Articolo 1603 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1601Articolo 1640
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8 luglio 2025
Art. 1603. (( (Decisioni del Ministro). )) ((1. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599))
Entrata in vigore il 8 luglio 2025