduttivo e dichiaravano di non volersi riconciliare, nonché di prestare piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima quindi sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta di separazione dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni della separazione.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/1970 e successive modificazioni;
la causa deve quindi essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'articolo 127 ter, comma quinto, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo 2 della l. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 4 La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale di e;
Parte_1 CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, al n. 19, parte 2, Serie A, anno 1991;
- omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Sondrio, camera di consiglio del 20.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Sondrio, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2061/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEI CAS Parte_1 C.F._1
DAVIDE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEI CAS DAVIDE CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
“Ciò premesso e ritenuto, ed , ut supra rappresentati e difesi, Parte_1 CP_1 cortesemente
C H I E D O N O che, designato, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 3, il Giudice Relatore questi, fissato ai sensi dell'art. 127- ter, comma 2 c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli Atti al Pubblico Ministero, voglia rimettere la causa in decisione affinché il Collegio, con Sentenza non definitiva, accolga le seguenti
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
- voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis adversis reiectis:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 CP_1 primo comma c.c. e quindi omologare le seguenti condizioni della predetta separazione:
- la casa coniugale sita in AL (SO), Frazione Cepina, Via Roma n. 24, viene assegnata alla moglie
con tutti gli arredi e corredi ivi presenti;
CP_1
- i Sigg. ed si obbligano, occorrendo, a contribuire in maniera paritaria Parte_1 CP_1 alle eventuali sopravvenienti esigenze economiche dei figli maggiorenni e sia per quanto Per_1 Per_2 riguarda le spese ordinarie che per quanto riguarda le spese straordinarie;
chiedono inoltre che pronunciata la Sentenza di separazione la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma c.p.c. con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e all'esito:
- rimetta nuovamente al causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AL (SO) il
14/12/1991 fra ed e trascritto presso i Registri di quel Comune al n. 19 Parte_1 CP_1
P.2 S.A Anno 1991;
- spese legali compensate;
omologare quindi la precitata cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni;
- la casa coniugale sita in AL (SO), Frazione Cepina, Via Roma n. 24, viene assegnata alla moglie
con tutti gli arredi e corredi ivi presenti;
CP_1
- i Sigg. ed sono economicamente autosufficienti (doc. 9 - 10) di modo che Parte_1 CP_1 ognuno provvederà al proprio mantenimento;
- i Sigg. ed si obbligano, occorrendo, a contribuire in maniera paritaria Parte_1 CP_1 alle eventuali sopravvenienti esigenze economiche dei figli maggiorenni e sia per quanto Per_1 Per_2 riguarda le spese ordinarie che per quanto riguarda le spese straordinarie.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 Con ricorso depositato il 14.11.2024 e , premesso di Parte_1 CP_1
avere contratto matrimonio concordatario in AL (SO) il 14.12.1991, trascritto presso i registri del predetto Comune, dalla cui unione erano nate le figlie le figlie (C.F.: Per_2
) il 18/12/1998 a Sondalo (SO) ed (C.F.: ) il C.F._3 Per_1 C.F._4
13/09/1994 a Sondalo (SO), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso, nonché della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
Designato il Giudice relatore, veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
Con note scritte del 24.01.2025 i coniugi rinunciavano alla comparizione in udienza e ai termini per conclusionali e repliche, confermavano le pattuizioni di cui all'atto introduttivo e dichiaravano di non volersi riconciliare, nonché di prestare piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima quindi sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta di separazione dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni della separazione.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/1970 e successive modificazioni;
la causa deve quindi essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'articolo 127 ter, comma quinto, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo 2 della l. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 4 La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale di e;
Parte_1 CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, al n. 19, parte 2, Serie A, anno 1991;
- omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Sondrio, camera di consiglio del 20.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 4 di 4