Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al n. 6739/2022 ed al n. 7639/2022 del Ruolo Generale
rispettivamente vertenti
TRA
(Avv.ta PULEO PATRIZIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
e (Avv. LUNA Controparte_1 Controparte_2
ALESSANDRO)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ revoca i decreti ingiuntivi n. 486/2022 e n. 487/2022 e condanna la società
opponente a versare in favore del resistente il residuo Controparte_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
residuo importo di euro 3.259,06;
◊ rigetta le domande risarcitorie avanzate dalla società opponente;
◊ condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dai resistenti nei giudizi di opposizione, liquidate in complessivi euro 3.503,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, ed a rimborsare loro anche le spese della fase monitoria, come lì liquidate;
◊ pone in capo all'erario gli onorari di difesa dell'Avv.ta Patrizia Puleo, come liquidati con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorsi separati depositati in data 05/07/2022 ed in data 26/07/2022 la società opponente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 486/2022 del 26/05/2022 – reso dal Tribunale di Palermo
nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 3898/2022, notificato telematicamente in data 15/06/2022 ed a mezzo del quale veniva ingiunto, in favore del resistente il pagamento della somma di euro Controparte_1
17.775,00, oltre le spese del procedimento monitorio – ed avverso il decreto ingiuntivo n. 487/2022 del 26/05/2022 – reso dal Tribunale di Palermo nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 3902/2022, notificato telematicamente in pari data ed a mezzo del quale veniva ingiunto, in favore del resistente il pagamento della somma di euro 18.576,00, oltre alle Controparte_2
spese del procedimento monitorio – deducendo l'erroneità delle somme ingiunte sia per avere effettuato, prima e dopo il deposito dei ricorsi, dei pagamenti sia perché le odierne parti opposte, soci della cooperativa, non avevano integralmente versato la loro quota sociale;
rappresentava, inoltre, che i resistenti dovevano
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro essere ritenuti responsabili dei danni causati all'impresa in ragione della condotta illecita posta in essere e preordinata a creare difficoltà produttive alla società
opponente nonché a sviarne la clientela e minarne l'immagine; concludeva chiedendo al Tribunale di volere revocare i provvedimenti monitori e, in via riconvenzionale, di volere condannare i resistenti al risarcimento dei danni arrecatile in forza della condotta illecita meglio descritta in atti, operando in ogni caso la compensazione delle rispettive partite di credito.
Costituitisi nei rispettivi procedimenti con memorie difensive depositate in data
28/10/2022 ed in data 02/12/2022, i resistenti contestavano la fondatezza dell'opposizione e ne chiedevano il rigetto.
Disposta la riunione delle cause, istruitele attraverso l'interrogatorio formale del resistente e l'escussione dei testimoni indicati dalle parti, Controparte_2
veniva fissata udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte, le cause vengono decise con il deposito di questa sentenza.
◊
1. In primo luogo, deve precisarsi che alla luce della documentazione versata in atti e dei chiarimenti resi dagli opposti la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 486/2022 – la cui corrispondente obbligazione non è mai stata contestata - deve essere decurtata dell'importo di euro 13.218,42, somma conseguita dal resistente in forza dell'ordinanza di Controparte_1
assegnazione del 13/12/2023 emessa dal Tribunale di Palermo – Sezione
Esecuzioni a definizione della procedura esecutiva iscritta al R.G. n. 1420/2023, e dell'importo di euro 1.000,00, frutto dei pagamenti eseguiti dall'opponente in data 14/04/2022 e in data 12/05/2022.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Analogamente, la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 487/2022 – la cui corrispondente obbligazione non è mai stata parimenti contestata - deve essere decurtata dell'importo di euro 13.816,94, somma conseguita dal resistente in forza dell'ordinanza di assegnazione del 13/12/2023 Controparte_2
emessa dal Tribunale di Palermo – Sezione Esecuzioni a definizione della procedura esecutiva iscritta al R.G. n. 1420/2023, e dell'importo di euro 1.000,00,
in ragione dei pagamenti eseguiti dall'opponente in data 24/06/2022 e in data
12/05/2022.
1.1. I resistenti, inoltre, non hanno mai negato di essere ancora debitori nei confronti della società della quota sociale, con la conseguenza che i crediti residui dei resistenti e devono essere Controparte_1 Controparte_2
compensati con il corrispondente importo di euro 500,00 ciascuno ed essere perciò rideterminati, rispettivamente, in euro 3.056,58 ed in euro 3.259,06:
somme per cui, previa revoca delle ingiunzioni opposte, si dispone conforme statuizione di condanna.
2. In riferimento, poi, alle domande risarcitorie formulate dalla società
opponente, deve evidenziarsi che la fase istruttoria del giudizio non ha comprovato alcuna condotta illecita degli opposti né è emerso dei medesimi un comportamento contrario agli obblighi e ai doveri di legge e contrattuali gravanti su di essi quali soci e dipendenti della cooperativa.
Ed invero, le testimonianze, perfettamente convergenti e non contraddittorie, rese dai testi e , apparsi particolarmente spontanei e genuini e Tes_1 Tes_2
della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, non permettono di ritenere raggiunta piena prova circa l'esistenza di una condotta dei resistenti volta a danneggiare la società, avendo piuttosto portato in luce, assai più semplicemente,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro una situazione di malcontento generale tra i dipendenti, ragionevolmente e comprensibilmente causata dal mancato regolare pagamento degli stipendi e degli arretrati via via maturati.
Più esattamente, la teste , escussa all'udienza del 27/11/2024, ha riferito Tes_1
testualmente quanto segue: “… Ho lavorato per la società opponente dal mese di febbraio del 2017 fino al mese di aprile del 2022. Premetto che sia io che i miei colleghi abbiamo sempre svolto del lavoro straordinario per venire incontro all'esigenze aziendali e che neppure veniva pagato. Non mi ricordo cosa successe specificamente nei mesi di settembre – ottobre del 2021, posso solo dire che poco prime delle feste natalizie di quell'anno, direi intorno al mese di novembre del
2021 io, , e Controparte_3 Tes_2 Parte_2 CP_4 [...]
ci siamo rifiutati di continuare ad espletare lavoro straordinario sia CP_2
perché ci sembrava inutile sia perché non ci veniva neppure corrisposta la retribuzione base. Preciso che bastava che uno di noi si rifiutasse perché
, la titolare, esonerasse anche tutti gli altri dal farlo: intendo dire che o Per_1
lo facevamo tutti o non lo faceva nessuno. Ricordo che invece ha continuato sempre ad espletare lavoro straordinario . Le pupe di Controparte_1
zucchero hanno costituito una linea di produzione fatta nei primi anni,
sicuramente nel 2018 e forse anche nel 2019, ma poi interrotta del tutto. Nulla so in ordine ad una attività di produzione di tali pupe realizzate al di fuori dello stabilimento aziendale. La mia decisione di dimettermi nel mese di aprile del
2022 è scaturita dalla situazione di stanchezza derivante dalla mancata percezione degli stipendi, dalle numerose promesse mai mantenute. Premetto
che la cooperativa aveva preso il posto della precedente azienda Rosciglione
fallita ed io ero stata nuovamente assunta. Già il primo anno io e i colleghi
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro avevamo volontariamente rinunciato alla remunerazione degli straordinari per dare un nostro contributo alla riemersione dell'azienda. Ma anche questa nostra rinuncia si era rivelata inutile. La situazione era insostenibile: da una busta paga di € 1.600/1700 percepivo solo 500/600 euro. E di fronte alle mie rimostranze quello che e la figlia ci rispondevano era già Controparte_5
da un anno: “se non vi conviene la porta è aperta”. Erano loro stessi, del resto, a dire di fronte alle nostre lamentele che se ci licenziavamo per giusta causa avremmo anche potuto percepire la naspi. Nego assolutamente di essere stata istigata da nessuno dei colleghi indicati nel ricorso nella mia decisione di dimettermi, direi che anzi ho perso sin troppo tempo prima di addivenire a tale decisione. Nulla ho mai saputo in ordine a una eventuale volontà del cognato di ad acquisire l'azienda, non ho mai sentito parlare di lui né so chi sia. CP_2
Escludo categoricamente che vi fosse un'attività di istigazione volta a fomentare il malcontento da parte di , e CP_2 CP_4 CP_1 Controparte_6
o . Il punto è che tutti i dipendenti, tutta la squadra di lavoro era Per_2
esasperata e tutti discutevamo continuamente con e sua Controparte_5
figlia lamentandoci. Vi era una forte tensione diffusa tra tutti. Come noi si
Per_ lamentavano anche e che erano i parenti e CP_2 Controparte_6
lavoravano anche più di quanto lavoravamo noi che spesso andavamo via e li lasciavamo lì a lavorare, ed erano continue anche le tensioni fra i parenti.
Ricordo che nel corso di una conversazione avvenuta in pausa pranzo mi Per_2
disse di pensare bene a quello che facevo. Io infatti, nel contesto di discussioni che ormai avvenivano tutti i giorni in pausa pranzo e in cui tutti ci lamentavamo perché eravamo senza soldi, avevo dichiarato che volevo licenziarmi e fare causa alla cooperativa. con quelle parole mi esortava a non rovinare l'azienda, Per_2
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro a riflettere sulla mia decisione. Quando abbiamo deciso di dimetterci eravamo quindi ben consapevoli che, venendo contestualmente meno 7 dipendenti,
l'azienda si sarebbe trovata in difficoltà. In realtà poi sappiamo che è stato assunto altro personale e ha cercato in qualche modo di andare avanti. Ma in quel momento non vedevamo alcuna via di uscita, lavoravamo sostanzialmente per la . Preciso che i 500/600 € che percepivamo di mese in mese erano Pt_3
pure mensilità arretrate di diversi mesi prima, non eravamo in linea con il pagamento dello stipendio, si riusciva a prendere qualcosa di più come arretrati fra settembre e novembre quando lavoravamo tantissimo (era il momento di maggiore impegno produttivo dell'azienda) e dunque anche ci dava di Per_1
più, magari € 700.00, ma nel restante periodo e soprattutto d'estate percepivamo pochissimo ed erano pure soldi arretrati”.
Quanto riferito dalla teste ha trovato piena conferma nella deposizione resa Tes_1
dal teste il quale, escusso anch'egli all'udienza del giorno 27/11/2024, ha Tes_2
testualmente riferito: “ … Ho lavorato prima per l'azienda e poi per CP_2
la cooperativa per complessivi 7 anni. Ho cessato il rapporto di Parte_1
lavoro alla fine del mese di maggio del 2022. Ricordo che nell'autunno del 2021,
periodo normalmente di molto lavoro aziendale, tutti abbiamo continuato ad espletare lavoro straordinario. prima ci diceva che sarebbe stato Per_1
necessario farli per un mese, poi però i tempi indicati si allungavamo. Ricordo
che alcuni ad un certo punto si sono rifiutati di continuare a fare straordinario un po' perché non venivano pagati, un po' perché erano stanchi e la situazione dell'azienda non sembrava florida. Erano soprattutto alcuni a lamentarsi e a rifiutarsi, in particolare la squadra addetta ai cannoli, erano 8/9 ragazzi. Io che invece mi occupavo della linea della gastronomia e della pasticceria non ho mai
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro smesso di fare straordinario. Io lavoravo anche il sabato e se serviva anche la domenica fino alla fine. Nulla so su un'attività svolta al di fuori dell'azienda.
[...]
Per era l'autista, , e facevano CP_2 CP_4 CP_1 Controparte_6
alcuni cannoli e altri rosticceria e pasticceria. Escludo assolutamente che le persone che ho appena nominato svolgessero una qualsiasi attività di istigazione o fomentazione. La verità è che tutti ci lamentavamo e lo facevano anche loro,
ciascuno liberamente e ci lamentavamo perché non eravamo pagati. Io avevo un credito di oltre 10 mesi di stipendio, praticamente lavoravo gratis. Non vi era il pagamento del mese corrente ma venivano di volta in volta versati acconti dei mesi precedenti, di 600/700 € rispetto ai € 1.400,00 che mi sarebbero spettati,
infatti avevo accumulato più di € 20.000 di credito che oggi non ho più neppure speranza di recuperare. Preciso che io rispetto ad altri colleghi mi sono dimesso circa 1 mese dopo, non so come essi si siano decisi ad arrivare a tale decisione,
posso solo dire che non venivano pagati. Capitava che ci fossero delle discussioni, anzi era frequente che ci fossero delle discussioni in pausa pranzo e si parlava sempre di quello. Il punto era che non percepivamo il nostro stipendio e ci chiedevamo come fare, ognuno aveva una famiglia. Escludo che chi come me svolgesse lavoro straordinario fosse deriso dagli altri, direi che eravamo tutti consapevoli del fatto che se l'azienda aveva necessità del lavoro, il lavoro andava fatto. Escludo che vi siano mai state riunioni fuori dell'azienda per discutere della situazione, anzi di solito manifestavamo le nostre rimostranze direttamente a e , andavamo a parlare con loro. Essi CP_5 Per_1
rispondevano che la situazione era quella e che coloro ai quali non stava bene erano liberi di andarsene. Il prolungamento del lavoro straordinario cui ho fatto prima riferimento era stato detto solo verbalmente a me e agli altri colleghi del
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro settore pasticceria e rosticceria che eravamo quelli con maggiore lavoro.
fu uno di quelli a cui fu indicata la necessità di procedere allo CP_1
straordinario ed egli ha poi espletato tale lavoro solo qualche volta, non sempre veniva. invece dopo un iniziale straordinario aveva già Controparte_2
smesso di farlo. Io ricordo che questo avvenne intorno al mese di novembre/dicembre del 2021, era il periodo natalizio. Ricordo che mi fu consegnata la lettera allegata come documento 7 del ricorso, ma non ricordo quali dipendenti vi ottemperarono o meno”.
Tanto appreso dai testi succitati, non permette di ritenere provata una condotta illecita dei resistenti neanche la testimonianza resa dal teste , Controparte_5
la cui attendibilità per altro verso risulta seriamente minata dalla posizione rivestita all'interno della società oltre che dalla incontestata conflittualità con i resistenti. Questi, infatti, escusso all'udienza del 31/01/2024, ha riferito in ordine alla ipotizzata coartazione dei dipendenti o al dedotto dissenso all'espletamento dello straordinario, quanto segue: “… Non posso dire che vi fosse un'opera di istigazione da parte di e , ma certamente gli altri dipendenti CP_2 CP_1
vedendo che loro non si presentavano e che dovevano dunque fare il lavoro anche per loro cominciavano ad essere scontenti. Posso dire semplicemente che si respirava un'aria pesante. Dunque chiarisco che lo straordinario di fatto è
stato svolto per due settimane e lo hanno fatto tutti compresi , CP_1 CP_4
e Quando sono cominciate le lamentele e comunque e CP_2 CP_2
non volevano presentarsi e talvolta non si presentavano, io stesso ho CP_1
preferito non chieder più a nessuno lo straordinario perché appunto si creava troppo malcontento. Nessuno fece mai un rifiuto formale, solo che sarebbero venuti per forza e non è mia abitudine lavorare così. Ho preferito a questo punto
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro occuparmi da solo unitamente ai dipendenti , e delle ore Pt_4 Pt_5 Tes_2
di straordinario necessario per evadere gli ordini. Preciso che il mancato espletamento dello straordinario per quella settimana residua è stata solo uno dei fattori che ha inciso sulla diminuzione della produzione unitamente ai grossi disagi strutturali che si erano creati ed al covid che causava frequenti assenze di personale. A causa del covid si è arrivati anche alla chiusura totale in certi periodi dei vari reparti e delle produzioni poiché si era tutti malati. Comunque io e gli altri tre dipendenti che ho prima citato siamo riusciti all'epoca a far fronte agli ordini che avevamo previsto entro il mese di dicembre del 2021 …”. Ed
ancora, in ordine alla dedotta attività di produzione abusiva, il teste
[...]
ha affermato: “… Confermo che la produzione stabile delle statuette CP_5
di zucchero si è fermata nel 2020 perché ha risentito appunto della pandemia covid e delle carenze di personale che questa determinava. L' ultima grossa produzione fu nel 2019, nel 2020 se ne face qualcuna giusto per mantenere il prestigio dell'azienda. Dunque nel 2021 non prendevamo proprio alcun ordine relativo alle statuette di zucchero. Due giorni dopo circa o il giorno dopo l'intervento dei nas presso il vecchio laboratorio sito nel mercato di Ballarò, fu a convocarmi in ufficio riferendomi dell'accesso dei nas e del CP_2
sequestro operato. Io non sapevo nulla ed egli mi racconto che per “campare”
aveva messo su un'attività di produzione di statuette di zucchero. Io non ho alcuna informazione specifica al riguardo, immagino che avesse delle commesse e che la merce prodotta venisse venduta. Non ho alcuna certezza su chi siano stati i suoi clienti, se fossero i nostri vecchi clienti, immagino che lo fossero poiché qualcuno all'epoca ci aveva telefonato per sapere se quell'anno li avremmo prodotti e dunque immagino che lui abbia pescato fra costoro, ma non
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ho certezza al riguardo. Ricordo che un cliente ci chiese proprio se avevamo riaperto a Ballarò e io avevo risposto di no. Comunque noi, come ho detto prima,
non avevamo in quel momento attiva tale linea produttiva …”. Infine, il teste–
dopo avere riferito fatti dei quali il medesimo ammette di non avere diretta conoscenza in quanto raccontatigli da altri - ha precisato: “… Non so dire quante volte abbia parlato con il restante personale incitandolo a dimettersi, CP_2
le persone che ho prima indicato mi parlavano di queste riunioni al , e Per_4
cioè fuori dall'azienda proprio per evitare di essere visti, ma non so dire quante siano state …”.
Nessun elemento degno di nota è emerso dall'escussione di ed Testimone_3
né dall'interrogatorio formale del resistente Controparte_7 [...]
; e nessun argomento di prova ritiene questo Giudice di poter CP_2
desumere dalla mancata comparizione del resistente Controparte_1
determinata, tra l'altro, da un'errata informazione trasmessagli dal suo difensore per come da questi rappresentato all'udienza del 31/01/2024.
Quanto, poi, alle deposizioni espletate nel giudizio iscritto al n. 6693/22 R.G. ed acquisite agli atti di questo procedimento col consenso di ambedue le parti, è del tutto evidente che , e Testimone_3 Controparte_7 Tes_1 Tes_2
hanno reso dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle raccolte dinanzi a questa Giudice. ha confermato, dal canto suo, che “la società ha Persona_5
avuto delle difficoltà, e tutti avanzavamo dei soldi, io anche. Questo creava del malcontento …”, aggiungendo: “A me né nè altri hanno Controparte_2
mai suggerito di andarmene e non posso dire per conoscenza diretta che ciò sia accaduto ad altri”, che “ad aprile un buon numero di dipendenti ha dato le dimissioni, sicuramente per la questione dei soldi” e riconducendo altresì a tale
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro questione “una riunione, dove sono emerse queste lamentele”. Controparte_3
dichiarando quanto segue: “Nessuno di loro mi ha mai sollecitato ad andarmene perché comunque sapevano che io non me ne sarei andata. So per certo che con qualcuno l'hanno fatto. In particolare, qualche collega mi ha riferito che lo avrebbe sollecitato ad andarsene. Non so indicare un Controparte_2
collega in particolare perché erano un pò tutti che ricevevano queste sollecitazioni ed erano loro a raccontarmelo. Solo una volta mi è capitato di sentire che parlava con un ragazzo del quale non ricordo Controparte_2
né il nome né il cognome perché con noi ha lavorato poco, che gli diceva che se ne doveva andare come aveva fatto lui perché sennò non avrebbe mai visto i soldi.
Ricordo che una volta, non so indicare quando, c'è stata una riunione tra tutti noi dipendenti che eravamo rimasti dove è emersa questa cosa, cioè che aveva sollecitato tutti ad andarsene. Ne abbiamo parlato Controparte_2
tutti insieme. E quindi è venuto fuori questa cosa. Io in ogni caso sono rimasta.
Non posso riferire circostanze particolari, ribadisco che tutti dicevano questa cosa, che lui li aveva sollecitati ad andarsene perché sennò avrebbero perso i soldi ma come ho detto a me lui non ha mai detto niente….So che
[...]
organizzava riunioni fuori dai locali dell'azienda, l'ho sentito dire CP_2
dagli altri dipendenti che ne parlavano e io ascoltavo, ma io non ci sono mai andata. Preciso che riferivano che c'era stata la riunione, ma non facevano mai riferimento al contenuto”, ha in sostanza riconosciuto di non aver ricevuto personalmente alcuna sollecitazione indebita ad opera dei resistenti, confermando anch'essa per contro l'esistenza di un contesto problematico collegato ai ritardi nel pagamento delle retribuzioni ed il conseguente e diffuso malcontento fra i dipendenti, ed ha per il resto riportato mere affermazioni de relato, peraltro prive
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di qualsivoglia elemento che le rendesse verificabili (“non ricordo chi”, “non so indicare un collega in particolare” etc.), ricorrendo di fatto a formule del tutto vaghe e prive di oggettiva confermabilità (“tutti dicevano” etc.).
Conclusivamente, nulla consente di ascrivere le perdite lamentate dalla società a violazioni dei loro obblighi di legge o contrattuali poste in essere da parte dei resistenti. E non è certamente ultroneo rilevare che gli stessi atti difensivi della società addebitano, di fatto, le difficoltà economiche affrontate nel tempo “al rilevamento di un'azienda fallita… la crisi economica legata alla dichiarazione dello Stato di emergenza causata dal COVID-19 e dal conseguente lockdown che ha imposto la chiusura totale dell'attività produttiva per diversi mesi e la contrazione delle vendite per ancora più mesi… problemi di infiltrazione del tetto dello stabilimento dell'azienda”, riconoscendo la società stessa la legittimità del
“malcontento” dei dipendenti causato “dai ritardi nei pagamenti degli stipendi”.
E se, come si è visto, non vi è alcuna prova che sia stata mai operata da parte dei resistenti una concreta attività di pressing e/o sobillazione dei colleghi finalizzata a coordinarne o dirottarne le decisioni (tanto in punto di espletamento del lavoro straordinario quanto in punto di risoluzione del rapporto di lavoro) allo scopo di pregiudicare la funzionalità dell'azienda, se lo stesso tentativo di avviare separatamente una distinta e separata attività produttiva non era neppure astrattamente in grado di causare un concreto sviamento della clientela, non può
che rilevarsi che l'indisponibiità ad un lavoro straordinario non retribuito e la decisione di una molteplicità di dipendenti di dimettersi contestualmente, ma ciascuno in assoluta spontaneità e per ragioni più che obiettive, appaiono chiaramente ed indiscutibilmente reazioni legittime alle gravissime inadempienze del datore di lavoro, inadempienze che – per quanto soggettivamente ancorate
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro alla speranza di salvaguardare la sopravvivenza dell'attività aziendale – hanno finito per gravare oltremodo sui diritti dei dipendenti.
3. Venendo al regolamento delle spese, va preliminarmente ricordato che la valutazione di soccombenza va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, non può
qualificarsi soccombente (arg. ex Cass. n. 9587/2015). In applicazione di tale principio, le spese processuali sostenute dagli opposti – liquidate alla stregua dei valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, aumentati del 30% in ragione dell'attività
professionale prestata in favore di due parti - debbono essere integralmente poste a carico della società opponente, e ciò in ragione dell'assai modico ridimensionamento del credito espresso nei due decreti ingiuntivi e per di più
prevalentemente sulla scorta di pagamenti operati dopo il deposito dei relativi ricorsi. Rimangono per la stessa ragione a carico dell'opponente anche le spese della fase monitoria, come lì liquidate.
◊
Così deciso in Palermo, il 04/04/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro