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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 2558 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli numero 4316 pubblicata il 2 maggio 2022 e notificata il successivo 4 maggio, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(p iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Controparte_1
Maione (cf , elettivamente domiciliata in Napoli, Via C.F._1
Stazio, 3, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellante
e
(cf ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Fabrizio Curiale (cf ), elettivamente domiciliata nello C.F._3 studio del difensore in Portici, Via Libertà, 218 bis, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (per le comunicazioni: pec
; Email_2 appellata
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 17 settembre 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_2
2223/2019 dell'importo di € 9.272,00, richiesto e ottenuto da Parte_1
[... per il pagamento delle provvigioni a essa spettanti in relazione all'intermediazione immobiliare, culminata nella vendita dell'immobile di proprietà di in favore dell'opponente. Deduceva l' che, in virtù Persona_1 CP_2 della proposta di acquisto sottoscritta il 23 luglio 2018 e sulla base delle pattuizioni ivi convenute, aveva provveduto al saldo della provvigione mediante pagamento in favore di , il quale aveva sempre collaborato con Persona_2
l'agenzia immobiliare nel corso di tutte le trattative e visite all'immobile.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
Il Tribunale di Napoli, istruita documentalmente la causa, accoglieva l'opposizione rilevando, in punto di fatto, che l'opposta non aveva contestato, “ex art. 115 c.p.c.: - che la signora ha contattato la per il CP_2 Parte_1 tramite della sig.ra ; -che i signori e hanno lavorato R_ Per_2 R_ congiuntamente per la conclusione dell'affare, dando la netta sensazione alla signora di svolgere l'attività in pieno accordo quale unico mediatore, CP_2 tanto è vero che al primo incontro, fissato con la , si presentò anche il R_
, unico soggetto in possesso delle chiavi di accesso all'immobile; - che i
Per_2 signori e non hanno chiarito alla signora quale fosse il
Per_2 R_ CP_2 ruolo da loro svolto per la mediazione e che tipo di rapporto avessero gli stessi Parte con la - che solo ed esclusivamente in data 18.10.2018, trascorsi circa tre mesi dalla sottoscrizione del contratto preliminare e dopo l'avvenuto pagamento dei compensi di mediazione nelle mani del sig. , la
Per_2 Parte_1 attraverso la comunicazione dell'avv. ha chiesto il pagamento dell'intero CP_3 compenso della mediazione sconfessando tutti i comportamenti e gli accordi assunti dal sig. e dalla signora ”.
Per_2 R_
Inoltre, il Tribunale rilevava che “l'opposta fonda il proprio diritto alla
2 provvigione su una proposta di acquisto irrevocabile, datata 21.6.2018, formulata dall'opponente per € 190.000,00 e dove era indicato il diritto alla propria provvigione pari al 4% dell'importo (all. 1 prod. parte opposta).
È tuttavia del tutto evidente come tale proposta sia stata superata da altra proposta di acquisto, posto che quella sopra indicata era stata rifiutata dalla venditrice, datata 23.7.2018, pari ad € 195.000,00 (all. 8 prod. parte opponente), ove espressamente si legge che la provvigione sarebbe maturata
(esclusivamente) a favore di , e che, “La presente annulla e Persona_2 sostituisce la precedente proposta di acquisto, sottoscritta in data 21.06.2018, e tutti i suoi eventuali effetti, presso gli uffici della che in Parte_1 quest'affare ha svolto attività collaborativa di mediazione congiuntamente al sig. ”. La società era pienamente a conoscenza della detta Persona_2 proposta e non aveva mosso alcuna contestazione alle comunicazioni ricevute da
, contenenti il contratto preliminare nel quale egli era indicato quale Per_2
Parte mediatore e aveva comunicato, altresì, alla che avrebbe provveduto a versarle la metà dell'importo riconosciutogli a titolo di provvigione.
Il Tribunale, dunque, statuiva che l'unico creditore dell' fosse il CP_2
, già soddisfatto, rilevando, altresì, che l'opponente dovesse ritenersi, Per_2 comunque, senz'altro liberata avendo pagato in buona fede al creditore apparente, ex art. 1189 cc. Risultava, infatti, evidente che e Parte_1 Persona_2 avessero agito congiuntamente, facendo intendere che fossero un unico mediatore;
non era stato concordato il pagamento di una doppia provvigione, una per mediatore;
la proposta del 23.7.18 sostituiva quella del mese precedente ed escludeva il pagamento di una provvigione in favore della opposta;
nel contratto preliminare si dava atto che l'unico mediatore era stato il . Tale Per_2 preliminare era stato anch'esso comunicato all'opposta, la quale restava del tutto inerte, con ciò rafforzando il convincimento dell'opponente; il Per_2
Parte comunicava alla che le avrebbe girato il 50% della provvigione, con ciò facendo intendere che uno fosse il mediatore nei confronti del cliente, rimasto pertanto del tutto estraneo ad accordi interni tra i mediatori.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo pec il 3 giugno 2022, invocandone, l'integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “ogni contraria istanza, eccezione e
3 deduzione disattesa Voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via principale e nel merito:
a) Accogliere integralmente l'appello proposto;
e, per l'effetto:
b) Rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra Controparte_2
c) Confermare il decreto ingiuntivo n. 2223/2019 emesso dal Tribunale di
Napoli, in persona del Giudice dott. Fabio Perrella, in data 25.03.2019; Parte d) In subordine condannare la parte appellante al pagamento vantato dalla in misura pari a quanto preteso nel decreto ingiuntivo opposto, in tutto o in parte, secondo il corretto ed equo apprezzamento del giudicante, il tutto oltre interessi e rivalutazione decorrenti dal giorno di ricezione della prima richiesta di pagamento.
e) Condannare l'appellata al pagamento di spese e compensi per tutte le fasi e gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione delle spese del presente grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
f)con salvezza di ogni altro diritto in generale”.
Con comparsa depositata il 5 ottobre 2022, si costituiva in giudizio CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del grado.
[...]
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la Corte, alla prima udienza di trattazione, rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17 settembre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse e memorie di replica conclusionale.
L'appellante formula tre motivi di gravame, così rubricati:
“1) Sull'attività di intermediazione e sul diritto alla provvigione. Sull'art. 1755
c.c.;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1189 c.c.. Sulla buona fede dell'appellata.
Sulla omessa valutazione delle circostanze di fatto. Sulle circostanze univoche.
; Controparte_4
3) Omessa valutazione di elementi di fatto e di diritto circa la frode posta in essere in danno dell'appellante - Sull'art.1758 c.c. ed il concetto di pluralità di
4 mediatori”.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e non sono fondati. Parte Con primo motivo di gravame l'appellante argomenta che tra la e il vi fosse un rapporto di collaborazione, con l'intesa che avrebbe Per_2 Per_2 chiesto la propria provvigione alla parte venditrice - alla quale, difatti, la società Parte nulla aveva richiesto - e la all'acquirente. Dall'attività svolta dalla società emergerebbe che l'unico referente dell'affare era la la quale Parte_1 aveva raccolto la prima proposta di acquisto, non accettata dalla venditrice. Solo successivamente, quando le trattative erano ancora in corso, l' CP_2 sottoscriveva altra proposta di acquisto, in data 23 luglio 2018, che annullava e sostituiva la precedente, nella quale era indicato che aveva svolto attività Per_2
Parte di mediazione in collaborazione con la e a questi sarebbe stata corrisposta la provvigione. Il Tribunale non avrebbe correttamente valutato gli atti di causa, pervenendo all'erroneo convincimento della buona fede dell'acquirente. Parte Argomenta inoltre l'appellante che “quando il sig. inviava alla la Per_2 nuova proposta di acquisto nella e-mail si leggeva “essendo sostanzialmente uguale alla precedente, ma modificando la parte finale, che comunque fa riferimento alla proposta del 21.06. ho inserito me come agente immobiliare e comunque richiamo la OPS e ”; tali parole inducevano la OPS a Persona_4 confidare che nulla fosse cambiato rispetto alle pregresse intese, non potendo quest'ultima immaginare il sotterfugio architettato dai sigg. e Per_2 CP_2 consistenti anche in una diversa modalità di corresponsione” (pag. 9 appello). Parte Conclusivamente, la avrebbe diritto a percepire il compenso per tutte le effettive attività di mediazione svolte, delle quali le parti si erano avvantaggiate, anche se l'affare concretamente concluso era avvenuto per un prezzo marginalmente diverso da quello della prima proposta.
Con secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della circostanza che il primo giudice avrebbe omesso di considerare che l'art. 1189 cc, al fine di ritenere il debitore liberato, richiede che questi debba eseguire il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche e debba, altresì, provare di essere stato in buona fede.
L' invece, sarebbe stata pienamente consapevole di aver assunto un CP_2
Parte impegno nei confronti della con la proposta del giugno 2018, la quale aveva
5 proseguito la sua attività sino al 23 luglio 2018, quando, con la sottoscrizione della seconda proposta la società era stata esclusa, con evidente intento di estrometterla dall'affare.
Infine, con terzo e ultimo motivo di censura, l'appellante richiama il disposto dell'art. 1758 cc, col quale si prevede che, se l'affare è concluso con l'intervento di più mediatori, ciascuno ha diritto a una quota della provvigione, norma che, però, non si applica alle ipotesi in cui ciascuna parte si sia avvalsa dell'opera di un proprio mediatore per trattare il medesimo affare, come sarebbe avvenuto nel caso di specie. avrebbe, infatti, avuto contatti solo con la parte venditrice Per_2
Parte e la con la parte acquirente. Anche volendo diversamente ragionare, il credito di più mediatori per le quote di spettanza non ha natura solidale e, quindi, il debitore è liberato pagando a uno solo di essi solo se vi è espressa pattuizione. Parte L'accordo tra la e non era mai stato formalizzato, dunque, non era Per_2 giustificato il pagamento integrale dell'importo a mani di questi.
Queste le argomentazioni svolte con il gravame, la difesa appellante ha operato una ricostruzione dei fatti sottesi alla controversia, tra l'altro parzialmente diversa da quella del primo grado, senza però scalfire l'impianto motivazionale della sentenza col quale il giudice di primo grado, sulla scorta del principio di non contestazione nonché della documentazione allegata agli atti, ha statuito, in primo luogo, che e avevano agito congiuntamente, Parte_1 Persona_2 facendo intendere che fossero un unico mediatore. Sul punto, anzi, le deduzioni svolte dall'appellante sono assolutamente confermative dell'esistenza di una collaborazione tra i mediatori (per la quale ciascuno avrebbe dovuto chiedere la provvigione al proprio cliente, senza però fornirne prova) ma nessuna argomentazione viene svolta a confutazione della circostanza che Controparte_2 non fosse stata resa partecipe della funzione di ciascuno e degli accordi tra loro intercorsi.
Il primo giudice ha, poi, affermato che la proposta del 23 luglio 2018 sostituiva quella del mese precedente ed escludeva il pagamento di una provvigione direttamente in favore della opposta, precisando anche che di tanto era pienamente consapevole circostanza comprovata dalla Parte_1 comunicazione ricevuta dal , il quale avrebbe provveduto a pagare alla Per_2 società il 50% di quanto percepito. La correttezza della decisione è confermata,
6 nel presente grado, proprio dalle deduzioni dell'appellante, il quale ha affermato di aver ricevuto per e-mail la nuova proposta sottoscritta nel mese di luglio, lamentando però che il testo che la accompagnava l'avrebbe tratta in inganno sul contenuto;
contenuto, per un aspetto, agevolmente verificabile, e, per altro verso, Parte inequivocabile nella parte in cui informa “ho inserito me come agente Per_2 immobiliare”.
Inoltre, il Tribunale ha anche sottolineato come il contratto preliminare, stipulato pochi giorni dopo la proposta del mese di luglio, e nel quale era Per_2
Parte nuovamente indicato come mediatore, era stato trasmesso alla senza che questa eccepisse alcunché.
L'appellante non ha in alcun modo censurato la statuizione del primo giudice laddove ha affermato come non abbia contestato, come era suo Parte_1 onere, le deduzioni dell'opponente in ordine alle circostanze che i signori Per_2
Parte e , altra collaboratrice della avessero lavorato congiuntamente per la R_ conclusione dell'affare, ingenerando nell' la convinzione di svolgere CP_2
l'attività in pieno accordo quale unico mediatore, tanto è vero che al primo incontro, fissato con la , si presentò anche il , unico soggetto in R_ Per_2 possesso delle chiavi di accesso all'immobile; che i signori e non Per_2 R_ avessero mai chiarito alla signora quale fosse il ruolo da loro svolto per CP_2
Parte la mediazione e che tipo di rapporto avessero gli stessi con la che solo in data
18 ottobre 2018, trascorsi circa tre mesi dalla sottoscrizione del contratto preliminare e dopo l'avvenuto pagamento dei compensi di mediazione nelle mani del sig. , la attraverso la comunicazione dell'Avv. Per_2 Parte_1 CP_3 ha chiesto il pagamento dell'intero compenso della mediazione.
Né può tacersi che, come rimarcato dal primo giudice, la Parte_1 dopo la sottoscrizione della seconda proposta e del preliminare non ha più dato riscontro alle comunicazioni dell' e del , il quale pure ha offerto il CP_2 Per_2 pagamento di metà della provvigione percepita (il che esclude anche la tesi di un Parte accordo volto a estromettere la dall'affare), come si evince dalla copiosa corrispondenza prodotta dall'allora opponente, a oggetto sia la richiesta di notizie circa l'esito della seconda proposta e, soprattutto, la restituzione dell'assegno versato al momento della proposta, che andava consegnato alla venditrice.
Assegno, tra l'altro, che risulta per tabulas ricevuto, già il 21 giugno 2018 all'atto
7 di sottoscrizione della prima proposta, proprio da e, poi, pacificamente Per_2 custodito dalla a ulteriore riprova che, per l' essi Parte_1 CP_2 agivano congiuntamente.
La infine, contrariamente a quanto dedotto nel presente Parte_1 appello, con la nota dell'ottobre 2018, inoltrata per il tramite del proprio legale, dopo aver omesso per mesi la consegna del titolo lo metteva finalmente a disposizione richiedendo per la prima volta il pagamento della provvigione sia alla per € 7.600,00, che alla venditrice, , per € 3.800,00, CP_2 Persona_1 sconfessando l'assunto, oggi propugnato, che gli accordi interni con Per_2 prevedessero che ognuno avrebbe percepito la provvigione da una delle due parti messe in contatto.
In conclusione, non solo l'appello non contiene convincenti censure alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice ma, anzi, le argomentazioni spese rafforzano ulteriormente, se ve ne fosse bisogno, la correttezza dell'operato dell'acquirente, la quale ha corrisposto la provvigione al , come Per_2 espressamente previsto dalla proposta di acquisto del luglio 2018, ignorando gli accordi intercorsi tra questi e la società che avevano, nei di lei confronti, agito unitariamente.
L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 9.272,00, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.201,00
a € 26.000,00, in € 2.906,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico Spese di
Giustizia.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 4316 pubblicata il 2 maggio 2022, proposto da
[...]
[...]
[...] nei confronti di , così provvede: Parte_2 Controparte_2
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di liquidate in € 2.906,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso Controparte_2 forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
I quater, Testo Unico Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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