Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 14274/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14274/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a VILLARICCA (NA) il 08/09/1979 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VISCIANO VIVIANA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. FALSO FRANCESCO e AGOSTINO DE FEO
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento del T.F.R. e delle ultime mensilità dal Fondo di Garanzia
CP_1
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16/11/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda amministrativa per il pagamento del T.F.R. e delle ultime mensilità dal Fondo di Garanzia di aver conseguito il decreto ingiuntivo n. CP_1
1341/2017 del Tribunale di Napoli Nord, di essere stato ammesso al passivo fallimentare;
che l' ha rigettato la richiesta in sede amministrativa;
di aver CP_1 presentato ricorso;
di aver diritto ad € 5.758,31 a titolo di T.F.R. ed € 6.745,98 a titolo di ultime mensilità.
1
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 221 co. 4 d.l.
34/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la pretesa creditoria azionata per conseguire il pagamento del T.F.R. e delle ultime mensilità dal Fondo di
Garanzia.
In base all'art. 2 l. 297/1982 il Fondo di Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del
T.F.R. nonché delle ultime tre retribuzioni così come previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs.
80/1992.
Presupposto fondamentale dell'intervento sostitutivo del fondo è rappresentato dall'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla procedura concorsuale attivata.
Il fondo interviene, pertanto, dopo che è stata accertata l'insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore.
La legge prevede, come ipotesi residuale, ex art. 2 co. 5 d.lgs. 297/1982 che qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla legge fallimentare, l'intervento del fondo è consentito solo dopo l'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata per realizzare il credito.
Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad una preventiva verifica giudiziale del credito ed alla accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore (datore di lavoro).
Nel caso in esame, risulta provato documentalmente la presentazione della domanda amministrativa e risulta documentata l'ammissione al passivo fallimentare di parte ricorrente.
Per quanto riguarda il T.F.R., l'ente previdenziale si limita a formulare solo ed esclusivamente l'eccezione di improponibilità del ricorso in ragione della mancata presentazione del modello SR52.
2 Nel caso in esame, però, parte ricorrente ha depositato la ricevuta di presentazione di tale domanda dal cui esame emerge come vi fossero allegati anche i documenti relativi all'ammissione al passivo, dichiarato esecutivo e la relativa domanda di insinuazione.
Per quanto riguarda l'eccezione specificamente proposta dall' occorre CP_1 evidenziare come la mancata presentazione della documentazione richiesta in sede amministrativa dall' non incide né sulla proponibilità del ricorso, in quanto la CP_1 domanda amministrativa è stata correttamente presentata, né sulla fondatezza della pretesa creditoria di parte ricorrente in quanto non ne costituisce un elemento costitutivo ma rappresenta solo ed esclusivamente l'adempimento di un onere di collaborazione della parte.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
9231/2010) secondo cui “Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell' in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato CP_1 accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' in riferimento alla determinazione CP_1 della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore. (Nella specie, l' aveva rifiutato il pagamento del t.f.r. al CP_1 lavoratore a causa della mancata consegna del modello t.f.r. 3 bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto l'interpretazione dell' "contra legem", poiché determinava il venir meno del diritto CP_1 del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto)”.
L' inoltre, non contesta i presupposti applicativi dell'istituto in esame. D'altra CP_1 parte, parte ricorrente è stata ammessa al passivo della società datrice di lavoro per l'importo dovuto a titolo di T.F.R. e ora richiesto nei confronti dell'ente previdenziale.
3 Parte ricorrente, inoltre, ha allegato al ricorso amministrativo ed alla domanda amministrativa anche le richieste al curatore di rilascio del modello SR52 senza ricevere alcun riscontro.
Per tali ragioni, la domanda relativa al T.F.R. deve ritenersi fondata.
Per quanto riguarda, invece, le ultime mensilità, per una corretta risoluzione della questione della sussumibilità del credito retributivo riferibile alle ultime mensilità nel periodo indicato dalla normativa in esame, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2 co. 1 d.lgs. 80/1992 che fa riferimento ai “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
”.
Secondo l'inequivoco dato letterale, sono sussumibili nella norma in esame solo ed esclusivamente le voci che hanno, da un lato natura retributiva, e dall'altro, siano riferibili all'ultimo trimestre di lavoro entro l'anno dall'inizio della procedura esecutiva.
Il meccanismo di accollo cumulativo ex lege dei debiti del datore di lavoro da parte del
Fondo di garanzia, infatti, non riguarda tutti i crediti vantati dal lavoratore nei confronti del datore ma risulta limitato solo ed esclusivamente ai crediti aventi natura retributiva (T.F.R. e ultime tre mensilità) maturati entro un determinato arco di tempo.
Non sussiste, infatti, nessuna obbligazione solidale tra il Fondo di Garanzia ed il datore di lavoro in quanto il lavoratore, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, risulta titolare, nei confronti del fondo, di un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, avente natura distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione retributiva datoriale, la quale, invece, conserva la natura giuridica di obbligazione di diritto comune. Il che rappresenta il logico corollario dello scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa che le norme, nazionali e sovranazionali, intendono perseguire.
Tali considerazioni sono confermate anche dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE causa C-69/08) secondo cui “dall'altro lato, il fine sociale della direttiva 80/987 consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (sentenza TI e a., cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata). 28 Nondimeno, a norma dell'art. 2, n. 2, della direttiva
80/987, compete al diritto nazionale precisare il termine «retribuzione» e definirne il contenuto (sentenza 16 dicembre 2004, causa C-520/03, , Racc. pag. Persona_1
4 I-12065, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata)” e dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 30712/2017), pronunciatasi su un caso di identificazione del dies a quo della prescrizione annuale del credito dovuto a titolo di mensilità aggiuntive afferenti solo le ultime tre mensilità, secondo la quale “secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è invero consolidato in materia con riferimento al TFR, ma sulla scorta di principi più generali relativi al Fondo ed alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro (da ultimo Cass. ordinanza 26819/2016, Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cass. n. 27917 del 19 dicembre 2005) - va ritenuto che, nel caso in cui si controverta di crediti di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire
"crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono", il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del CP_1 datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L.
n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale. Che, pertanto, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva). E' stato altresì affermato che il Fondo di garanzia costituisca attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è CP_1
5 già espressa con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939). Mentre la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (in particolare dell'art. 1310 c.c.) e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016
n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio 2013, a 10875, 23 luglio 2012, n. 12852).
Pertanto la domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti dell' per il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, CP_1 ma soggiace ad una autonoma disciplina con identificazione del dies a quo dalla maturazione della fattispecie attributiva del diritto, come sopra identificata ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 richiamato dal D.Lgs. n. 80 del 1992. D'altronde l'esecutività dello stato passivo accerta l'esistenza del credito del lavoratore e gli consente di rivolgersi subito all' (Cass. 20547 e 20548/2015) ai sensi delle norme CP_1 di legge sopraindicate”.
Per le mensilità richieste, parte ricorrente, al fine di munirsi di un valido titolo esecutivo, ha prima proposto un ricorso monitorio nei confronti del proprio datore, che
è stato poi dichiarato fallito in un momento successivo.
A questo punto, il giudicante ritiene di condividere la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 22011/2008; cfr. anche Cass. 8062/2016) pronunciatasi su casi analoghi al presente secondo cui “5. Passando alla disamina delle disposizioni normative disciplinanti la fattispecie in parola, deve anzitutto rilevarsi che, nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto a procedura concorsuale, l'intervento del Fondo di garanzia è subordinato all'esito negativo dell'esecuzione forzata individuale (cfr L. n.
297 del 1982, art. 2, comma 5, richiamato D.Lgs. n. 80 del 1982, art. 2, comma 3, in base al quale "Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti") e che, pertanto, per poter accedere all'intervento del Fondo di garanzia, il lavoratore si trova nella necessità di procurarsi il titolo esecutivo indispensabile per dare corso alla procedura esecutiva. Deve perciò convenirsi che le esigenze di effettività della tutela dei crediti lavorativi apprestata
6 dalla normativa in parola verrebbero ad essere (irragionevolmente) conculcate qualora, come prospettato dal ricorrente, si seguisse un'interpretazione strettamente letterale della disposizione (D.Lgs. n. 80 del 1982, art. 1, comma 1, lett. b) che ne garantisce il soddisfacimento soltanto laddove detti crediti siano inerenti a mensilità
(in particolare, le ultime tre del rapporto di lavoro) "rientranti nei dodici mesi che precedono: ... b) la data di inizio dell'esecuzione forzata"; in tal modo, infatti, verrebbe addossato al lavoratore il rispetto di un termine ricollegato ad un evento,
l'inizio dell'esecuzione forzata individuale, che può intervenire a molto tempo di distanza dalla domanda diretta alla necessaria precostituzione del titolo esecutivo (e della stessa cessazione dei periodi di occupazione ai quali si riferiscono le retribuzioni non corrisposte), senza che peraltro il tempo (successivo alla domanda giudiziaria) richiesto per la formazione del titolo sia nella concreta disponibilità dell'interessato. 6.
Ne discende che, avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla
Corte di Giustizia nella sentenza 10 luglio 1997 e nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, si rende necessario calcolare il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata (D.Lgs. n. 80 del 1982, art. 1, comma 1, lett. b) senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
7. Ne consegue che, in caso di contestazione, onde verificare se i crediti per i quali viene richiesto l'intervento del Fondo di garanzia rientrino o meno del termine di dodici mesi calcolato a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata, diventa indispensabile l'accertamento della data di proposizione dell'azione giudiziaria volta alla precostituzione del titolo esecutivo e di quella di formazione di quest'ultimo, così da poter escludere dal computo il lasso di tempo intercorso fra tali due date. La sentenza impugnata, pur avendo correttamente evidenziato la necessità, ai fini dell'esperimento della procedura esecutiva individuale, della precostituzione del titolo esecutivo, ha ritenuto la fondatezza della domanda sul solo rilievo del tempestivo inizio della procedura esecutiva non appena conseguito il possesso, da parte del ricorrente, del titolo esecutivo che ne consentiva l'esperimento, senza interrogarsi (e procedere quindi al relativo accertamento) in ordine all'ampiezza del
7 lasso di tempo intercorso tra la data di proposizione dell'azione giudiziaria volta alla precostituzione del titolo esecutivo e quella di formazione di quest'ultimo e senza, conseguentemente, verificare se il termine di dodici mesi da calcolarsi a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata fosse stato rispettato pur escludendone il lasso di tempo suddetto.”.
Non possono essere, dunque, condivisi i precedenti giurisprudenziali depositati da parte ricorrente in quanto, per ritenere soddisfatto il requisito temporale annuale, non
è possibile valorizzare qualsiasi iniziativa del lavoratore ma solo quell'iniziativa che sia utile, nel caso concreto, all'accertamento dei presupposti per l'erogazione della prestazione in esame. Il che è stato confermato dalla costante e consolidata giurisprudenza di legittimità a partire dalla pronuncia (Cass. 16249/2020) con cui la
Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice dell'appello per aver ritenuto sufficiente “qualsiasi” iniziativa del lavoratore, indipendentemente dal suo esito e della sua rilevanza per l'accertamento dei presupposti dell'intervento del Fondo di Garanzia.
Secondo tale decisione, infatti, “26. In conclusione, l'iniziativa del lavoratore assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso e, conseguentemente, al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da dette iniziative giudiziali non scatta la tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione”.
Nel caso in esame, devono essere sanzionate le carenze assertive contenute in ricorso in quanto parte ricorrente non ha allegato e non ha provato né a quale periodo si riferiscono i crediti retributivi richiesti, come espressamente eccepito da parte resistente, né la data di deposito del ricorso monitorio nè la data di presentazione dell'istanza per la dichiarazione del fallimento.
Risulta, infatti, provata documentalmente solo la data di emissione del decreto ingiuntivo (23.11.2017).
Occorre, infatti, evidenziare come dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del luglio 2016 alla data di emissione del decreto ingiuntivo (23.11.2017) risulta ampiamente decorso il termine annuale.
Per tali ragioni, deve ritenersi che le mensilità richieste non rientrino nell'arco di tempo considerato dall'art. dall'art. 2 co. 1 d.lgs. 80/1992.
Per tali ragioni, l' deve essere condannata al pagamento solo dell'importo a CP_1 titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
8 Le spese di lite sono compensate per la metà e per la restante parte seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' quale Fondo di CP_1
Garanzia, al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di €
5.758,31 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. liquida le spese di lite in complessivi € 1.865,00 oltre rimb. Forf. al 15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 50% e condanna l al CP_1 pagamento in favore di parte ricorrente del restante 50% delle spese, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 11/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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