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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/06/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 609 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 CodiceFiscale_1
Alaimo per procura a margine all'atto di citazione in appello.
Appellante
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, dottor , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Piazza per procura CP_2
allegata alla comparsa di costituzione in appello.
Appellata Controparte_3
Appellato contumace
Conclusioni dell'appellante:
accogliere le domande formulate in primo grado, con vittoria di spese, competenze ed onorari difensivi di entrambi i gradi giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
rigettare l'appello proposto in quanto totalmente infondato, confermando la sentenza impugnata;
condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1211 Parte_1
del 27 settembre 2019 che ne ha rigettato, ritenendola sfornita di supporto probatorio, la domanda di condanna di e rispettivamente Controparte_3 Controparte_1
proprietario e compagnia di assicurazioni contro il rischio della responsabilità civile dell'autovettura Fiat PU targata AE155NR, al risarcimento dei danni non patrimoniali,
stimati in € 51.332,43, conseguiti al sinistro stradale verificatosi ad Agrigento il giorno 19
settembre 2014, quando, percorrendo a bordo del motociclo Piaggio, targato X5B7L9, di proprietà di la via Navarro della Miraglia, in direzione di Viale Sicilia, dopo Controparte_4
una curva volgente a destra, era entrato in collisione con l'autovettura Fiat PU che aveva occupato la semicarreggiata di sua pertinenza.
2 Con l'appello, affidato a due motivi, il primo dei quali ampiamente articolato, : Parte_1
(I) lamenta violazione e mancata applicazione degli artt. 115 e 253 c.p.c. nonché l'errata applicazione dell'art. 116 c.p.c. per aver il Tribunale disatteso o non correttamente valutato le prove acquisite in giudizio, giungendo a escludere la titolarità dell'autovettura Fiat PU
in capo a . Ciò quantunque tale circostanza, comprovata dalla denuncia di Controparte_3
sinistro da quest'ultimo sporta alla propria compagnia di assicurazioni -che aveva menzionato e commentato la denunzia nei propri scritti difensivi, definendola compiacente-, avesse formato oggetto del primo capitolo di prova testimoniale articolato da parte attrice, ammesso dal Tribunale che, tuttavia, nell'interrogare il testimone non si era strettamente attenuto al testo, così che in definitiva “ci troviamo di fronte ad una articolato di prova ammesso ma non
posto al teste” (pag. 8 dell'appello). Stigmatizza dunque come erronea la conclusione del
Tribunale secondo che non sarebbe stata raggiunta la prova “che la Fiat PU che ha investito
appellante era di proprietà del ” (pag. 7 dell'atto di appello), indefettibile CP_3
presupposto della legittimazione passiva di Sostiene, ancora, che, Controparte_1
superato il profilo della proprietà dell'autovettura, dalla deposizione del teste Tes_1
era “emersa senza alcun margine di dubbio la responsabilità esclusiva del
[...] CP_3
nella causazione dell'incidente” (pag. 8 dell'atto di appello), come d'altronde rivelato dalla determinazione del Tribunale di dare ingresso a consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
Contesta la rilevanza accordata dal primo giudice alle dichiarazioni rese alla struttura sanitaria dall'infortunato che, in due circostanze in sede di anamnesi aveva riferito di una “caduta con
3 motoveicolo in incidente autonomo”, in quanto aventi natura meramente indiziaria, superata dalla prova legale -la deposizione testimoniale- di segno contrario;
(II) segnala come ingiusta la regolazione delle spese di lite.
Ha resistito al gravame eccependone l'inammissibilità in rito ai Controparte_1
sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestandone, nel merito, il fondamento.
L'appellato , al quale l'atto d'appello è stato regolarmente notificato, non Controparte_3
si è costituito, così che deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Giova in primo luogo evidenziare che:
- “il principio del libero convincimento del giudice esclude l'esistenza di
una gerarchia delle prove …, nel senso che, fuori dai casi di prova legale, esse, anche se a
carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste
a fondamento del suo convincimento” (Cass. civ. 26/7/2021, n.21356 e, conforme, Cass. civ.
12.9.2011 n. 18644);
-la testimonianza, poi, non rientra nel novero delle prove legali. “La testimonianza non
costituisce prova legale bensì prova libera valutabile dal giudice secondo il suo prudente
apprezzamento, per cui non esistendo nel nostro ordinamento, al di fuori delle ipotesi della
prova legale, alcuna gerarchia delle prove, il giudice potrebbe attribuire maggior peso ad
elementi indiziari, ad esempio presunzioni gravi e concordanti, che alle risultanze della prova
testimoniale, fermo restando l'obbligo di dare contezza delle ragioni del proprio
4 convincimento con una motivazione logica e congrua. D'altronde, anche in tema di
valutazione della prova testimoniale valgono i principi generali sanciti dall'art.115 c.p.c
dell'acquisizione processuale e dall'art.116 del libero convincimento del giudice;
e il giudice,
nella valutazione della prova testimoniale e per dar conto del suo convincimento, è tenuto a
formulare un giudizio di rilevanza e attendibilità della prova stessa, dando -in presenza di
più deposizioni di contenuto diverso - contezza delle ragioni per le quali ritiene alcune
deposizioni più attendibili rispetto ad altre.” (Corte Appello Palermo, sent. n. 1703/2020).
Ciò chiarito, del tutto corretto si palesa -sia sotto il profilo metodologico, sia in riferimento alle conclusioni raggiunte- il rilievo assegnato dal primo Giudice alle dichiarazioni rese dall'infortunato ai sanitari del pronto soccorso e, ancora, a quelli del reparto di ortopedia, ai quali additò la causa delle lesioni in una “caduta con motoveicolo in incidente autonomo”.
Tali dichiarazioni, rese nell'immediatezza dei fatti, rivestono in quanto sfavorevoli alla parte l'efficacia probatoria della confessoria stragiudiziale al terzo “e sono, pertanto, liberamente
valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c. , ed
idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo” (Cass. civ. 12/11/2024, n. 29231 e, con specifico riferimento alle dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso Cass. civ. 26/07/2024, n. 20879). D'altronde, mai l'appellante ha negato di aver reso simili dichiarazioni, né ha chiarito le ragioni per le quali ha riferito che nella caduta del mezzo a due ruote sul quale viaggiava non era coinvolto altro veicolo.
5 La prova testimoniale assunta in primo grado su richiesta dell'attore, lacunosa e persino contraddittoria rispetto alla dinamica del sinistro esposta, in termini non meno generici, in atto di citazione, non ha offerto spunti di segno contrario. Più in generale l'intero quadro allegativo e probatorio appare vago e carente, oltre che privo di coerenza interna.
Le modalità di verificazione del sinistro sono esposte in modo incompleto nell'atto introduttivo del giudizio ove si legge che parte attrice “in data 19 settembre 2014 alle ore
18,20 circa, percorreva alla guida del motociclo Piaggio tg. X5B7L9 la via Navarro della
Miraglia con direzione Viale Sicilia di Agrigento e che dopo aver percorso una curva
volgente a destra si trovava lungo la corsia di marcia, l'autovettura Fiat PU Tg. AE155NR
di proprietà e condotta dal sig. , con la quale aveva un rovinoso impatto”; Controparte_3
che “l'auto si immetteva nella via Navarro della Miraglia nella direzione opposta a quella
da lui percorsa, ma che nell'effettuare la manovra di immissione invadeva completamente la
corsia di sx”; che “per evitare l'impatto frontale, si spostava sulla sua sx ma non riusciva ad
evitare l'impatto che lo faceva terminare contro la recinzione metallica posta sul margine
sinistro della predetta via Navarro della Miraglia”.
L'articolato di prova testimoniale è ancor più scarno poiché alla vaghezza espositiva riguardo alla manovra di immissione sulla via Navarro che l'autovettura avrebbe compiuto (non è
specificato provenendo da dove e da quale direzione rispetto al motociclo dell'attore) si somma la scomparsa di ogni riferimento alla manovra di emergenza tentata del conducente
6 del motociclo e l'assenza di indicazioni riguardo al punto di contatto tra i due mezzi e alla posizione di questi sulla carreggiata stradale.
Infine, l'incerta e vaga deposizione del teste ha consegnato uno svolgimento Testimone_1
dei fatti non perfettamente sovrapponibile a quello esposto dall'attore. Ha riferito il testimone:
“il sinistro è avvenuto a fontanelle ed io mi trovavo in una via che credo si chiami via Navarra
o via Navarro e questa strada è a doppio senso di circolazione; ad un tratto, ho visto una
punto uscire da una stradella di proprietà privata per immettersi in via Navarro; per evitare
una buca si allargò leggermente sulla sinistra e facendo in questo modo, impattò un
ciclomotore del tipo cinquantino a bordo del quale c'era un ragazzo …ricordo che era munito
del cosiddetto casco a scodella; … ricordo che il ragazzo impegnava la sua corsia di marcia
ma, non so meglio precisare ed ha avuto in qualche modo la strada sbarrata dalla punto; la
parte di urto che ricordo è quella della PU ed in particolare il parafango anteriore lato
destro, il ragazzo è sbalzato in avanti e ha urtato il marciapiede e si è ferito visibilmente.
Ricordo che il conducente della PU si fermò e disse che aveva, per evitare una buca
impattato contro il motorino … io come detto mi trovavo ad una distanza di circa dieci metri
dal punto rispetto al punto dell'urto. Ricordo che il ragazzo era ferito al volto e lamentava
dolore ad una gamba, non so precisare se alla gamba destra o sinistra ed era anche
insanguinato”.
Il teste ha dunque riferito solo di un leggero spostamento verso sinistra (la propria,
ragionevolmente) dell'autovettura, ma sono rimaste prive di esplicazione:
7 - la larghezza della carreggiata, della quale è dato conoscere solo che era a doppio senso di circolazione;
- la provenienza dell'autovettura, in particolare se la stradella privata percorsa dalla Fiat PU
prima di immettersi nella via Navarro fosse posta a destra o a sinistra rispetto al senso di marcia del ciclomotore;
- la condotta di guida del motociclo, in particolare se esso procedesse accosto al margine destro della carreggiata.
Ne risulta una deposizione monca che non chiarisce se e come l'autovettura abbia potuto invadere e occludere la semicarreggiata opposta sulla quale procedeva il motociclo.
Non può poi sottacersi che il teste non ha confermato l'urto del conducente contro una recinzione posta sul margine sinistro (si immagina avuto riguardo, stavolta, al senso di marcia del mezzo a due ruote) che- ragionevolmente- nelle allegazioni dell'attore offriva spiegazione delle plurime ferite al volto e della frattura delle ossa della piramide nasale delle quali è dato leggere nella documentazione sanitaria agli atti., bensì contro il marciapiedi (non è dato sapere se quello del margine destro o sinistro della strada).
La vaghezza della dinamica del sinistro riferita dal testimone e le contraddizioni rispetto alla
-peraltro lacunosa- narrazione contenuta in citazione escludono essersi raggiunta conferma probatoria del coinvolgimento di un terzo nella verificazione del sinistro E' appena il caso di aggiungere che a conclusioni differenti non conduce la determinazione del Tribunale di
8 ammettere consulenza tecnica medico-legale, stante l'inidoneità delle “ordinanze, comunque
motivate,” a “pregiudicare la decisione della causa” (art. 177 comma I c.p.c.).
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto così che, in accordo al canone della soccombenza, ferma la regolamentazione delle spese di lite assunta dal Tribunale, le spese del presente grado, liquidate in favore di in misura prossima ai medi Controparte_1
delle tariffe approvate con d.m. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000,00, in € 6.800.00 -di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva ed € 3.400,00 per la fase decisionale- oltre iva e c.p.a. come per legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014, devono poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nella contumacia qui dichiarata di , così provvede: Controparte_3
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 13 maggio 2020 Parte_1
ad e a , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Controparte_3
Agrigento n. 1211 del 27 settembre 2019;
condanna l'appellante a rifondere ad le spese di questo grado di Controparte_1
giudizio liquidate in € 6.800,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
9 Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere a parte appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo il 18 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 609 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 CodiceFiscale_1
Alaimo per procura a margine all'atto di citazione in appello.
Appellante
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, dottor , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Piazza per procura CP_2
allegata alla comparsa di costituzione in appello.
Appellata Controparte_3
Appellato contumace
Conclusioni dell'appellante:
accogliere le domande formulate in primo grado, con vittoria di spese, competenze ed onorari difensivi di entrambi i gradi giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
rigettare l'appello proposto in quanto totalmente infondato, confermando la sentenza impugnata;
condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1211 Parte_1
del 27 settembre 2019 che ne ha rigettato, ritenendola sfornita di supporto probatorio, la domanda di condanna di e rispettivamente Controparte_3 Controparte_1
proprietario e compagnia di assicurazioni contro il rischio della responsabilità civile dell'autovettura Fiat PU targata AE155NR, al risarcimento dei danni non patrimoniali,
stimati in € 51.332,43, conseguiti al sinistro stradale verificatosi ad Agrigento il giorno 19
settembre 2014, quando, percorrendo a bordo del motociclo Piaggio, targato X5B7L9, di proprietà di la via Navarro della Miraglia, in direzione di Viale Sicilia, dopo Controparte_4
una curva volgente a destra, era entrato in collisione con l'autovettura Fiat PU che aveva occupato la semicarreggiata di sua pertinenza.
2 Con l'appello, affidato a due motivi, il primo dei quali ampiamente articolato, : Parte_1
(I) lamenta violazione e mancata applicazione degli artt. 115 e 253 c.p.c. nonché l'errata applicazione dell'art. 116 c.p.c. per aver il Tribunale disatteso o non correttamente valutato le prove acquisite in giudizio, giungendo a escludere la titolarità dell'autovettura Fiat PU
in capo a . Ciò quantunque tale circostanza, comprovata dalla denuncia di Controparte_3
sinistro da quest'ultimo sporta alla propria compagnia di assicurazioni -che aveva menzionato e commentato la denunzia nei propri scritti difensivi, definendola compiacente-, avesse formato oggetto del primo capitolo di prova testimoniale articolato da parte attrice, ammesso dal Tribunale che, tuttavia, nell'interrogare il testimone non si era strettamente attenuto al testo, così che in definitiva “ci troviamo di fronte ad una articolato di prova ammesso ma non
posto al teste” (pag. 8 dell'appello). Stigmatizza dunque come erronea la conclusione del
Tribunale secondo che non sarebbe stata raggiunta la prova “che la Fiat PU che ha investito
appellante era di proprietà del ” (pag. 7 dell'atto di appello), indefettibile CP_3
presupposto della legittimazione passiva di Sostiene, ancora, che, Controparte_1
superato il profilo della proprietà dell'autovettura, dalla deposizione del teste Tes_1
era “emersa senza alcun margine di dubbio la responsabilità esclusiva del
[...] CP_3
nella causazione dell'incidente” (pag. 8 dell'atto di appello), come d'altronde rivelato dalla determinazione del Tribunale di dare ingresso a consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
Contesta la rilevanza accordata dal primo giudice alle dichiarazioni rese alla struttura sanitaria dall'infortunato che, in due circostanze in sede di anamnesi aveva riferito di una “caduta con
3 motoveicolo in incidente autonomo”, in quanto aventi natura meramente indiziaria, superata dalla prova legale -la deposizione testimoniale- di segno contrario;
(II) segnala come ingiusta la regolazione delle spese di lite.
Ha resistito al gravame eccependone l'inammissibilità in rito ai Controparte_1
sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestandone, nel merito, il fondamento.
L'appellato , al quale l'atto d'appello è stato regolarmente notificato, non Controparte_3
si è costituito, così che deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Giova in primo luogo evidenziare che:
- “il principio del libero convincimento del giudice esclude l'esistenza di
una gerarchia delle prove …, nel senso che, fuori dai casi di prova legale, esse, anche se a
carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste
a fondamento del suo convincimento” (Cass. civ. 26/7/2021, n.21356 e, conforme, Cass. civ.
12.9.2011 n. 18644);
-la testimonianza, poi, non rientra nel novero delle prove legali. “La testimonianza non
costituisce prova legale bensì prova libera valutabile dal giudice secondo il suo prudente
apprezzamento, per cui non esistendo nel nostro ordinamento, al di fuori delle ipotesi della
prova legale, alcuna gerarchia delle prove, il giudice potrebbe attribuire maggior peso ad
elementi indiziari, ad esempio presunzioni gravi e concordanti, che alle risultanze della prova
testimoniale, fermo restando l'obbligo di dare contezza delle ragioni del proprio
4 convincimento con una motivazione logica e congrua. D'altronde, anche in tema di
valutazione della prova testimoniale valgono i principi generali sanciti dall'art.115 c.p.c
dell'acquisizione processuale e dall'art.116 del libero convincimento del giudice;
e il giudice,
nella valutazione della prova testimoniale e per dar conto del suo convincimento, è tenuto a
formulare un giudizio di rilevanza e attendibilità della prova stessa, dando -in presenza di
più deposizioni di contenuto diverso - contezza delle ragioni per le quali ritiene alcune
deposizioni più attendibili rispetto ad altre.” (Corte Appello Palermo, sent. n. 1703/2020).
Ciò chiarito, del tutto corretto si palesa -sia sotto il profilo metodologico, sia in riferimento alle conclusioni raggiunte- il rilievo assegnato dal primo Giudice alle dichiarazioni rese dall'infortunato ai sanitari del pronto soccorso e, ancora, a quelli del reparto di ortopedia, ai quali additò la causa delle lesioni in una “caduta con motoveicolo in incidente autonomo”.
Tali dichiarazioni, rese nell'immediatezza dei fatti, rivestono in quanto sfavorevoli alla parte l'efficacia probatoria della confessoria stragiudiziale al terzo “e sono, pertanto, liberamente
valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c. , ed
idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo” (Cass. civ. 12/11/2024, n. 29231 e, con specifico riferimento alle dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso Cass. civ. 26/07/2024, n. 20879). D'altronde, mai l'appellante ha negato di aver reso simili dichiarazioni, né ha chiarito le ragioni per le quali ha riferito che nella caduta del mezzo a due ruote sul quale viaggiava non era coinvolto altro veicolo.
5 La prova testimoniale assunta in primo grado su richiesta dell'attore, lacunosa e persino contraddittoria rispetto alla dinamica del sinistro esposta, in termini non meno generici, in atto di citazione, non ha offerto spunti di segno contrario. Più in generale l'intero quadro allegativo e probatorio appare vago e carente, oltre che privo di coerenza interna.
Le modalità di verificazione del sinistro sono esposte in modo incompleto nell'atto introduttivo del giudizio ove si legge che parte attrice “in data 19 settembre 2014 alle ore
18,20 circa, percorreva alla guida del motociclo Piaggio tg. X5B7L9 la via Navarro della
Miraglia con direzione Viale Sicilia di Agrigento e che dopo aver percorso una curva
volgente a destra si trovava lungo la corsia di marcia, l'autovettura Fiat PU Tg. AE155NR
di proprietà e condotta dal sig. , con la quale aveva un rovinoso impatto”; Controparte_3
che “l'auto si immetteva nella via Navarro della Miraglia nella direzione opposta a quella
da lui percorsa, ma che nell'effettuare la manovra di immissione invadeva completamente la
corsia di sx”; che “per evitare l'impatto frontale, si spostava sulla sua sx ma non riusciva ad
evitare l'impatto che lo faceva terminare contro la recinzione metallica posta sul margine
sinistro della predetta via Navarro della Miraglia”.
L'articolato di prova testimoniale è ancor più scarno poiché alla vaghezza espositiva riguardo alla manovra di immissione sulla via Navarro che l'autovettura avrebbe compiuto (non è
specificato provenendo da dove e da quale direzione rispetto al motociclo dell'attore) si somma la scomparsa di ogni riferimento alla manovra di emergenza tentata del conducente
6 del motociclo e l'assenza di indicazioni riguardo al punto di contatto tra i due mezzi e alla posizione di questi sulla carreggiata stradale.
Infine, l'incerta e vaga deposizione del teste ha consegnato uno svolgimento Testimone_1
dei fatti non perfettamente sovrapponibile a quello esposto dall'attore. Ha riferito il testimone:
“il sinistro è avvenuto a fontanelle ed io mi trovavo in una via che credo si chiami via Navarra
o via Navarro e questa strada è a doppio senso di circolazione; ad un tratto, ho visto una
punto uscire da una stradella di proprietà privata per immettersi in via Navarro; per evitare
una buca si allargò leggermente sulla sinistra e facendo in questo modo, impattò un
ciclomotore del tipo cinquantino a bordo del quale c'era un ragazzo …ricordo che era munito
del cosiddetto casco a scodella; … ricordo che il ragazzo impegnava la sua corsia di marcia
ma, non so meglio precisare ed ha avuto in qualche modo la strada sbarrata dalla punto; la
parte di urto che ricordo è quella della PU ed in particolare il parafango anteriore lato
destro, il ragazzo è sbalzato in avanti e ha urtato il marciapiede e si è ferito visibilmente.
Ricordo che il conducente della PU si fermò e disse che aveva, per evitare una buca
impattato contro il motorino … io come detto mi trovavo ad una distanza di circa dieci metri
dal punto rispetto al punto dell'urto. Ricordo che il ragazzo era ferito al volto e lamentava
dolore ad una gamba, non so precisare se alla gamba destra o sinistra ed era anche
insanguinato”.
Il teste ha dunque riferito solo di un leggero spostamento verso sinistra (la propria,
ragionevolmente) dell'autovettura, ma sono rimaste prive di esplicazione:
7 - la larghezza della carreggiata, della quale è dato conoscere solo che era a doppio senso di circolazione;
- la provenienza dell'autovettura, in particolare se la stradella privata percorsa dalla Fiat PU
prima di immettersi nella via Navarro fosse posta a destra o a sinistra rispetto al senso di marcia del ciclomotore;
- la condotta di guida del motociclo, in particolare se esso procedesse accosto al margine destro della carreggiata.
Ne risulta una deposizione monca che non chiarisce se e come l'autovettura abbia potuto invadere e occludere la semicarreggiata opposta sulla quale procedeva il motociclo.
Non può poi sottacersi che il teste non ha confermato l'urto del conducente contro una recinzione posta sul margine sinistro (si immagina avuto riguardo, stavolta, al senso di marcia del mezzo a due ruote) che- ragionevolmente- nelle allegazioni dell'attore offriva spiegazione delle plurime ferite al volto e della frattura delle ossa della piramide nasale delle quali è dato leggere nella documentazione sanitaria agli atti., bensì contro il marciapiedi (non è dato sapere se quello del margine destro o sinistro della strada).
La vaghezza della dinamica del sinistro riferita dal testimone e le contraddizioni rispetto alla
-peraltro lacunosa- narrazione contenuta in citazione escludono essersi raggiunta conferma probatoria del coinvolgimento di un terzo nella verificazione del sinistro E' appena il caso di aggiungere che a conclusioni differenti non conduce la determinazione del Tribunale di
8 ammettere consulenza tecnica medico-legale, stante l'inidoneità delle “ordinanze, comunque
motivate,” a “pregiudicare la decisione della causa” (art. 177 comma I c.p.c.).
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto così che, in accordo al canone della soccombenza, ferma la regolamentazione delle spese di lite assunta dal Tribunale, le spese del presente grado, liquidate in favore di in misura prossima ai medi Controparte_1
delle tariffe approvate con d.m. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000,00, in € 6.800.00 -di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva ed € 3.400,00 per la fase decisionale- oltre iva e c.p.a. come per legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014, devono poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nella contumacia qui dichiarata di , così provvede: Controparte_3
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 13 maggio 2020 Parte_1
ad e a , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Controparte_3
Agrigento n. 1211 del 27 settembre 2019;
condanna l'appellante a rifondere ad le spese di questo grado di Controparte_1
giudizio liquidate in € 6.800,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
9 Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere a parte appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo il 18 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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