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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:40, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 708/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE Parte_1 C.F._1
COSTANZA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LEONE COSTANZA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 14.6.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “-dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire la “pensione anticipata flessibile” (cd. Quota 103) per il mese di agosto 2023 e conseguentemente condannare l' al CP_2
CP_ pagamento del relativo importo con gli interessi di legge;
-in ipotesi condannare l al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente pari all'importo di una mensilità di pensione.”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava il ricorrente di aver presentato all' CP_1 il 20.6.2023, domanda di pensione, comunicando che avrebbe cessato l'attività lavorativa il
31.7.2023 ed indicando quale data di decorrenza della pensione l'1.8.2023. Deduceva, quindi, il che in data 10.8.2023, trascorsi i 30 giorni previsi dall'art. 2, L. 241/1990 l' rigettava Pt_1 CP_2 la domanda con la motivazione “non è stato possibile accogliere la domanda in quanto risultano al 5/2023 numero settimane 2187 per il diritto, 2188 per la maggior anzianità”. Esponeva, dunque, l'odierno attore che il Patronato, non comprendendo il motivo del rigetto per essere i contributi indicati dall'Ente superiori ai 41 anni previsti dalla legge di bilancio 197/2022, si accorgeva che nella domanda presentata era stata indicata la pensione anticipata anziché la pensione anticipata flessibile, di talché il presentava istanza di riesame senza alcun esito. Chiariva, quindi, il ricorrente di aver Pt_1 presentato ricorso al Comitato Provinciale evidenziando che la domanda doveva intendersi riferita alla pensione anticipata flessibile e che l'errore formale non poteva pregiudicare il diritto alla prestazione in presenza dei requisiti necessari per ottenerla, ricorso che veniva rigettato. Il Pt_1 dava atto, altresì che, nel timore di perdere ulteriori mensilità di pensione esso ricorrente presentava una nuova domanda di pensione, domanda accolta con decorrenza 30.8.2023.
Lamentava, quindi, l'attore di non aver percepito la pensione per il mese di agosto 2023.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente sottolineava che, nel caso di specie, non si era dinanzi ad un mero errore formale ma ad una diversa domanda amministrativa.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto osservarsi che emerge dalle allegazioni e dalla documentazione in atti (cfr. in particolare pag.5 ricorso e doc. 6 allegato al ricorso) il fatto che il ricorrente fosse in possesso, già ad agosto 2023, dei requisiti dettati dalla legge di bilancio 197/2022 per accedere alla pensione anticipata flessibile, tanto che l' con provvedimento del 30.8.2023 accoglieva la nuova CP_1 domanda presentata e la liquidava a decorrere dall'1.9.2023.
pagina 2 di 4 Il patronato, per evidente errore nel depositare la domanda, non riportava la dizione “pensione anticipata flessibile” ma solo “pensione anticipata”.
Deve allora ricordarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte “ (..) la domanda amministrativa all' per ottenere una prestazione previdenziale non ha natura di negozio giuridico, quanto, piuttosto, di atto in CP_1 senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, perchè diretto a promuovere un procedimento disciplinato dalla stessa legge e di cui la domanda è mero presupposto, tanto più che la rilevanza di una pretesa volontà negoziale contrasterebbe con il carattere vincolato dei compiti dell' ; ciò posto, nel caso in esame deve ritenersi che la CP_2 domanda di pensione, sia pure recante il riferimento alla salvaguardia, quale atto giuridico ad effetti obbligati e non condizionato dalla presunta volontà negoziale dell'istante, fosse idonea ad attivare il procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta e, nel contempo, a mettere a CP_ conoscenza l' di tutti gli elementi occorrenti per valutare le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia secondo i criteri ordinari, sicchè, in base a un'interpretazione di buona fede, l' avrebbe dovuto CP_2 scrutinare la domanda secondo quei criteri, avvalendosi, nel caso di dubbi al riguardo, dei chiarimenti dell'istante; la ricognizione della fattispecie nel senso indicato non confligge in alcun modo con il principio generale della necessità della preventiva presentazione della domanda amministrativa quale presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali e si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in diverse fattispecie sottoposte al suo esame, ha affermato che la domanda amministrativa, salvo specifiche ipotesi di assoluta inidoneità ad attivare
l'iter amministrativo per la sua indeterminatezza, obbliga l'Istituto alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto, senza opporre formalistiche interpretazioni delle norme (Cass. n. 14412 del
2019, Cass. 30419 del 2019);” (v. in parte motiva Cass., Sez. VI, 14114/2020).
Ora, nel caso di specie, come detto, il aveva presentato una domanda di pensione anticipata Pt_1 di talché il comportamento dell' consistito nel non voler riconoscere all'avente diritto la CP_1 pensione senza neppure avvalersi dell'istituto dei chiarimenti dell'istante, nonostante l'odierno ricorrente avesse maturato tutti i prescritti requisiti, solo poiché la domanda era stata inviata omettendo il riferimento pensione anticipata flessibile, pare discostarsi dal qualsiasi canone di buona fede oggettiva nella misura in cui il mutamento del regime parrebbe integrare un minimo sacrificio del tutto esigibile per poter riconoscere all'avente diritto il trattamento pensionistico che gli sarebbe spettato.
Tale interpretazione pare trovare autorevole conferma anche nella pronuncia della Corte
Costituzionale n. 173/2018 sul condivisibile principio del trattamento più favorevole, principio pagina 3 di 4 discendente dall'art. 38 Cost. ed in base al quale devesi ritenere che l'assicurato debba avere diritto al trattamento più favorevole per il quale abbia maturato i requisiti.
In definitiva, dunque, non può che ritenersi che la domanda all' pur non recando il CP_1 riferimento alla legge di bilancio 197/2022, fosse idonea ad attivare il procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pensione per cui è causa.
Nel caso di specie, dunque, l' a fronte della domanda amministrativa di pensione anticipata CP_1 avrebbe quantomeno dovuto instaurare un'interlocuzione con l'assicurato, tanto più che l'odierno ricorrente aveva presentato ricorso al Comitato Provinciale precisando che la domanda doveva ritenersi riferita alla pensione anticipata flessibile.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Appare equa la compensazione integrale delle spese a norma dell'art. 92 c.p.c. di lite atteso il contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:
- Accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione anticipata flessibile per il mese di agosto 2023 e per l'effetto condanna l' al pagamento della mensilità di agosto, oltre CP_1 interessi come per legge;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 30 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:40, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 708/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE Parte_1 C.F._1
COSTANZA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LEONE COSTANZA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 14.6.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “-dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire la “pensione anticipata flessibile” (cd. Quota 103) per il mese di agosto 2023 e conseguentemente condannare l' al CP_2
CP_ pagamento del relativo importo con gli interessi di legge;
-in ipotesi condannare l al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente pari all'importo di una mensilità di pensione.”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava il ricorrente di aver presentato all' CP_1 il 20.6.2023, domanda di pensione, comunicando che avrebbe cessato l'attività lavorativa il
31.7.2023 ed indicando quale data di decorrenza della pensione l'1.8.2023. Deduceva, quindi, il che in data 10.8.2023, trascorsi i 30 giorni previsi dall'art. 2, L. 241/1990 l' rigettava Pt_1 CP_2 la domanda con la motivazione “non è stato possibile accogliere la domanda in quanto risultano al 5/2023 numero settimane 2187 per il diritto, 2188 per la maggior anzianità”. Esponeva, dunque, l'odierno attore che il Patronato, non comprendendo il motivo del rigetto per essere i contributi indicati dall'Ente superiori ai 41 anni previsti dalla legge di bilancio 197/2022, si accorgeva che nella domanda presentata era stata indicata la pensione anticipata anziché la pensione anticipata flessibile, di talché il presentava istanza di riesame senza alcun esito. Chiariva, quindi, il ricorrente di aver Pt_1 presentato ricorso al Comitato Provinciale evidenziando che la domanda doveva intendersi riferita alla pensione anticipata flessibile e che l'errore formale non poteva pregiudicare il diritto alla prestazione in presenza dei requisiti necessari per ottenerla, ricorso che veniva rigettato. Il Pt_1 dava atto, altresì che, nel timore di perdere ulteriori mensilità di pensione esso ricorrente presentava una nuova domanda di pensione, domanda accolta con decorrenza 30.8.2023.
Lamentava, quindi, l'attore di non aver percepito la pensione per il mese di agosto 2023.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente sottolineava che, nel caso di specie, non si era dinanzi ad un mero errore formale ma ad una diversa domanda amministrativa.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto osservarsi che emerge dalle allegazioni e dalla documentazione in atti (cfr. in particolare pag.5 ricorso e doc. 6 allegato al ricorso) il fatto che il ricorrente fosse in possesso, già ad agosto 2023, dei requisiti dettati dalla legge di bilancio 197/2022 per accedere alla pensione anticipata flessibile, tanto che l' con provvedimento del 30.8.2023 accoglieva la nuova CP_1 domanda presentata e la liquidava a decorrere dall'1.9.2023.
pagina 2 di 4 Il patronato, per evidente errore nel depositare la domanda, non riportava la dizione “pensione anticipata flessibile” ma solo “pensione anticipata”.
Deve allora ricordarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte “ (..) la domanda amministrativa all' per ottenere una prestazione previdenziale non ha natura di negozio giuridico, quanto, piuttosto, di atto in CP_1 senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, perchè diretto a promuovere un procedimento disciplinato dalla stessa legge e di cui la domanda è mero presupposto, tanto più che la rilevanza di una pretesa volontà negoziale contrasterebbe con il carattere vincolato dei compiti dell' ; ciò posto, nel caso in esame deve ritenersi che la CP_2 domanda di pensione, sia pure recante il riferimento alla salvaguardia, quale atto giuridico ad effetti obbligati e non condizionato dalla presunta volontà negoziale dell'istante, fosse idonea ad attivare il procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta e, nel contempo, a mettere a CP_ conoscenza l' di tutti gli elementi occorrenti per valutare le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia secondo i criteri ordinari, sicchè, in base a un'interpretazione di buona fede, l' avrebbe dovuto CP_2 scrutinare la domanda secondo quei criteri, avvalendosi, nel caso di dubbi al riguardo, dei chiarimenti dell'istante; la ricognizione della fattispecie nel senso indicato non confligge in alcun modo con il principio generale della necessità della preventiva presentazione della domanda amministrativa quale presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali e si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in diverse fattispecie sottoposte al suo esame, ha affermato che la domanda amministrativa, salvo specifiche ipotesi di assoluta inidoneità ad attivare
l'iter amministrativo per la sua indeterminatezza, obbliga l'Istituto alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto, senza opporre formalistiche interpretazioni delle norme (Cass. n. 14412 del
2019, Cass. 30419 del 2019);” (v. in parte motiva Cass., Sez. VI, 14114/2020).
Ora, nel caso di specie, come detto, il aveva presentato una domanda di pensione anticipata Pt_1 di talché il comportamento dell' consistito nel non voler riconoscere all'avente diritto la CP_1 pensione senza neppure avvalersi dell'istituto dei chiarimenti dell'istante, nonostante l'odierno ricorrente avesse maturato tutti i prescritti requisiti, solo poiché la domanda era stata inviata omettendo il riferimento pensione anticipata flessibile, pare discostarsi dal qualsiasi canone di buona fede oggettiva nella misura in cui il mutamento del regime parrebbe integrare un minimo sacrificio del tutto esigibile per poter riconoscere all'avente diritto il trattamento pensionistico che gli sarebbe spettato.
Tale interpretazione pare trovare autorevole conferma anche nella pronuncia della Corte
Costituzionale n. 173/2018 sul condivisibile principio del trattamento più favorevole, principio pagina 3 di 4 discendente dall'art. 38 Cost. ed in base al quale devesi ritenere che l'assicurato debba avere diritto al trattamento più favorevole per il quale abbia maturato i requisiti.
In definitiva, dunque, non può che ritenersi che la domanda all' pur non recando il CP_1 riferimento alla legge di bilancio 197/2022, fosse idonea ad attivare il procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pensione per cui è causa.
Nel caso di specie, dunque, l' a fronte della domanda amministrativa di pensione anticipata CP_1 avrebbe quantomeno dovuto instaurare un'interlocuzione con l'assicurato, tanto più che l'odierno ricorrente aveva presentato ricorso al Comitato Provinciale precisando che la domanda doveva ritenersi riferita alla pensione anticipata flessibile.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Appare equa la compensazione integrale delle spese a norma dell'art. 92 c.p.c. di lite atteso il contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:
- Accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione anticipata flessibile per il mese di agosto 2023 e per l'effetto condanna l' al pagamento della mensilità di agosto, oltre CP_1 interessi come per legge;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 30 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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