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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/11/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1537 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA e domiciliati in Parte_1 Parte_2
Casamassima (BA) presso lo studio e gli indirizzi digitali degli avv.ti Massimo Birardi e Monica Portaccio, che li rappresentano e difendono per procura in atti --------------------------------------------------------------appellanti E
Controparte_1
domiciliata in Cassano delle Murge (BA) presso
[...] lo studio dell'avv. Simona Irene Valentino che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti --------------------------------------------------- appellata
Oggetto: opposizione a d.i. in tema di rapporti bancari
Conclusioni: all'udienza cartolare del 23.5.2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato il 14.12.2015, e Parte_1 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 provvisoriamente esecutivo n. 3772/2015 emesso in loro danno dal Tribunale di Bari il 22.9.2015 per l'importo complessivo di € 310.686,27, pagina 1 di 15 oltre interessi e spese della procedura monitoria, su istanza della
[...]
a Controparte_2 CP_1 titolo di residui impagati relativi ad un mutuo ipotecario a tasso variabile del 24/05/2007 e ad un mutuo fondiario a tasso fisso del 15/11/2010, entrambi stipulati dal e garantiti dalla Parte_1 Parte_2
Gli opponenti, nello specifico, deducevano: la nullità del decreto ingiuntivo per duplicazione dei titoli e mancanza, sulla copia notificata, dell'attestazione di conformità prevista dalla legge;
l'infondatezza della pretesa creditoria, in ragione dei vizi da cui erano affetti i rapporti (nullità dei mutui dovuta all'adozione del piano di ammortamento “alla francese”, alla mancanza di un'univoca indicazione del tasso, all'applicazione di tassi di interesse usurari o ultralegali, alla omessa indicazione dell'indicatore sintetico di costo, nonché all'illegittima applicazione dell'anatocismo e di spese non specificamente indicate).
Denegata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio, con successiva relazione integrativa.
Dopo la formulazione di proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. non accettata dagli attori, il Tribunale di Bari, con sentenza (non notificata) n. 3655/2022 emessa il 10.10.2022, rigettava l'opposizione e dichiarava la definitiva efficacia esecutiva del d.i., condannando e Parte_1
in solido a rifondere all'opposta le spese di lite e di ctu. Parte_2
Con atto di citazione notificato il 9.11.2022, i soccombenti proponevano tempestivo appello avverso la prefata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, dichiararsi la nullità parziale dei due contratti di mutuo e delle relative fideiussioni, con conseguente rideterminazione del saldo a debito e liberazione della garante, nonché condannarsi la banca appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in appello la Controparte_1
la quale eccepiva preliminarmente
[...]
l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 348 bis, 342 e 345 c.p.c. e ne contestava la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, vinte le spese di questo grado.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 23.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. pagina 2 di 15 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
Va preliminarmente esaminata l'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un “percorso logico alternativo a quello del primo giudice” debba necessariamente tradursi in un
“progetto alternativo di sentenza”, perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 cpc, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (2017/n. 27199), enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua pagina 3 di 15 diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., nello stesso senso, anche Cass. 2018/n. 13535; Cass. SS.UU. 2022/n. 36481).
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo gli appellanti circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare il totale sovvertimento della decisione impugnata.
Parimenti infondata è l'eccezione di violazione del divieto di nova in grado d'appello.
Le censure alla decisione impugnata non implicano profili di novità inammissibili ex art. 345 c.p.c. in quanto involgono questioni rilevabili anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. E' principio consolidato che “la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, risultino ex actis e siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi” (Cass. 2024/n. 4867); che “il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia -, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.” (Cass. SS.UU., 2017 n. 7294; conf. Cass. 2018/n. 19251; Cass. 2019/n. 26495; Cass. 2025/n. 22102). Il giudice d'appello ha, dunque, il potere-dovere di rilevare in via ufficiosa una nullità negoziale, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo (Cass. 2023/n. 34590), con l'unico limite del divieto di pagina 4 di 15 nuove prove in appello, tale rilievo officioso non determinando alcun aggiramento delle regole del contraddittorio. Nel caso in esame, ove gli attori avevano già chiesto in primo grado dichiararsi la nullità delle clausole relative agli interessi e l'illegittimità dell'anatocismo, la deduzione (anche) di nuovi profili di nullità parziale delle stesse clausole relative agli interessi, compiuta sulla base di quanto già ritualmente acquisito agli atti in primo grado, non implica alcuna violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. Del pari esaminabile in questa sede è l'eccezione di nullità parziale delle fidejussioni, pur prospettata per la prima volta dagli attori solo con la comparsa conclusionale depositata in primo grado. Come più volte affermato dalla S.C., “in tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fidejussione a valle dipendente da intesa restrittiva a monte, in quanto eccezione in senso lato, è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado d'appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, co. 3 c.p.c., la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove dirette alla dimostrazione della nullità stessa” (sic, da ultimo, Cass. 2025/n. 416). Lo stesso è a dirsi in relazione alla pretesa vessatorietà della clausola n. 6 delle fidejussioni (anch'essa prospettata per la prima volta solo negli atti conclusivi del primo grado) che pure costituisce questione esaminabile anche d'ufficio finanche in sede esecutiva e dopo la formazione del giudicato sul d.i. non opposto, secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. 2023/n. 9479.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
Con il primo motivo, si denuncia l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, della rilevanza del tipo di ammortamento alla francese sotto il profilo dei maggiori costi che ne deriverebbero e della mancanza di univocità dei tassi.
Si lamenta, in particolare, che il regime di interesse composto adottato (e non specificamente approvato dal mutuatario) determinerebbe costi occulti non esplicitati in contratto;
che vi sarebbe discrasia tra TAN e TAEG;
che tale divergenza sarebbe causa di indeterminatezza delle condizioni contrattuali e di difetto di trasparenza, da cui dovrebbe scaturire il ricalcolo dei rapporti al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
Il motivo è privo di pregio. pagina 5 di 15 Deve escludersi che il regime di ammortamento alla francese dovesse essere specificato in contratto, che lo stesso abbia dato luogo ad una maggiore onerosità non esplicitata in contratto e che abbia provocato una indeterminatezza dei tassi di interesse e una violazione degli obblighi di trasparenza.
A comporre il contrasto giurisprudenziale sorto su tali questioni sono, com'è noto, intervenute nel corso del presente giudizio di appello le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15130 del 29.5.2024 resa in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., affermando che «in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti» (cfr. nello stesso senso Cass. 2025/n. 1167).
La S.C., dopo aver escluso l'esistenza di un fenomeno anatocistico di produzione di interessi su interessi, ha, in particolare, precisato, in relazione alla questione dei pretesi costi occulti, che non esiste una maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento alla francese rispetto a quello all'italiana, che costituisca un prezzo ulteriore e occulto tale da rendere il tasso d'interesse effettivo maggiore del TAN e del TAEG dichiarati in contratto.
Si è infatti osservato che “la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si
pagina 6 di 15 traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
In altre parole, ciò che cambia è solo la distribuzione del pagamento degli interessi nel tempo, che tuttavia non incide sul costo complessivo del finanziamento.
Nell'ammortamento alla francese (a rata costante), la quota interessi è inizialmente più alta e decresce progressivamente, mentre la quota capitale aumenta.
Nell'ammortamento all'italiana (a quota capitale costante), la rata è decrescente, con una distribuzione degli interessi diversa nel tempo, ma il montante complessivo degli interessi finali è lo stesso (in regime di capitalizzazione composta).
Il metodo di ammortamento alla francese non determina perciò rispetto ad altri metodi (a parità di capitale prestato, tasso d'interesse e durata del finanziamento) un differenziale di costo di cui si debba tener conto ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia antiusura.
Né l'esistenza di pretesi costi occulti può essere genericamente desunta, come fa la difesa appellante, dalla dedotta mera discrepanza tra TAN e TAEG che non rivela di per sé alcun fenomeno di produzione di interessi su interessi o di maggiorazione dei costi, ma è del tutto fisiologica se sol si considera che il TAEG indica il costo complessivo degli oneri collegati all'erogazione del finanziamento e dunque, ricomprendendo anche le spese e i costi aggiuntivi, è normalmente più alto del TAN.
Meramente assertivi risultano, in definitiva, i rilievi in ordine alla presunta superiorità dei tassi praticati rispetto a quelli pattuiti.
Vi è da aggiungere per completezza che gli stessi principi esposti dalle SS.UU. sono stati di recente ribaditi anche con riferimento ai mutui a tasso variabile da Cass. 2025/n. 7382 che ha rimarcato: “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene ugualmente calcolata, come nel mutuo a pagina 7 di 15 tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
Nel caso specifico, i predetti elementi risultano tutti specificamente indicati nei piani di ammortamento allegati e sottoscritti contestualmente ai due contratti di mutuo per cui è causa, che recano anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale ed interessi, con conseguente piena possibilità per il cliente di conoscere con precisione le condizioni economiche applicate ad entrambi i rapporti e di ricavare attraverso una semplice sommatoria l'importo totale del rimborso.
Con il secondo motivo di appello, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto tardiva l'eccezione sollevata in comparsa conclusionale di nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e si assume di conseguenza la nullità della clausola derogatrice dell'art. 1957 c.c., che sarebbe altresì abusiva ai sensi del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), stante la qualità di consumatrice della garante Parte_2
Il motivo è palesemente infondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'eccezione non era tardiva perché -come si è detto innanzi- la dedotta nullità costituisce questione rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, purchè i suoi presupposti di fatto risultino ex actis.
La stessa eccezione, per quanto ammissibile in rito ed esaminabile, è tuttavia infondata nel merito. pagina 8 di 15 In linea con quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
“la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (sic Cass. 2024/n. 21841; conf. Cass. 2024/n. 30383; Cass. 2025/n. 657; Cass. 2025/n. 660; Cass. 2025/n. 675; Cass. 2025/n. 1170).
A tali conclusioni la S.C. perviene sulla base della lettura del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 col quale la stessa, nella sua veste di autorità garante della concorrenza tra istituti di credito, ha accertato la contrarietà dello schema ABI del 2002 alla normativa antitrust.
In più passaggi del deliberato la Banca d'Italia si premura infatti di evidenziare le significative differenze che, sotto i profili delle ricadute operative e della funzione economica, sussistono tra i due tipi di fideiussione, rilevando la “maggiore efficienza economica della fideiussione specifica rispetto alla omnibus ed i minori rischi concorrenziali” e, inoltre, puntualizzando che il portato anticoncorrenziale non discende dalla mera simmetrica adozione delle singole clausole considerate abusive, bensì dal loro aggregato all'interno dello schema omnibus, caratterizzato, per sua natura, dalla possibilità di garantire una pluralità indefinita di rapporti anche futuri, con conseguente alterazione delle dinamiche concorrenziali.
Ne discende che, solo con riferimento al modello di fidejussione omnibus, può eventualmente prospettarsi l'invalidità parziale della garanzia limitatamente all'indicata clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (secondo quanto precisato da Cass. SS.UU. 2021/n. 41994), che non può invece estendersi alle fideiussioni specifiche, ossia quelle prestate in relazione ad una determinata obbligazione o per un singolo rapporto.
Nel caso di specie, entrambe le garanzie prestate dalla non sono Parte_2 evidentemente fideiussioni omnibus, ma specifiche, prestate con scritture private intitolate “atto di fideiussione con limitazione di importo a garanzia pagina 9 di 15 del presente contratto di mutuo ipotecario cui è allegato” e “atto di fideiussione con limitazione di importo a garanzia di specifico rapporto di finanziamento con rientro rate (fideiussione specifica”, richiamate nei singoli contratti del 2007 e 2010 e rilasciate a garanzia dei soli rapporti di mutuo sottoscritti dal debitore principale e non anche di ulteriori rapporti presenti e/o futuri eventualmente intercorsi tra il e la banca. Parte_1
Tale qualificazione emerge chiaramente dal contenuto negoziale, dal momento che dette garanzie non si estendono a obbligazioni diverse, né presentano carattere generale o indeterminato, ponendosi, pertanto, al di fuori dell'ambito oggettivo dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia.
Atteggiandosi, dunque, le due fideiussioni in esame quali fideiussioni specifiche, poiché riferite esclusivamente ai due contratti di finanziamento stipulati dal D' e non anche ad ulteriori obbligazioni da questi Parte_1 assunte a diverso titolo verso l'istituto mutuante, già per questo solo motivo (e a prescindere da ogni altra considerazione in ordine all'epoca -2007 e 2010- di al periodo - Parte_3 dal 2002 al 2005- oggetto di indagine da parte della Banca d'Italia) potrebbe affermarsi l'infondatezza dell'eccezione di invalidità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.
Ciò in quanto il richiamato provvedimento della Banca d'Italia non reputa di per sé illegittima detta clausola (è anzi pacifico che la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. possa essere pattiziamente esclusa -cfr. da ultimo Cass. 2025/n. 835), ma ne ravvisa l'illiceità solo qualora inserita nell'ambito di una fideiussione omnibus conforme allo schema ABI.
Ma vi è di più.
Rileva il Collegio che nessun interesse avrebbe, in ogni caso, l'appellata all'accertamento della nullità dell'indicata clausola di deroga Parte_2 all'art. 1957 c.c. contenuta nelle fidejussioni specifiche da lei sottoscritte, dal momento che la stessa, non avendo tempestivamente proposto l'eccezione di decadenza per inosservanza del termine semestrale, non potrebbe comunque ricavarne l'effetto liberatorio sperato, né conseguirne altro risultato utile.
È affermazione pacifica nella giurisprudenza di questa Corte in linea con quella di legittimità che l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni bancarie va necessariamente raccordata con il sistema delle preclusioni processuali previste dall'ordinamento. pagina 10 di 15 Infatti, essendo quella di decadenza ex art. 1957 c.c. considerata un'eccezione in senso stretto (cfr. da ultimo Cass. 2025/n. 835), la sua mancata proposizione entro i termini di rito preclude definitivamente al giudice la verifica della tempestività dell'azione esperita dal creditore, facendo venir meno il concreto e attuale interesse del garante ad ottenere la declaratoria di nullità parziale della garanzia prestata. Nella fattispecie, deve quindi senz'altro dichiararsi inammissibile, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., l'eccezione di nullità della clausola di deroga al termine semestrale di decadenza, poiché la fidejubente
- che ha invocato l'applicazione della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. quale effetto conseguente alla nullità della clausola convenzionale di rinuncia al predetto termine - ha tardivamente sollevato solo con la comparsa conclusionale depositata in primo grado la predetta eccezione di decadenza.
In tal senso si è più volte espressa la S.C., laddove ha precisato che “la nullità della fidejussione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una <> eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali” (sic Cass. ord. 2020/n. 4175; conf. Cass. 2023/n. 4983; Cass. 2024/n. 8023).
In definitiva, quindi, “la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza a monte, è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. 2025/n. 1851).
La natura dirimente di tale rilievo assorbe e rende superfluo l'esame anche dell'altra eccezione di vessatorietà ex artt. 33, co.
2-36 Cod. Consumo della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.p.c. che, ove pure fosse per ipotesi fondata, sarebbe comunque anch'essa insuscettibile di produrre qualsiasi effetto liberatorio per la garante, in mancanza della tempestiva proposizione dell'eccezione di decadenza dal termine semestrale.
pagina 11 di 15 Con il terzo motivo di appello, si censura la decisione impugnata nella parte relativa alla regolazione delle spese di lite del primo grado, deducendo che - avuto riguardo alla controvertibilità delle questioni trattate e al sopravvenuto mutamento giurisprudenziale in materia di usura - il Tribunale avrebbe dovuto disporre la compensazione quantomeno parziale delle spese processuali.
Il motivo è infondato.
Premesso che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria, né costituisce un risarcimento del danno, ma è un'applicazione del principio di causalità in base al quale l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo, il principio cardine che regola la materia è, com'è noto, il criterio della soccombenza, rispetto al quale la compensazione si pone oggi come un'eccezione.
Nella specie, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado nel dicembre 2015, la disciplina applicabile è infatti quella di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c., come sostituito dall'art. 13 DL 2014/n. 132 conv. con modifiche in L. 2014/n. 162, che prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per l'intero, oltre che nel caso (mai mutato) della soccombenza reciproca, solo nelle ipotesi tipizzate di assoluta novità della questione trattata (vale a dire di assenza di precedenti giurisprudenziali in argomento) e di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (cioè di novità dell'interpretazione prescelta dal giudice rispetto ad un pregresso consolidato orientamento) (cfr. Cass. 2018/n. 14624), cui si aggiungono, per effetto della sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, quelle di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (sic Cass. 2020/n. 3977; conf. Cass. 2019/n. 4696), come ad es. il sopraggiungere di una norma di interpretazione autentica o di uno jus superveniens con efficacia retroattiva che mutino il quadro di riferimento della causa, alterando i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (cfr. in tal senso Cass. 2024/n. 12545).
Nel caso in esame, non può dirsi verificato, nelle more del giudizio del primo grado, alcun mutamento o revirement giurisprudenziale rispetto ad un pregresso orientamento consolidato, che potesse giustificare l'invocata compensazione delle spese di lite.
pagina 12 di 15 Sin dall'epoca di introduzione del giudizio di primo grado non esisteva invero alcun indirizzo univoco e costante che affermasse la tesi del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura, ma vi era un chiaro contrasto di opinioni che è stato risolto solo da Cass. SS.UU. 2020/n. 19597, cui hanno fatto seguito Cass. 2021/n. 31615, Cass. 2022/n. 14214, Cass. 2024/n. 16526, così consolidando la tesi del divieto di cumulo.
In altre parole, non esisteva alcun orientamento granitico disatteso dal giudice di prime cure, ma, da un lato, vi erano alcune pronunce di legittimità, recepite da una parte della giurisprudenza di merito, che già affermavano l'impossibilità di sommare gli interessi corrispettivi e quelli moratori ai fini del ricalcolo del TEG, attesa la loro diversa funzione (v. Cass. 2019/n. 17447). Dall'altro, ulteriori pronunce di legittimità (tra cui Cass. 2017/n. 23192) che affermavano l'opposto principio, cui si conformava un'altra parte della giurisprudenza di merito.
Uguali rilievi possono farsi in merito alla questione, risoltasi solo nelle more del presente giudizio d'appello, legata al piano di ammortamento “alla francese”, dal momento che il vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi negli anni al riguardo aveva portato all'affermazione di tesi diametralmente opposte, sino all'arresto delle Sezioni Unite intervenuto nel maggio 2024 che ha escluso, in termini generali, ogni fenomeno anatocistico, la sussistenza di costi occulti, l'indeterminatezza del tasso di interessi e la violazione degli obblighi di trasparenza.
Assodato dunque che, all'epoca di introduzione del giudizio di primo grado, non vi era affatto un'uniformità interpretativa conforme alle tesi sostenute dagli odierni appellanti, ma una chiara divergenza di opinioni, l'esistenza di un contrasto non integrava il presupposto del mutamento giurisprudenziale, atteso che la decisione impugnata non rappresentava in alcun modo una novità interpretativa rispetto ad un pregresso orientamento costante di segno contrario, ma costituiva solo espressione dell'adesione ad uno delle opzioni ermeneutiche già preesistenti.
Anzi, proprio la sussistenza di tali contrasti non accreditava un ragionevole affidamento dell'attore sulla sicura fondatezza delle proprie ragioni che possa esser stato incolpevolmente alterato dal risultato finale della lite, ma palesava, al contrario, il serio rischio che, all'esito della normale attività interpretativa affidata al giudice, le sorti del giudizio potessero essere diverse da quelle sperate. pagina 13 di 15 Né sono ravvisabili nella fattispecie le gravi ed eccezionali ragioni come delineate a seguito di Corte Cost. 2018/n. 77, posto che, già in relazione alla vecchia e più elastica formulazione dell'art. 92 c.p.c. introdotta dall'art. 45, co. 11 L. 2009/n. 69, si è precisato che «le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo» (sic Cass. 2023/n. 16130; conf. Cass. 2019/n. 9977).
In conclusione, ritiene il Collegio che l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate poteva al più integrare i “giusti motivi” di compensazione di cui all'originaria formulazione dell'art. 92 c.p.c. antecedente alla novella del 2009, ma non in quella attuale, cui l'odierna controversia è soggetta.
Da tanto deriva che legittima è da ritenersi l'impugnata condanna alle spese di lite del primo grado, tanto più se si considera che gli attori sono rimasti comunque integralmente soccombenti anche in relazione agli ulteriori motivi di opposizione sollevati e che i medesimi hanno peraltro ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. del 28/11/2021 con cui il Tribunale, dopo la pronuncia di Cass. SS.UU. 2020/n. 19597, aveva prospettato come possibile soluzione bonaria della controversia la rinuncia agli atti del giudizio con compensazione delle spese di lite e ripartizione a metà dei costi di ctu.
Il rigetto dell'appello fa sì che anche le spese di questo grado seguano l'ordinario criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo ai sensi del DM 2022/n. 147 sulla base dello scaglione tariffario da € 260.000,01 ad € 520.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 9.11.2022 da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
Controparte_1
pagina 14 di 15 CP
avverso la sentenza n. 3655/2022 emessa il 10.10.2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore della banca appellata, delle spese di questo grado, liquidate in complessivi € 17.100 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in osservanza dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il consigliere relatore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 15 di 15
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1537 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA e domiciliati in Parte_1 Parte_2
Casamassima (BA) presso lo studio e gli indirizzi digitali degli avv.ti Massimo Birardi e Monica Portaccio, che li rappresentano e difendono per procura in atti --------------------------------------------------------------appellanti E
Controparte_1
domiciliata in Cassano delle Murge (BA) presso
[...] lo studio dell'avv. Simona Irene Valentino che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti --------------------------------------------------- appellata
Oggetto: opposizione a d.i. in tema di rapporti bancari
Conclusioni: all'udienza cartolare del 23.5.2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato il 14.12.2015, e Parte_1 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 provvisoriamente esecutivo n. 3772/2015 emesso in loro danno dal Tribunale di Bari il 22.9.2015 per l'importo complessivo di € 310.686,27, pagina 1 di 15 oltre interessi e spese della procedura monitoria, su istanza della
[...]
a Controparte_2 CP_1 titolo di residui impagati relativi ad un mutuo ipotecario a tasso variabile del 24/05/2007 e ad un mutuo fondiario a tasso fisso del 15/11/2010, entrambi stipulati dal e garantiti dalla Parte_1 Parte_2
Gli opponenti, nello specifico, deducevano: la nullità del decreto ingiuntivo per duplicazione dei titoli e mancanza, sulla copia notificata, dell'attestazione di conformità prevista dalla legge;
l'infondatezza della pretesa creditoria, in ragione dei vizi da cui erano affetti i rapporti (nullità dei mutui dovuta all'adozione del piano di ammortamento “alla francese”, alla mancanza di un'univoca indicazione del tasso, all'applicazione di tassi di interesse usurari o ultralegali, alla omessa indicazione dell'indicatore sintetico di costo, nonché all'illegittima applicazione dell'anatocismo e di spese non specificamente indicate).
Denegata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio, con successiva relazione integrativa.
Dopo la formulazione di proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. non accettata dagli attori, il Tribunale di Bari, con sentenza (non notificata) n. 3655/2022 emessa il 10.10.2022, rigettava l'opposizione e dichiarava la definitiva efficacia esecutiva del d.i., condannando e Parte_1
in solido a rifondere all'opposta le spese di lite e di ctu. Parte_2
Con atto di citazione notificato il 9.11.2022, i soccombenti proponevano tempestivo appello avverso la prefata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, dichiararsi la nullità parziale dei due contratti di mutuo e delle relative fideiussioni, con conseguente rideterminazione del saldo a debito e liberazione della garante, nonché condannarsi la banca appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in appello la Controparte_1
la quale eccepiva preliminarmente
[...]
l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 348 bis, 342 e 345 c.p.c. e ne contestava la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, vinte le spese di questo grado.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 23.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. pagina 2 di 15 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
Va preliminarmente esaminata l'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un “percorso logico alternativo a quello del primo giudice” debba necessariamente tradursi in un
“progetto alternativo di sentenza”, perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 cpc, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (2017/n. 27199), enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua pagina 3 di 15 diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., nello stesso senso, anche Cass. 2018/n. 13535; Cass. SS.UU. 2022/n. 36481).
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo gli appellanti circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare il totale sovvertimento della decisione impugnata.
Parimenti infondata è l'eccezione di violazione del divieto di nova in grado d'appello.
Le censure alla decisione impugnata non implicano profili di novità inammissibili ex art. 345 c.p.c. in quanto involgono questioni rilevabili anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. E' principio consolidato che “la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, risultino ex actis e siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi” (Cass. 2024/n. 4867); che “il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia -, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.” (Cass. SS.UU., 2017 n. 7294; conf. Cass. 2018/n. 19251; Cass. 2019/n. 26495; Cass. 2025/n. 22102). Il giudice d'appello ha, dunque, il potere-dovere di rilevare in via ufficiosa una nullità negoziale, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo (Cass. 2023/n. 34590), con l'unico limite del divieto di pagina 4 di 15 nuove prove in appello, tale rilievo officioso non determinando alcun aggiramento delle regole del contraddittorio. Nel caso in esame, ove gli attori avevano già chiesto in primo grado dichiararsi la nullità delle clausole relative agli interessi e l'illegittimità dell'anatocismo, la deduzione (anche) di nuovi profili di nullità parziale delle stesse clausole relative agli interessi, compiuta sulla base di quanto già ritualmente acquisito agli atti in primo grado, non implica alcuna violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. Del pari esaminabile in questa sede è l'eccezione di nullità parziale delle fidejussioni, pur prospettata per la prima volta dagli attori solo con la comparsa conclusionale depositata in primo grado. Come più volte affermato dalla S.C., “in tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fidejussione a valle dipendente da intesa restrittiva a monte, in quanto eccezione in senso lato, è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado d'appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, co. 3 c.p.c., la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove dirette alla dimostrazione della nullità stessa” (sic, da ultimo, Cass. 2025/n. 416). Lo stesso è a dirsi in relazione alla pretesa vessatorietà della clausola n. 6 delle fidejussioni (anch'essa prospettata per la prima volta solo negli atti conclusivi del primo grado) che pure costituisce questione esaminabile anche d'ufficio finanche in sede esecutiva e dopo la formazione del giudicato sul d.i. non opposto, secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. 2023/n. 9479.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
Con il primo motivo, si denuncia l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, della rilevanza del tipo di ammortamento alla francese sotto il profilo dei maggiori costi che ne deriverebbero e della mancanza di univocità dei tassi.
Si lamenta, in particolare, che il regime di interesse composto adottato (e non specificamente approvato dal mutuatario) determinerebbe costi occulti non esplicitati in contratto;
che vi sarebbe discrasia tra TAN e TAEG;
che tale divergenza sarebbe causa di indeterminatezza delle condizioni contrattuali e di difetto di trasparenza, da cui dovrebbe scaturire il ricalcolo dei rapporti al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
Il motivo è privo di pregio. pagina 5 di 15 Deve escludersi che il regime di ammortamento alla francese dovesse essere specificato in contratto, che lo stesso abbia dato luogo ad una maggiore onerosità non esplicitata in contratto e che abbia provocato una indeterminatezza dei tassi di interesse e una violazione degli obblighi di trasparenza.
A comporre il contrasto giurisprudenziale sorto su tali questioni sono, com'è noto, intervenute nel corso del presente giudizio di appello le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15130 del 29.5.2024 resa in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., affermando che «in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti» (cfr. nello stesso senso Cass. 2025/n. 1167).
La S.C., dopo aver escluso l'esistenza di un fenomeno anatocistico di produzione di interessi su interessi, ha, in particolare, precisato, in relazione alla questione dei pretesi costi occulti, che non esiste una maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento alla francese rispetto a quello all'italiana, che costituisca un prezzo ulteriore e occulto tale da rendere il tasso d'interesse effettivo maggiore del TAN e del TAEG dichiarati in contratto.
Si è infatti osservato che “la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si
pagina 6 di 15 traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
In altre parole, ciò che cambia è solo la distribuzione del pagamento degli interessi nel tempo, che tuttavia non incide sul costo complessivo del finanziamento.
Nell'ammortamento alla francese (a rata costante), la quota interessi è inizialmente più alta e decresce progressivamente, mentre la quota capitale aumenta.
Nell'ammortamento all'italiana (a quota capitale costante), la rata è decrescente, con una distribuzione degli interessi diversa nel tempo, ma il montante complessivo degli interessi finali è lo stesso (in regime di capitalizzazione composta).
Il metodo di ammortamento alla francese non determina perciò rispetto ad altri metodi (a parità di capitale prestato, tasso d'interesse e durata del finanziamento) un differenziale di costo di cui si debba tener conto ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia antiusura.
Né l'esistenza di pretesi costi occulti può essere genericamente desunta, come fa la difesa appellante, dalla dedotta mera discrepanza tra TAN e TAEG che non rivela di per sé alcun fenomeno di produzione di interessi su interessi o di maggiorazione dei costi, ma è del tutto fisiologica se sol si considera che il TAEG indica il costo complessivo degli oneri collegati all'erogazione del finanziamento e dunque, ricomprendendo anche le spese e i costi aggiuntivi, è normalmente più alto del TAN.
Meramente assertivi risultano, in definitiva, i rilievi in ordine alla presunta superiorità dei tassi praticati rispetto a quelli pattuiti.
Vi è da aggiungere per completezza che gli stessi principi esposti dalle SS.UU. sono stati di recente ribaditi anche con riferimento ai mutui a tasso variabile da Cass. 2025/n. 7382 che ha rimarcato: “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene ugualmente calcolata, come nel mutuo a pagina 7 di 15 tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
Nel caso specifico, i predetti elementi risultano tutti specificamente indicati nei piani di ammortamento allegati e sottoscritti contestualmente ai due contratti di mutuo per cui è causa, che recano anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale ed interessi, con conseguente piena possibilità per il cliente di conoscere con precisione le condizioni economiche applicate ad entrambi i rapporti e di ricavare attraverso una semplice sommatoria l'importo totale del rimborso.
Con il secondo motivo di appello, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto tardiva l'eccezione sollevata in comparsa conclusionale di nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e si assume di conseguenza la nullità della clausola derogatrice dell'art. 1957 c.c., che sarebbe altresì abusiva ai sensi del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), stante la qualità di consumatrice della garante Parte_2
Il motivo è palesemente infondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'eccezione non era tardiva perché -come si è detto innanzi- la dedotta nullità costituisce questione rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, purchè i suoi presupposti di fatto risultino ex actis.
La stessa eccezione, per quanto ammissibile in rito ed esaminabile, è tuttavia infondata nel merito. pagina 8 di 15 In linea con quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
“la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (sic Cass. 2024/n. 21841; conf. Cass. 2024/n. 30383; Cass. 2025/n. 657; Cass. 2025/n. 660; Cass. 2025/n. 675; Cass. 2025/n. 1170).
A tali conclusioni la S.C. perviene sulla base della lettura del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 col quale la stessa, nella sua veste di autorità garante della concorrenza tra istituti di credito, ha accertato la contrarietà dello schema ABI del 2002 alla normativa antitrust.
In più passaggi del deliberato la Banca d'Italia si premura infatti di evidenziare le significative differenze che, sotto i profili delle ricadute operative e della funzione economica, sussistono tra i due tipi di fideiussione, rilevando la “maggiore efficienza economica della fideiussione specifica rispetto alla omnibus ed i minori rischi concorrenziali” e, inoltre, puntualizzando che il portato anticoncorrenziale non discende dalla mera simmetrica adozione delle singole clausole considerate abusive, bensì dal loro aggregato all'interno dello schema omnibus, caratterizzato, per sua natura, dalla possibilità di garantire una pluralità indefinita di rapporti anche futuri, con conseguente alterazione delle dinamiche concorrenziali.
Ne discende che, solo con riferimento al modello di fidejussione omnibus, può eventualmente prospettarsi l'invalidità parziale della garanzia limitatamente all'indicata clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (secondo quanto precisato da Cass. SS.UU. 2021/n. 41994), che non può invece estendersi alle fideiussioni specifiche, ossia quelle prestate in relazione ad una determinata obbligazione o per un singolo rapporto.
Nel caso di specie, entrambe le garanzie prestate dalla non sono Parte_2 evidentemente fideiussioni omnibus, ma specifiche, prestate con scritture private intitolate “atto di fideiussione con limitazione di importo a garanzia pagina 9 di 15 del presente contratto di mutuo ipotecario cui è allegato” e “atto di fideiussione con limitazione di importo a garanzia di specifico rapporto di finanziamento con rientro rate (fideiussione specifica”, richiamate nei singoli contratti del 2007 e 2010 e rilasciate a garanzia dei soli rapporti di mutuo sottoscritti dal debitore principale e non anche di ulteriori rapporti presenti e/o futuri eventualmente intercorsi tra il e la banca. Parte_1
Tale qualificazione emerge chiaramente dal contenuto negoziale, dal momento che dette garanzie non si estendono a obbligazioni diverse, né presentano carattere generale o indeterminato, ponendosi, pertanto, al di fuori dell'ambito oggettivo dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia.
Atteggiandosi, dunque, le due fideiussioni in esame quali fideiussioni specifiche, poiché riferite esclusivamente ai due contratti di finanziamento stipulati dal D' e non anche ad ulteriori obbligazioni da questi Parte_1 assunte a diverso titolo verso l'istituto mutuante, già per questo solo motivo (e a prescindere da ogni altra considerazione in ordine all'epoca -2007 e 2010- di al periodo - Parte_3 dal 2002 al 2005- oggetto di indagine da parte della Banca d'Italia) potrebbe affermarsi l'infondatezza dell'eccezione di invalidità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.
Ciò in quanto il richiamato provvedimento della Banca d'Italia non reputa di per sé illegittima detta clausola (è anzi pacifico che la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. possa essere pattiziamente esclusa -cfr. da ultimo Cass. 2025/n. 835), ma ne ravvisa l'illiceità solo qualora inserita nell'ambito di una fideiussione omnibus conforme allo schema ABI.
Ma vi è di più.
Rileva il Collegio che nessun interesse avrebbe, in ogni caso, l'appellata all'accertamento della nullità dell'indicata clausola di deroga Parte_2 all'art. 1957 c.c. contenuta nelle fidejussioni specifiche da lei sottoscritte, dal momento che la stessa, non avendo tempestivamente proposto l'eccezione di decadenza per inosservanza del termine semestrale, non potrebbe comunque ricavarne l'effetto liberatorio sperato, né conseguirne altro risultato utile.
È affermazione pacifica nella giurisprudenza di questa Corte in linea con quella di legittimità che l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni bancarie va necessariamente raccordata con il sistema delle preclusioni processuali previste dall'ordinamento. pagina 10 di 15 Infatti, essendo quella di decadenza ex art. 1957 c.c. considerata un'eccezione in senso stretto (cfr. da ultimo Cass. 2025/n. 835), la sua mancata proposizione entro i termini di rito preclude definitivamente al giudice la verifica della tempestività dell'azione esperita dal creditore, facendo venir meno il concreto e attuale interesse del garante ad ottenere la declaratoria di nullità parziale della garanzia prestata. Nella fattispecie, deve quindi senz'altro dichiararsi inammissibile, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., l'eccezione di nullità della clausola di deroga al termine semestrale di decadenza, poiché la fidejubente
- che ha invocato l'applicazione della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. quale effetto conseguente alla nullità della clausola convenzionale di rinuncia al predetto termine - ha tardivamente sollevato solo con la comparsa conclusionale depositata in primo grado la predetta eccezione di decadenza.
In tal senso si è più volte espressa la S.C., laddove ha precisato che “la nullità della fidejussione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una <> eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali” (sic Cass. ord. 2020/n. 4175; conf. Cass. 2023/n. 4983; Cass. 2024/n. 8023).
In definitiva, quindi, “la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza a monte, è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. 2025/n. 1851).
La natura dirimente di tale rilievo assorbe e rende superfluo l'esame anche dell'altra eccezione di vessatorietà ex artt. 33, co.
2-36 Cod. Consumo della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.p.c. che, ove pure fosse per ipotesi fondata, sarebbe comunque anch'essa insuscettibile di produrre qualsiasi effetto liberatorio per la garante, in mancanza della tempestiva proposizione dell'eccezione di decadenza dal termine semestrale.
pagina 11 di 15 Con il terzo motivo di appello, si censura la decisione impugnata nella parte relativa alla regolazione delle spese di lite del primo grado, deducendo che - avuto riguardo alla controvertibilità delle questioni trattate e al sopravvenuto mutamento giurisprudenziale in materia di usura - il Tribunale avrebbe dovuto disporre la compensazione quantomeno parziale delle spese processuali.
Il motivo è infondato.
Premesso che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria, né costituisce un risarcimento del danno, ma è un'applicazione del principio di causalità in base al quale l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo, il principio cardine che regola la materia è, com'è noto, il criterio della soccombenza, rispetto al quale la compensazione si pone oggi come un'eccezione.
Nella specie, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado nel dicembre 2015, la disciplina applicabile è infatti quella di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c., come sostituito dall'art. 13 DL 2014/n. 132 conv. con modifiche in L. 2014/n. 162, che prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per l'intero, oltre che nel caso (mai mutato) della soccombenza reciproca, solo nelle ipotesi tipizzate di assoluta novità della questione trattata (vale a dire di assenza di precedenti giurisprudenziali in argomento) e di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (cioè di novità dell'interpretazione prescelta dal giudice rispetto ad un pregresso consolidato orientamento) (cfr. Cass. 2018/n. 14624), cui si aggiungono, per effetto della sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, quelle di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (sic Cass. 2020/n. 3977; conf. Cass. 2019/n. 4696), come ad es. il sopraggiungere di una norma di interpretazione autentica o di uno jus superveniens con efficacia retroattiva che mutino il quadro di riferimento della causa, alterando i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (cfr. in tal senso Cass. 2024/n. 12545).
Nel caso in esame, non può dirsi verificato, nelle more del giudizio del primo grado, alcun mutamento o revirement giurisprudenziale rispetto ad un pregresso orientamento consolidato, che potesse giustificare l'invocata compensazione delle spese di lite.
pagina 12 di 15 Sin dall'epoca di introduzione del giudizio di primo grado non esisteva invero alcun indirizzo univoco e costante che affermasse la tesi del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura, ma vi era un chiaro contrasto di opinioni che è stato risolto solo da Cass. SS.UU. 2020/n. 19597, cui hanno fatto seguito Cass. 2021/n. 31615, Cass. 2022/n. 14214, Cass. 2024/n. 16526, così consolidando la tesi del divieto di cumulo.
In altre parole, non esisteva alcun orientamento granitico disatteso dal giudice di prime cure, ma, da un lato, vi erano alcune pronunce di legittimità, recepite da una parte della giurisprudenza di merito, che già affermavano l'impossibilità di sommare gli interessi corrispettivi e quelli moratori ai fini del ricalcolo del TEG, attesa la loro diversa funzione (v. Cass. 2019/n. 17447). Dall'altro, ulteriori pronunce di legittimità (tra cui Cass. 2017/n. 23192) che affermavano l'opposto principio, cui si conformava un'altra parte della giurisprudenza di merito.
Uguali rilievi possono farsi in merito alla questione, risoltasi solo nelle more del presente giudizio d'appello, legata al piano di ammortamento “alla francese”, dal momento che il vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi negli anni al riguardo aveva portato all'affermazione di tesi diametralmente opposte, sino all'arresto delle Sezioni Unite intervenuto nel maggio 2024 che ha escluso, in termini generali, ogni fenomeno anatocistico, la sussistenza di costi occulti, l'indeterminatezza del tasso di interessi e la violazione degli obblighi di trasparenza.
Assodato dunque che, all'epoca di introduzione del giudizio di primo grado, non vi era affatto un'uniformità interpretativa conforme alle tesi sostenute dagli odierni appellanti, ma una chiara divergenza di opinioni, l'esistenza di un contrasto non integrava il presupposto del mutamento giurisprudenziale, atteso che la decisione impugnata non rappresentava in alcun modo una novità interpretativa rispetto ad un pregresso orientamento costante di segno contrario, ma costituiva solo espressione dell'adesione ad uno delle opzioni ermeneutiche già preesistenti.
Anzi, proprio la sussistenza di tali contrasti non accreditava un ragionevole affidamento dell'attore sulla sicura fondatezza delle proprie ragioni che possa esser stato incolpevolmente alterato dal risultato finale della lite, ma palesava, al contrario, il serio rischio che, all'esito della normale attività interpretativa affidata al giudice, le sorti del giudizio potessero essere diverse da quelle sperate. pagina 13 di 15 Né sono ravvisabili nella fattispecie le gravi ed eccezionali ragioni come delineate a seguito di Corte Cost. 2018/n. 77, posto che, già in relazione alla vecchia e più elastica formulazione dell'art. 92 c.p.c. introdotta dall'art. 45, co. 11 L. 2009/n. 69, si è precisato che «le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo» (sic Cass. 2023/n. 16130; conf. Cass. 2019/n. 9977).
In conclusione, ritiene il Collegio che l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate poteva al più integrare i “giusti motivi” di compensazione di cui all'originaria formulazione dell'art. 92 c.p.c. antecedente alla novella del 2009, ma non in quella attuale, cui l'odierna controversia è soggetta.
Da tanto deriva che legittima è da ritenersi l'impugnata condanna alle spese di lite del primo grado, tanto più se si considera che gli attori sono rimasti comunque integralmente soccombenti anche in relazione agli ulteriori motivi di opposizione sollevati e che i medesimi hanno peraltro ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. del 28/11/2021 con cui il Tribunale, dopo la pronuncia di Cass. SS.UU. 2020/n. 19597, aveva prospettato come possibile soluzione bonaria della controversia la rinuncia agli atti del giudizio con compensazione delle spese di lite e ripartizione a metà dei costi di ctu.
Il rigetto dell'appello fa sì che anche le spese di questo grado seguano l'ordinario criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo ai sensi del DM 2022/n. 147 sulla base dello scaglione tariffario da € 260.000,01 ad € 520.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 9.11.2022 da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
Controparte_1
pagina 14 di 15 CP
avverso la sentenza n. 3655/2022 emessa il 10.10.2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore della banca appellata, delle spese di questo grado, liquidate in complessivi € 17.100 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in osservanza dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il consigliere relatore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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