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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 421/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Monica Lorenzini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 421 dell'anno 2023 e vertente TRA
“ , (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. LOCCI DANIELA presso Parte_1 P.IVA_1 il e domi rocura in atti
attore CONTRO (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. MELIA FRANCESCO presso il cui studio, sito in VIA MARTIRI DEI LAGER N. 92 PERUGIA è elettivamente domiciliata , giusta procura in atti convenuta
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 18 marzo 2025 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va premesso che all'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, co. 2, L. n. 69/2009, per effetto del quale la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17, L. n. 69/09. Pertanto, lo “svolgimento del processo” viene richiamato solo nei limiti di quanto necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
2. ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Terni il decreto ingiuntivo Controparte_1 on il quale è stato ingiunto a di pagare la Parte_1 complessiva somma di € 7.659,96 oltre interessi e spese liquidate, credito originatosi da alcune fatture relative alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, rimaste insolute.
3. Avverso il decreto ingiuntivo notificato ha proposto opposizione Parte_1 la quale in rito ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Ter contestato l'effettiva sussistenza dei consumi fatturati, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
4. Si è costituita in giudizio svolgendo le proprie difese e contestando Controparte_1 il integralmente l'atto d iedendo confermarsi il decreto ingiuntivo emesso. In seguito allo scambio delle memorie istruttorie ex art.171 ter c.p.c. e all'assunzione di una prova testimoniale, è stata fissata l'udienza del 18.03.2025 per la discussione orale della causa ex art.281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene pronunciata la presente sentenza in assenza delle parti
L'opposizione è infondata.
Quanto al profilo sollevato in rito, si osserva che il Tribunale di Terni è certamente competente a decidere della controversia, in quanto ai sensi del 1182 terzo comma c.c.
l'obbligazione di pagamento doveva essere eseguita in Terni, ivi trovandosi la sede della
Società creditrice. Inoltre, le condizioni generali del contratto di somministrazione in essere tra le parti contengono la pattuizione della competenza esclusiva del foro di Terni per ogni controversia in merito all'esecuzione del contratto, espressamente riferendosi tanto alla fornitura di energia elettrica quanto a quella di gas naturale.
Nel merito, ritiene il Tribunale che l'opposta abbia compiutamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Essa infatti ha prodotto in giudizio una certificazione di E-Distribuzione S.p.A.
(concessionaria del servizio di trasporto e distribuzione dell'energia per l'area in cui si trovano i punti di fornitura) attestante la quantità di energia prelevata ed il corretto funzionamento del contatore elettronico, verificato anche mediante intervento diretto degli operai del distributore medesimo.
Quanto al consumo di gas, la creditrice ha richiesto a (concessionaria Controparte_2 del servizio di trasporto e distribuzione del gas per l'area in cui si trovano i punti di fornitura) di inviarle una certificazione analoga a quella inviata da E-Distribuzione con riferimento all'energia elettrica. Non avendo ancora provveduto, la creditrice ha CP_2 chiesto al Tribunale l'ordine di produzione ai sensi dell'art.210 c.p.c.
Tale condotta evidenzia la ferma volontà della creditrice di raggiungere la prova, e unitamente alla natura dei fatti accertati e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, costituisce presunzione idonea a fondare il convincimento del giudicante ex art.2729 c.c. A tal fine assume rilievo anche la circostanza che risulta provato agli atti che la creditrice ha inviato almeno 27 solleciti alla debitrice, tutti rimasti inevasi, senza che mai fossero contestati i consumi addebitati.
Nondimeno, la deposizione del teste citato da parte opponente non è sufficiente a convincere del contrario. Il medesimo infatti ha dichiarato che l'attività di è Parte_1 cessata da tempo e che pertanto fosse impossibile che la società medesima avesse consumato alcunché di energia elettrica e gas. Al di là del fatto che si tratta di una circostanza negativa - della quale, per forza di cose, non può avere assoluta certezza, non essendo stato presente continuativamente e senza interruzioni presso i punti di fornitura assume rilievo il fatto che l'opposta ha provato l'effettiva debenza degli importi portati dalle fatture dell'energia elettrica, in contrasto con quanto dichiarato dal teste.
Da tutto ciò il convincimento della correttezza complessiva dell'operato di Controparte_1
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Le spese di lite seguono la soccombenza che, applicato lo scaglione di riferimento dei vigenti parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 in misura prossima al valore medio per la fase istruttoria, prossima al minimo per le altre fasi, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- respinge l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario
15%, C.I. e Iva se dovuti come per legge
dott.ssa Monica Lorenzini
Terni,
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