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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/12/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3444 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 03.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 23/09/1974), rappresentata e difesa dall'avv. DI BENEDETTO
ADALGISA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, VIA REGGIO CAMPI I TRONCO N. 151, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: nato a [...] C.F._2
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 14/04/1978), rappresentato e difeso dall'avv.
MINNITI PASQUALE, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in
REGGIO CALABRIA, VIA DEL GELSOMINO N. 37, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 03/12/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria l'11/10/2014;
-considerato che con decreto del 14.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 25.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-rilevato che con ordinanza del 05.05.2025 il Tribunale, ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti risultasse contrario all'interesse del figlio minorenne disabile
, in quanto era stato previsto l'incasso dell'AUU in forma integrale da parte Per_1 della madre non convivente, ha disposto la convocazione delle parti dinanzi al
Giudice delegato al fine di discutere le modifiche da apportare all'accordo di separazione ed ha all'uopo fissato termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 26.11.2025 ore
10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza, successivamente differito al
02.12.2025 ore 09,00;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria l'11/10/2014; b) dal matrimonio è nato il figlio Per_1
(16.09.2015), minorenne disabile;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
16.01.2025 il quale ha espresso il parere in data 22.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 03/12/2024 da Pt_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti Parte_2
di matrimonio del Comune di REGGIO CALABRIA, atto n. 516, parte II, serie A,
Ufficio 1, anno 2014, alle seguenti condizioni:
“A. I coniugi vivranno separati, si porteranno reciproco rispetto;
B. Ciascuno dei coniugi provvederà personalmente al proprio mantenimento;
C. La casa coniugale, di proprietà del signor continuerà ad essere Pt_2
abitata dallo stesso.
D. La vettura FIAT mod. 500L tg. FR671RW di proprietà della signora Pt_1
è attualmente in uso al signor affinché la
[...] Parte_2
stessa possa essere utilizzata da questi per gli spostamenti del figlio minore. La vettura FIAT 600, allo stato non marciante, è in corso di riparazione. Appena la riparazione sarà ultimata, il signor restituirà alla signora la Pt_2 Pt_1 vettura FIAT 500L e utilizzerà per gli spostamenti del figlio, la vettura FIAT 600, considerate le più ridotte dimensioni. La signora conseguentemente, Pt_1 trasferirà al signor a titolo gratuito la vettura FIAT 600 affinché la stessa Pt_2 possa essere utilizzata per i bisogni del figlio.
E. Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre e residenza presso l'abitazione sita in Reggio Calabria alla Via Vallone Mariannazzo n. 6;
F. La madre avrà il diritto di vedere e tenere con sé ogni qualvolta lo vorrà e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio ed i suoi impegni lavorativi, sentite le loro necessità e previa eventuale comunicazione telefonica con il padre. G. Il padre, durante le giornate nelle quali il figlio starà con la madre, avrà comunque la possibilità di vederlo e trascorrere del tempo con lui, sempre in accordo con la madre e sulla base della volontà dello stesso figlio.
H. Sulla base della volontà del figlio e delle sue necessità quotidiane, lo stesso potrà liberamente trascorrere la notte presso il domicilio della madre, sita in Reggio
Calabria alla Via Traversa Laganà privata n. 12;
I. I genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, allo sviluppo ed alla salute tenendo conto dei sui bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre, ciascuno dei genitori, eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando il figlio sarà con lui.
J. Sono fatti salvi gli eventuali diversi accordi tra i coniugi sempre sulla base delle rispettive necessità quotidiane nonché salvaguardando gli interessi del figlio.
K. Nei mesi estivi (luglio e agosto) di ogni anno, il figlio trascorrerà con la madre 30 giorni continuativi, con pernotto in via esclusiva con la stessa.
L. Durante tali giorni il padre conserverà il proprio di diritto di vedere il figlio e trascorrere del tempo con lui. Tale diritto spetterà anche alla madre durante il periodo in cui il figlio starà con il padre. Resta inteso che i genitori vicendevolmente si comunicheranno il luogo e l'ubicazione ove trascorreranno la villeggiatura insieme al figlio.
M. Il figlio potrà, inoltre, liberamente trascorrere con i genitori il periodo delle festività natalizie e/o pasquali, sempre compatibilmente con le sue esigenze, anche sportive ed extrascolastiche. Nella gestione di tali periodi, i genitori dovranno accordarsi affinché il figlio trascorra i giorni di festa (del Natale, del Capodanno e della Pasqua, con le rispettive vigilie) in maniera alternata con il padre e con la madre.
N. In particolare, il figlio passerà con uno dei genitori la vigilia di Natale o il Natale, la vigilia di Capodanno o il Capodanno ed il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Di anno in anno i genitori alterneranno dette festività, sempre salvo diverso accordo tra di loro. O. In ogni caso, entrambi i genitori, durante tutti i periodi di affidamento temporaneo all'altro, potranno esercitare la facoltà di visita e prelievo accordata al genitore temporaneamente non affidatario.
P. Il figlio, inoltre, trascorrerà comunque con la mamma la festa della mamma e con il papà la festa del papà oltre alle giornate del compleanno dei due genitori. Per le feste con nonni e zii e cugini di 1° grado, il figlio le trascorrerà con il festeggiato e con il genitore corrispondente. Per il compleanno del figlio si prevede che – qualora non si faccia una festa unica con la presenza di entrambi i genitori – lo stesso trascorrerà con ciascun genitore alternativamente il pranzo e/o la cena, iniziando per le prossime ricorrenze dal pranzo con la mamma e dalla cena con il papà. VO diverso accordo.
Q. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e, comunque, ciascuno di essi dovrà sempre informare l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando avrà esclusivamente con sé il figlio.
R. Le attività sportive e culturali per il figlio dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
S. La signora dovrà versare al signor a titolo di mantenimento Pt_1 Pt_2
mensile per il figlio euro 250,00, destinati al sostentamento dello stesso per tutto ciò che riguarda le esigenze di tipo ordinario. La corresponsione di tale somma dovrà essere effettuata mediante trasferimento bancario sul conto intestato al signor
Pt_2
T. Il signor continuerà a percepire, per conto e Parte_2
nell'interesse del figlio, la prestazione pensionistica erogata dall'INPS (indennità di accompagnamento) dell'importo di euro 531,76, oltre che l'assegno mensile di assistenza civile pari ad euro 263,79 con versamento diretto sul libretto di risparmio postale n.000048456126 intestato al minore . Persona_2
U. L'Assegno Unico Universale per i figli a carico (AUU), in ragione della collocazione del minore presso il padre, verrà fruito interamente dallo stesso, quale genitore collocatario.
V. Le spese di carattere straordinario o obbligatorie per l'allevamento ed educazione del figlio, per la tutela della salute e per il corretto sviluppo delle aspirazioni e esigenze di vita dello stesso, previamente concordate dai coniugi, saranno sostenute in parti eguali dai medesimi e saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute, in ragione del 50%, in osservanza dell'art. 10 del Protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria materia di diritto di famiglia da intendersi parte integrante della regolamentazione tra le parti.
W. Ai fini del consenso alla loro effettuazione si prevede che la loro necessità debba essere comunicata dal coniuge che le propone in maniera documentabile e che l'altro coniuge nel termine di gg. 7 dalla ricezione della comunicazione qualora non dia alcuna risposta o non esprima il proprio dissenso, la detta spesa si intenderà approvata. Con l'ovvia eccezione di quelle necessitate ed urgenti che, sostenute da uno dei genitori, saranno rimborsate dall'altro coniuge a semplice richiesta ed esibizione dei giustificativi di spesa.
X. I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché delle carte d'identità valide per l'espatrio.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REGGIO CALABRIA per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 4.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3444 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 03.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 23/09/1974), rappresentata e difesa dall'avv. DI BENEDETTO
ADALGISA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, VIA REGGIO CAMPI I TRONCO N. 151, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: nato a [...] C.F._2
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 14/04/1978), rappresentato e difeso dall'avv.
MINNITI PASQUALE, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in
REGGIO CALABRIA, VIA DEL GELSOMINO N. 37, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 03/12/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria l'11/10/2014;
-considerato che con decreto del 14.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 25.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-rilevato che con ordinanza del 05.05.2025 il Tribunale, ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti risultasse contrario all'interesse del figlio minorenne disabile
, in quanto era stato previsto l'incasso dell'AUU in forma integrale da parte Per_1 della madre non convivente, ha disposto la convocazione delle parti dinanzi al
Giudice delegato al fine di discutere le modifiche da apportare all'accordo di separazione ed ha all'uopo fissato termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 26.11.2025 ore
10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza, successivamente differito al
02.12.2025 ore 09,00;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria l'11/10/2014; b) dal matrimonio è nato il figlio Per_1
(16.09.2015), minorenne disabile;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
16.01.2025 il quale ha espresso il parere in data 22.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 03/12/2024 da Pt_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti Parte_2
di matrimonio del Comune di REGGIO CALABRIA, atto n. 516, parte II, serie A,
Ufficio 1, anno 2014, alle seguenti condizioni:
“A. I coniugi vivranno separati, si porteranno reciproco rispetto;
B. Ciascuno dei coniugi provvederà personalmente al proprio mantenimento;
C. La casa coniugale, di proprietà del signor continuerà ad essere Pt_2
abitata dallo stesso.
D. La vettura FIAT mod. 500L tg. FR671RW di proprietà della signora Pt_1
è attualmente in uso al signor affinché la
[...] Parte_2
stessa possa essere utilizzata da questi per gli spostamenti del figlio minore. La vettura FIAT 600, allo stato non marciante, è in corso di riparazione. Appena la riparazione sarà ultimata, il signor restituirà alla signora la Pt_2 Pt_1 vettura FIAT 500L e utilizzerà per gli spostamenti del figlio, la vettura FIAT 600, considerate le più ridotte dimensioni. La signora conseguentemente, Pt_1 trasferirà al signor a titolo gratuito la vettura FIAT 600 affinché la stessa Pt_2 possa essere utilizzata per i bisogni del figlio.
E. Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre e residenza presso l'abitazione sita in Reggio Calabria alla Via Vallone Mariannazzo n. 6;
F. La madre avrà il diritto di vedere e tenere con sé ogni qualvolta lo vorrà e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio ed i suoi impegni lavorativi, sentite le loro necessità e previa eventuale comunicazione telefonica con il padre. G. Il padre, durante le giornate nelle quali il figlio starà con la madre, avrà comunque la possibilità di vederlo e trascorrere del tempo con lui, sempre in accordo con la madre e sulla base della volontà dello stesso figlio.
H. Sulla base della volontà del figlio e delle sue necessità quotidiane, lo stesso potrà liberamente trascorrere la notte presso il domicilio della madre, sita in Reggio
Calabria alla Via Traversa Laganà privata n. 12;
I. I genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, allo sviluppo ed alla salute tenendo conto dei sui bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre, ciascuno dei genitori, eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando il figlio sarà con lui.
J. Sono fatti salvi gli eventuali diversi accordi tra i coniugi sempre sulla base delle rispettive necessità quotidiane nonché salvaguardando gli interessi del figlio.
K. Nei mesi estivi (luglio e agosto) di ogni anno, il figlio trascorrerà con la madre 30 giorni continuativi, con pernotto in via esclusiva con la stessa.
L. Durante tali giorni il padre conserverà il proprio di diritto di vedere il figlio e trascorrere del tempo con lui. Tale diritto spetterà anche alla madre durante il periodo in cui il figlio starà con il padre. Resta inteso che i genitori vicendevolmente si comunicheranno il luogo e l'ubicazione ove trascorreranno la villeggiatura insieme al figlio.
M. Il figlio potrà, inoltre, liberamente trascorrere con i genitori il periodo delle festività natalizie e/o pasquali, sempre compatibilmente con le sue esigenze, anche sportive ed extrascolastiche. Nella gestione di tali periodi, i genitori dovranno accordarsi affinché il figlio trascorra i giorni di festa (del Natale, del Capodanno e della Pasqua, con le rispettive vigilie) in maniera alternata con il padre e con la madre.
N. In particolare, il figlio passerà con uno dei genitori la vigilia di Natale o il Natale, la vigilia di Capodanno o il Capodanno ed il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Di anno in anno i genitori alterneranno dette festività, sempre salvo diverso accordo tra di loro. O. In ogni caso, entrambi i genitori, durante tutti i periodi di affidamento temporaneo all'altro, potranno esercitare la facoltà di visita e prelievo accordata al genitore temporaneamente non affidatario.
P. Il figlio, inoltre, trascorrerà comunque con la mamma la festa della mamma e con il papà la festa del papà oltre alle giornate del compleanno dei due genitori. Per le feste con nonni e zii e cugini di 1° grado, il figlio le trascorrerà con il festeggiato e con il genitore corrispondente. Per il compleanno del figlio si prevede che – qualora non si faccia una festa unica con la presenza di entrambi i genitori – lo stesso trascorrerà con ciascun genitore alternativamente il pranzo e/o la cena, iniziando per le prossime ricorrenze dal pranzo con la mamma e dalla cena con il papà. VO diverso accordo.
Q. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e, comunque, ciascuno di essi dovrà sempre informare l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando avrà esclusivamente con sé il figlio.
R. Le attività sportive e culturali per il figlio dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
S. La signora dovrà versare al signor a titolo di mantenimento Pt_1 Pt_2
mensile per il figlio euro 250,00, destinati al sostentamento dello stesso per tutto ciò che riguarda le esigenze di tipo ordinario. La corresponsione di tale somma dovrà essere effettuata mediante trasferimento bancario sul conto intestato al signor
Pt_2
T. Il signor continuerà a percepire, per conto e Parte_2
nell'interesse del figlio, la prestazione pensionistica erogata dall'INPS (indennità di accompagnamento) dell'importo di euro 531,76, oltre che l'assegno mensile di assistenza civile pari ad euro 263,79 con versamento diretto sul libretto di risparmio postale n.000048456126 intestato al minore . Persona_2
U. L'Assegno Unico Universale per i figli a carico (AUU), in ragione della collocazione del minore presso il padre, verrà fruito interamente dallo stesso, quale genitore collocatario.
V. Le spese di carattere straordinario o obbligatorie per l'allevamento ed educazione del figlio, per la tutela della salute e per il corretto sviluppo delle aspirazioni e esigenze di vita dello stesso, previamente concordate dai coniugi, saranno sostenute in parti eguali dai medesimi e saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute, in ragione del 50%, in osservanza dell'art. 10 del Protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria materia di diritto di famiglia da intendersi parte integrante della regolamentazione tra le parti.
W. Ai fini del consenso alla loro effettuazione si prevede che la loro necessità debba essere comunicata dal coniuge che le propone in maniera documentabile e che l'altro coniuge nel termine di gg. 7 dalla ricezione della comunicazione qualora non dia alcuna risposta o non esprima il proprio dissenso, la detta spesa si intenderà approvata. Con l'ovvia eccezione di quelle necessitate ed urgenti che, sostenute da uno dei genitori, saranno rimborsate dall'altro coniuge a semplice richiesta ed esibizione dei giustificativi di spesa.
X. I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché delle carte d'identità valide per l'espatrio.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REGGIO CALABRIA per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 4.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna