TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/07/2025, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13978/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] in data [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Andrea Benigno, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Rosolino La Mantia, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 2/4/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato il 28/10/2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 12/5/1999, in costanza del quale è nato il figlio (a CP_1 Per_1
Palermo il 14/5/2001), ha esposto di essersi separata dal marito in forza del decreto di omologa del 23-27/9/2005, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del
1 procedimento n. 4597/2004 R.G., nell'ambito del quale i coniugi hanno concordato l'obbligo a carico del resistente di corrispondere in proprio favore la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Ha aggiunto, inoltre: che dalla Per_1
separazione non si è più riconciliata con il marito;
che, rispetto alla separazione, ha subito un peggioramento della propria condizione economica, avendo perso il lavoro ed essendo allo stato disoccupata;
che la condizione economica del marito è rimasta invariata.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto: la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in proprio favore la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e di €
800,00 a titolo di assegno divorzile.
Con memoria di costituzione depositata telematicamente il 2/3/2023, si è costituito
[...]
il quale ha contestato quanto esposto dalla ricorrente, precisando: che in sede di CP_1
separazione la ricorrente ha rinunciato all'assegno di mantenimento e, da quel momento, non ha mai chiesto supporto economico dal marito;
che la moglie non ha chiesto nessun contributo per il proprio mantenimento nemmeno nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione, incardinato dalla stessa nel 2012; che la ricorrente, nel 2010, ha acquistato l'immobile ove abita con il compagno e col figlio nato in [...] relazione;
che la ricorrente, dopo la separazione, ha svolto attività lavorativa;
di percepire un trattamento pensionistico di € 1.600,00 mensili;
di abitare in un immobile in comproprietà con le due sorelle, alle quali corrisponde mensilmente € 150,00 ciascuna;
di aver corrisposto per il figlio la somma di € 500,00 (somma concordata con la ricorrente nell'ambito del Per_1
procedimento di modifica delle condizioni di separazione recante il n. 4236/2012 R.G.) e che quest'ultimo da settembre 2022 lavora stabilmente.
Pertanto, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , senza nulla prevedere a titolo di assegno divorzile e per il Parte_1
mantenimento per il figlio.
All'udienza del 21/3/2023, le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f. che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e sentiti i coniugi, ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c. e, in particolare, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati.
2 All'udienza del 16/10/2023, svoltasi in forma cartolare, le parti hanno insistito per la pronuncia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle domande di contenuto economico.
La causa è stata, pertanto, assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza n. 4690/2023 del 23-24/10/2023, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 6/3/2025, il Giudice istruttore ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: definizione della controversia alle seguenti condizioni: obbligo a carico di di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, un CP_1 Parte_1 assegno divorzile di € 100,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
All'udienza del 2/4/2025, le parti hanno dichiarato di non aderire alla suddetta proposta e, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Tanto premesso, va osservato che, come detto, tra le parti è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale n. 4690/2023 del 23-
24/10/2023.
3. Domande di contenuto economico.
In relazione alle statuizioni di ordine economico, risulta pacifico tra le parti che il figlio
è economicamente indipendente ed ha costituito un autonomo nucleo familiare. Per_1
Pertanto, nulla va disposto sul punto.
In merito, invece, all'assegno divorzile, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha più volte puntualizzato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Tale giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
3 patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Sez. U. n. 18287/2018; Cass. n. 1882 /2019; Cass. 32610/2023).
Occorre, quindi, valutare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
In merito alla condizione economica delle parti, ha esposto di non Parte_1 svolgere attività lavorativa, di abitare in un immobile di sua proprietà (con il figlio minorenne avuto da un'altra relazione), per il quale paga un mutuo di € 600,00 mensili, di non avere alcuna fonte di reddito e di essere supportata economicamente dalla madre. A fondamento di quanto esposto, ha prodotto la Certificazione rilasciata dall'Agenzia delle
Entrate in data 8/4/2025, dalla quale risulta che la ricorrente: nell'anno 2021 non ha percepito redditi;
nel 2022 ha percepito un reddito di € 9.110,00; nell'anno 2023 ha percepito un reddito di € 11.747,99; nell'anno 2024 ha percepito un reddito di € 7.315,67 (v. all. prodotto il 14/5/2025).
invece, ha esposto di percepire un trattamento pensionistico di € 1.600,00 CP_1
mensili e, a fondamento di quanto esposto, ha prodotto le seguenti dichiarazioni dei redditi: del 2020 per il 2019, da cui risulta un reddito complessivo di € 26.233,70; del 2021 per il 2020, da cui risulta un reddito complessivo di € 29.504,27; del 2022 per il 2021, da cui risulta un reddito complessivo di € 28.430,02 (v. all. 10,11 e 12 prodotti con il ricorso introduttivo); del
2024 per il 2023, da cui risulta un reddito di € 26.283,66 (v. all. prodotto il 10/10/2024).
Oltre alla posizione economica delle parti, occorre considerare che, in sede di separazione, la ricorrente ha rinunciato all'assegno di mantenimento in proprio favore e, nel successivo giudizio di modifica delle condizioni di separazione, incardinato dalla stessa nel
2012, non ha formulato alcuna richiesta di contenuto economico in proprio favore. Sebbene ciò non osti alla proposizione della domanda di assegno divorzile nel presente giudizio, emerge comunque che la ricorrente, dal momento della separazione, è stata pacificamente in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, dimostrando pertanto di godere di adeguati mezzi di sostentamento, come comprovato anche dall'intervenuto acquisto di un immobile, la cui rata di mutuo viene regolarmente pagato dalla stessa. Inoltre,
4 la ricorrente, nel presente giudizio, non ha formulato alcuna richiesta istruttoria diretta a provare l'impossibilità di procurarsi da sola i mezzi necessari al proprio mantenimento.
La valutazione complessiva dei suddetti elementi, unitamente all'esigua durata del matrimonio (6 anni), conduce ad escludere la sussistenza dei presupposti per riconoscere in favore di il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, nemmeno nella Parte_1
sua componente assistenziale, posto che le parti vivono separate dal 2005, che la ricorrente ha costituito un nuovo nucleo familiare, e che, dunque, da 20 anni è cessata la comunione di vita tra le parti.
In conclusione, sebbene sussista una sperequazione reddituale tra le parti, sulla base di quanto dianzi evidenziato deve essere rigettata la domanda di diretta ad Parte_1 ottenere l'assegno divorzile.
4. Spese del giudizio.
Relativamente alle spese di giudizio, considerato l'esito e la natura della controversia, le stesse vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, vista la sentenza parziale n. 4690/2023 del
23-24/10/2023, così provvede:
• rigetta la domanda di assegno divorzile articolata dalla ricorrente;
• compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 17 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13978/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] in data [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Andrea Benigno, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Rosolino La Mantia, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 2/4/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato il 28/10/2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 12/5/1999, in costanza del quale è nato il figlio (a CP_1 Per_1
Palermo il 14/5/2001), ha esposto di essersi separata dal marito in forza del decreto di omologa del 23-27/9/2005, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del
1 procedimento n. 4597/2004 R.G., nell'ambito del quale i coniugi hanno concordato l'obbligo a carico del resistente di corrispondere in proprio favore la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Ha aggiunto, inoltre: che dalla Per_1
separazione non si è più riconciliata con il marito;
che, rispetto alla separazione, ha subito un peggioramento della propria condizione economica, avendo perso il lavoro ed essendo allo stato disoccupata;
che la condizione economica del marito è rimasta invariata.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto: la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in proprio favore la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e di €
800,00 a titolo di assegno divorzile.
Con memoria di costituzione depositata telematicamente il 2/3/2023, si è costituito
[...]
il quale ha contestato quanto esposto dalla ricorrente, precisando: che in sede di CP_1
separazione la ricorrente ha rinunciato all'assegno di mantenimento e, da quel momento, non ha mai chiesto supporto economico dal marito;
che la moglie non ha chiesto nessun contributo per il proprio mantenimento nemmeno nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione, incardinato dalla stessa nel 2012; che la ricorrente, nel 2010, ha acquistato l'immobile ove abita con il compagno e col figlio nato in [...] relazione;
che la ricorrente, dopo la separazione, ha svolto attività lavorativa;
di percepire un trattamento pensionistico di € 1.600,00 mensili;
di abitare in un immobile in comproprietà con le due sorelle, alle quali corrisponde mensilmente € 150,00 ciascuna;
di aver corrisposto per il figlio la somma di € 500,00 (somma concordata con la ricorrente nell'ambito del Per_1
procedimento di modifica delle condizioni di separazione recante il n. 4236/2012 R.G.) e che quest'ultimo da settembre 2022 lavora stabilmente.
Pertanto, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , senza nulla prevedere a titolo di assegno divorzile e per il Parte_1
mantenimento per il figlio.
All'udienza del 21/3/2023, le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f. che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e sentiti i coniugi, ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c. e, in particolare, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati.
2 All'udienza del 16/10/2023, svoltasi in forma cartolare, le parti hanno insistito per la pronuncia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle domande di contenuto economico.
La causa è stata, pertanto, assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza n. 4690/2023 del 23-24/10/2023, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 6/3/2025, il Giudice istruttore ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: definizione della controversia alle seguenti condizioni: obbligo a carico di di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, un CP_1 Parte_1 assegno divorzile di € 100,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
All'udienza del 2/4/2025, le parti hanno dichiarato di non aderire alla suddetta proposta e, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Tanto premesso, va osservato che, come detto, tra le parti è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale n. 4690/2023 del 23-
24/10/2023.
3. Domande di contenuto economico.
In relazione alle statuizioni di ordine economico, risulta pacifico tra le parti che il figlio
è economicamente indipendente ed ha costituito un autonomo nucleo familiare. Per_1
Pertanto, nulla va disposto sul punto.
In merito, invece, all'assegno divorzile, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha più volte puntualizzato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Tale giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
3 patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Sez. U. n. 18287/2018; Cass. n. 1882 /2019; Cass. 32610/2023).
Occorre, quindi, valutare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
In merito alla condizione economica delle parti, ha esposto di non Parte_1 svolgere attività lavorativa, di abitare in un immobile di sua proprietà (con il figlio minorenne avuto da un'altra relazione), per il quale paga un mutuo di € 600,00 mensili, di non avere alcuna fonte di reddito e di essere supportata economicamente dalla madre. A fondamento di quanto esposto, ha prodotto la Certificazione rilasciata dall'Agenzia delle
Entrate in data 8/4/2025, dalla quale risulta che la ricorrente: nell'anno 2021 non ha percepito redditi;
nel 2022 ha percepito un reddito di € 9.110,00; nell'anno 2023 ha percepito un reddito di € 11.747,99; nell'anno 2024 ha percepito un reddito di € 7.315,67 (v. all. prodotto il 14/5/2025).
invece, ha esposto di percepire un trattamento pensionistico di € 1.600,00 CP_1
mensili e, a fondamento di quanto esposto, ha prodotto le seguenti dichiarazioni dei redditi: del 2020 per il 2019, da cui risulta un reddito complessivo di € 26.233,70; del 2021 per il 2020, da cui risulta un reddito complessivo di € 29.504,27; del 2022 per il 2021, da cui risulta un reddito complessivo di € 28.430,02 (v. all. 10,11 e 12 prodotti con il ricorso introduttivo); del
2024 per il 2023, da cui risulta un reddito di € 26.283,66 (v. all. prodotto il 10/10/2024).
Oltre alla posizione economica delle parti, occorre considerare che, in sede di separazione, la ricorrente ha rinunciato all'assegno di mantenimento in proprio favore e, nel successivo giudizio di modifica delle condizioni di separazione, incardinato dalla stessa nel
2012, non ha formulato alcuna richiesta di contenuto economico in proprio favore. Sebbene ciò non osti alla proposizione della domanda di assegno divorzile nel presente giudizio, emerge comunque che la ricorrente, dal momento della separazione, è stata pacificamente in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, dimostrando pertanto di godere di adeguati mezzi di sostentamento, come comprovato anche dall'intervenuto acquisto di un immobile, la cui rata di mutuo viene regolarmente pagato dalla stessa. Inoltre,
4 la ricorrente, nel presente giudizio, non ha formulato alcuna richiesta istruttoria diretta a provare l'impossibilità di procurarsi da sola i mezzi necessari al proprio mantenimento.
La valutazione complessiva dei suddetti elementi, unitamente all'esigua durata del matrimonio (6 anni), conduce ad escludere la sussistenza dei presupposti per riconoscere in favore di il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, nemmeno nella Parte_1
sua componente assistenziale, posto che le parti vivono separate dal 2005, che la ricorrente ha costituito un nuovo nucleo familiare, e che, dunque, da 20 anni è cessata la comunione di vita tra le parti.
In conclusione, sebbene sussista una sperequazione reddituale tra le parti, sulla base di quanto dianzi evidenziato deve essere rigettata la domanda di diretta ad Parte_1 ottenere l'assegno divorzile.
4. Spese del giudizio.
Relativamente alle spese di giudizio, considerato l'esito e la natura della controversia, le stesse vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, vista la sentenza parziale n. 4690/2023 del
23-24/10/2023, così provvede:
• rigetta la domanda di assegno divorzile articolata dalla ricorrente;
• compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 17 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5