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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/07/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3945 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2024 al numero 3945, e vertente
TRA elettivamente domiciliato in Città di Parte_1 Parte_2
Castello, Via Morandi, n. 17, presso l'avv. Stefania Vichi e l'avv. Gianluca Colonni, giusta procura prodotta prodotta telematicamente con la citazione;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Milano, viale E. Marelli, n. 165, presso l'avv. Vittoria Letizia
Della Giovanna giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO OPPOSTO
e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza.
PER L'OPPONENTE
Come da opposizione e quindi
“IN VIA PRELIMINARE: accertare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.748/2024 (proc. civ.n.1972/2024 r.g.), emesso dal
Tribunale Civile di Perugia, Giudice Dott.ssa Lignani;
NEL MERITO: revocare il decreto
Pagina 1 di 10 ingiuntivo n.748/2024 (proc. civ.n.1972/2024 r.g.), emesso dal Tribunale Civile di Perugia,
Giudice Dott.ssa Lignani, in quanto illegittimo per le ragioni di cui in narrativa;
In ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese e Controparte_1 compensi professionali del presente procedimento in ragione della soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
PER L'OPPOSTO
Come da comparsa e quindi
“In via preliminare: 1) accertare e dichiarare la legittimazione attiva in capo a
[...]
e per essa 2) accertare e dichiarare la titolarità del CP_3 Controparte_1 credito in capo a per essa 3) concedere la Controparte_3 Controparte_1 provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale: 4) rigettare tutte le domande ex adverso proposte e le eccezioni sollevate in quanto inammissibili, nulle, generiche e sfornite di qualsivoglia idoneo elemento probatorio e, in ogni caso, del tutto infondate in punto di fatto e di diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 748/2024, Trib. Perugia nei confronti degli opponenti, condannandoli al pagamento, in favore di e per Controparte_3 essa della somma ingiunta, pari a €.70.424,31 oltre interessi come da Controparte_1 domanda e spese del procedimento monitorio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende;
Nel merito, in via subordinata: 5) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa opposizione, accertare e dichiarare che CP_3
e per essa è creditrice nei confronti dei sig.ri
[...] Controparte_1 Pt_2
per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto condannarli al
[...] Parte_1 pagamento, in favore e per essa della Controparte_3 Controparte_1 somma pari ad €.70.424,31, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e che verrà accertata in corso di causa, all'esito dell'istruttoria. Con riserva di formulare e precisare ulteriori difese, deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni, nonché di produrre ulteriori documenti ed articolare prova nei termini di rito.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la società con Controparte_2 la mandataria ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo 1° luglio Controparte_1
2024, n. 748, a carico di e di per la somma di euro 70.424,31 Parte_1 Parte_2 oltre accessori e spese, esponendo quale titolo il loro obbligo quali garanti personali di corrispondere il residuo dovuto per un contratto di mutuo fondiario a suo tempo contratto
Pagina 2 di 10 da con Controparte_4 Controparte_5
e per il quale il mutuante e i suoi successori era stato solo parzialmente rifuso anche
[...] in sede fallimentare.
Con atto di citazione ritualmente notificato si sono opposti gli ingiunti, sostenendo:
a) il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, per non essere dimostrata la effettiva titolarità del credito in esito a due cessioni;
b) la propria qualifica di consumatori, facendone discendere, per l'effetto (pag. 8) la vessatorietà ex art. 33 lett. t) codice del consumo, della clausola della fideiussione specifica di deroga in estensione (fino a 36 mesi) dell'art. 1957 cod. civ., richiamando l'avvenuto fallimento del debitore principale al 9 novembre 2017 e dunque la scadenza dei suoi debiti a detta data e la prima iniziativa giudiziale del creditore (verso il fallito) al 10 luglio 2018, mediante insinuazione tardiva al passivo fallimentare;
c) la nullità della deroga all'art. 1957 cod. civ. per essere la clausola di deroga, pur contenuta in una fideiussione omnibus, conforme a quella ritenuta lesiva della concorrenza dalla NC d'TA (quale, in quel momento, Autorità garante della concorrenza nel settore) con il provvedimento n. 55/2005 e in ogni caso assumendo l'art. 1957 cod. civ., in tesi, norma inderogabile;
Hanno quindi domandato, in ogni caso, revocarsi il decreto ingiuntivo.
2. – Si è costituita per resistere la società opposta, sostenendo diffusamente la titolarità del credito in esito alle cessioni e, quindi, argomentando per la qualificazione in termini di professionisti degli odierni opponenti. Ha quindi richiamato la natura dispositiva dell'art. 1957 cod. civ. e esposto l'avvenuta doppia sottoscrizione della stessa;
ha sostenuto in ogni caso che trattasi di fideiussione specifica (sicchè in tesi non verrebbe in rilievo il provvedimento della NC d'TA già indicato) sostenendo, peraltro, di aver agito in ogni caso entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., quand'anche senza indicare esplicitamente le date di riferimento e con quale atto avrebbe agito (v. pag. 20 comparsa).
Ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna delle controparti al pagamento di quanto dovuto.
3. – Sono state quindi prodotte le memorie ex art. 171 ter c.p.c. con le quali i procuratori delle parte hanno ulteriormente ed ampiamente ribadito le proprie tesi. All'esito, tentata la concilizione della lite con esito infruttoso, all'udienza del 6 luglio 2025 i procuratori delle parti a tanto invitati hanno precisato le conclusioni e quindi è stata disposta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; sentita la discussione orale la causa è stata trattenuta in
Pagina 3 di 10 decisione con il termine di cui all'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
4. – Deve in primo luogo esaminarsi la questione inerente la legittimazione attiva dell'opposto, quale attuale titolare del credito.
Ha esposto, infatti, sin dal monitorio la soc. con Controparte_2 la mandataria di essersi resa cessionaria del credito per averlo Controparte_1 acquistato da con contratto del 30 giugno 2021 e che, a sua volta CP_6 CP_6 aveva acquistato il credito da in forza di contratto a suo tempo stipulato il Controparte_7
19 settembre 2019.
Gli opponenti, pur genericamente e ponendo la questione più sul crinale della mancanza di prova che della negazione del fatto storico, hanno appunto genericamente contestato la mancanza di prova della cessione (in citazione) e poi argomentato per la mancanza di prova dell'inclusione del credito vantato nel novero di quelli ceduti.
Rammentato che il contratto di cessione del credito ha forma libera, al riguardo deve rammentarsi che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art.
58 TUB. In tale ipotesi la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella G.U. tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art.
1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la cessionaria dovrà fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove
l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della cessionaria e, in tal caso, la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario
Pagina 4 di 10 in altro modo” (Cass. civ., Sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478, richiamando a sua volta Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Posto che non sono stati prodotti i contratti scritti di cessione occorre dunque verificare se nel complesso degli elementi offerti dall'opposto possa ritenersi vi siano sufficienti elementi presuntivi da ritenere dimostrata la cessione.
Ebbene, deve osservarsi che dispone della Controparte_8 documentazione inerente il rapporto (e cioè del contratto di mutuo ipotecario, della nota di iscrizione ipotecaria, della fideiussione specifica, dell'atto pubblico di quietanza) e che, inoltre, ha prodotto gli estratti di Gazzetta Ufficiale recanti notizia delle due cessioni.
Quanto alla prima, in favore di l'avviso reca l'indirizzo internet dove verificare i CP_6 crediti ceduti: al corrispondente indirizzo, si rinviene nell'ambito dell'elenco il numero identificativo del debitore (ndg 53003688, corrispondente a quanto indicato nell'estratto ex art. 50 t.u.b. versato per il monitorio). La medesima documentazione risulta anche prodotta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta (v. doc. 11 del convenuto). Fermo dunque che in questo caso sarebbe stata sufficiente, quindi, anche la sola Gazzetta
Ufficiale, è poi stata versata, con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. la dichiarazione del cedente, con la quale ha dato atto di aver ceduto il credito ad CP_7 CP_6
Non può dunque che ritenersi dimostrata la prima cessione, in quanto sussistono plurimi indizi, precisi e concordanti, che attestano il fatto che il contratto di cessione sia stato stipulato e che, nell'ambito della cessione rientrasse anche il credito in questione.
Parimenti, quanto alla cessionaria all'odierna , è CP_6 Controparte_2 prodotto estratto di Gazzetta Ufficiale. Detto avviso (al n. 8 della produzione offerta con la comparsa di costituzione e risposta) espone criteri univoci, ma non è stata prodotta, quanto all'ultimo criterio, la lista dei crediti ceduti depositata innanzi a notaio. Anche in questo caso, tuttavia, è stata prodotta la dichiarazione del cedente che, dunque, unitamente ai restanti elementi indiziari già indicati, avvalora la tesi dell'esistenza del contratto di cessione e dell'inclusione nell'ambito della stessa del credito oggi domandato.
Ne deriva che, in definitiva, l'eccezione di difetto di titolarità astratta del credito in capo all'opposto deve essere respinta.
5. – Deve quindi esaminarsi la questione, determinante, della qualifica consumeristica degli odierni opponenti.
Questi espongono infatti di dover essere considerati consumatori sicchè, nei loro confronti, sarebbe vessatoria ex art. 33 lett. t) codice del consumo la clausola di deroga
Pagina 5 di 10 all'art. 1957 cod. civ. e, quindi, dovendo trovare applicazione la disposizione ora richiamata, essi si assumono liberati dagli impegni fideiussori contratti perché la banca avrebbe agito oltre il semestre dalla scadenza del debito.
Al riguardo occorre rilevare che tale ultima circostanza di fatto non è smentita dalle mere affermazioni dell'opposto, che ha affermato, come si è rilevato, di aver agito nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ., elemento che, ove fosse veritiero, renderebbe irrilevante ogni successivo esame.
Invero, in difetto di ogni altra specifica indicazione, non può che rilevarsi che in ricorso la stessa parte espone il fallimento di al 9 novembre Controparte_4
2017 e intervenuta insinuazione al passivo fallimentare con domanda tardiva: ebbene, la relativa domanda è prodotta in atti al n. 11 della produzione del monitorio e reca la data del
10 luglio 2018. Ne deriva che risulta per tabulas che la prima istanza giudiziale che risulta in atti è successiva ai sei mesi previsti dall'art. 1957 cod. civ. decorrenti dalla scadenza del debito.
Ciò posto, come si è detto, occorre indagare la pretesa qualifica di consumatori affermata dagli opponenti.
Questi hanno affermato (citazione, pag. 4 e ss.) di non aver mai assunto cariche amministrative o di aver svolto incarichi di gestione, come risulterebbe peraltro dall'atto costitutivo originario o da successive modifiche (atto e modifiche che producono con il n.
5 della produzione offerta con la citazione), esponendo di essere stati titolari di una quota del 5% ciascuno nella società nella quale prestavano mera attività lavorativa. In tesi, dunque, essi prestavano fideiussione in ragione del vicolo familiare solidaristico con i titolari delle quote maggioritarie della società, i loro genitori e CP_4 [...]
Per_1
L'opposta, in comparsa, ha sostenuto, al contrario – senza produrre alcunchè al riguardo
– che lo statuto assegnerebbe a tutti i soci la facoltà di compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre con firma congiunta di tutti i soci dovrebbero compiersi atti di straordinaria amministrazione. Ha quindi argomentato in ordine alla circostanza che lo svolgimento di attività lavorativa nella società di famiglia implicherebbe la qualifica di professionista in luogo di quella di consumatore. Con successiva memoria ha fatto constare che il contratto è stato stipulato anche dagli odierni opponenti, quali soci e legali rappresentanti.
Giova al riguardo rammentare che la Suprema Corte di cassazione, Sez. Un., 27 febbraio
Pagina 6 di 10 2023, n. 5868, ha affermato che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa
C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi Per_2 CP_9 consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica).” (in precedenza, conf., v. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 16 gennaio 2020, n. 742).
In questo senso, dunque, deve essere svolta una indagine circa le finalità della prestazione di garanzia, indagine che deve incentrarsi sulla natura dei rapporti del prestatore di garanzia con il soggetto garantito: deve, dunque, verificarsi – si badi, nei limiti di quanto affermato e provato dalle parti – ad esempio, quale sia l'attività lavorativa del prestatore, se, trattandosi di società, egli sia socio dell'impresa e in quale misura, quali poteri e quali diritti
(anche di controllo) ed oneri egli goda nell'ambito del tipo sociale o di impresa esercitato dal debitore principale e, non ultimo, che rapporto vi sia tra gli atti compiuti e le attività dell'impresa.
Fermo che i richiami di cui a pagina 15 della comparsa di costituzione e risposta inerenti le vicende di una madre e di una figlia garanti rispetto ad una società non sembrano doversi riferire né all'ordinanza 19 novembre 2015 di cui alla Corte di giustizia in causa C-75/15
), né all'ordinanza 14 settembre 2016, in causa C-534/15 è tuttavia da rilevare che – Per_3 per loro esplicita ammissione – e prestavano attività Parte_2 Parte_1 lavorativa per la società e che, come pacifico, avevano una partecipazione del 5% ciascuno nel capitale.
Orbene, quanto alla titolarità di cariche amministrative, per quanto la visura camerale effettivamente indichi che tutti i soci potevano compiere atti di ordinaria amministrazione e, congiuntamente, di straordinaria amministrazione, risulta dall'atto costitutivo prodotto
Pagina 7 di 10 che l'amministrazione era affidata ai soci e . CP_4 Persona_1
Ancora, non può non rilevarsi che – con dicitura non scevra da ambiguità – l'atto pubblico di mutuo fondiario espone (per quanto parzialmente ma chiaramente leggibile) che intervengono all'atto “ … e … coniugi in comunione CP_4 Persona_1
[le]gale; … Statuti [Al]berto …; tutti residenti a C[ittà] di Castello … e Parte_1 domiciliati per la c[arica? d]ove appresso, intervengono al presente atto nella loro [qua]lità di soci e legali rappresentati della: Parte_3 Controparte_10 sicchè certamente, quand'anche debbano qualificarsi anche solo come soci (e non anche quali legali rappresentanti come sembra esporre invece l'atto), essi hanno certamente partecipato all'atto.
Ciò posto, poi, deve evidenziarsi che nella società in nome collettivo, tipo legale nel quale rientra la il socio risponde personalmente ed Controparte_4 illimitatamente delle obbligazioni sociali nei confronti dei terzi quale che sia la misura della sua quota (v. art. 2291 cod. civ., art. 2293 cod. civ. e art. 2263 cod. civ., Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2009, n. 1036) e, se non partecipa all'amministrazione (altrimenti avendo diretto accesso ad ogni informazione) gode dei diritti di controllo previsti dall'art. 2261 cod. civ.
È cioè in ogni caso difficilmente sostenibile, già per la stessa conformazione legale del tipo sociale, la tesi per la quale il socio di società in nome collettivo (quale ne sia la misura della quota) non stia svolgendo per ciò solo (rispondendo, tra l'altro personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali) attività di impresa, a differenza, si può ipotizzare, di chi sia unicamente socio di società per azioni, con una partecipazione non significativa.
Nel caso di specie, dunque, e erano certamente soci di Parte_2 Parte_1 società in nome collettivo e dunque rispondevano illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali, vi prestavano attività lavorativa, ed hanno sottoscritto il contratto di mutuo fondiario che forma il titolo della pretesa della banca, sicchè, con tutta evidenza essi, sottoscrivendo la fideiussione funzionale a garantire un rilevante debito contratto dall'impresa di cui erano soci personalmente responsabili e nella quale lavoravano, certamente hanno agito per uno scopo non estraneo alla loro attività professionale, e dunque non possono qualificarsi – nella stipula della fideiussione – quali consumatori.
Ne deriva che l'eccezione di vessatorietà consumeristica, per essere la deroga all'art. 1957 cod. civ. vessatoria a norma dell'art. 33 del codice del consumo, è in ogni caso infondata.
6. – Viene quindi, infine, in rilievo, l'assunta violazione della disciplina posta a tutela
Pagina 8 di 10 della concorrenza per essere la clausola di deroga contenuta nella fideiussione specifica conforme al c.d. schema ABI e, più in generale, l'assunto secondo il quale l'art. 1957 cod. civ. costituirebbe norma inderogabile.
Il primo assunto è del tutto infondato in punto di fatto.
La concreta clausola stipulata, con doppia sottoscrizione, dalle parti della fideiussione specifica del 11 dicembre 2008 – recante n. 6 e rubricata “responsabilità del fideiussore” – è infatti diversa da quella censurata come espressione di una intesa restrittiva della concorrenza se diffusa tra le banche dalla NC d'TA con il provvedimento n. 55/2005 ed infatti dispone che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 cod. civ., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
È dunque evidente che tale concreta clausola è del tutto diversa da quella individuata come lesiva della concorrenza dalla NC d'TA, che è formulata in questi termini: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.” (vedi par. 17 del provvedimento citato).
Ne deriva che, sotto tale profilo, la clausola dunque non è nulla per violazione della disciplina posta a tutela della concorrenza.
Infine, anche l'assunto secondo il quale la clausola in parola sarebbe nulla in quanto contraria a norma imperativa quale dovrebbe in tesi qualificarsi l'art. 1957 cod. civ. è del tutto infondato posto che la disposizione in parola, non attenendo a questioni di ordine pubblico o ad elementi strutturali della fattispecie negoziale, è per i consociati (fatta salva la disciplina consumeristica inapplicabile al caso di specie, su cui v. Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2023, n. 27558, e fatta salva la disciplina ex art. 1341 cod. civ., ma sul punto vedi
Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2007, 9245; Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2025, n. 3989) disponibile all'autonomia privata e dunque è derogabile, come del resto ritiene da tempo la giurisprudenza che ha tra l'altro affermato che “La decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone la correttezza nella parte in cui essa, accertato che il fideiussore, ricevuta la richiesta
Pagina 9 di 10 di pagamento da parte del creditore garantito, aveva risposto di volere attendere l'esito della lite tra il creditore medesimo ed il debitore principale prima di assumere qualsiasi determinazione, aveva ritenuto tale condotta come abdicativa della facoltà di avvalersi della decadenza ex art. 1957 cod. civ.).” (così Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; v. anche Cass. civ., Sez. I, 20 agosto 1992, n. 9719;
Cass. civ., Sez. III, 23 settembre 1966, n. 2387).
7. – Le esposte ragioni di opposizione, dunque, sono tutte infondate. Ne deriva che l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
8. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del valore della controversia e dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento, tenendo conto di quanto previsto dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (minimi:
7.052 euro;
massimi: 21.155 euro).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, disattesa ogni diversa domanda o eccezione ed assorbita ogni altra questione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 1° luglio 2024, n.
748 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 di lite in favore di e per essa alla mandataria Controparte_2 [...]
spese che liquida in misura di euro 8.000 oltre spese generali (15%) iva e CP_1
c.p.a. come per legge;
Così deciso in Perugia il 22 luglio 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2024 al numero 3945, e vertente
TRA elettivamente domiciliato in Città di Parte_1 Parte_2
Castello, Via Morandi, n. 17, presso l'avv. Stefania Vichi e l'avv. Gianluca Colonni, giusta procura prodotta prodotta telematicamente con la citazione;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Milano, viale E. Marelli, n. 165, presso l'avv. Vittoria Letizia
Della Giovanna giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO OPPOSTO
e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza.
PER L'OPPONENTE
Come da opposizione e quindi
“IN VIA PRELIMINARE: accertare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.748/2024 (proc. civ.n.1972/2024 r.g.), emesso dal
Tribunale Civile di Perugia, Giudice Dott.ssa Lignani;
NEL MERITO: revocare il decreto
Pagina 1 di 10 ingiuntivo n.748/2024 (proc. civ.n.1972/2024 r.g.), emesso dal Tribunale Civile di Perugia,
Giudice Dott.ssa Lignani, in quanto illegittimo per le ragioni di cui in narrativa;
In ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese e Controparte_1 compensi professionali del presente procedimento in ragione della soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
PER L'OPPOSTO
Come da comparsa e quindi
“In via preliminare: 1) accertare e dichiarare la legittimazione attiva in capo a
[...]
e per essa 2) accertare e dichiarare la titolarità del CP_3 Controparte_1 credito in capo a per essa 3) concedere la Controparte_3 Controparte_1 provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale: 4) rigettare tutte le domande ex adverso proposte e le eccezioni sollevate in quanto inammissibili, nulle, generiche e sfornite di qualsivoglia idoneo elemento probatorio e, in ogni caso, del tutto infondate in punto di fatto e di diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 748/2024, Trib. Perugia nei confronti degli opponenti, condannandoli al pagamento, in favore di e per Controparte_3 essa della somma ingiunta, pari a €.70.424,31 oltre interessi come da Controparte_1 domanda e spese del procedimento monitorio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende;
Nel merito, in via subordinata: 5) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa opposizione, accertare e dichiarare che CP_3
e per essa è creditrice nei confronti dei sig.ri
[...] Controparte_1 Pt_2
per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto condannarli al
[...] Parte_1 pagamento, in favore e per essa della Controparte_3 Controparte_1 somma pari ad €.70.424,31, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e che verrà accertata in corso di causa, all'esito dell'istruttoria. Con riserva di formulare e precisare ulteriori difese, deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni, nonché di produrre ulteriori documenti ed articolare prova nei termini di rito.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la società con Controparte_2 la mandataria ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo 1° luglio Controparte_1
2024, n. 748, a carico di e di per la somma di euro 70.424,31 Parte_1 Parte_2 oltre accessori e spese, esponendo quale titolo il loro obbligo quali garanti personali di corrispondere il residuo dovuto per un contratto di mutuo fondiario a suo tempo contratto
Pagina 2 di 10 da con Controparte_4 Controparte_5
e per il quale il mutuante e i suoi successori era stato solo parzialmente rifuso anche
[...] in sede fallimentare.
Con atto di citazione ritualmente notificato si sono opposti gli ingiunti, sostenendo:
a) il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, per non essere dimostrata la effettiva titolarità del credito in esito a due cessioni;
b) la propria qualifica di consumatori, facendone discendere, per l'effetto (pag. 8) la vessatorietà ex art. 33 lett. t) codice del consumo, della clausola della fideiussione specifica di deroga in estensione (fino a 36 mesi) dell'art. 1957 cod. civ., richiamando l'avvenuto fallimento del debitore principale al 9 novembre 2017 e dunque la scadenza dei suoi debiti a detta data e la prima iniziativa giudiziale del creditore (verso il fallito) al 10 luglio 2018, mediante insinuazione tardiva al passivo fallimentare;
c) la nullità della deroga all'art. 1957 cod. civ. per essere la clausola di deroga, pur contenuta in una fideiussione omnibus, conforme a quella ritenuta lesiva della concorrenza dalla NC d'TA (quale, in quel momento, Autorità garante della concorrenza nel settore) con il provvedimento n. 55/2005 e in ogni caso assumendo l'art. 1957 cod. civ., in tesi, norma inderogabile;
Hanno quindi domandato, in ogni caso, revocarsi il decreto ingiuntivo.
2. – Si è costituita per resistere la società opposta, sostenendo diffusamente la titolarità del credito in esito alle cessioni e, quindi, argomentando per la qualificazione in termini di professionisti degli odierni opponenti. Ha quindi richiamato la natura dispositiva dell'art. 1957 cod. civ. e esposto l'avvenuta doppia sottoscrizione della stessa;
ha sostenuto in ogni caso che trattasi di fideiussione specifica (sicchè in tesi non verrebbe in rilievo il provvedimento della NC d'TA già indicato) sostenendo, peraltro, di aver agito in ogni caso entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., quand'anche senza indicare esplicitamente le date di riferimento e con quale atto avrebbe agito (v. pag. 20 comparsa).
Ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna delle controparti al pagamento di quanto dovuto.
3. – Sono state quindi prodotte le memorie ex art. 171 ter c.p.c. con le quali i procuratori delle parte hanno ulteriormente ed ampiamente ribadito le proprie tesi. All'esito, tentata la concilizione della lite con esito infruttoso, all'udienza del 6 luglio 2025 i procuratori delle parti a tanto invitati hanno precisato le conclusioni e quindi è stata disposta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; sentita la discussione orale la causa è stata trattenuta in
Pagina 3 di 10 decisione con il termine di cui all'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
4. – Deve in primo luogo esaminarsi la questione inerente la legittimazione attiva dell'opposto, quale attuale titolare del credito.
Ha esposto, infatti, sin dal monitorio la soc. con Controparte_2 la mandataria di essersi resa cessionaria del credito per averlo Controparte_1 acquistato da con contratto del 30 giugno 2021 e che, a sua volta CP_6 CP_6 aveva acquistato il credito da in forza di contratto a suo tempo stipulato il Controparte_7
19 settembre 2019.
Gli opponenti, pur genericamente e ponendo la questione più sul crinale della mancanza di prova che della negazione del fatto storico, hanno appunto genericamente contestato la mancanza di prova della cessione (in citazione) e poi argomentato per la mancanza di prova dell'inclusione del credito vantato nel novero di quelli ceduti.
Rammentato che il contratto di cessione del credito ha forma libera, al riguardo deve rammentarsi che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art.
58 TUB. In tale ipotesi la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella G.U. tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art.
1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la cessionaria dovrà fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove
l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della cessionaria e, in tal caso, la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario
Pagina 4 di 10 in altro modo” (Cass. civ., Sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478, richiamando a sua volta Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Posto che non sono stati prodotti i contratti scritti di cessione occorre dunque verificare se nel complesso degli elementi offerti dall'opposto possa ritenersi vi siano sufficienti elementi presuntivi da ritenere dimostrata la cessione.
Ebbene, deve osservarsi che dispone della Controparte_8 documentazione inerente il rapporto (e cioè del contratto di mutuo ipotecario, della nota di iscrizione ipotecaria, della fideiussione specifica, dell'atto pubblico di quietanza) e che, inoltre, ha prodotto gli estratti di Gazzetta Ufficiale recanti notizia delle due cessioni.
Quanto alla prima, in favore di l'avviso reca l'indirizzo internet dove verificare i CP_6 crediti ceduti: al corrispondente indirizzo, si rinviene nell'ambito dell'elenco il numero identificativo del debitore (ndg 53003688, corrispondente a quanto indicato nell'estratto ex art. 50 t.u.b. versato per il monitorio). La medesima documentazione risulta anche prodotta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta (v. doc. 11 del convenuto). Fermo dunque che in questo caso sarebbe stata sufficiente, quindi, anche la sola Gazzetta
Ufficiale, è poi stata versata, con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. la dichiarazione del cedente, con la quale ha dato atto di aver ceduto il credito ad CP_7 CP_6
Non può dunque che ritenersi dimostrata la prima cessione, in quanto sussistono plurimi indizi, precisi e concordanti, che attestano il fatto che il contratto di cessione sia stato stipulato e che, nell'ambito della cessione rientrasse anche il credito in questione.
Parimenti, quanto alla cessionaria all'odierna , è CP_6 Controparte_2 prodotto estratto di Gazzetta Ufficiale. Detto avviso (al n. 8 della produzione offerta con la comparsa di costituzione e risposta) espone criteri univoci, ma non è stata prodotta, quanto all'ultimo criterio, la lista dei crediti ceduti depositata innanzi a notaio. Anche in questo caso, tuttavia, è stata prodotta la dichiarazione del cedente che, dunque, unitamente ai restanti elementi indiziari già indicati, avvalora la tesi dell'esistenza del contratto di cessione e dell'inclusione nell'ambito della stessa del credito oggi domandato.
Ne deriva che, in definitiva, l'eccezione di difetto di titolarità astratta del credito in capo all'opposto deve essere respinta.
5. – Deve quindi esaminarsi la questione, determinante, della qualifica consumeristica degli odierni opponenti.
Questi espongono infatti di dover essere considerati consumatori sicchè, nei loro confronti, sarebbe vessatoria ex art. 33 lett. t) codice del consumo la clausola di deroga
Pagina 5 di 10 all'art. 1957 cod. civ. e, quindi, dovendo trovare applicazione la disposizione ora richiamata, essi si assumono liberati dagli impegni fideiussori contratti perché la banca avrebbe agito oltre il semestre dalla scadenza del debito.
Al riguardo occorre rilevare che tale ultima circostanza di fatto non è smentita dalle mere affermazioni dell'opposto, che ha affermato, come si è rilevato, di aver agito nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ., elemento che, ove fosse veritiero, renderebbe irrilevante ogni successivo esame.
Invero, in difetto di ogni altra specifica indicazione, non può che rilevarsi che in ricorso la stessa parte espone il fallimento di al 9 novembre Controparte_4
2017 e intervenuta insinuazione al passivo fallimentare con domanda tardiva: ebbene, la relativa domanda è prodotta in atti al n. 11 della produzione del monitorio e reca la data del
10 luglio 2018. Ne deriva che risulta per tabulas che la prima istanza giudiziale che risulta in atti è successiva ai sei mesi previsti dall'art. 1957 cod. civ. decorrenti dalla scadenza del debito.
Ciò posto, come si è detto, occorre indagare la pretesa qualifica di consumatori affermata dagli opponenti.
Questi hanno affermato (citazione, pag. 4 e ss.) di non aver mai assunto cariche amministrative o di aver svolto incarichi di gestione, come risulterebbe peraltro dall'atto costitutivo originario o da successive modifiche (atto e modifiche che producono con il n.
5 della produzione offerta con la citazione), esponendo di essere stati titolari di una quota del 5% ciascuno nella società nella quale prestavano mera attività lavorativa. In tesi, dunque, essi prestavano fideiussione in ragione del vicolo familiare solidaristico con i titolari delle quote maggioritarie della società, i loro genitori e CP_4 [...]
Per_1
L'opposta, in comparsa, ha sostenuto, al contrario – senza produrre alcunchè al riguardo
– che lo statuto assegnerebbe a tutti i soci la facoltà di compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre con firma congiunta di tutti i soci dovrebbero compiersi atti di straordinaria amministrazione. Ha quindi argomentato in ordine alla circostanza che lo svolgimento di attività lavorativa nella società di famiglia implicherebbe la qualifica di professionista in luogo di quella di consumatore. Con successiva memoria ha fatto constare che il contratto è stato stipulato anche dagli odierni opponenti, quali soci e legali rappresentanti.
Giova al riguardo rammentare che la Suprema Corte di cassazione, Sez. Un., 27 febbraio
Pagina 6 di 10 2023, n. 5868, ha affermato che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa
C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi Per_2 CP_9 consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica).” (in precedenza, conf., v. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 16 gennaio 2020, n. 742).
In questo senso, dunque, deve essere svolta una indagine circa le finalità della prestazione di garanzia, indagine che deve incentrarsi sulla natura dei rapporti del prestatore di garanzia con il soggetto garantito: deve, dunque, verificarsi – si badi, nei limiti di quanto affermato e provato dalle parti – ad esempio, quale sia l'attività lavorativa del prestatore, se, trattandosi di società, egli sia socio dell'impresa e in quale misura, quali poteri e quali diritti
(anche di controllo) ed oneri egli goda nell'ambito del tipo sociale o di impresa esercitato dal debitore principale e, non ultimo, che rapporto vi sia tra gli atti compiuti e le attività dell'impresa.
Fermo che i richiami di cui a pagina 15 della comparsa di costituzione e risposta inerenti le vicende di una madre e di una figlia garanti rispetto ad una società non sembrano doversi riferire né all'ordinanza 19 novembre 2015 di cui alla Corte di giustizia in causa C-75/15
), né all'ordinanza 14 settembre 2016, in causa C-534/15 è tuttavia da rilevare che – Per_3 per loro esplicita ammissione – e prestavano attività Parte_2 Parte_1 lavorativa per la società e che, come pacifico, avevano una partecipazione del 5% ciascuno nel capitale.
Orbene, quanto alla titolarità di cariche amministrative, per quanto la visura camerale effettivamente indichi che tutti i soci potevano compiere atti di ordinaria amministrazione e, congiuntamente, di straordinaria amministrazione, risulta dall'atto costitutivo prodotto
Pagina 7 di 10 che l'amministrazione era affidata ai soci e . CP_4 Persona_1
Ancora, non può non rilevarsi che – con dicitura non scevra da ambiguità – l'atto pubblico di mutuo fondiario espone (per quanto parzialmente ma chiaramente leggibile) che intervengono all'atto “ … e … coniugi in comunione CP_4 Persona_1
[le]gale; … Statuti [Al]berto …; tutti residenti a C[ittà] di Castello … e Parte_1 domiciliati per la c[arica? d]ove appresso, intervengono al presente atto nella loro [qua]lità di soci e legali rappresentati della: Parte_3 Controparte_10 sicchè certamente, quand'anche debbano qualificarsi anche solo come soci (e non anche quali legali rappresentanti come sembra esporre invece l'atto), essi hanno certamente partecipato all'atto.
Ciò posto, poi, deve evidenziarsi che nella società in nome collettivo, tipo legale nel quale rientra la il socio risponde personalmente ed Controparte_4 illimitatamente delle obbligazioni sociali nei confronti dei terzi quale che sia la misura della sua quota (v. art. 2291 cod. civ., art. 2293 cod. civ. e art. 2263 cod. civ., Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2009, n. 1036) e, se non partecipa all'amministrazione (altrimenti avendo diretto accesso ad ogni informazione) gode dei diritti di controllo previsti dall'art. 2261 cod. civ.
È cioè in ogni caso difficilmente sostenibile, già per la stessa conformazione legale del tipo sociale, la tesi per la quale il socio di società in nome collettivo (quale ne sia la misura della quota) non stia svolgendo per ciò solo (rispondendo, tra l'altro personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali) attività di impresa, a differenza, si può ipotizzare, di chi sia unicamente socio di società per azioni, con una partecipazione non significativa.
Nel caso di specie, dunque, e erano certamente soci di Parte_2 Parte_1 società in nome collettivo e dunque rispondevano illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali, vi prestavano attività lavorativa, ed hanno sottoscritto il contratto di mutuo fondiario che forma il titolo della pretesa della banca, sicchè, con tutta evidenza essi, sottoscrivendo la fideiussione funzionale a garantire un rilevante debito contratto dall'impresa di cui erano soci personalmente responsabili e nella quale lavoravano, certamente hanno agito per uno scopo non estraneo alla loro attività professionale, e dunque non possono qualificarsi – nella stipula della fideiussione – quali consumatori.
Ne deriva che l'eccezione di vessatorietà consumeristica, per essere la deroga all'art. 1957 cod. civ. vessatoria a norma dell'art. 33 del codice del consumo, è in ogni caso infondata.
6. – Viene quindi, infine, in rilievo, l'assunta violazione della disciplina posta a tutela
Pagina 8 di 10 della concorrenza per essere la clausola di deroga contenuta nella fideiussione specifica conforme al c.d. schema ABI e, più in generale, l'assunto secondo il quale l'art. 1957 cod. civ. costituirebbe norma inderogabile.
Il primo assunto è del tutto infondato in punto di fatto.
La concreta clausola stipulata, con doppia sottoscrizione, dalle parti della fideiussione specifica del 11 dicembre 2008 – recante n. 6 e rubricata “responsabilità del fideiussore” – è infatti diversa da quella censurata come espressione di una intesa restrittiva della concorrenza se diffusa tra le banche dalla NC d'TA con il provvedimento n. 55/2005 ed infatti dispone che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 cod. civ., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
È dunque evidente che tale concreta clausola è del tutto diversa da quella individuata come lesiva della concorrenza dalla NC d'TA, che è formulata in questi termini: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.” (vedi par. 17 del provvedimento citato).
Ne deriva che, sotto tale profilo, la clausola dunque non è nulla per violazione della disciplina posta a tutela della concorrenza.
Infine, anche l'assunto secondo il quale la clausola in parola sarebbe nulla in quanto contraria a norma imperativa quale dovrebbe in tesi qualificarsi l'art. 1957 cod. civ. è del tutto infondato posto che la disposizione in parola, non attenendo a questioni di ordine pubblico o ad elementi strutturali della fattispecie negoziale, è per i consociati (fatta salva la disciplina consumeristica inapplicabile al caso di specie, su cui v. Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2023, n. 27558, e fatta salva la disciplina ex art. 1341 cod. civ., ma sul punto vedi
Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2007, 9245; Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2025, n. 3989) disponibile all'autonomia privata e dunque è derogabile, come del resto ritiene da tempo la giurisprudenza che ha tra l'altro affermato che “La decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone la correttezza nella parte in cui essa, accertato che il fideiussore, ricevuta la richiesta
Pagina 9 di 10 di pagamento da parte del creditore garantito, aveva risposto di volere attendere l'esito della lite tra il creditore medesimo ed il debitore principale prima di assumere qualsiasi determinazione, aveva ritenuto tale condotta come abdicativa della facoltà di avvalersi della decadenza ex art. 1957 cod. civ.).” (così Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; v. anche Cass. civ., Sez. I, 20 agosto 1992, n. 9719;
Cass. civ., Sez. III, 23 settembre 1966, n. 2387).
7. – Le esposte ragioni di opposizione, dunque, sono tutte infondate. Ne deriva che l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
8. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del valore della controversia e dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento, tenendo conto di quanto previsto dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (minimi:
7.052 euro;
massimi: 21.155 euro).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, disattesa ogni diversa domanda o eccezione ed assorbita ogni altra questione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 1° luglio 2024, n.
748 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 di lite in favore di e per essa alla mandataria Controparte_2 [...]
spese che liquida in misura di euro 8.000 oltre spese generali (15%) iva e CP_1
c.p.a. come per legge;
Così deciso in Perugia il 22 luglio 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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