Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4306 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18979 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona della dottoressa Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 P.IVA_1
Luciano Amato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Serra San Bruno (VV) Via
Enrico Berlinguer 7
-attrice opponente- contro
CF/PI: Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Giussani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Filippo Corridoni 40
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'On.le Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione, per le ragioni indicate in parte motiva: NEL MERITO revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CAP come per legge.
1
Per Parte_2
In via principale - nel merito: - accertato e dichiarato che (C.F. e P. Iva Parte_1
), corrente in Milano, cap. 20135, piazza Giuseppe Grandi n. 24, in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, è debitrice della società CP_1 [...] della somma di € 9.617,97, ottenuta dalla sottrazione degli acconti ricevuti dall'importo CP_1
ingiunto, condannare al pagamento della suindicata somma, oltre agli interessi Parte_1
moratori ex D.Lgs 231/2002, maturati dalle singole scadenze al saldo effettivo, per tutti i motivi di cui in narrativa del presente atto;
- accertato e dichiarato che è debitrice altresì Parte_1
delle spese e competenze liquidate in decreto ingiuntivo n. 4520/2022, condannare la stessa al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di € 1.458,70, già comprensiva di Controparte_1
anticipazioni e oneri ed accessori come per legge;
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente procedimento, oltre accessori come per legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, con ricorso depositato in data 15.11.2021, ha chiesto in via monitoria CP_1 CP_1 CP_1
il pagamento da parte di della somma di euro 15.364,40 in relazione Parte_1
a vendite di materiale elettrico industriale consegnato alla ingiunta nel corso del biennio 2020-2021.
Avverso il decreto ingiuntivo così ottenuto da (rubricato al numero CP_1 CP_1
4520/2022 ed emesso in data 5.3.2022) l'ingiunta ha proposto Parte_1
opposizione, allegando l'eccessività della somma portata in decreto ingiuntivo stante il pagamento dell'importo di euro 2.912,49 in data 12.1.2022 e di ulteriori euro 2.834,43 in data 22.2.2022, somme delle quali dunque non vi era titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ha chiesto quindi revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in quanto portante una somma non più dovuta, quantomeno in parte.
Si è costituita parte opposta contestando in fatto e diritto l'opposizione avversaria ed evidenziando l'assenza di contestazione da parte della opponente della effettiva consegna delle merci compravendute;
ha osservato che parte opponente aveva espressamente riconosciuto il debito (ammontante in origine ad euro 15.364,40) aderendo ad un piano di rientro che aveva solo parzialmente onorato, di modo che la
2 creditrice aveva ritenuto di insistere nella richiesta monitoria e nella notifica del decreto ingiuntivo:
l'esposizione debitoria ammontava alla data del 26.10.2021 ad euro 17.473,34 comprensiva di capitale interessi e spese , somma che, sulla base del primo piano di rientro, avrebbe dovuto essere pagata in sei rate mensili di euro 2.912,19 ciascuna con prima rata in scadenza al 10.11.2021.
In assenza di pagamento a tale data era stata “richiesta l'iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo” che poi era stato emesso in data 5.3.2022.
Solo in data 12.1.2022 aveva inviato la contabile di pagamento della prima rata e Parte_1
pertanto era stato riformulato un nuovo piano di rientro ( somma residua al 18.1.2022 pari ad euro
17.005,47) ma anche allora era stato effettuato solo il pagamento della prima rata pari ad euro 2.834,43 in data 22.2.2022.
Si era quindi proceduto alla notifica del decreto nel frattempo emesso.
L'opposta ha quindi insistito affinchè venisse riconosciuta la sussistenza del restante credito ammontante ad euro 9.617,97 per solo capitale.
In sede di prima udienza su richiesta della creditrice opposta il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività parziale, per la somma di euro 9.617,97 sul presupposto della non contestazione della restante parte del credito, e quindi, in assenza di istanze istruttorie, ha fissato una prima data per la pronuncia di sentenza contestuale al 2.3.2023 data poi rinviata al 12.9.2024, udienza quest'ultima differita dal nuovo giudice assegnatario del fascicolo al 27.11.2024. A tale data, con udienza a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ex art. 190 cpc.
La domanda volta alla revoca del decreto ingiuntivo formulata dalla parte opponente merita accoglimento;
tuttavia parte opposta ha provato la sussistenza del credito azionato per la parte non ancora versata dall'opponente ingiunta, alla data della proposizione della opposizione, risultando pertanto vittoriosa, seppure limitatamente al minor credito azionato, rispetto alla domanda di pagamento originaria.
Invero il credito vantato da parte opposta deve considerarsi sussistente al momento della emissione del decreto ingiuntivo seppur limitatamente alla minor somma di euro 9.617,97 per somma capitale. Infatti la maggior somma portata in decreto risulta già pagata dalla opponente in data anteriore alla pronuncia del decreto ingiuntivo ancorchè in data successiva al deposito del ricorso. In tale situazione la creditrice avrebbe dovuto limitare la domanda contenuta in decreto ingiuntivo alla minor somma al fine di evitare l'emissione di un decreto parzialmente infondato.
3 Tuttavia essendo stata riconosciuta la posizione debitoria dalla opponente che mai ha contestato alcun difetto della merce acquistata, può affermarsi che il credito originariamente vantato da Controparte_1
fosse sussistente anche al momento della proposizione della opposizione pur nella minor misura
[...]
poi richiesta (come del resto dimostrano sia le fatture depositate con i relativi documenti di trasporto sia il riconoscimento di debito sottoscritto dalla opponente in occasione del piano di rientro); ciò nonostante parte opponente non ha mai pagato spontaneamente detta somma versata solo a seguito della procedura esecutiva intrapresa dal creditore opposto sulla base della concessione della provvisoria esecutività parziale al decreto.
Risulta quindi pacifico che, a seguito dei pagamenti effettuati nelle more tra dichiarazione di provvisoria esecutività parziale del decreto adottata dal Giudice di questo procedimento, alla data della decisione, il credito residuo per capitale, interessi moratori e spese della procedura esecutiva intrapresa a seguito della formazione del titolo esecutivo al fine di ottenere il pagamento coattivo della residua somma , sia stato integralmente pagato dalla opponente.
Parte opposta lamenta la sussistenza residua di un credito per pagamento della tassa di registro del decreto ingiuntivo per euro 443,75.
Tuttavia deve darsi atto che l'emissione del decreto ingiuntivo è avvenuta per una somma errata per eccesso, di tal chè la necessaria revoca del decreto in questa sede.
Ne consegue che non possono essere poste a carico della opponente né le spese della procedura monitoria né tantomeno quelle per la tassa di registro, imputabili alla sola parte opposta.
Da quanto sopra riassunto derivano le seguenti conseguenze: il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso per la totalità del credito, pur in presenza di pagamenti antecedenti alla sua emissione, deve essere revocato;
il credito di parte opposta va accertato per la misura corrispondente alla restante parte dell'importo dovuto per capitale pari ad euro 9.617,97 oltre interessi di mora a far tempo dalla pendenza della lite;
detto credito risulta integralmente estinto a seguito del pagamento della somma di euro 14.823,96 di cui alla scrittura transattiva del 12.7.2024 che ricomprende capitale, interessi e spese legali ed anticipazioni;
l'opposizione è dunque parzialmente fondata se si considera la necessità legittima di opporre l'esistenza di un pagamento non conteggiato nella ingiunzione di pagamento e dall'altra è parimenti fondata la domanda di condanna al pagamento della residua pare di credito da parte della opposta che, al momento della proposizione della opposizione, ancora vantava un credito rimasto impagato.
4 La regolamentazione delle spese di questo giudizio deve dunque considerare le reciproche soccombenze che, tuttavia, presentano un diverso peso di importi e pertanto giustificano la compensazione di un solo terzo, con condanna di parte opponente al pagamento della restante somma in favore della parte opposta
( calcolata sui minimi tariffari in ragione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Accerta il credito residuo vantato da , ammontante 9.617,97 oltre interessi Controparte_1
moratori al momento della proposizione della opposizione e che esso è stato interamente pagato;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto 4520/2022 del 5.3.2022;
3) condanna parte opponente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della parte opposta, spese che si liquidano in euro 1.693,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa già operata la compensazione di un terzo.
Così deciso in Milano il 27 maggio 2025
Il giudice
(Valentina Boroni)
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