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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/12/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice LL PA all'esito dell'udienza cartolare telematica dell'11.11.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 5960/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso per mandato in atti dall' Parte_1
avv.to Salvatore Borzelleca;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2024 la parte ricorrente, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere l'indennità di accompagnamento ed i benefici di cui assegno di invalidità, deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha ritenuto la sussistenza del requisito sanitario in questione solo a decorrere dal settembre 2023 . Conclude chiedendo la
1 condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta CP_1
dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto .
In corso di giudizio, al presente fascicolo veniva riunito quello relativo alla fase sommaria .
Preliminarmente va dato atto della conclusione del procedimento sommario e ne va disposta l'archiviazione degli atti.
Nel merito, l'opposizione non può trovare accoglimento .
Ed invero il CTU dott. anche nei chiarimenti Persona_1
resi in fase di opposizione, cui per brevità si fa rinvio, ha concluso nel senso di ritenere la sussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta a decorrere dal settembre 2023.
Le suddette conclusioni, vengono quindi pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n.
7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
Pertanto il ricorso va rigettato possiede il requisito e per l'effetto va dichiarato che parte ricorrente possiede il requisito sanitario
2 dell'accompagnamento e lo stato di cui alla legge 104 del 1992 art. 3 comma 3 a decorrere dal settembre 2023.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di ctu per entrambe le fasi di giudizio vanno poste a carico dell , liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara concluso il procedimento di atp r.g. n.1343/2023 e dispone l'archiviazione degli atti;
rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
possiede il requisito dell'accompagnamento e lo stato di cui alla legge 104 del 1992 art. 3 comma 3 a decorrere dal settembre
2023; compensa le spese di lite;
liquida le spese di ctu, come da separato decreto.
Torre Annunziata, 5.12.2025
IL GIUDICE
LL PA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice LL PA all'esito dell'udienza cartolare telematica dell'11.11.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 5960/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso per mandato in atti dall' Parte_1
avv.to Salvatore Borzelleca;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2024 la parte ricorrente, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere l'indennità di accompagnamento ed i benefici di cui assegno di invalidità, deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha ritenuto la sussistenza del requisito sanitario in questione solo a decorrere dal settembre 2023 . Conclude chiedendo la
1 condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta CP_1
dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto .
In corso di giudizio, al presente fascicolo veniva riunito quello relativo alla fase sommaria .
Preliminarmente va dato atto della conclusione del procedimento sommario e ne va disposta l'archiviazione degli atti.
Nel merito, l'opposizione non può trovare accoglimento .
Ed invero il CTU dott. anche nei chiarimenti Persona_1
resi in fase di opposizione, cui per brevità si fa rinvio, ha concluso nel senso di ritenere la sussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta a decorrere dal settembre 2023.
Le suddette conclusioni, vengono quindi pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n.
7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
Pertanto il ricorso va rigettato possiede il requisito e per l'effetto va dichiarato che parte ricorrente possiede il requisito sanitario
2 dell'accompagnamento e lo stato di cui alla legge 104 del 1992 art. 3 comma 3 a decorrere dal settembre 2023.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di ctu per entrambe le fasi di giudizio vanno poste a carico dell , liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara concluso il procedimento di atp r.g. n.1343/2023 e dispone l'archiviazione degli atti;
rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
possiede il requisito dell'accompagnamento e lo stato di cui alla legge 104 del 1992 art. 3 comma 3 a decorrere dal settembre
2023; compensa le spese di lite;
liquida le spese di ctu, come da separato decreto.
Torre Annunziata, 5.12.2025
IL GIUDICE
LL PA
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