Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/06/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 527 /2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Innanzi al Giudice, dott. Maurizio Ruggiero, sono comparsi: l'Avv. Fabio Longo, per parte attrice, e l'avv. Paolo Quercia, in sostituzione dell'avv. Placanica, per parte convenuta.
L'avv. Fabio Longo ribadisce la rinuncia all'azione, già depositata telematicamente e chiede che il Tribunale adito voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, in virtù della c.d. soccombenza virtuale derivante dai motivi della opposizione ed in particolare della contestazione di cui al punto 2 della citazione ovvero dell'omessa prova ad onere del somministrante del corretto funzionamento del misuratore/contatore; malfunzionamenti già in precedenza contestato nell'immediatezza della ricezione degli atti dal dapprima il 15.11.2023 Pt_1
e successivamente il 15.04.2024. Ciò in base al pacifico principio secondo cui spetta al fornitore del servizio dimostrare il corretto funzionamento del contatore nel caso in cui, come quello di specie, l'utente abbia contestato il suo corretto funzionamento (Cfr. Cass. civ. n. 15340/2024; V. anche Cass. civ. n. 23699/2016 e n. 10313/2004); solo dopo tale verifica l'onere della prova si sposta sul somministrato. Nel presente giudizio, interamente documentale, l'Ente locale non ha provato, nonostante plurime contestazioni, il corretto funzionamento del misuratore.
L'avv. Quercia impugna e contesta ogni avversa argomentazione, deduzione e richiesta. Preso atto dell'avversa formale rinuncia all'azione e alle domande avanzate in giudizio dal sig. , si riporta Pt_1 agli atti e chiede che il Giudice voglia adottare ogni più opportuno provvedimento consequenziale, con vittoria di spese e competenze.
Il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 18/06/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 527 /2024 R.G.
TRA
(c.f. ), rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliato come in atti
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 come in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza odierna, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Va dato atto che la presente causa è stata riassegnata al sottoscritto Giudice il 15.5.25 giusta variazione tabellare decr. n. 33/25 e che, in data 06/06/2025, l'attore, mediante deposito di “atto di costituzione di nuovo difensore in aggiunta al difensore originariamente nominato”, dichiarava “di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'azione e/o alle domande tutte avanzata/e con il/nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Paola, iscritto al n. R.G. n. 527/2024 e” chiedeva “che il Tribunale adito voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o l'estinzione del giudizio, eventualmente compensando le spese del giudizio tra le parti in ragione delle circostanze e dei motivi di cui agli atti di causa, atteso che le spese del giudizio devono essere ripartite secondo il criterio della soccombenza virtuale o, meglio, rivolgendo attenzione alle ragioni addotte dalla parte attrice e del loro originario fondamento (Cass. 11494/2004)”. Tuttavia, in data odierna, come risulta dal relativo verbale di udienza, l'attore ha ribadito la sola
“rinuncia all'azione” e non anche alle domande, precisando, in tal modo, di limitare la già formulata rinuncia alla sola azione.
Peraltro, si rileva che nella procura alle liti rilasciata all'avv. Fabio Longo il 6.6.25 dall'attore e allegata al menzionato “atto di costituzione di nuovo difensore in aggiunta al difensore originariamente nominato” l'attore ha conferito al predetto difensore procura speciale a rinunciare
“all'azione” proposta contro il convenuto nel presente giudizio.
Si osserva, altresì, che l'allegato denominato “atto rinuncia azione con ratifica e attestazione” contiene la sottoscrizione dell'attore “per conferma e ratifica della” sola “rinuncia all'azione avanzata dinanzi al Tribunale di Paola” nel presente giudizio.
Si rammenta che non solo in caso di rinuncia agli atti (cfr. art. 306 c.p.c., secondo cui “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”) ma anche nell'ipotesi di rinuncia all'azione le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante.
Come osservato dal Tribunale di Genova, sezione terza, con sentenza del 2.4.2015, n. 1076, “la rinuncia all'azione non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass. 18255/2004; conf. Cass. 2268/1999; 5390/2000)”.
“La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo
l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004).
“Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione da € 5.201 a € 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 527 /2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, in persona del Sindaco p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge
Paola, lì 18.6.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero