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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 4102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4102 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 652/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 652/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNI ANGELO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MAGNI ANGELO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
ER TO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:i.
Riconoscere a parte ricorrente la cittadinanza italiana iure sanguinis in ragione della discendenza diretta con il sig. nato il [...] a San Lorenzo a [...] frazione di Lucca Persona_1
(Lucca), ed emigrato in Brasile senza mai essere naturalizzato brasiliano;
ii. Ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone
pagina 1 di 4 indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; iii. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Il ricorrente ha inoltre dedotto e documentato di essere discendente diretto del sig. Persona_1
nato il [...] a San Lorenzo a [...] frazione di Lucca (Lucca), ed emigrato in Brasile dove si è sposato ed deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana detta circostanza è rilevata e documentata dai passaggi passaggi generazionali indicati nel ricorso a mezzo la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. nato il [...] a [...] a Persona_1
OL frazione di Lucca (Lucca), ed emigrato in Brasile dove si è sposato ed deceduto senza mai pagina 2 di 4 rinunciare alla cittadinanza italiana il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n.
2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. nato il [...] a San Lorenzo a [...] frazione di Lucca (Lucca), ed Persona_1
emigrato in Brasile dove si è sposato ed deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che il sig. nascido em 18.04.1982, a San AO (San AO/Brasile), codice Parte_1
fiscale n. , residente in [...], n. 69, App. 33, CAP 04530- C.F._1
090, San AO (San AO/Brasile) è cittadino italiano
-Spese compensate pagina 3 di 4 Firenze, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 652/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNI ANGELO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MAGNI ANGELO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
ER TO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:i.
Riconoscere a parte ricorrente la cittadinanza italiana iure sanguinis in ragione della discendenza diretta con il sig. nato il [...] a San Lorenzo a [...] frazione di Lucca Persona_1
(Lucca), ed emigrato in Brasile senza mai essere naturalizzato brasiliano;
ii. Ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone
pagina 1 di 4 indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; iii. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Il ricorrente ha inoltre dedotto e documentato di essere discendente diretto del sig. Persona_1
nato il [...] a San Lorenzo a [...] frazione di Lucca (Lucca), ed emigrato in Brasile dove si è sposato ed deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana detta circostanza è rilevata e documentata dai passaggi passaggi generazionali indicati nel ricorso a mezzo la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. nato il [...] a [...] a Persona_1
OL frazione di Lucca (Lucca), ed emigrato in Brasile dove si è sposato ed deceduto senza mai pagina 2 di 4 rinunciare alla cittadinanza italiana il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n.
2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. nato il [...] a San Lorenzo a [...] frazione di Lucca (Lucca), ed Persona_1
emigrato in Brasile dove si è sposato ed deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che il sig. nascido em 18.04.1982, a San AO (San AO/Brasile), codice Parte_1
fiscale n. , residente in [...], n. 69, App. 33, CAP 04530- C.F._1
090, San AO (San AO/Brasile) è cittadino italiano
-Spese compensate pagina 3 di 4 Firenze, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4