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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 3743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3743 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
Presidente 1. dr.ssa Anna Carla Catalano
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 24 ottobre 2024 e della successiva camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2860/2023 RG sezione lavoro vertente
TRA
Parte 1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Iodice e Antimo Zarrillo presso il cui studio elettivamente domicilia in 16 (indirizzi pec: Marcianise alla via Duomo n.
Email 2 Email 1
-APPELLANTE
E
(C.F. P.IVA 1
[...] Controparte_1
(C.F. Controparte_2 P.IVA 2
Appellati contumaci
OGGETTO Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nprd n. 2873/2023 pubblicata il 19 giugno 2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2023 presso Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro l'odierna appellante, premesso di essere docente a tempo determinato destinataria di reiterati incarichi di supplenza annuale, in servizio presso la scuola secondaria di I grado “G.A.Rocco” di Afragola, lamentò la mancata erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 1. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) relativamente ai periodi di servizio statale svolti con contratto di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'A.S. dal 2017/2018 al 2021/2022(per 5 annualità di servizio); eccepì, inoltre, la mancata corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 in relazione al servizio prestato per l'AS 2017/2018 ed evidenziò, quindi, di aver ricevuto un trattamento deteriore con conseguente violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost..
Precisò -allegando anche la relativa documentazione - di aver svolto i seguenti periodi di insegnamento,:
-A.S. 2017/18 - dal 24/10/2017 al 13/01/2018; dal 15/01/2018 al 19/01/2018; dal
22/01/2018 al 26/01/2018; dal 29/01/2018 al 02/02/2018; dal 05/02/2018 al
09/02/2018; dal 12/02/2018 al 23/02/2018; dal 28/02/2018 al 02/03/2018; dal
05/03/2018 al 09/03/2018; dal 12/03/2018 al 16/03/2018; dal 20/03/2018 al
23/03/2018; dal 26/03/2018 al 28/03/2018; dal 04/04/2018 al 06/04/2018; dal
09/04/2018 al 13/04/2018; dal 16/04/2018 al 20/04/2018; dal 23/04/2018 al
24/04/2018; dal 26/04/2018 al 27/04/2018; dal 02/05/2018 al 08/06/2018; dal
09/06/2018 al 27/06/2018, presso l'I.C. “Luigi Pirandello" di NT UO (RM) (cod. mecc. RMIC875009) (cfr. all. 01 - Contratti 2017/18);
ü. A.S. 2018/19 - dal 16/10/2018 al 30/06/2019 presso l'I.C. “Giuseppe Garibaldi” di
ON LI (RM) (cod. mecc. RMIC8AH005) per n. 18 ore settimanali;
iii. A.S. 2019/20 dal 27/09/2019 al 30/06/2020 presso l'I.C. “Luigi Pirandello” di
NT UO (RM) (cod. mecc. RMIC875009) per n. 18 ore settimanali;
-iv. A.S. 2020/21 dal 23/09/2020 al 30/06/2021 presso l'I.C. “Via Delle Carine” di
OM (RM) (cod. mecc. RMIC8D6009) per n. 18 ore settimanali;
-v. A.S. 2021/22 dal 07/09/2021 al 30/06/2022 presso l'I.C. "Via Delle Carine" di
OM (RM) (cod. mecc. RMIC8D6009) per n. 18 ore settimanali;
Chiese quindi, previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente, condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00
(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicato in premessa, in favore di parte ricorrente nonché al pagamento dell'importo di euro 1210,56 (giorni 208 X 5,82) oltre interessi a titolo di Retribuzione Professionale Docenti.
L'Amministrazione resistente si costituì, insistendo per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale adito in parziale accoglimento del ricorso, condannò il CP 3 all'assegnazione in favore della parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" per l'anno scolastico 2010/2021 e 2021/2022 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno;
rigettò per il resto il ricorso (con riguardo agli anni scolastici precedenti) evidenziando che l'art. 6 comma 7 del DPCM 28.11.2016 sancisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto. Ciò posto, il primo giudice osservò che i docenti precari, che ben potevano chiedere il beneficio per cui è causa anche durante i precedenti anni scolastici, possono fruire di esso con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, utilizzando, dunque, le somme assegnate con riferimento ad uno specifico anno scolastico entro il biennio successivo, dovendo escludersi la possibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso. Da ciò concluse che con riferimento agli anni scolastici antecedenti al biennio prima della domanda il beneficio non poteva più essere fruito da parte ricorrente che avrebbe potuto al più vantare un diritto al risarcimento del danno nel caso in cui avesse allegato e provato che la mancata erogazione del beneficio l'avesse costretta a curare la formazione a proprie spese (danno emergente) oppure che la mancata formazione curata in quegli anni avesse fatto perdere occasioni di carriera o comunque di miglioramento della propria posizione lavorativa (lucro cessante). Sulla base di tali rilievi il primo giudice rigettò il ricorso e compensò le spese di lite.
Con atto depositato presso questa Corte in data 22.11.2023 la docente in epigrafe ha proposto appello parziale rilevando che il Tribunale adito, pur dando atto della fondatezza nel merito delle doglianze sollevate, aveva dichiarato infondata la pretesa con riguardo agli anni scolastici precedenti al 2020/2021. Ha svolto articolate argomentazioni in diritto a sostengo della pretesa anche con riguardo ai principi sanciti dalla direttiva 1999/70/Ce. Ha poi censurato la sentenza per aver omesso ogni motivazione in merito al rigetto della domanda di pagamento della Retribuzione Professionale Docenti e per non aver riconosciuto i frutti civili.
Ha infine invocato il principio di soccombenza, rilevando l'erroneità della compensazione delle spese disposta dal Tribunale, stante la piena fondatezza della c domanda proposta dall'odierno appellante.
L'appellante ha concluso come in atti perché, in riforma della gravata sentenza, fosse accolta totalmente la domanda proposta con riguardo alle annualità precedenti, a decorrere dall'a.s. 2017/2018 e con riconoscimento del diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti nella misura indicata in ricorso;
vinte le spese del doppio grado.
Instaurato il contraddittorio, parte appellata non si è costituita in giudizio.
Indi, all'udienza del 24.10.2024, all'esito della discussione, ha statuito come da dispositivo.
1.Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate che non hanno inteso costituirsi, pur avendo ricevuto tempestiva notifica del ricorso e pedissequo decreto (cfr. ricevuta di accettazione e consegna allegate al fascicolo telematico).
2. Incontestati lo svolgimento di attività di docenza nei periodi indicati in ricorso ed il permanente inserimento del ricorrente nel sistema scolastico, l'oggetto del giudizio in questo grado riguarda in primo luogo la limitazione del beneficio della carta elettronica alle somme spendibili nel biennio, come ritenuto dal primo Giudice. Orbene, al riguardo la questione risulta risolta dalla Suprema Corte nella decisione n.29961/23 con motivazione già condivisa da questo collegio in recente decisione (sent.
n. 2478/2024 pubbl. il 11/06/2024), cui si intende dare continuità.
La Corte di legittimità – premesso che l'istituto della Carta Docente va inserito nel
-
contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici – ha statuito che
-
"È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata". Ad avviso del Supremo Collegio "l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”. “....16.... Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua" del diritto dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto. La cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo". la nozione di cessazione va adattata, perché altrimenti si dovrebbe
...
dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resta altro percorso che quello risarcitorio. Così non è e lo dimostra il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor рій se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.......
16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame...
17.1 è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore lavoro. di
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, 3, 2, DPCM). del e CO.
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il CP 1 nega loro posito. un diritto l'esistenza di in
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice......
.la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione....19.1 La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.".
Alla luce dei principi esposti dalla Corte Suprema, appare evidente che la domanda del ricorrente meriti di essere accolta nella sua totalità, con condanna delle Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) anche per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 così integrando e riformando in parte la sentenza impugnata. La difesa erariale, del resto, in questo grado non ha resistito, adeguandosi all'orientamento della Suprema Corte di cui ha chiesto l'applicazione; né ha coltivato l'eccezione di prescrizione. Quanto ai frutti civili, si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte che ha riconosciuto in casi analoghi a quello in esame il diritto all'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della 1. n. 724 del 1994 (cfr. Cass. civ., Sez. Lav. 27.10.2023 n. 29961).
2. Quanto al motivo di gravame attinente all'omessa pronuncia relativa alla retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2017/2018 si rammenta che tale voce retributiva, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Alla tesi secondo cui le parti collettive, nell'istituire la Retribuzione Professionale Docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, avevano rinviato, quanto alla individuazione dei destinatari, a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, reputa la Corte debba preferirsi quella secondo cui il richiamo all'art. 25 del CCNI 31 agosto 1999, che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero o scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella delimitare i destinatari del trattamento accessorio.
Non vi sono peraltro ragioni per ritenere non compatibile la R.P.D. con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia giacché anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito;
né sussistono, tenuto conto della finalità sottesa alla R.P.D., significative differenze nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, laddove invece una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti. Sulle questioni oggetto di giudizio, inoltre, è intervenuta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, le cui motivazioni, condivise dal
Collegio, vengono di seguito riportate ex art. 118 disp. att. c.p.c.
"2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999..."; Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o Situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della
RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in genere e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 15n. 24173 e Cass. 11.01.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.02.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, D.C.A.; 8.9.2011, causa C-177/ 10 R.S.); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), " non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( D.C.A., cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che "contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (R.D., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/ 11 e C305/11, V.; 7.3.2013, causa C393/11, B.);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.02.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP 1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe inco con la percezione della "RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 368 del 2001 deve guidare nell'interpretazione delle contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del CP 1 secondo cui la RPD è incompatibile con
,
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
La Corte di Cassazione ha dunque formulato il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio";" (cfr. più di recente Cass. civ., ord. n. 6293/2020).
Alla luce di quanto sopra, parte ricorrente ha diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il CP 1 resistente nell'anno scolastico indicato in ricorso.
In ordine al quantum debeatur, è appena il caso di rilevare che il conteggio effettuato dalla parte odierna appellante non è mai stato contestato dagli odierni appellati (cfr. memoria di costituzione del primo grado di giudizio). Il CP 1 convenuto deve essere pertanto condannato a pagare in favore di parte ricorrente per le ragioni sopra esposte la somma di euro 1210,56, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n.
412, richiamato dall'art. 22 della L. n. 724 del 1994.
Va infine accolto il motivo di gravame attinente alla compensazione delle spese, tenuto conto del fatto che la parte odierna appellante risultava vittoriosa anche sulla domanda attinente alla retribuzione professionale docenti del tutto pretermessa dal giudice di primo grado.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il CP 1 all'assegnazione in favore di Parte 1 della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" anche per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020; 2) in riforma della sentenza gravata, inoltre, condanna il CP_1 in epigrafe al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di euro 1.210,56 oltre accessori a titolo di retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati nell'anno scolastico 2017/2018; 3) condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.314,00 per il primo grado ed euro 1.458,00 per il grado di appello, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario come da Tariffa Forense, con attribuzione.
Napoli 24 ottobre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
Presidente 1. dr.ssa Anna Carla Catalano
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 24 ottobre 2024 e della successiva camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2860/2023 RG sezione lavoro vertente
TRA
Parte 1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Iodice e Antimo Zarrillo presso il cui studio elettivamente domicilia in 16 (indirizzi pec: Marcianise alla via Duomo n.
Email 2 Email 1
-APPELLANTE
E
(C.F. P.IVA 1
[...] Controparte_1
(C.F. Controparte_2 P.IVA 2
Appellati contumaci
OGGETTO Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nprd n. 2873/2023 pubblicata il 19 giugno 2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2023 presso Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro l'odierna appellante, premesso di essere docente a tempo determinato destinataria di reiterati incarichi di supplenza annuale, in servizio presso la scuola secondaria di I grado “G.A.Rocco” di Afragola, lamentò la mancata erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 1. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) relativamente ai periodi di servizio statale svolti con contratto di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'A.S. dal 2017/2018 al 2021/2022(per 5 annualità di servizio); eccepì, inoltre, la mancata corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 in relazione al servizio prestato per l'AS 2017/2018 ed evidenziò, quindi, di aver ricevuto un trattamento deteriore con conseguente violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost..
Precisò -allegando anche la relativa documentazione - di aver svolto i seguenti periodi di insegnamento,:
-A.S. 2017/18 - dal 24/10/2017 al 13/01/2018; dal 15/01/2018 al 19/01/2018; dal
22/01/2018 al 26/01/2018; dal 29/01/2018 al 02/02/2018; dal 05/02/2018 al
09/02/2018; dal 12/02/2018 al 23/02/2018; dal 28/02/2018 al 02/03/2018; dal
05/03/2018 al 09/03/2018; dal 12/03/2018 al 16/03/2018; dal 20/03/2018 al
23/03/2018; dal 26/03/2018 al 28/03/2018; dal 04/04/2018 al 06/04/2018; dal
09/04/2018 al 13/04/2018; dal 16/04/2018 al 20/04/2018; dal 23/04/2018 al
24/04/2018; dal 26/04/2018 al 27/04/2018; dal 02/05/2018 al 08/06/2018; dal
09/06/2018 al 27/06/2018, presso l'I.C. “Luigi Pirandello" di NT UO (RM) (cod. mecc. RMIC875009) (cfr. all. 01 - Contratti 2017/18);
ü. A.S. 2018/19 - dal 16/10/2018 al 30/06/2019 presso l'I.C. “Giuseppe Garibaldi” di
ON LI (RM) (cod. mecc. RMIC8AH005) per n. 18 ore settimanali;
iii. A.S. 2019/20 dal 27/09/2019 al 30/06/2020 presso l'I.C. “Luigi Pirandello” di
NT UO (RM) (cod. mecc. RMIC875009) per n. 18 ore settimanali;
-iv. A.S. 2020/21 dal 23/09/2020 al 30/06/2021 presso l'I.C. “Via Delle Carine” di
OM (RM) (cod. mecc. RMIC8D6009) per n. 18 ore settimanali;
-v. A.S. 2021/22 dal 07/09/2021 al 30/06/2022 presso l'I.C. "Via Delle Carine" di
OM (RM) (cod. mecc. RMIC8D6009) per n. 18 ore settimanali;
Chiese quindi, previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente, condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00
(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicato in premessa, in favore di parte ricorrente nonché al pagamento dell'importo di euro 1210,56 (giorni 208 X 5,82) oltre interessi a titolo di Retribuzione Professionale Docenti.
L'Amministrazione resistente si costituì, insistendo per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale adito in parziale accoglimento del ricorso, condannò il CP 3 all'assegnazione in favore della parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" per l'anno scolastico 2010/2021 e 2021/2022 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno;
rigettò per il resto il ricorso (con riguardo agli anni scolastici precedenti) evidenziando che l'art. 6 comma 7 del DPCM 28.11.2016 sancisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto. Ciò posto, il primo giudice osservò che i docenti precari, che ben potevano chiedere il beneficio per cui è causa anche durante i precedenti anni scolastici, possono fruire di esso con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, utilizzando, dunque, le somme assegnate con riferimento ad uno specifico anno scolastico entro il biennio successivo, dovendo escludersi la possibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso. Da ciò concluse che con riferimento agli anni scolastici antecedenti al biennio prima della domanda il beneficio non poteva più essere fruito da parte ricorrente che avrebbe potuto al più vantare un diritto al risarcimento del danno nel caso in cui avesse allegato e provato che la mancata erogazione del beneficio l'avesse costretta a curare la formazione a proprie spese (danno emergente) oppure che la mancata formazione curata in quegli anni avesse fatto perdere occasioni di carriera o comunque di miglioramento della propria posizione lavorativa (lucro cessante). Sulla base di tali rilievi il primo giudice rigettò il ricorso e compensò le spese di lite.
Con atto depositato presso questa Corte in data 22.11.2023 la docente in epigrafe ha proposto appello parziale rilevando che il Tribunale adito, pur dando atto della fondatezza nel merito delle doglianze sollevate, aveva dichiarato infondata la pretesa con riguardo agli anni scolastici precedenti al 2020/2021. Ha svolto articolate argomentazioni in diritto a sostengo della pretesa anche con riguardo ai principi sanciti dalla direttiva 1999/70/Ce. Ha poi censurato la sentenza per aver omesso ogni motivazione in merito al rigetto della domanda di pagamento della Retribuzione Professionale Docenti e per non aver riconosciuto i frutti civili.
Ha infine invocato il principio di soccombenza, rilevando l'erroneità della compensazione delle spese disposta dal Tribunale, stante la piena fondatezza della c domanda proposta dall'odierno appellante.
L'appellante ha concluso come in atti perché, in riforma della gravata sentenza, fosse accolta totalmente la domanda proposta con riguardo alle annualità precedenti, a decorrere dall'a.s. 2017/2018 e con riconoscimento del diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti nella misura indicata in ricorso;
vinte le spese del doppio grado.
Instaurato il contraddittorio, parte appellata non si è costituita in giudizio.
Indi, all'udienza del 24.10.2024, all'esito della discussione, ha statuito come da dispositivo.
1.Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate che non hanno inteso costituirsi, pur avendo ricevuto tempestiva notifica del ricorso e pedissequo decreto (cfr. ricevuta di accettazione e consegna allegate al fascicolo telematico).
2. Incontestati lo svolgimento di attività di docenza nei periodi indicati in ricorso ed il permanente inserimento del ricorrente nel sistema scolastico, l'oggetto del giudizio in questo grado riguarda in primo luogo la limitazione del beneficio della carta elettronica alle somme spendibili nel biennio, come ritenuto dal primo Giudice. Orbene, al riguardo la questione risulta risolta dalla Suprema Corte nella decisione n.29961/23 con motivazione già condivisa da questo collegio in recente decisione (sent.
n. 2478/2024 pubbl. il 11/06/2024), cui si intende dare continuità.
La Corte di legittimità – premesso che l'istituto della Carta Docente va inserito nel
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contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici – ha statuito che
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"È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata". Ad avviso del Supremo Collegio "l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”. “....16.... Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua" del diritto dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto. La cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo". la nozione di cessazione va adattata, perché altrimenti si dovrebbe
...
dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resta altro percorso che quello risarcitorio. Così non è e lo dimostra il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor рій se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.......
16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame...
17.1 è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore lavoro. di
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, 3, 2, DPCM). del e CO.
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il CP 1 nega loro posito. un diritto l'esistenza di in
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice......
.la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione....19.1 La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.".
Alla luce dei principi esposti dalla Corte Suprema, appare evidente che la domanda del ricorrente meriti di essere accolta nella sua totalità, con condanna delle Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) anche per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 così integrando e riformando in parte la sentenza impugnata. La difesa erariale, del resto, in questo grado non ha resistito, adeguandosi all'orientamento della Suprema Corte di cui ha chiesto l'applicazione; né ha coltivato l'eccezione di prescrizione. Quanto ai frutti civili, si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte che ha riconosciuto in casi analoghi a quello in esame il diritto all'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della 1. n. 724 del 1994 (cfr. Cass. civ., Sez. Lav. 27.10.2023 n. 29961).
2. Quanto al motivo di gravame attinente all'omessa pronuncia relativa alla retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2017/2018 si rammenta che tale voce retributiva, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Alla tesi secondo cui le parti collettive, nell'istituire la Retribuzione Professionale Docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, avevano rinviato, quanto alla individuazione dei destinatari, a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, reputa la Corte debba preferirsi quella secondo cui il richiamo all'art. 25 del CCNI 31 agosto 1999, che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero o scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella delimitare i destinatari del trattamento accessorio.
Non vi sono peraltro ragioni per ritenere non compatibile la R.P.D. con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia giacché anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito;
né sussistono, tenuto conto della finalità sottesa alla R.P.D., significative differenze nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, laddove invece una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti. Sulle questioni oggetto di giudizio, inoltre, è intervenuta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, le cui motivazioni, condivise dal
Collegio, vengono di seguito riportate ex art. 118 disp. att. c.p.c.
"2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999..."; Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o Situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della
RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in genere e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 15n. 24173 e Cass. 11.01.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.02.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, D.C.A.; 8.9.2011, causa C-177/ 10 R.S.); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), " non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( D.C.A., cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che "contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (R.D., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/ 11 e C305/11, V.; 7.3.2013, causa C393/11, B.);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.02.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP 1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe inco con la percezione della "RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 368 del 2001 deve guidare nell'interpretazione delle contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del CP 1 secondo cui la RPD è incompatibile con
,
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
La Corte di Cassazione ha dunque formulato il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio";" (cfr. più di recente Cass. civ., ord. n. 6293/2020).
Alla luce di quanto sopra, parte ricorrente ha diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il CP 1 resistente nell'anno scolastico indicato in ricorso.
In ordine al quantum debeatur, è appena il caso di rilevare che il conteggio effettuato dalla parte odierna appellante non è mai stato contestato dagli odierni appellati (cfr. memoria di costituzione del primo grado di giudizio). Il CP 1 convenuto deve essere pertanto condannato a pagare in favore di parte ricorrente per le ragioni sopra esposte la somma di euro 1210,56, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n.
412, richiamato dall'art. 22 della L. n. 724 del 1994.
Va infine accolto il motivo di gravame attinente alla compensazione delle spese, tenuto conto del fatto che la parte odierna appellante risultava vittoriosa anche sulla domanda attinente alla retribuzione professionale docenti del tutto pretermessa dal giudice di primo grado.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il CP 1 all'assegnazione in favore di Parte 1 della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" anche per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020; 2) in riforma della sentenza gravata, inoltre, condanna il CP_1 in epigrafe al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di euro 1.210,56 oltre accessori a titolo di retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati nell'anno scolastico 2017/2018; 3) condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.314,00 per il primo grado ed euro 1.458,00 per il grado di appello, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario come da Tariffa Forense, con attribuzione.
Napoli 24 ottobre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano