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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/10/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1570/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito, in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da da
nato a [...] il [...], (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Rieti, V.le Matteucci 1/b presso lo studio dell'Avv. Alessia De Angelis che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso ricorrente
e
nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
Via Fosso del Pago n. 2/B, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto C.F._2
Madama unitamente e disgiuntamente all'Avv. Chiara Cucchiella presso il cui studio, sito a L'Aquila
(67100), in S.S. 17 Località Boschetto di Pile c/o Tecnopolo d'Abruzzo, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in RE LT Parte_1 Controparte_1
(RI) in data 03.04.2005, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto nr. 1, parte
II, Serie B, anno 2005).
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dall'unione matrimoniale sono nati , in data Persona_1
13.02.2006, e in data 18.03.2010; a causa della progressiva differenziazione dei Persona_2
1 caratteri, la affectio coniugalis, necessaria per la prosecuzione della convivenza, è venuta meno ed inutili sono stati i tentativi della coppia di ricostituire l'unità familiare;
il è autista della Cotral Pt_1
S.p.A., Compagnia di Trasporti Laziali, mentre la Sig.ra è impiegata presso la CP_1 [...]
; Parte_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza ovunque lo vorranno. La casa coniugale, di proprietà del Sig. viene assegnata alla Pt_1 moglie con tutti gli arredi che la compongono, la quale continuerà a viverci unitamente ai figli
e Il marito se ne è già allontanato andando a vivere in altro appartamento di Per_1 Per_2 proprietà della di lui sorella e posto sotto la casa coniugale, dotato di autonomo e distinto ingresso rispetto a quest'ultima;
2. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per lo stesso ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale.
3. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo del figlio, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate da entrambi congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo.
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale autonomamente quando il figlio si troverà presso di lui in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
4. In considerazione dell'età del figlio e della vicinanza delle rispettive abitazioni, il Per_2 padre potrà vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta il figlio vorrà, così anche durante le festività
Natalizie e Pasquali, nonché, in generale, in tutte le giornate festive dell'anno.
Salvo diverso accordo, per il periodo estivo, i genitori potranno trascorrere con il figlio un periodo esclusivo di vacanza della durata di giorni 7, anche non consecutivi, concordando le rispettive date entro il 30 maggio di ogni anno.
5. Il padre, verserà, in favore della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente identificato al codice IBAN [...] o altro equipollente che dovesse essere comunicato dalla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario del figlio la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) da rivalutarsi Per_2 annualmente secondo gli indici Istat, mentre, i genitori suddivideranno al 50% le spese straordinarie che si rendessero necessarie per lo stesso, così come previsto dalla Legge e comunque attenendosi
2 al Protocollo d'Intesa per la disciplina delle spese straordinarie del Tribunale di Rieti del 5 maggio
2016, ad eccezione delle eventuali spese universitarie che saranno, invece, sostenute dal padre nella misura del 70%.
Per quanto riguarda le spese straordinarie che richiedono preventivo accordo, si stabiliscono le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta.
L'assegno unico familiare per il figlio come per legge, verrà percepito al 50% tra i Per_2 genitori.
6. La figlia è maggiorenne e, attualmente, provvista di occupazione lavorativa che le Per_1 consente di essere economicamente autosufficiente. Qualora, nel corso del tempo, la stessa non fosse più in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità, a causa della sopravvenuta perdita della condizione di autosufficienza economica, il padre contribuirà al suo mantenimento nella misura di € 200,00 (duecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat relativamente al periodo in cui rimarrà priva di proprie entrate economiche. Durante il periodo di mancata occupazione lavorativa, le spese straordinarie della figlia saranno sostenute dai genitori Per_1 con i medesimi criteri e modalità concordati per il figlio come indicate al punto 5 che Per_2 precede.
6. Il padre contribuirà personalmente, sollevando la Sig.ra da ogni onere economico CP_1 in tal senso, a tutte le spese relative alla microcar in uso al figlio minore (bollo, Per_2 assicurazione, benzina e manutenzione).
7. Il marito si impegna altresì a fornire, durante il periodo di accensione degli impianti termici, la legna per alimentare il sistema di riscaldamento della casa coniugale.
8. I coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento e prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti anche con l'iscrizione del figlio minore.
9. Spese legali compensate.
Con note scritte depositate per l'udienza del 23.10.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio previo parere del PM.
Il PM ha espresso parere favorevole.
3 ***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio minore;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione delle minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi,
l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in RE LT (RI) in data 03.04.2005, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto nr. 1, parte II, Serie B, anno 2005);
-recepisce le condizioni di separazione riportate in motivazione da intendersi qui integralmente trascritte;
4 -dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE LT (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito, in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da da
nato a [...] il [...], (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Rieti, V.le Matteucci 1/b presso lo studio dell'Avv. Alessia De Angelis che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso ricorrente
e
nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
Via Fosso del Pago n. 2/B, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto C.F._2
Madama unitamente e disgiuntamente all'Avv. Chiara Cucchiella presso il cui studio, sito a L'Aquila
(67100), in S.S. 17 Località Boschetto di Pile c/o Tecnopolo d'Abruzzo, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in RE LT Parte_1 Controparte_1
(RI) in data 03.04.2005, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto nr. 1, parte
II, Serie B, anno 2005).
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dall'unione matrimoniale sono nati , in data Persona_1
13.02.2006, e in data 18.03.2010; a causa della progressiva differenziazione dei Persona_2
1 caratteri, la affectio coniugalis, necessaria per la prosecuzione della convivenza, è venuta meno ed inutili sono stati i tentativi della coppia di ricostituire l'unità familiare;
il è autista della Cotral Pt_1
S.p.A., Compagnia di Trasporti Laziali, mentre la Sig.ra è impiegata presso la CP_1 [...]
; Parte_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza ovunque lo vorranno. La casa coniugale, di proprietà del Sig. viene assegnata alla Pt_1 moglie con tutti gli arredi che la compongono, la quale continuerà a viverci unitamente ai figli
e Il marito se ne è già allontanato andando a vivere in altro appartamento di Per_1 Per_2 proprietà della di lui sorella e posto sotto la casa coniugale, dotato di autonomo e distinto ingresso rispetto a quest'ultima;
2. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per lo stesso ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale.
3. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo del figlio, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate da entrambi congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo.
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale autonomamente quando il figlio si troverà presso di lui in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
4. In considerazione dell'età del figlio e della vicinanza delle rispettive abitazioni, il Per_2 padre potrà vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta il figlio vorrà, così anche durante le festività
Natalizie e Pasquali, nonché, in generale, in tutte le giornate festive dell'anno.
Salvo diverso accordo, per il periodo estivo, i genitori potranno trascorrere con il figlio un periodo esclusivo di vacanza della durata di giorni 7, anche non consecutivi, concordando le rispettive date entro il 30 maggio di ogni anno.
5. Il padre, verserà, in favore della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente identificato al codice IBAN [...] o altro equipollente che dovesse essere comunicato dalla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario del figlio la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) da rivalutarsi Per_2 annualmente secondo gli indici Istat, mentre, i genitori suddivideranno al 50% le spese straordinarie che si rendessero necessarie per lo stesso, così come previsto dalla Legge e comunque attenendosi
2 al Protocollo d'Intesa per la disciplina delle spese straordinarie del Tribunale di Rieti del 5 maggio
2016, ad eccezione delle eventuali spese universitarie che saranno, invece, sostenute dal padre nella misura del 70%.
Per quanto riguarda le spese straordinarie che richiedono preventivo accordo, si stabiliscono le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta.
L'assegno unico familiare per il figlio come per legge, verrà percepito al 50% tra i Per_2 genitori.
6. La figlia è maggiorenne e, attualmente, provvista di occupazione lavorativa che le Per_1 consente di essere economicamente autosufficiente. Qualora, nel corso del tempo, la stessa non fosse più in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità, a causa della sopravvenuta perdita della condizione di autosufficienza economica, il padre contribuirà al suo mantenimento nella misura di € 200,00 (duecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat relativamente al periodo in cui rimarrà priva di proprie entrate economiche. Durante il periodo di mancata occupazione lavorativa, le spese straordinarie della figlia saranno sostenute dai genitori Per_1 con i medesimi criteri e modalità concordati per il figlio come indicate al punto 5 che Per_2 precede.
6. Il padre contribuirà personalmente, sollevando la Sig.ra da ogni onere economico CP_1 in tal senso, a tutte le spese relative alla microcar in uso al figlio minore (bollo, Per_2 assicurazione, benzina e manutenzione).
7. Il marito si impegna altresì a fornire, durante il periodo di accensione degli impianti termici, la legna per alimentare il sistema di riscaldamento della casa coniugale.
8. I coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento e prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti anche con l'iscrizione del figlio minore.
9. Spese legali compensate.
Con note scritte depositate per l'udienza del 23.10.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio previo parere del PM.
Il PM ha espresso parere favorevole.
3 ***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio minore;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione delle minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi,
l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in RE LT (RI) in data 03.04.2005, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto nr. 1, parte II, Serie B, anno 2005);
-recepisce le condizioni di separazione riportate in motivazione da intendersi qui integralmente trascritte;
4 -dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE LT (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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