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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/06/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1996/2023 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il 1° aprile 1971, elettivamente domiciliato in Carloforte, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Nicolfranco Ghigino, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrenti contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Controparte_1 gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Piras e dall'avv. Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 giugno 2023, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1
CP_ dell' esponendo:
- di essere imbarcato presso la Moby s.p.a. con la qualifica di direttore di macchine;
- di aver iniziato un periodo di malattia dalla data del 3 settembre 2021 fino alla data del 17 febbraio 2022;
CP_
- che per il suddetto periodo di malattia di giorni 163 è dovuta dall' la somma di euro
33.737,74 lordi (25.490,55 netti) pari al 75% della paga mensile, ossia circa euro 206,98 lordi giornalieri;
- di aver ricevuto a tale titolo la somma di euro 12.649,66, versati fino alla data del 9 novembre
2021, e, da tale data, di non aver ricevuto più alcun pagamento;
CP_
- di aver richiesto il pagamento delle residue somme dovute alla direzione provinciale dell' di
Cagliari con lettera pec del 14 febbraio 2023;
- che la direzione agenzia di Assemini, con lettera pec inviata in data 17 febbraio 2023, ha comunicato che l'indennità di malattia era stata liquidata per intero in quanto il medico incaricato pagina 1 di 3 CP_ dalla competente sede dell' non aveva potuto svolgere la visita medica a causa dell'irreperibilità del lavoratore presso la residenza indicata;
- di aver riscontrato la suddetta comunicazione con lettera pec del 17 febbraio 2022, indirizzata alla direzione provinciale di Cagliari, alla direzione regionale della Sardegna e all'agenzia di
Assemini, con la quale ha fatto presente che il medico si era recato presso il luogo di residenza errato, diverso da quello indicato nei certificati di malattia;
CP_
- che la direzione di Assemini, con pec del 21 febbraio 2023 ha ribadito che le visite erano state disposte all'ultimo domicilio comunicato e che non erano stati commessi errori;
- di avere, con lettera pec del 23 febbraio 2023 inviata alla direzione provinciale Cagliari
CP_ dell' alla direzione regionale Sardegna e all'agenzia di Assemini, nuovamente rilevato l'erroneità dell'indirizzo e contestato immediatamente l'errore di residenza;
CP_
- di aver inoltrato una contestazione alla commissione medica dell' già in data 6 febbraio
2023;
CP_
- che con lettera del 27 febbraio 2023 la direzione provinciale di Cagliari dell' ha comunicato CP_ che la competenza a decidere spettava alla sede di Iglesias;
- di aver inutilmente proposto ricorso in data 8 marzo 2023 presso il comitato provinciale
CP_ dell' CP_
- che la direzione provinciale dell' di Cagliari, nonostante i numerosi solleciti, non ha versato gli importi dovuti per legge e documentati.
Il ricorrente, ritenendo illegittima la sospensione del pagamento dell'indennità di malattia CP_ disposta dall' sulla base di un errore attribuibile al medico incaricato dall'ente, si è rivolto all'intestato Tribunale chiedendo la condanna dell' al pagamento dell'importo di euro CP_1
12.840,89 dovuto a titolo di residua indennità di malattia, oltre interessi dal dì del dovuto fino al saldo.
CP_ L' ha resistito in giudizio con articolate difese, eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del giudice adito e, nel merito, affermando la correttezza del provvedimento di sospensione adottato, stante l'assenza del ricorrente presso la residenza dichiarata ai fini delle visite di controllo.
All'udienza del 5 novembre 2024 il Giudice ha proposto alle parti di conciliare la lite con il pagamento al ricorrente dell'indennità di malattia richiesta, con integrale compensazione delle spese di lite, rinviando all'udienza del 15 gennaio 2025 per la verifica dell'eventuale accettazione dell'accordo.
pagina 2 di 3 All'udienza del 19 febbraio 2025 la difesa dell'Ente resistente ha comunicato il pagamento, disposto in data 17 febbraio, dell'indennità residua richiesta.
Con le note depositate per l'udienza del 19 marzo 2025, le parti hanno dato atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione invocata e chiesto concordemente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
2. Deve quindi ritenersi venuto meno l'interesse ad una pronunzia giurisdizionale con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, non permanendo tra le parti alcun contrasto sul merito dei rapporti dedotti in causa.
Non resta al Tribunale che dichiarare cessata la materia del contendere.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da queste concordemente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Cagliari, 15 giugno 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1996/2023 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il 1° aprile 1971, elettivamente domiciliato in Carloforte, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Nicolfranco Ghigino, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrenti contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Controparte_1 gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Piras e dall'avv. Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 giugno 2023, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1
CP_ dell' esponendo:
- di essere imbarcato presso la Moby s.p.a. con la qualifica di direttore di macchine;
- di aver iniziato un periodo di malattia dalla data del 3 settembre 2021 fino alla data del 17 febbraio 2022;
CP_
- che per il suddetto periodo di malattia di giorni 163 è dovuta dall' la somma di euro
33.737,74 lordi (25.490,55 netti) pari al 75% della paga mensile, ossia circa euro 206,98 lordi giornalieri;
- di aver ricevuto a tale titolo la somma di euro 12.649,66, versati fino alla data del 9 novembre
2021, e, da tale data, di non aver ricevuto più alcun pagamento;
CP_
- di aver richiesto il pagamento delle residue somme dovute alla direzione provinciale dell' di
Cagliari con lettera pec del 14 febbraio 2023;
- che la direzione agenzia di Assemini, con lettera pec inviata in data 17 febbraio 2023, ha comunicato che l'indennità di malattia era stata liquidata per intero in quanto il medico incaricato pagina 1 di 3 CP_ dalla competente sede dell' non aveva potuto svolgere la visita medica a causa dell'irreperibilità del lavoratore presso la residenza indicata;
- di aver riscontrato la suddetta comunicazione con lettera pec del 17 febbraio 2022, indirizzata alla direzione provinciale di Cagliari, alla direzione regionale della Sardegna e all'agenzia di
Assemini, con la quale ha fatto presente che il medico si era recato presso il luogo di residenza errato, diverso da quello indicato nei certificati di malattia;
CP_
- che la direzione di Assemini, con pec del 21 febbraio 2023 ha ribadito che le visite erano state disposte all'ultimo domicilio comunicato e che non erano stati commessi errori;
- di avere, con lettera pec del 23 febbraio 2023 inviata alla direzione provinciale Cagliari
CP_ dell' alla direzione regionale Sardegna e all'agenzia di Assemini, nuovamente rilevato l'erroneità dell'indirizzo e contestato immediatamente l'errore di residenza;
CP_
- di aver inoltrato una contestazione alla commissione medica dell' già in data 6 febbraio
2023;
CP_
- che con lettera del 27 febbraio 2023 la direzione provinciale di Cagliari dell' ha comunicato CP_ che la competenza a decidere spettava alla sede di Iglesias;
- di aver inutilmente proposto ricorso in data 8 marzo 2023 presso il comitato provinciale
CP_ dell' CP_
- che la direzione provinciale dell' di Cagliari, nonostante i numerosi solleciti, non ha versato gli importi dovuti per legge e documentati.
Il ricorrente, ritenendo illegittima la sospensione del pagamento dell'indennità di malattia CP_ disposta dall' sulla base di un errore attribuibile al medico incaricato dall'ente, si è rivolto all'intestato Tribunale chiedendo la condanna dell' al pagamento dell'importo di euro CP_1
12.840,89 dovuto a titolo di residua indennità di malattia, oltre interessi dal dì del dovuto fino al saldo.
CP_ L' ha resistito in giudizio con articolate difese, eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del giudice adito e, nel merito, affermando la correttezza del provvedimento di sospensione adottato, stante l'assenza del ricorrente presso la residenza dichiarata ai fini delle visite di controllo.
All'udienza del 5 novembre 2024 il Giudice ha proposto alle parti di conciliare la lite con il pagamento al ricorrente dell'indennità di malattia richiesta, con integrale compensazione delle spese di lite, rinviando all'udienza del 15 gennaio 2025 per la verifica dell'eventuale accettazione dell'accordo.
pagina 2 di 3 All'udienza del 19 febbraio 2025 la difesa dell'Ente resistente ha comunicato il pagamento, disposto in data 17 febbraio, dell'indennità residua richiesta.
Con le note depositate per l'udienza del 19 marzo 2025, le parti hanno dato atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione invocata e chiesto concordemente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
2. Deve quindi ritenersi venuto meno l'interesse ad una pronunzia giurisdizionale con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, non permanendo tra le parti alcun contrasto sul merito dei rapporti dedotti in causa.
Non resta al Tribunale che dichiarare cessata la materia del contendere.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da queste concordemente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Cagliari, 15 giugno 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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