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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4005 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.28916 r.g. dell'anno 2024
TRA nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] G, difeso dall'Avv. DI GIOIA Raffaele (C.F.
), del Foro di Nola, che lo rappresenta e difende giusta procura alle C.F._2
liti ex art. 83, comma 3, c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere notificazioni/comunicazioni al domicilio digitale PEC: o al telefax 081-18511552. Email_1
E
l , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella, cod. fisc.
[...]
, PEC: t, giusto mandato C.F._3 Email_2
generale alle liti per Notaio di Roma, del 22.03.24, rep. 37875, e presso Persona_1
questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli. CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 31.12.24 il ricorrente in epigrafe indicato rappresentava che: in data 01/03/2024 il sig. successivamente al ricovero, è stato sottoposto ad Pt_1 intervento chirurgico di “ernia ombelicale” presso l'Ospedale Fondazione Evangelica
Betania;
a seguito del predetto intervento chirurgico il sig. ha ottenuto un periodo di Pt_1
convalescenza post-operatoria dal 23/02/2024 al 10/03/2024 (tredici giorni), con ripresa dell'attività lavorativa per il giorno 11/03/2024;
pagina1 di 4 in data 02/04/2024, riceveva comunicazione da parte dell' , dall'oggetto Pt_1 CP_2
“Indennità di malattia. Assenza ingiustificata a visita medica di controllo domiciliare”, relativamente all'assenza alla visita medica di controllo del giorno 10/03/2024, risultata a loro dire ingiustificata;
in data 21/04/2024, presentava ricorso amministrativo online tramite portale Pt_1
(ricorso amministrativo n. , comunicando che in data CP_2 CodiceFiscale_4
10/03/2024, al momento della visita medica di controllo domiciliare, si trovava presso l'Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli” di Napoli per visita medica di controllo ed accertamenti a seguito di dolori addominali, post intervento chirurgico, allegando certificato rilasciato dalla struttura pubblica;
in data 15/11/2024, il Comitato Provinciale dell' di Napoli notificava al sig. CP_2 Pt_1
la delibera n. 2413442 del 25/10/2024, per mezzo della quale veniva comunicata la reiezione del ricorso amministrativo n. presentato in data CodiceFiscale_4
21/04/2024 avverso la revoca dell'indennità di malattia.
Chiedeva, pertanto: “. ACCERTARE E DICHIARARE che l'assenza alla visita fiscale del
10/03/2024 risulta giustificata per l'improvvisa, seria e cogente situazione di necessita ed urgenza documentata, ai sensi della Legge n. 638/1983;
. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della delibera n. 2413442 del 25/10/2024 emessa dal ed il conseguenziale disconoscimento Controparte_3 dell'indennità di malattia;
.ACCERTARE E DICHIARARE la spettanza dell'indennità di malattia dal 23/02/2024 al
10/03/2024, prevista ex lege.
Con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione.”
All'odierna udienza, tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In tema di indennità di malattia, prevista dall'art. 5 quattordicesimo comma della legge 11 novembre 1983 n. 638, che ha convertito il D.L. 12 settembre 1983 n. 463, il giustificato motivo di assenza necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità non si individua sempre nello stato di necessità o nel caso di forza maggiore, potendo essere, invece, costituito, alla stregua della sentenza
n. 78 del 26 gennaio 1988 della Corte Costituzionale, anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile, per non osservare l'obbligo di reperibilità, fermo pagina2 di 4 restando l'onere del lavoratore di dimostrarne la sussistenza (v. Cass. 20 luglio 1991
n. 8089; Cass. 11.2.1993 n. 1711; ecc.). Nella specie il Tribunale, dopo aver esattamente premesso il suesposto principio di diritto giurisprudenzialmente elaborato da questa Corte, con illogica e contraddittoria motivazione aveva negato, poi, al lavoratore la prova testimoniale dal medesimo articolata al fine di dimostrare che si era recato nelle fasce orarie di reperibilità dal proprio medico di fiducia al fine di fare accertare la sua avvenuta guarigione e, quindi, la necessità o meno di ritornare al lavoro e che tale medico riceveva soltanto in tal fasce orarie (con conseguente inevitabilità dell'assenza dal proprio domicilio nell'orario di reperibilità).
Come affermato dalla Suprema Corte, "a giustificazione della mancata osservanza dell'obbligo di reperibilità previsto dall'art. 5 quattordicesimo comma della citata legge n.
638 del 1983 è sufficiente anche una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile, come, appunto quella di fare constatare la guarigione o meno dalla malattia, per la quale si era chiesta l'astensione dal lavoro, al fine di conoscere se fosse o no consigliata la ripresa dell'attività lavorativa".
Nel caso in esame il lavoratore ha lasciato il proprio domicilio nell'ultimo giorno di malattia per una urgenza indefettibile dettata dalla necessità di sottoporsi ad una visita di controllo a seguito dell'improvvisa “dolenzia addominale” che poteva compromettere la sua ripresa lavorativa (di fatto riscontrata dal personale medico del reparto di Chirurgia d'Urgenza e
P.S. Chirurgico dell'Azienda Ospedaliera indicata, con prescrizione di cura farmacologica al bisogno) (vds. certificato medico, allegato nr. 07).
Il ricorso va pertanto accolto il G.L. per l'effetto:
ACCERTA E DICHIARA che l'assenza alla visita fiscale del 10/03/2024 risulta giustificata per l'improvvisa, seria e cogente situazione di necessità ed urgenza documentata, ai sensi della Legge n. 638/1983;
ACCERTA E DICHIARA l'illegittimità della delibera n. 2413442 del 25/10/2024 emessa dal di Napoli ed il conseguenziale disconoscimento dell'indennità Controparte_3
di malattia;
ACCERTA E DICHIARA la spettanza dell'indennità di malattia dal 23/02/2024 al
10/03/2024, prevista ex lege.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
il G.L. definitivamente pronunziando così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto:
pagina3 di 4 - ACCERTA E DICHIARA che l'assenza alla visita fiscale del 10/03/2024 risulta giustificata per l'improvvisa, seria e cogente situazione di necessità ed urgenza documentata, ai sensi della Legge n. 638/1983;
- ACCERTA E DICHIARA l'illegittimità della delibera n. 2413442 del 25/10/2024 emessa dal di Napoli ed il conseguenziale Controparte_3 disconoscimento dell'indennità di malattia;
- ACCERTA E DICHIARA la spettanza dell'indennità di malattia dal 23/02/2024 al
10/03/2024, prevista ex lege.
Condanna la resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1600,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione.
Napoli, 22.5.25
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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