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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/11/2024, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2193/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SACCANI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CORSI FRANCESCA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, ordinando all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di provvedere alle annotazioni di legge;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri;
- stabilire che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre e che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Per_1 assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
- stabilire che il genitore non collocatario possa vedere il figlio quando vorrà sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi di questo;
in mancanza di accordo con l'altro genitore, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno la settimana, preferibilmente il martedì, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana a weekend alterni, dall'uscita di scuola o in mancanza dalle ore 18,00 del sabato, sino alla domenica sera;
15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanza natalizie comprendenti alternativamente il giorno 25 e 26 dicembre e il giorno 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali e le altre ricorrenza importanti per la famiglia.
- Stabilire che, per il mantenimento ordinario dei figli e , quest'ultima Per_1 Per_2
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, anche in ragione del diverso tempo di permanenza degli stessi presso l'uno e l'altro genitore, il signor
[...]
corrisponda alla signora l'importo mensile di € 200,00 per ciascun CP_1 Parte_1
figlio, anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da dicembre 2025.
- Stabilire che entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese extra assegno come individuate nel protocollo del 13.06.2023 del Tribunale di Reggio Emilia.
- stabilire che la casa coniugale sita in Reggio Emilia, Via F. Lolli n. 12, in comproprietà dei coniugi, sia assegnata alla signora , presso la quale è collocata la prole, con ogni Parte_1
arredo e corredo, ad accezione di alcuni arredi specificatamente individuati dalle parti con separata scrittura privata, che verranno asportati dall'abitazione coniugale a cura e spese di quest'ultimo. Le parti si danno atto che il Signor lascerà l'abitazione coniugale per CP_1 trasferirsi presso l'immobile dei genitori sito in Reggio Emilia, Via Montefiorino n. 17, entro il 07.10.2024.
- le parti provvederanno a corrispondere nella misura del 50% ciascuno, le rate del mutuo fondiario per l'acquisto della casa coniugale, mediante addebito sul conto corrente alle stesse Cont cointestato acceso presso , filiale Via Tito Reggio Emilia, conto corrente che provvederanno ad alimentare, all'uopo pro quota.
- Le parti specificano, infine, che intendono dare attuazione alle sopra menzionate condizioni a far data dalla sottoscrizione del presente atto.
- Spese giudiziali compensate tra le parti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione premesso di avere sposato in data 03/06/2004 e che Parte_1 Controparte_1 dall'unione matrimoniale erano nati di 19 anni e di anni 17, conveniva in Per_2 Per_1
giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi la separazione personale nonché disporsi in ordine all'affidamento e al mantenimento dei die figli entrambi non economicamente autosufficienti non si opponeva alla pronuncia di separazione ma resisteva alle Controparte_1
domande di contenuto economico della moglie
Alla prima udienza dinnanzi al giudice relatore le parti chiedevano di precisare le conclusioni in forma congiunta, come da foglio già depositato, e la causa era rimessa al collegio per la decisione
*****
Deve essere senz'altro pronunciata la separazione, tenuto conto che la condotta delle parti e le loro stesse dichiarazioni rendono evidente come la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile e irreversibile
Il Tribunale prende quindi atto degli accordi raggiunti dalle parti, come dettagliatamente riportati in dispositivo, ritenendo che gli stessi non contrastino con l'interesse della prole minorenne né con principi di ordine pubblico, e dispone la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio celebrato a Reggio Emilia il 03/06/2004, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune anno 2004 n. 103, parte I, Serie /); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone in conformità alle conclusioni delle parti come sopra trascritte per quanto concerne l'affidamento, la collocazione residenziale nella casa coniugale e il mantenimento dei figli ed ogni altra statuizione, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 7 novembre 2024 Il Presidente est.
Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2193/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SACCANI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CORSI FRANCESCA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, ordinando all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di provvedere alle annotazioni di legge;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri;
- stabilire che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre e che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Per_1 assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
- stabilire che il genitore non collocatario possa vedere il figlio quando vorrà sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi di questo;
in mancanza di accordo con l'altro genitore, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno la settimana, preferibilmente il martedì, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana a weekend alterni, dall'uscita di scuola o in mancanza dalle ore 18,00 del sabato, sino alla domenica sera;
15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanza natalizie comprendenti alternativamente il giorno 25 e 26 dicembre e il giorno 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali e le altre ricorrenza importanti per la famiglia.
- Stabilire che, per il mantenimento ordinario dei figli e , quest'ultima Per_1 Per_2
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, anche in ragione del diverso tempo di permanenza degli stessi presso l'uno e l'altro genitore, il signor
[...]
corrisponda alla signora l'importo mensile di € 200,00 per ciascun CP_1 Parte_1
figlio, anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da dicembre 2025.
- Stabilire che entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese extra assegno come individuate nel protocollo del 13.06.2023 del Tribunale di Reggio Emilia.
- stabilire che la casa coniugale sita in Reggio Emilia, Via F. Lolli n. 12, in comproprietà dei coniugi, sia assegnata alla signora , presso la quale è collocata la prole, con ogni Parte_1
arredo e corredo, ad accezione di alcuni arredi specificatamente individuati dalle parti con separata scrittura privata, che verranno asportati dall'abitazione coniugale a cura e spese di quest'ultimo. Le parti si danno atto che il Signor lascerà l'abitazione coniugale per CP_1 trasferirsi presso l'immobile dei genitori sito in Reggio Emilia, Via Montefiorino n. 17, entro il 07.10.2024.
- le parti provvederanno a corrispondere nella misura del 50% ciascuno, le rate del mutuo fondiario per l'acquisto della casa coniugale, mediante addebito sul conto corrente alle stesse Cont cointestato acceso presso , filiale Via Tito Reggio Emilia, conto corrente che provvederanno ad alimentare, all'uopo pro quota.
- Le parti specificano, infine, che intendono dare attuazione alle sopra menzionate condizioni a far data dalla sottoscrizione del presente atto.
- Spese giudiziali compensate tra le parti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione premesso di avere sposato in data 03/06/2004 e che Parte_1 Controparte_1 dall'unione matrimoniale erano nati di 19 anni e di anni 17, conveniva in Per_2 Per_1
giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi la separazione personale nonché disporsi in ordine all'affidamento e al mantenimento dei die figli entrambi non economicamente autosufficienti non si opponeva alla pronuncia di separazione ma resisteva alle Controparte_1
domande di contenuto economico della moglie
Alla prima udienza dinnanzi al giudice relatore le parti chiedevano di precisare le conclusioni in forma congiunta, come da foglio già depositato, e la causa era rimessa al collegio per la decisione
*****
Deve essere senz'altro pronunciata la separazione, tenuto conto che la condotta delle parti e le loro stesse dichiarazioni rendono evidente come la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile e irreversibile
Il Tribunale prende quindi atto degli accordi raggiunti dalle parti, come dettagliatamente riportati in dispositivo, ritenendo che gli stessi non contrastino con l'interesse della prole minorenne né con principi di ordine pubblico, e dispone la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio celebrato a Reggio Emilia il 03/06/2004, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune anno 2004 n. 103, parte I, Serie /); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone in conformità alle conclusioni delle parti come sopra trascritte per quanto concerne l'affidamento, la collocazione residenziale nella casa coniugale e il mantenimento dei figli ed ogni altra statuizione, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 7 novembre 2024 Il Presidente est.
Parisoli