Ordinanza cautelare 8 aprile 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 03/06/2025, n. 10744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10744 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10744/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02782/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2782 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. M_D E24094 REG2021 0107975 del 15.12.2021 adottato dallo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale- Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa, notificato al ricorrente in data 15.12.2021, a mezzo del quale veniva disposto il trasferimento d'autorità del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS- dal Comando Unità Servizi del Ministero della Difesa in Roma al Reparto comando e supporti tattici “Sassari” in Sassari, con presentazione il 13 gennaio 2022; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con memoria dell’11 marzo 2025 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso;
Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO