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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 3634/2025
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3634/2025, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv. Fontana Andrea;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
- ass. avv. Fabio Felaco;
Controparte_2 premesso
• Che parte ricorrente proponeva il presente ricorso avverso l'intimazione di pagamento da lei ricevuta in data 20/02/2025;
• Che, con note scritte, dichiarava di rinunciare all'azione, chiedendo la compensazione delle spese;
• Che le convenute non accettavano la compensazione;
considera
1. Come stabilito da pacifica giurisprudenza, “per potersi configurare rinunzia all'azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta- occorre il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte -che è richiesta, invece, per la diversa ipot6esi della rinuncia agli atti del giudizio- l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.2267 del 19/03/1990,Rv.
466036; Cass. Sez. L, Sentenza n.12844 del 03/09/2003, Rv. 566523; Cass. Sez. 3, Sentenza
n.4505 del 28/03/2001, Rv. 545257; Cass. Sez. 2, Sentenza n.1442 del 16/03/1981, Rv.
412092)”.
2. È chiaramente una rinuncia all'azione quella contenuta nella memoria del 14/11/2025, laddove si dichiara che “la ricorrente ha acquisito documentazione di cui non era
1 R.G.L. 3634/2025
precedentemente in possesso, circostanza che ha determinato il venir meno dell'interesse sostanziale alla prosecuzione della controversia;
-
- che per tale motivo la signora , come sopra rappresentata e difesa, Parte_1
DICHIARA ESPRESSAMENTE DI RINUNCIARE ALLA DOMANDA proposta con il ricorso in opposizione a intimazione di pagamento depositato in data 17 aprile 2025.”
3. Poiché non c'è accordo sulle spese di lite, queste sono liquidate secondo la soccombenza c.d. virtuale: posto che la domanda sarebbe stata rigettata, come affermato dalla stessa parte attrice, è la stessa che deve farsene carico. Peraltro, vista la rinuncia all'azione, le stesse vengono liquidate in misura minima. Non si procede a distrazione a favore del difensore di
(se così deve essere letta la richiesta “con attribuzione”), Controparte_2 in quanto lo stesso non ha effettuato la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., primo comma.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna parte ricorrente a rifondere ad ogni convenuta le spese di lite, che liquida in €
2.127 per ognuna, oltre accessori.
Torino, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3634/2025, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv. Fontana Andrea;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
- ass. avv. Fabio Felaco;
Controparte_2 premesso
• Che parte ricorrente proponeva il presente ricorso avverso l'intimazione di pagamento da lei ricevuta in data 20/02/2025;
• Che, con note scritte, dichiarava di rinunciare all'azione, chiedendo la compensazione delle spese;
• Che le convenute non accettavano la compensazione;
considera
1. Come stabilito da pacifica giurisprudenza, “per potersi configurare rinunzia all'azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta- occorre il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte -che è richiesta, invece, per la diversa ipot6esi della rinuncia agli atti del giudizio- l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.2267 del 19/03/1990,Rv.
466036; Cass. Sez. L, Sentenza n.12844 del 03/09/2003, Rv. 566523; Cass. Sez. 3, Sentenza
n.4505 del 28/03/2001, Rv. 545257; Cass. Sez. 2, Sentenza n.1442 del 16/03/1981, Rv.
412092)”.
2. È chiaramente una rinuncia all'azione quella contenuta nella memoria del 14/11/2025, laddove si dichiara che “la ricorrente ha acquisito documentazione di cui non era
1 R.G.L. 3634/2025
precedentemente in possesso, circostanza che ha determinato il venir meno dell'interesse sostanziale alla prosecuzione della controversia;
-
- che per tale motivo la signora , come sopra rappresentata e difesa, Parte_1
DICHIARA ESPRESSAMENTE DI RINUNCIARE ALLA DOMANDA proposta con il ricorso in opposizione a intimazione di pagamento depositato in data 17 aprile 2025.”
3. Poiché non c'è accordo sulle spese di lite, queste sono liquidate secondo la soccombenza c.d. virtuale: posto che la domanda sarebbe stata rigettata, come affermato dalla stessa parte attrice, è la stessa che deve farsene carico. Peraltro, vista la rinuncia all'azione, le stesse vengono liquidate in misura minima. Non si procede a distrazione a favore del difensore di
(se così deve essere letta la richiesta “con attribuzione”), Controparte_2 in quanto lo stesso non ha effettuato la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., primo comma.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna parte ricorrente a rifondere ad ogni convenuta le spese di lite, che liquida in €
2.127 per ognuna, oltre accessori.
Torino, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2