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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5554 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 26/11/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3086/2022 R.G.;
causa pendente tra:
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mastri (codice fiscale – C.F._2
P.E.C. giusta procura in atti;
Email_1
PARTE OPPONENTE
E
e, per essa, la procuratrice con sede Controparte_1 Controparte_2 legale in Congliano, alla via V. Alfieri n. 1, codice fiscale , in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Nola, alla via
Anfiteatro Laterizio n. 132, presso lo studio dell'avv. Dante Acierno (codice fiscale
– P.E.C. , che la C.F._3 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
, nato a [...] il [...], codice fiscale CP_3 C.F._4 elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Vittorio Bachelet n. 10, presso lo studio dell'avv. Pino Cupito (codice fiscale – P.E.C. C.F._5
, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
Email_3
PARTE CONVENUTA
E
e, per essa, la procuratrice con Controparte_4 Controparte_5 sede legale in Roma alla via Piemonte n. 38, Roma, codice fiscale , in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Torre del Greco, al Corso Vittorio Emanuele n. 135, presso lo studio dell'avv. Pietro Paolo Palumbo (codice fiscale – P.E.C. C.F._6
, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura Email_4 in atti;
PARTE CONVENUTA
E
codice fiscale TR
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; P.IVA_3
PARTE CONVENUTA – CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 12/11/2021 spiegava opposizione ex art. 615 Parte_1
c.p.c. nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare n. 905/2014 +
672/2015 R.G.E. promossa ad istanza della società nella qualità Parte_2 di procuratrice del Banco di Napoli S.p.A. in forza di contratto di mutuo del
26/9/2008 e con il successivo intervento della medesima società nella qualità di procuratrice di in forza di cessione in blocco del 20/4/2018. Controparte_1
L'opponente contestava il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti in virtù del titolo sopra indicato e, in particolare, deduceva:
in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della società Controparte_1 in ragione della mancata prova della titolarità del credito conseguente all'asserita cessione, evidenziando come sarebbe stato depositato unicamente l'avviso oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e non sarebbe stata documentata l'inclusione del credito nel novero di quelli oggetto del contratto di cessione;
in secondo luogo, l'inidoneità del contratto di mutuo a valere quale titolo esecutivo in ragione dell'assenza della traditio delle somme mutuate, evidenziando come vi sarebbe stata la costituzione delle stesse in deposito cauzionale infruttifero e postulando, conseguentemente, l'esistenza di un mutuo c.d. condizionato;
in terzo luogo, l'illegittimità della pretesa creditoria complessivamente azionata, postulando al riguardo: la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria conseguente alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione sotteso al piano di ammortamento, all'indicazione nel contratto di un errato indicatore sintetico di costo (c.d. ed alla mancata indicazione del tasso annuo effettivo ai sensi CP_7 dell'art. 6 della delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000; la violazione del divieto di anatocismo asseritamente conseguente al ricorso al metodo di ammortamento c.d. alla francese;
ancora, l'usurarietà del tasso d'interesse asseritamente conseguente al ricorso al metodo di ammortamento c.d. alla francese.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio sull'opposizione, con ordinanza del
23/11/2021 il giudice dell'esecuzione denegava la sospensione richiesta ai sensi dell'art. 624 c.p.c. ed assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena, contestualmente condannando parte opponente al pagamento delle spese della fase sommaria dell'opposizione.
Con atto di citazione notificato in data 3/2/2022 introduceva, quindi, Parte_1 il giudizio di merito, convenendo innanzi al Tribunale di Napoli sia il creditore procedente nella qualità di procuratore di sia Parte_2 Controparte_1
i creditori intervenuti TR
e nella qualità di procuratrice di CP_3 Controparte_8 [...]
CP_4
Al riguardo, l'opponente reiterava integralmente le doglianze formulate con l'originario ricorso in opposizione, censurando altresì il diniego della sospensione da parte del giudice dell'esecuzione; nel merito, domandava dichiararsi l'inesistenza del diritto della società nella qualità di procuratrice di Parte_2 CP_1 di agire esecutivamente nei propri confronti e, conseguentemente, dichiararsi
[...] la nullità/illegittimità del pignoramento eseguito e l'estinzione della procedura espropriativa.
Con comparsa del 4/4/2022 si costituiva la società nella Controparte_2 qualità di procuratrice di al riguardo, eccepiva di aver fornito Controparte_1 prova della legittimazione ad azionare il titolo esecutivo in ragione dell'inclusione del credito nel novero di quelli oggetto di cessione con contratto del 20/4/2008; rilevava, altresì, l'infondatezza delle doglianze concernenti la pretesa inidoneità del contratto di mutuo a valere quale titolo esecutivo e circa l'illegittimità della pretesa creditoria azionata;
nel merito, domandava rigettarsi l'opposizione.
Con comparsa del 18/4/2022 si costituiva il creditore intervenuto;
CP_3 nel merito, aderiva alle difese della parte opposta in ragione dell'infondatezza delle censure sollevate con l'opposizione e domandava rigettarsi la stessa.
Con comparsa del 21/4/2022 si costituiva il creditore intervenuto CP_4
e, per esso, la procuratrice nel merito, aderiva alle
[...] Controparte_5 difese della parte opposta in ragione dell'infondatezza delle censure sollevate con l'opposizione; in ogni caso, postulava che un eventuale accoglimento dell'opposizione non avrebbe potuto determinare la caducazione/estinzione della procedura in ragione dell'intervento autonomamente spiegato sulla scorta di distinto titolo esecutivo.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e denegate le istanze istruttorie formulate da parte opponente, all'udienza del 26/11/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta TR
Non risulta infatti la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione.
§ 3. Nel merito, l'opposizione è infondata.
Per quanto concerne la doglianza integrante il primo motivo di opposizione, non appare fuor luogo premettere in punto di diritto come – contrariamente a quanto adombrato dall'odierna parte opponente – il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità giammai abbia affermato il principio per cui, ai fini della prova della legittimazione ad agire nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., sia sempre inidonea la produzione dell'avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale.
Piuttosto, la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n. 15884;
Cass. 26 giugno 2019, n. 17110).
In tale prospettiva, cioè, la Suprema Corte ha ritenuto che l'avviso di cessione oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisca un elemento che – laddove contenente l'indicazione dei criteri identificativi delle categorie dei rapporti ceduti in blocco – può essere pienamente utilizzato sul piano probatorio ai fini della prova della legittimazione ad agire.
In tal modo, quindi, i giudici di legittimità hanno postulato che il problema della legittimazione attenga al piano delle evidenze documentali da fornirsi, profilo in relazione al quale può assumere per l'appunto rilievo anche l'avviso di cessione depositato dal cessionario.
A questo proposito, anzi, la Suprema Corte ha chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. 13 giugno 2019,
n. 15884, in motivazione).
L'orientamento è stato peraltro ripreso anche dalla giurisprudenza successiva
(Cass. 22 aprile 2024, n. 10860; Cass. 20 luglio 2023, n. 21821; Cass. 10 febbraio
2023, n. 4277) e non appare in contrasto con quello inaugurato da Cass. 22 giugno
2023, n. 17944 (a sua volta seguita da numerose pronunce in tema di legittimazione all'impugnazione del cessionario: cfr., sul punto, ad esempio, Cass. 22 aprile 2024,
n. 10786 e Cass. 29 febbraio 2024, n. 5478), atteso che la pronuncia in questione – nel distinguere a seconda che sia contestata o meno l'esistenza stessa della cessione
– lascia impregiudicata l'applicazione dell'orientamento sopra richiamato ogniqualvolta venga in gioco unicamente la questione dell'individuazione dell'oggetto della cessione: nelle parole dei giudici di legittimità, infatti, “in tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso
e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario” (Cass. 22 giugno 2023,
n. 17944, in motivazione).
Anzi, in tale eventualità la sopra citata Cass. 22 giugno 2023, n. 17944 espressamente evidenzia come la prova possa essere fornita con ogni mezzo ed anche in via indiziaria: si afferma infatti che “la prova della cessione di un credito non
è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario”. Così chiarito il quadro normativo di riferimento, osserva questo giudice come – alla luce delle deduzioni sollevate dall'opponente nel caso di specie – venga in gioco unicamente il problema della riconducibilità del credito al novero di quelli oggetto di cessione e come tale prova sia stata fornita dall'odierna parte opposta.
Anzitutto, occorre evidenziare come l'avviso di cessione oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale depositato dall'odierna parte opposta (documento pienamente utilizzabile quanto all'individuazione dei criteri identificativi della cessione per le ragioni sopra ampiamente rappresentate) indichi una serie di criteri tali da ricomprendere il contratto di mutuo fondiario del 26/9/2008.
Invero, l'avviso fa riferimento a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio
1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate”.
Tali condizioni appaiono rispettate nel caso di specie, atteso che, da un lato, il riferimento contenuto nell'avviso di cessione è onnicomprensivo (postulandosi la ricomprensione nella cessione di “tutti” i crediti aventi determinate caratteristiche), nonché, dall'altro lato, quelle caratteristiche riguardano indubbiamente anche il credito nascente dal rapporto per cui è causa, trattandosi di un mutuo risalente al periodo temporale di riferimento e qualificabile come attività “deteriorata” in ragione dell'avvio di procedura espropriativa già in data antecedente alla cessione.
A ciò si aggiunga che la lista contenente l'elenco dei crediti cui rinvia l'avviso di cessione fornisce ulteriore riscontro alla circostanza sopra riportata: occorre infatti tener presente che la predetta lista reca l'indicazione anche degli estremi di un rapporto coincidente con il contratto di mutuo, atteso che viene richiamato il numero 51414340 (cfr. la p. 108 della lista) che – al netto delle usuali modifiche conseguenti alle organizzazioni gestionali interne – corrisponde nel nucleo essenziale al numero identificativo del contratto del 26/9/2008.
§ 4. Non merita condivisione nemmeno il secondo motivo di opposizione.
Sul punto, infatti, è sufficiente richiamare il consolidato principio secondo il quale “al fine di stabilire se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso, integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (cfr., tra le tante, Cass.
27 agosto 2015, n. 17194).
Tale verifica appare piuttosto agevole nel caso di specie: dal corpo del contratto
(art.2) emerge che l'importo è stato erogato in unica soluzione contestualmente alla stipulazione e che i mutuatari hanno espressamente riconosciuto di ricevere l'intero importo del mutuo dandone quietanza.
Né depone in senso contrario la circostanza che la somma mutuata sia stata contestualmente costituita in pegno a favore dello stesso mutuante.
A ben vedere, la stessa possibilità giuridica di consegnare la cosa data in pegno non solo non esclude ma, anzi, presuppone che il costituente sia entrato nella disponibilità delle somme.
A ciò si aggiunga come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – con sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025 – abbiano definitivamente chiarito che “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa
a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
§ 5. Infine, risulta infondata la doglianza complessivamente integrante il terzo motivo di opposizione.
§ 5.1. Anzitutto, non si ravvisa la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria.
Sul punto, una violazione di tal fatta non può desumersi dal ricorso nel caso di specie al metodo dell'ammortamento c.d. alla francese: le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno infatti precisato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Sez.
Un. 29 maggio 2024, n. 15130). Peraltro, nel caso di specie il contratto reca l'indicazione esplicita dell'ammontare della rata fissa dovuto e lo sviluppo analitico del complessivo ammortamento, in tal modo fornendo al cliente tutti gli elementi per valutare l'onerosità del rapporto e, quindi, rispondendo pienamente alla ratio dell'art. 117 T.U.B.
La violazione delle norme in tema di trasparenza nemmeno può ricollegarsi alla pretesa erronea indicazione del c.d. o all'omessa indicazione del T.A.E. CP_7
Sotto il primo profilo, infatti, giova ricordare come – secondo la giurisprudenza di legittimità – “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. 9 dicembre 2021, n. 39169; Cass. 14 febbraio 2023, n. 4597).
Con riguardo al secondo profilo, poi, è appena il caso di evidenziare come la normativa dell'art. 117 T.U.B. non imponga un onere di indicazione dei tassi aggiuntivo rispetto a quello risultante dalla chiara indicazione di tutte le voci di costo (adempimento che, nel caso di specie, risulta ampiamente rispettato).
§ 5.2. Ritiene questo giudice che non sussista poi l'asserita violazione del divieto di anatocismo.
Al riguardo, non si ignora come una parte della giurisprudenza di merito abbia talvolta positivamente valutato – sebbene con argomentazioni talvolta del tutto apodittiche – la tesi secondo cui il sistema dell'ammortamento alla francese determinerebbe un fenomeno anatocistico.
Nondimeno, trattasi di argomentazione che non appare condivisibile.
Senza entrare nel dettaglio delle modalità di costruzione dei piani di ammortamento, è sufficiente osservare come il metodo in questione si incentri sulla preventiva individuazione di una rata idonea ad assicurare il pagamento del capitale e degli interessi pattuiti e sulla successiva costruzione del piano medesimo.
Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, una volta individuato (sulla base di una formula matematica) l'ammontare della rata, la costruzione del piano di rimborso procede secondo una serie di passaggi e cioè: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata;
2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata;
3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo;
4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata;
5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata;
6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo sui cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata.
Dalla ricostruzione sopra operata appare evidente allora come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi tale da dar luogo alla violazione del divieto ex art. 1283 cod. civ.: il metodo francese comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
§ 5.3. Infine, del tutto generica è l'affermazione in punto di pretesa usurarietà del tasso d'interesse convenuto.
A ben vedere, l'opponente non ha operato alcuna specifica allegazione sul punto, limitandosi a richiamare il contenuto di un provvedimento di merito che – al di là della condivisibilità o meno della soluzione affermata – in alcun modo consente di circostanziare rispetto al caso di specie una deduzione come quella del superamento del tasso soglia anti-usura (deduzione che richiederebbe l'indicazione del tasso effettivo globale del rapporto).
§ 6. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata.
Per quanto concerne il regolamento delle spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza nei rapporti con le controparti costituite e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa determinato sulla scorta del credito azionato dal pignorante (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
Per la posizione dell'odierna parte opposta la liquidazione viene operata con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, laddove per la fase di trattazione/istruttoria la relativa voce è oggetto di diminuzione in ragione della mancanza di un'istruzione concretamente svolta (ciò che determina una minore attività difensiva).
Per la posizione delle parti convenute la liquidazione viene operata per tutte le fasi con riduzione nei termini massimi consentiti in ragione della minore attività difensiva conseguente alla posizione meramente adesiva.
Le spese della fase a cognizione sommaria dell'opposizione (ivi comprese quelle del sub-procedimento cautelare di reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c.) restano liquidate nella misura determinata con l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 23/11/2021 e con quella del Collegio del 18/3/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia della parte convenuta
[...]
TR
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida come segue: in favore di parte opposta euro 11.268,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
in favore di ciascuna delle parti convenute e CP_3 CP_4
euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
[...] generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed
IVA come per legge.
Napoli, 04/06/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 26/11/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3086/2022 R.G.;
causa pendente tra:
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mastri (codice fiscale – C.F._2
P.E.C. giusta procura in atti;
Email_1
PARTE OPPONENTE
E
e, per essa, la procuratrice con sede Controparte_1 Controparte_2 legale in Congliano, alla via V. Alfieri n. 1, codice fiscale , in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Nola, alla via
Anfiteatro Laterizio n. 132, presso lo studio dell'avv. Dante Acierno (codice fiscale
– P.E.C. , che la C.F._3 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
, nato a [...] il [...], codice fiscale CP_3 C.F._4 elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Vittorio Bachelet n. 10, presso lo studio dell'avv. Pino Cupito (codice fiscale – P.E.C. C.F._5
, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
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PARTE CONVENUTA
E
e, per essa, la procuratrice con Controparte_4 Controparte_5 sede legale in Roma alla via Piemonte n. 38, Roma, codice fiscale , in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Torre del Greco, al Corso Vittorio Emanuele n. 135, presso lo studio dell'avv. Pietro Paolo Palumbo (codice fiscale – P.E.C. C.F._6
, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura Email_4 in atti;
PARTE CONVENUTA
E
codice fiscale TR
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; P.IVA_3
PARTE CONVENUTA – CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 12/11/2021 spiegava opposizione ex art. 615 Parte_1
c.p.c. nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare n. 905/2014 +
672/2015 R.G.E. promossa ad istanza della società nella qualità Parte_2 di procuratrice del Banco di Napoli S.p.A. in forza di contratto di mutuo del
26/9/2008 e con il successivo intervento della medesima società nella qualità di procuratrice di in forza di cessione in blocco del 20/4/2018. Controparte_1
L'opponente contestava il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti in virtù del titolo sopra indicato e, in particolare, deduceva:
in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della società Controparte_1 in ragione della mancata prova della titolarità del credito conseguente all'asserita cessione, evidenziando come sarebbe stato depositato unicamente l'avviso oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e non sarebbe stata documentata l'inclusione del credito nel novero di quelli oggetto del contratto di cessione;
in secondo luogo, l'inidoneità del contratto di mutuo a valere quale titolo esecutivo in ragione dell'assenza della traditio delle somme mutuate, evidenziando come vi sarebbe stata la costituzione delle stesse in deposito cauzionale infruttifero e postulando, conseguentemente, l'esistenza di un mutuo c.d. condizionato;
in terzo luogo, l'illegittimità della pretesa creditoria complessivamente azionata, postulando al riguardo: la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria conseguente alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione sotteso al piano di ammortamento, all'indicazione nel contratto di un errato indicatore sintetico di costo (c.d. ed alla mancata indicazione del tasso annuo effettivo ai sensi CP_7 dell'art. 6 della delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000; la violazione del divieto di anatocismo asseritamente conseguente al ricorso al metodo di ammortamento c.d. alla francese;
ancora, l'usurarietà del tasso d'interesse asseritamente conseguente al ricorso al metodo di ammortamento c.d. alla francese.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio sull'opposizione, con ordinanza del
23/11/2021 il giudice dell'esecuzione denegava la sospensione richiesta ai sensi dell'art. 624 c.p.c. ed assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena, contestualmente condannando parte opponente al pagamento delle spese della fase sommaria dell'opposizione.
Con atto di citazione notificato in data 3/2/2022 introduceva, quindi, Parte_1 il giudizio di merito, convenendo innanzi al Tribunale di Napoli sia il creditore procedente nella qualità di procuratore di sia Parte_2 Controparte_1
i creditori intervenuti TR
e nella qualità di procuratrice di CP_3 Controparte_8 [...]
CP_4
Al riguardo, l'opponente reiterava integralmente le doglianze formulate con l'originario ricorso in opposizione, censurando altresì il diniego della sospensione da parte del giudice dell'esecuzione; nel merito, domandava dichiararsi l'inesistenza del diritto della società nella qualità di procuratrice di Parte_2 CP_1 di agire esecutivamente nei propri confronti e, conseguentemente, dichiararsi
[...] la nullità/illegittimità del pignoramento eseguito e l'estinzione della procedura espropriativa.
Con comparsa del 4/4/2022 si costituiva la società nella Controparte_2 qualità di procuratrice di al riguardo, eccepiva di aver fornito Controparte_1 prova della legittimazione ad azionare il titolo esecutivo in ragione dell'inclusione del credito nel novero di quelli oggetto di cessione con contratto del 20/4/2008; rilevava, altresì, l'infondatezza delle doglianze concernenti la pretesa inidoneità del contratto di mutuo a valere quale titolo esecutivo e circa l'illegittimità della pretesa creditoria azionata;
nel merito, domandava rigettarsi l'opposizione.
Con comparsa del 18/4/2022 si costituiva il creditore intervenuto;
CP_3 nel merito, aderiva alle difese della parte opposta in ragione dell'infondatezza delle censure sollevate con l'opposizione e domandava rigettarsi la stessa.
Con comparsa del 21/4/2022 si costituiva il creditore intervenuto CP_4
e, per esso, la procuratrice nel merito, aderiva alle
[...] Controparte_5 difese della parte opposta in ragione dell'infondatezza delle censure sollevate con l'opposizione; in ogni caso, postulava che un eventuale accoglimento dell'opposizione non avrebbe potuto determinare la caducazione/estinzione della procedura in ragione dell'intervento autonomamente spiegato sulla scorta di distinto titolo esecutivo.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e denegate le istanze istruttorie formulate da parte opponente, all'udienza del 26/11/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta TR
Non risulta infatti la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione.
§ 3. Nel merito, l'opposizione è infondata.
Per quanto concerne la doglianza integrante il primo motivo di opposizione, non appare fuor luogo premettere in punto di diritto come – contrariamente a quanto adombrato dall'odierna parte opponente – il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità giammai abbia affermato il principio per cui, ai fini della prova della legittimazione ad agire nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., sia sempre inidonea la produzione dell'avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale.
Piuttosto, la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n. 15884;
Cass. 26 giugno 2019, n. 17110).
In tale prospettiva, cioè, la Suprema Corte ha ritenuto che l'avviso di cessione oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisca un elemento che – laddove contenente l'indicazione dei criteri identificativi delle categorie dei rapporti ceduti in blocco – può essere pienamente utilizzato sul piano probatorio ai fini della prova della legittimazione ad agire.
In tal modo, quindi, i giudici di legittimità hanno postulato che il problema della legittimazione attenga al piano delle evidenze documentali da fornirsi, profilo in relazione al quale può assumere per l'appunto rilievo anche l'avviso di cessione depositato dal cessionario.
A questo proposito, anzi, la Suprema Corte ha chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. 13 giugno 2019,
n. 15884, in motivazione).
L'orientamento è stato peraltro ripreso anche dalla giurisprudenza successiva
(Cass. 22 aprile 2024, n. 10860; Cass. 20 luglio 2023, n. 21821; Cass. 10 febbraio
2023, n. 4277) e non appare in contrasto con quello inaugurato da Cass. 22 giugno
2023, n. 17944 (a sua volta seguita da numerose pronunce in tema di legittimazione all'impugnazione del cessionario: cfr., sul punto, ad esempio, Cass. 22 aprile 2024,
n. 10786 e Cass. 29 febbraio 2024, n. 5478), atteso che la pronuncia in questione – nel distinguere a seconda che sia contestata o meno l'esistenza stessa della cessione
– lascia impregiudicata l'applicazione dell'orientamento sopra richiamato ogniqualvolta venga in gioco unicamente la questione dell'individuazione dell'oggetto della cessione: nelle parole dei giudici di legittimità, infatti, “in tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso
e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario” (Cass. 22 giugno 2023,
n. 17944, in motivazione).
Anzi, in tale eventualità la sopra citata Cass. 22 giugno 2023, n. 17944 espressamente evidenzia come la prova possa essere fornita con ogni mezzo ed anche in via indiziaria: si afferma infatti che “la prova della cessione di un credito non
è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario”. Così chiarito il quadro normativo di riferimento, osserva questo giudice come – alla luce delle deduzioni sollevate dall'opponente nel caso di specie – venga in gioco unicamente il problema della riconducibilità del credito al novero di quelli oggetto di cessione e come tale prova sia stata fornita dall'odierna parte opposta.
Anzitutto, occorre evidenziare come l'avviso di cessione oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale depositato dall'odierna parte opposta (documento pienamente utilizzabile quanto all'individuazione dei criteri identificativi della cessione per le ragioni sopra ampiamente rappresentate) indichi una serie di criteri tali da ricomprendere il contratto di mutuo fondiario del 26/9/2008.
Invero, l'avviso fa riferimento a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio
1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate”.
Tali condizioni appaiono rispettate nel caso di specie, atteso che, da un lato, il riferimento contenuto nell'avviso di cessione è onnicomprensivo (postulandosi la ricomprensione nella cessione di “tutti” i crediti aventi determinate caratteristiche), nonché, dall'altro lato, quelle caratteristiche riguardano indubbiamente anche il credito nascente dal rapporto per cui è causa, trattandosi di un mutuo risalente al periodo temporale di riferimento e qualificabile come attività “deteriorata” in ragione dell'avvio di procedura espropriativa già in data antecedente alla cessione.
A ciò si aggiunga che la lista contenente l'elenco dei crediti cui rinvia l'avviso di cessione fornisce ulteriore riscontro alla circostanza sopra riportata: occorre infatti tener presente che la predetta lista reca l'indicazione anche degli estremi di un rapporto coincidente con il contratto di mutuo, atteso che viene richiamato il numero 51414340 (cfr. la p. 108 della lista) che – al netto delle usuali modifiche conseguenti alle organizzazioni gestionali interne – corrisponde nel nucleo essenziale al numero identificativo del contratto del 26/9/2008.
§ 4. Non merita condivisione nemmeno il secondo motivo di opposizione.
Sul punto, infatti, è sufficiente richiamare il consolidato principio secondo il quale “al fine di stabilire se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso, integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (cfr., tra le tante, Cass.
27 agosto 2015, n. 17194).
Tale verifica appare piuttosto agevole nel caso di specie: dal corpo del contratto
(art.2) emerge che l'importo è stato erogato in unica soluzione contestualmente alla stipulazione e che i mutuatari hanno espressamente riconosciuto di ricevere l'intero importo del mutuo dandone quietanza.
Né depone in senso contrario la circostanza che la somma mutuata sia stata contestualmente costituita in pegno a favore dello stesso mutuante.
A ben vedere, la stessa possibilità giuridica di consegnare la cosa data in pegno non solo non esclude ma, anzi, presuppone che il costituente sia entrato nella disponibilità delle somme.
A ciò si aggiunga come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – con sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025 – abbiano definitivamente chiarito che “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa
a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
§ 5. Infine, risulta infondata la doglianza complessivamente integrante il terzo motivo di opposizione.
§ 5.1. Anzitutto, non si ravvisa la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria.
Sul punto, una violazione di tal fatta non può desumersi dal ricorso nel caso di specie al metodo dell'ammortamento c.d. alla francese: le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno infatti precisato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Sez.
Un. 29 maggio 2024, n. 15130). Peraltro, nel caso di specie il contratto reca l'indicazione esplicita dell'ammontare della rata fissa dovuto e lo sviluppo analitico del complessivo ammortamento, in tal modo fornendo al cliente tutti gli elementi per valutare l'onerosità del rapporto e, quindi, rispondendo pienamente alla ratio dell'art. 117 T.U.B.
La violazione delle norme in tema di trasparenza nemmeno può ricollegarsi alla pretesa erronea indicazione del c.d. o all'omessa indicazione del T.A.E. CP_7
Sotto il primo profilo, infatti, giova ricordare come – secondo la giurisprudenza di legittimità – “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. 9 dicembre 2021, n. 39169; Cass. 14 febbraio 2023, n. 4597).
Con riguardo al secondo profilo, poi, è appena il caso di evidenziare come la normativa dell'art. 117 T.U.B. non imponga un onere di indicazione dei tassi aggiuntivo rispetto a quello risultante dalla chiara indicazione di tutte le voci di costo (adempimento che, nel caso di specie, risulta ampiamente rispettato).
§ 5.2. Ritiene questo giudice che non sussista poi l'asserita violazione del divieto di anatocismo.
Al riguardo, non si ignora come una parte della giurisprudenza di merito abbia talvolta positivamente valutato – sebbene con argomentazioni talvolta del tutto apodittiche – la tesi secondo cui il sistema dell'ammortamento alla francese determinerebbe un fenomeno anatocistico.
Nondimeno, trattasi di argomentazione che non appare condivisibile.
Senza entrare nel dettaglio delle modalità di costruzione dei piani di ammortamento, è sufficiente osservare come il metodo in questione si incentri sulla preventiva individuazione di una rata idonea ad assicurare il pagamento del capitale e degli interessi pattuiti e sulla successiva costruzione del piano medesimo.
Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, una volta individuato (sulla base di una formula matematica) l'ammontare della rata, la costruzione del piano di rimborso procede secondo una serie di passaggi e cioè: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata;
2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata;
3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo;
4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata;
5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata;
6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo sui cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata.
Dalla ricostruzione sopra operata appare evidente allora come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi tale da dar luogo alla violazione del divieto ex art. 1283 cod. civ.: il metodo francese comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
§ 5.3. Infine, del tutto generica è l'affermazione in punto di pretesa usurarietà del tasso d'interesse convenuto.
A ben vedere, l'opponente non ha operato alcuna specifica allegazione sul punto, limitandosi a richiamare il contenuto di un provvedimento di merito che – al di là della condivisibilità o meno della soluzione affermata – in alcun modo consente di circostanziare rispetto al caso di specie una deduzione come quella del superamento del tasso soglia anti-usura (deduzione che richiederebbe l'indicazione del tasso effettivo globale del rapporto).
§ 6. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata.
Per quanto concerne il regolamento delle spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza nei rapporti con le controparti costituite e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa determinato sulla scorta del credito azionato dal pignorante (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
Per la posizione dell'odierna parte opposta la liquidazione viene operata con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, laddove per la fase di trattazione/istruttoria la relativa voce è oggetto di diminuzione in ragione della mancanza di un'istruzione concretamente svolta (ciò che determina una minore attività difensiva).
Per la posizione delle parti convenute la liquidazione viene operata per tutte le fasi con riduzione nei termini massimi consentiti in ragione della minore attività difensiva conseguente alla posizione meramente adesiva.
Le spese della fase a cognizione sommaria dell'opposizione (ivi comprese quelle del sub-procedimento cautelare di reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c.) restano liquidate nella misura determinata con l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 23/11/2021 e con quella del Collegio del 18/3/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia della parte convenuta
[...]
TR
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida come segue: in favore di parte opposta euro 11.268,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
in favore di ciascuna delle parti convenute e CP_3 CP_4
euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
[...] generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed
IVA come per legge.
Napoli, 04/06/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea