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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3062 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 1997 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
14.05.2025, a seguito del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Giovanni
Faragasso (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._2
- APPELLANTE -
E
(c.f. ) CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio 30, presso lo studio dell'avvocato
Giovanni Maria Camici, con l'avvocato Simone Mari (c.f. ), C.F._4
che lo rappresenta e difende per procura in atti - APPELLATO-
OGGETTO: appello di nei confronti di , Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 13493/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, resa tra le parti in data 01.10.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 21990/2017, introdotto da nei confronti di -locazione uso abitativo Parte_1 CP_1
transitorio e risarcimento danni -
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. il 28.03.2017 e notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, Parte_1 conviene in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, , per “
1. accertare e CP_1
dichiarare, al momento del rilascio dell'immobile, la mancanza di alcuni beni indicati nell'inventario (così come specificati in premessa) nonché l'esistenza di danni
imputabili ad esclusivo fatto e colpa del conduttore;
2. accertare e dichiarare
l'inadempimento del sig. all'obbligo di restituire il bene nelle medesime CP_1
condizioni in cui l'aveva ricevuto;
3. Condannare lo stesso al risarcimento dei danni cagionati per l'importo indicato nei preventivi allegati, che le quantifica in € 8.266,64, diversa somma che risulterà, anche in via equitativa, di giustizia. Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.
4. Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, premesso di essere Parte_1 proprietaria dell'immobile in Roma, in Via Francesco Shupfer 69, concesso in locazione a per contratto in data 19.04.2010, registrato il successivo 28.04.2010, al CP_1
canone annuo di euro 9.000,00, pari a un canone mensile di euro 750,00, oltre euro
60,00 mensile a titolo di contributo agli oneri condominiali, allega:
- Di aver consegnato l'immobile, al conduttore, in buono stato di conservazione e di manutenzione.
- Di aver chiesto e ottenuto, a seguito della mancata corresponsione dei canoni di locazione per i mesi da settembre 2020 a gennaio 2011 e degli oneri condominiali, la convalida di sfratto per morosità e il rilascio dell'immobile in data il 20.05.2011.
- Nel verbale redatto in occasione del rilascio dell'immobile, viene dato atto della mancanza di alcuni beni elencati nell'inventario allegato al contratto di locazione (una rete e di un materasso matrimoniale;
il tappo nella vasca idromassaggio); della presenza di danni all'immobile (alla porta della camera da letto, scardinata e al parquet della camera da letto, su cui erano presenti rigature).
- Il conduttore non ha corrisposto le spese di cui alla nota dell'amministratore del condominio.
- L'impianto di idromassaggio non risultava non funzionante.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 - L'immobile, all'epoca dei fatti, era sottoposto a procedura esecutiva immobiliare, chiusa con la restituzione dello stesso alla , stante Pt_1
l'intervenuta conversione del pignoramento;
- Il conduttore è tenuto, ai sensi dell'art. 10 del contratto, a riconsegnare l'immobile nello stato in cui lo ha ricevuto;
deve eseguire le necessarie opere di ripristino o corrispondere le somme necessarie per eseguire i tali opere.
Con comparsa in data 04.10.2017, si costituisce;
resiste alla domanda di CP_1
di cui chiede il rigetto e, in via riconvenzionale, chiede la Parte_1 condanna della a corrispondergli l'importo di euro 2.250,00, versato, all'atto Pt_1
della stipula del contratto di locazione, a titolo di deposito cauzionale;
oppone che l'inventario redatto alla data di consegna dell'immobile al conduttore non contiene riferimenti alla vasca idromassaggio, alla presenza del tappo e della cassaforte, di cui non ha mai ricevuto le chiavi e che il contratto di locazione non disciplina il pagamento di spese per la cura del giardino;
aggiunge che le rigature del parquet, come i danni rilevati a carico della porta della stanza da letto, sono ascrivibili al normale uso/deperimento e comunque già presenti al momento dell'immissione in possesso dell'appartamento. Secondo il conduttore, non prova la richiesta Parte_1 di pagamento da parte dell'amministratore; il pagamento di tale somma non è ripetibile e nel contratto di locazione non vi è indicazione sullo stato manutentivo dell'immobile.
Espletata la istruttoria orale, la sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< (…)1) condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 CP_1
della somma di euro 1.500, oltre interessi dalla pronuncia al saldo.2)
[...]
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio>>.
Di seguito, le ragioni poste dal Tribunale a sostegno della decisione, per quanto di rilievo ai fini della valutazione delle censure mosse in questa sede.
- Alla consegna dell'immobile al conduttore, da 'inventario allegato al contratto di locazione, risulta la presenza, nell'immobile, di una rete con materasso matrimoniale, che non è presente, nell'immobile, alla data della sua riconsegna alla locatrice, come da verbale del 20.5.2011, dunque il conduttore, che sul punto non svolge difese, deve risarcirne, al locatore, il valore, quantificato in via equitativa in euro 500,00.
- Non si riconosce il danno da mancato funzionamento dell'idromassaggio e da mancata riconsegna del tappo della vasca: il contratto e l'inventario non r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 menzionano la vasca idromassaggio e la consegna del relativo tappo;
nulla si evince, dal verbale di riconsegna, in merito al mancato funzionamento dell'impianto di idromassaggio;
non vi è prova del non funzionamento dell'idromassaggio e della sua riconducibilità al conduttore che, al momento della restituzione delle chiavi, verbalizza di riconsegnare la vasca nelle medesime condizioni in cui gli era stata consegnata e di averla utilizzata solo come doccia;
la testimonianza del figlio della ricorrente, sul punto, non ha riscontri.
- Non viene liquidato il danno per le spese di sostituzione della cassaforte, non menzionata nell'inventario e della quale, il , oppone di non aver mai CP_1
ricevuto le chiavi.
- Non vengono liquidate le spese per la potatura del giardino, addebitate alla ricorrente con richiesta dell'amministratore in data 04.04.2011: alla riconsegna dell'immobile, la locatrice non muove doglianze sullo stato del giardino e non informa, il conduttore, della richiesta di pagamento da parte dell'amministratore, pur antecedente alla riconsegna dell'immobile; il contratto di locazione non prevedeva che la spesa di potatura del giardino spettasse al conduttore il quale, ai sensi dell'art. 14 del contratto di locazione, era tenuto a corrispondere direttamente alla proprietaria l'importo mensile di euro 60 mensili;
non vi è prova di danni al giardino.
- Dalla documentazione fotografica versata in atti, le rigature del parquet della camera da letto sono minime e riconducibili al normale uso dell'immobile.
- La porta della camera da letto non si evidenzia irrimediabilmente danneggiata, ma solo scardinata dal relativo telaio, tuttavia si presume che il conduttore abbia ricevuto l'immobile con la porta della camera da letto funzionante;
si rileva, dal verbale di rilascio, che la porta risulta “scardinata” nei due punti di collegamento;
il conduttore deve risarcire, alla locatrice, non il costo di sostituzione della porta, ma il solo costo necessario per il ripristino della funzionalità della stessa, mediante il suo ricollocamento sui relativi cardini, che in difetto di una chiaro preventivo, viene liquidato, in via equitativa, in euro
250,00.
- Il verbale di consegna ha valore di negozio di accertamento tra le parti e per lo stesso vale il limite legale all'ammissibilità della prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 un documento, diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, in ogni caso la prova orale espletata (interrogatorio formale di parte resistente ed escussione del teste di parte ricorrente, figlio della ricorrente e non presente al momento del rilascio), in assenza di altri elementi idonei a suffragarne la fondatezza, non è idonea a provare le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente.
- Al conduttore si addebitano il valore di materasso e delle reti nonché i costi di ripristino della porta sui cardini.
- La domanda riconvenzionale alla restituzione del deposito cauzionale proposta da parte resistente e fondata: dall'art. 13 del contratto di locazione risulta che il conduttore, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, ha versato l'importo di euro 2.250,00; la mancata restituzione del deposito cauzionale è pacifica;
la locatrice deve restituire l''importo di euro 2.250,00 al non CP_1 sono dovuti gli interessi dalla scadenza del contratto di locazione ( l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale decorre soltanto da quando il conduttore ha adempiuto a tutte le sue obbligazioni nei confronti del locatore, il che non è ancora avvenuto).
- Operando la compensazione tra le avverse posizione risarcitorie e restitutorie, il vanta un credito di euro 1.500, oltre interessi dalla pronuncia al saldo, Pt_2
nei confronti di . Parte_1
- Spese compensate per la reciproca soccombenza.
, con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<<a accertare e dichiarare al momento del rilascio dell la mancanza di>
alcuni beni indicati nell'inventario (così come specificati in premessa) nonché
l'esistenza di danni imputabili ad esclusivo fatto e colpa del conduttore;
b) Accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. all'obbligo di restituire il bene nelle CP_1
medesime condizioni in cui l'aveva ricevuto;
c) Condannare lo stesso al risarcimento dei danni cagionati per l'importo indicato nei preventivi allegati, che li quantifica in €
8.266,64, o in quella diversa somma che risulterà, anche in via equitativa, di giustizia.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa. d) Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre al 15 % forf., IVA e CAP per il presente giudizio di gravame da liquidarsi in favore dell'Avv. Giovanni Faragasso, difensore antistatario>>.
Con comparsa del 29.02.2021, si costituisce l'appellato; resiste all'impugnazione e rassegna le seguenti conclusioni: <In via preliminare dichiarare inammissibile e/o
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 improcedibile l'appello proposto ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c. - Nel merito, rigettare l'appello proposto confermando la sentenza di primo grado;
- Con vittoria delle spese e compensi del presente grado>>.
Con un unico motivo rubricato: “Erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui non ritiene di accogliere totalmente la richiesta risarcitoria della ”, l'appellante Pt_1
censura la decisione nella parte in cui accerta la mancata prova del nesso di causalità tra danno e comportamento del conduttore.
A tal fine, l'appellante lamenta la errata valutazione della istruttoria.
Con riguardo alla mancata prova del non funzionamento dell'impianto idromassaggio, la richiama il contratto di locazione nel quale sarebbe stato riportato che Pt_1
l'immobile veniva consegnato, al locatario, in buono stato e perfettamente idoneo all'uso per il quale era stato locato.
Con riferimento al mancato rinvenimento della chiave della cassaforte, la Pt_1 sostiene che la cassaforte era presente nell'immobile allorquando è stato consegnati al e la mancata riconsegna della sua chiave, concretizza un danno, per la inutilità CP_1
della cassaforte priva di chiavi, circostanza immediatamente opposta dalla . Pt_1
Con riferimento alla mancata liquidazione dell'importo richiesto, dal condominio, alla
, per lavori di manutenzione del giardino pertinenza dell'immobile locato, Pt_1
l'appellante allega che il pagamento convenuto in contratto di euro 60 mensili non copriva le spese di manutenzione del giardino, area di pertinenza esclusiva dell'immobile locato e che l'inerzia del conduttore rispetto alla pulizia di tale area ha determinato l'intervento del per potature ed erbacce. CP_2
Con riferimento ai danni rilevati a carico del parquet, la contesta trattarsi di Pt_1
danni riconducibili ad una normale usura del pavimento e che i danni sono stati rilevati nel verbale di riconsegna dell'immobile, essendo stati probabilmente determinati dal trasporto della rete e del materasso, unitamente al danno alla porta della stanza;
la sostiene quanto i danni rilevati a carico della porta d'ingresso alla stanza da Pt_3
letto che all'epoca della riconsegna sono stati rilevati e che essendo stati determinati dal devono essere risarciti. Pt_2
Ciò detto, l'appello non ha pregio.
Oggi si controverte, per effetto della pronuncia di primo grado e dei motivi di appello proposti esclusivamente da , della domanda risarcitoria proposta Parte_1 dalla con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e disattesa dalla Pt_1
sentenza impugnata, dunque del danni ricondotti, dalla , a) alla mancata Pt_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 restituzione del tappo della vasca idromassaggio presente all'interno dell'immobile locato nonché al mancato funzionamento dell'idromassaggio stesso;
b) alla mancata riconsegna delle chiavi della cassaforte presente all'interno dell'immobile alla consegna al c) al rimborso delle spese di giardinaggio per il giardino pertinenza Pt_2 dell'immobile locato;
d) ai danni rilevati a carico della pavimentazione in parquet; e) ai danni rilevati a carico della porta della camera da letto, sottostimati e riconosciuti limitatamente alle spese di riparazione della porta, che l'appellante assume dover essere integralmente sostituita in ragione della tipologia di danni rilevati al momento della riconsegna dell'immobile.
Giova premettere in via generale che le censure non inficiano tutti i punti di motivazione posti a sostegno delle singole decisione.
Quanto alla descrizione dell'immobile locato contenuta nel contratto di locazione per il quale è causa.
L'art. 1 del contratto, recita:” (…) (…) accetta, per sé e i suoi aventi Parte_4
causa, l'unità immobiliare posta in Roma via Francesco Schupfer n. 69, sita al piano terra, distinta con il numero uno (int. uno), composta da soggiorno con angolo cottura, camera, bagno e terrazzo;
giardino di mq 60 circa. L'immobile viene concesso in locazione parzialmente arredato come da elenco a parte sottoscritto tra i contraenti.
Detta unità immobiliare è distinta al catasto urbano del Comune di Roma al foglio 376, particella 993, sub 11, z.c. 4, cl 3, vani 2,5 RC euro 606, 84”.
L'art. 10 del contratto, ripetutamente chiamato dall'appellante a sostegno della propria prospettazione difensiva, recita:” il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e- così- di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo porterà alla risoluzione di diritto del contratto oltre, naturalmente, al risarcimento dei danni”.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 Non è riportata, dunque, in contratto, una descrizione, neppure sommaria, dello stato di manutenzione dell'immobile e la mera dichiarazione del conduttore di averlo trovato idoneo all'uso convenuto ( leggasi:” abitativo transitorio”), nulla dice sulle condizioni di manutenzione dell'immobile al momento della consegna al anche in ragione Pt_2 della tipologia di danni lamentata dalla locatrice, che sull'uso convenuto dell'immobile non incidono, non potendosi diversamente ritenere neppure per la mancata disponibilità, da parte del della chiave della cassaforte o del tappo della vasca o Pt_2 dell'impianto di idromassaggio o della presenza di rigature sul parquet della camera da letto.
Quanto alle dichiarazioni rese dalle parti in occasione del rilascio e per quanto di rilievo al fine della valutazione delle censure mosse alla decisione in questa sede.
muove rilievi limitatamente alla mancanza del tappo nella vasca Parte_1
idromassaggio; al fatto che la porta della camera da letto si presenta scardinata nei due punti di collegamento;
alla presenza di non meglio precisate” rigature” sul parquet della camera da letto. Per contro, dal verbale di riconsegna dell'immobile, risulta valutato il funzionamento dell'impianto di riscaldamento, dell'impianto idraulico e della caldaia, con l'unica precisazione che non è stato possibile prendere visione del contatore dell'acqua e in verbale si annota la mancata consegna della chiave della cassaforte alla locatrice.
, nel prendere posizione sullo stato dell'immobile, mette a verbale che la Parte_4
vasca idromassaggio viene riconsegnata nel medesimo stato in cui si trovava al momento dell'immissione in possesso come anche il parquet e la porta della camera da letto;
quanto al giardino prospiciente l'appartamento, il dichiara che non è Pt_2
possibile accedere al giardino in quanto l'accesso risulta chiuso con catena e lucchetto di cui non ha mai ricevuto la chiave e, sul punto, nulla mette a Parte_1
verbale.
Ciò detto e passando all'esame delle censure relative alle singole voci di danno azionate e non riconosciute con la sentenza impugnata.
Punto a).
La sentenza di primo grado non riconosce il danno da mancato funzionamento dell'idromassaggio e da mancanza del tappo della vasca, motivando con la mancata indicazione, nel contratto di locazione e nell'inventario, della presenza della vasca r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 idromassaggio e del tappo di tale vasca;
con la mancata menzione, nel verbale di riconsegna, del mancato funzionamento della vasca stessa;
con la mancata prova del mancato funzionamento dell'idromassaggio al momento della riconsegna e con la mancata prova della ascrivibilità, al conduttore, di tale mancato funzionamento, ritenendo che sul punto la testimonianza del figlio della locatrice non è idonea a superare il dato documentale e comunque non trova riscontro in altri elementi di prova.
Con riguardo a tale punto di decisione, l'appellante si limita a sostenere che essendoci una vasca idromassaggio, questa doveva ritenersi perfettamente funzionante, diversamente il conduttore avrebbe preteso darsene atto nel contratto di locazione, dove invece si legge che l'immobile consegnato in buono stato e perfettamente idoneo all'uso per il quale è locato.
La censura è assertiva;
la consegna al dell'impianto di idromassaggio, non Pt_2 indispensabile all'uso pattuito dell'immobile, non è provata;
il tappo della vasca non è funzionale all'uso “ doccia” opposto dal nel verbale di riconsegna Pt_2 dell'immobile non vi è alcuna annotazione sul funzionamento dell'impianto di idromassaggio, laddove, al contrario, la valuta il funzionamento di tutti gli altri Pt_1
impianti presenti nell'immobile ( impianto di riscaldamento e caldaia), dunque deve ritenersi che l'impianto di idromassaggio è stato valutato dalla , che ha prestato Pt_1
attenzione anche alla mancata presenza del tappo della vasca e non è stato oggetto di censure. Resta esente da censure il punto di motivazione in ordine alla mancata prova del mancato funzionamento dell'impianto di idromassaggio alla riconsegna e dunque tale mancato funzionamento non può essere ricondotto al Pt_2
Quanto la mancanza del tappo della vasca dell'idromassaggio.
Deve darsi atto del fatto che la mancanza del tappo è rilevata al momento della consegna dell'immobile al conduttore, ma il conduttore al momento della riconsegna alla locatrice dell'immobile , precisa che la vasca idromassaggio viene riconsegnata nel medesimo stato in cui si trovava al momento dell'emissione in possesso e l'istruttoria non consegnato alcuna prova della presenza del tappo della vasca al momento della consegna dell'immobile al e la mancanza del tappo è ben compatibile con Pt_2
l'uso” doccia” della vasca da bagno che assume avere fatto il nonché con la Pt_2
generale dichiarazione del conduttore contenuta nel contratto di locazione, circa l'idoneità dell'immobile all'uso abitativo transitorio.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 b) Le stesse considerazioni di cui al punto precedente escludono che possa ritenersi raggiunta prova della consegna, al conduttore, delle chiavi della cassaforte. Sul punto giova precisare che nel verbale di riconsegna dell'immobili viene dato atto del fatto che non viene restituita tale chiave, ma il conduttore, a verbale, nega di aver avuto in consegna tale chiave;
di tale consegna non vi è traccia nel contratto di locazione e non vi è prova diversa prova.
c) Quanto al negato il rimborso delle spese relative alla potatura del giardino. Il primo giudice non riconosce tale voce di danno rilevando la mancanza di doglianze sullo stato del giardino al momento della riconsegna dell'immobile e la mancata comunicazione, in quella sede, al conduttore della richiesta di rimborso avanzata dall''amministratore del condominio, nonostante fosse di epoca antecedente alla stesura del verbale di riconsegna, nonché la mancata prova dello stato del giardino alla riconsegna.
L'appellante sostiene la illogicità della sentenza che non terrebbe conto del fatto che il giardino è una pertinenza dell'appartamento; che vi si accede direttamente ed esclusivamente dall'appartamento; del fatto che il pagamento mensile di euro 60,00 assolve al pagamento degli oneri condominiali ordinari e non alla manutenzione del giardino, ma non propone specifiche censure sull'accertamento in punto di mancata prova dello stato del giardino alla riconsegna, da solo idoneo a sostenere la pronuncia di respingimento della voce di danno.
In ogni caso, sempre nel senso della conferma del punto di decisione in esame, si rileva che non vi sono censure dell'appellante in ordine al rilievo, contenuto, nel verbale di riconsegna, sulla inaccessibilità del al giardino, precluso dalla presenza di una Pt_2
catena e da un lucchetto di cui non ha mai ricevuto le chiavi, rilievo esente da censure della neppure nel verbale di riconsegna dell'immobile. Pt_1
d) Quanto ai danni rilevati sul parquet. Il primo giudice riconduce le rigature fotograficamente documentate, all'uso ordinario dell'immobile, come tale non risarcibile alla locatrice, e la locatrice sull'accertata natura non svolge censure specifiche. Tale considerazione è assorbente.
e) Quanto ai danni riportati sulla porta. La sentenza impugnata liquida un importo per la riparazione della porta e l'appellante non dimostra che la porta aveva danni di entità tale da dover essere del tutto sostituita o che l'importo liquidato sia inadeguato rispetto al danno accertato in sentenza. Giova aggiungere che sul punto la istruttoria è consistita esclusivamente nella descrizione del danno riportata nel verbale di riconsegna r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 dell'immobile alla locatrice (“scardinata nei due punti di collegamento”), peraltro contestata dal conduttore che, anche con riguardo a tale voce di danno, alla riconsegna, verbalizza che la condizione della porta era quella già al momento della presa in carico dell'immobile.
Spese del grado.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: tra euro 5.201,00 e euro 26.000,00; compensi medi;
esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata).
Ulteriore tributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 13493/2020 Parte_1 CP_1
emessa dal Tribunale Ordinario di Roma in data 01.10.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 21990/2017, introdotto da , nei confronti di Parte_1
, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: CP_1
- Rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante a rifondere, all'appellato, le spese di lite che liquida, in euro
3.966,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 14.05.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 12