Sentenza 28 maggio 2025
Decreto cautelare 29 agosto 2025
Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Saladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidio Ospedaliero G.F. Ingrassia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sull’ordinanza n. 2891/2023 del Tribunale civile di Palermo, sezione III.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha adito questo Tribunale per l’ottemperanza dell’ordinanza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale civile di Palermo ha condannato il Presidio ospedaliero G.F. Ingrassia di Palermo al pagamento in favore del ricorrente di euro 18.232,50, oltre interessi legali dal giorno della sentenza sino al saldo, nonché al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’attore, da distrarsi in favore del procuratore (avv. -OMISSIS-), dichiaratosi antistatario, liquidandole in complessivi euro 3.397,00 oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato dell’ordinanza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione del 28 febbraio 2025, agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo a mezzo pec al Presidio ospedaliero, in data 24 aprile 2023, di cui è stata fornita prova.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato; nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta , nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il Dirigente generale del Dipartimento della Pianificazione strategica dell’Assessorato regionale della Salute, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo dipartimento, munito delle necessarie competenze.
Si deve, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019); l’incarico deve intendersi di natura sostitutiva, con la conseguenza che l’attività di mero impulso agli uffici dell’amministrazione tenuta all’ottemperanza non costituisce corretta esecuzione dell’incarico;
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) la relativa richiesta andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT” .
Infine, le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza – devono essere liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini indicati in parte motiva; nomina commissario ad acta , nei termini ed ai fini indicati in motivazione, il Dirigente generale del Dipartimento della Pianificazione strategica dell’Assessorato regionale della Salute, con facoltà di delega.
Condanna il Presidio Ospedaliero G.F. Ingrassia di Palermo alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 1.400,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ed oltre il rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti e si trasmetta a mezzo pec al commissario ad acta .
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.