Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02186/2026REG.PROV.COLL.
N. 07428/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7428 del 2023, proposto dal signor-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Neto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro 143;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere CA DD e udito per l’appellante l’avvocato Domenico Neto;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dal Ministero appellato.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso per l’annullamento del decreto del Ministero della difesa –Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL) prot. M-D AB05933 Reg. 2022 0049332 del 4 febbraio 2022, notificato il 24 febbraio 2022, con cui gli è stata irrogata la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per otto mesi.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dalla documentazione in atti e dagli scritti difensivi, sono di seguito esposti.
2.1. Con ordinanza del 21 maggio 2021, emessa nell’ambito del procedimento penale RGPM -OMISSIS-/21, il GIP presso il Tribunale di Roma applicava la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria al luogotenente -OMISSIS- per i reati di associazione a delinquere, propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
2.2. Dagli atti di indagine era emerso, infatti, che il militare, all’epoca dei fatti in servizio presso il reparto carabinieri del Ministero della difesa – Ufficio di Gabinetto, intratteneva molteplici contatti telefonici con i membri del gruppo denominato “-OMISSIS-” (-OMISSIS-.), dedito alla pubblicazione ed alla propaganda (tramite i canali social “VKontakte”, “Facebook” e il gruppo di Whatsapp denominato “Jedenfreie Liga -OMISSIS-.”) di idee e propositi di natura xenofoba, razzista, antisemita, negazionista (della Shoah, dei crimini di guerra e del genocidio), di apologia del fascismo e del nazismo. In particolare, in due distinte occasioni e avvalendosi di due diversi “profili Facebook” (“-OMISSIS-” in un caso e “-OMISSIS-” in un altro), il sottufficiale esprimeva il proprio consenso al programma propagandistico dell’“-OMISSIS-”, mediante l’apposizione di “like” sulla pagina Facebook del gruppo -OMISSIS-. e in relazione ad uno scritto pubblicato il 14 gennaio 2020 radicalmente negazionista della Shoah.
2.3. Il Comandante interregionale dei carabinieri Pogdora disponeva, per i fatti sopra indicati, l’avvio dell’inchiesta formale (nota prot. 71/162-7-2021 del 24 agosto 2021) che si concludeva con la conferma degli addebiti contestati (relazione finale a firma dell’ufficiale inquirente del 22 ottobre 2021) e con l’irrogazione della sanzione di stato della sospensione dal servizio per mesi otto, conformemente alla proposta del vertice di comando (proposta a firma del Comandante interregionale prot. 71/162-15-2021 del 24 novembre 2021).
3. L’interessato impugnava il provvedimento di irrogazione della sanzione con ricorso al T.a.r., articolando due motivi di gravame con cui deduceva il difetto di istruttoria e di motivazione per mancanza di un autonomo accertamento dei fatti nonché la sproporzione della sanzione irrogata.
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , con sentenza -OMISSIS- respingeva il ricorso, rilevando che: a) l’amministrazione, con il provvedimento sanzionatorio impugnato, ha fatto ricorso alla motivazione “ per relationem ” nella descrizione dei fatti addebitati e ha valutato come idonei gli elementi probatori già raccolti nel corso delle indagini preliminari (anche mediante intercettazioni telefoniche) e vagliati dal G.I.P. ai fini dell’adozione della misura cautelare personale; b) non può negarsi che nel capo di imputazione formulato nei confronti del ricorrente e degli altri imputati coinvolti nel procedimento penale (proc. pen. n. -OMISSIS-), per i reati di cui agli artt. 416, 604-bis e 604-ter cod. pen emergano elementi fattuali che, per quanto non abbiano condotto, allo stato, ad alcuna sentenza di condanna nei confronti del ricorrente, tuttavia risultano connotati da oggettività e da un significativo grado di gravità (anche) disciplinare; c) non appare né illogico né immotivato l’apprezzamento effettuato dall’amministrazione in termini di “gravità” della condotta del sottufficiale (sebbene di mera “opinione”) e di contrarietà di essa ai doveri attinenti al giuramento prestato e al grado rivestito.
5. L’appellate ha interposto appello, articolando due motivi di gravame con cui deduce:
I. Error in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione; violazione di legge.
II . Error in iudicando: erroneità della sentenza per violazione di legge: art. 3 della Costituzione ed artt. 1355, 1357 e 1358 del D.P.R. n. 90/10, poiché il comportamento dell’appellante avrebbe dovuto comportare al più l’irrogazione di una sanzione di corpo; eccesso di potere, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza
6. Si è costituito in resistenza il Ministero della difesa.
7. All’udienza del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Con il primo motivo di appello il ricorrente censura il capo della sentenza che ha respinto il primo motivo di ricorso, relativo al difetto di istruttoria e di motivazione, sul rilievo che il provvedimento impugnato sarebbe adeguatamente motivato mediante il rinvio per relationem agli atti dell’indagine penale. Ad avviso dell’esponente, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere ad un autonomo accertamento dei fatti per valutare il nocumento al prestigio dell’istituzione, tenuto conto che la vicenda, priva di rilievo mediatico, non ha avuto ulteriori sviluppi processuali. Il T.a.r. avrebbe, inoltre, omesso di considerare l’eccellente curriculum del ricorrente.
10. Il motivo è infondato.
11. Secondo la giurisprudenza, se è vero che l’amministrazione deve procedere ad un’autonoma valutazione della gravità e della rilevanza disciplinare delle condotte contestate al pubblico dipendente nel giudizio penale, essa, tuttavia, ben può tenere conto delle risultanze processuali in quella sede acquisite, in modo da modulare sulle stesse l’istruttoria amministrativa ed evitare accertamenti ingiustificati, perché relativi a fatti materiali già provati, alla luce del principio dell’economia del procedimento (Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2012 n. 1993). Correttamente, dunque, l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere disciplinare, utilizza gli indizi di colpevolezza raccolti al fine di esercitare in giudizio l’azione penale, non sussistendo, né essendo ragionevolmente esigibile, un obbligo di svolgere una particolare e diversa attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova, purché i profili di condanna siano fatti oggetto di una diversa valutazione in merito alla loro rilevanza sotto il profilo disciplinare (cfr. Cons. Stato, sez. II, 7 aprile 2021 n. 2814; sez. IV, 2 aprile 2020, n. 2218; id., 5 novembre 2019, n. 6259; id. 2 novembre 2017, n. 5053).
12. Nel caso di specie, la condotta contestata al sottufficiale- consistente nell’adesione al gruppo “-OMISSIS-” e nella condivisione, tramite l’apposizione di “like” su Facebook, di messaggi di natura antisemita e negazionista- è provata dagli elementi raccolti nel corso delle indagini penali (a seguito di attività di intercettazione telefonica, acquisizione di tabulati, servizi di osservazione controllo e pedinamento) e compendiati nell’ordinanza cautelare del GIP del 29 settembre 2021.
13. L’interessato, nelle memorie difensive prodotte nel corso dell’inchiesta formale, non ha negato le condotte addebitate, cercando solo di minimizzarne la rilevanza con riguardo alla sua posizione marginale nella community , alla mancata diffusione mediatica dei post condivisi, alla ridotta offensività della condotta, al fatto che lo stesso GIP aveva qualificato i post come privi di significatività penale in quanto mera manifestazione di pensiero, all’intervenuta revoca della misura cautelare (memorie del 30 settembre 2021, all. 10 alla memoria di costituzione del Ministero del 23 maggio 2022).
14. Siffatte considerazioni non elidono il dato di fondo, costituito dall’adesione (o anche mera “simpatia”) manifestata da un militare dell’Arma a valori ed ideali esattamente antitetici rispetto a quelli su cui si fondano sia la Costituzione repubblicana a cui ha giurato fedeltà che la comunità civile.
15. Per tali ragioni, l’amministrazione, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui è titolare, ha correttamente ritenuto le condotte contrarie ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello “ status ” di militare e di appartenente all’Arma.
16. Il provvedimento non risulta, pertanto, affetto da vizi di palese irragionevolezza e illogicità, essendo adeguatamente motivato sulla base del richiamo all’ordinanza del GIP e a tutti gli atti dell’istruttoria disciplinare che ne integrano per relationem il contenuto e costituiscono il sostrato fattuale e procedimentale della misura afflittiva.
17. A diverse conclusioni non conduce la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP presso il Tribunale di Roma in data 18 febbraio 2026 e prodotta in udienza dal difensore dell’appellante. La sentenza, infatti, si limita ad assolvere gli appartenenti al gruppo -OMISSIS-., tra cui l’odierno appellante, dal reato di associazione per delinquere per difetto dell’elemento oggettivo (la stabile struttura organizzativa).
18. La condotta contestata in sede penale (partecipazione da un’associazione per delinquere) è, quindi, diversa da quella addebitata in sede disciplinare (adesione ad ideali xenofobi, razzisti e nazisti, manifestata attraverso la frequentazione del gruppo -OMISSIS-. e l’apposizione di like ).
19. Questa sezione ha, peraltro, osservato che “ la sanzione disciplinare è legittimamente irrogata all'esito di una autonoma e necessaria rivalutazione, al fine di accertarne il rilievo disciplinare, dei fatti che hanno costituito oggetto del giudizio penale ”, sebbene concluso con sentenza che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione (Cons. Stato, Sez. II, 03/01/2024, n. 127). Tali conclusioni si attagliano anche alla sentenza di non luogo a procedere, resa all’esito dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., tanto più che essa, a differenza della sentenza di assoluzione resa all’esito del dibattimento, è priva dell’attitudine al giudicato ai sensi dell’art. 653 c.p.p. ed è suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 434 c.p.p.
20. Con riguardo, inoltre, alla censura afferente mancata considerazione del curriculum del militare, è sufficiente osservare, in senso contrario, che esso è stato invece stato preso in considerazione dall’amministrazione sia nel provvedimento impugnato (che richiama i precedenti disciplinari e di servizio del militare) sia nella proposta del Comandante interregionale che ha tenuto conto “ degli ottimi precedenti disciplinari e di servizio ”.
21. Osserva ancora il Collegio che non giova al ricorrente nemmeno il richiamo ai precedenti di questa Sezione n. 5418 del 2023 e del T.a.r. Toscana n. -OMISSIS-poiché- in disparte la diversità di fattispecie esaminate, in quanto afferenti ad appartenenti a Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia penitenziaria e Polizia di Stato, circostanza che giustifica la diversità di sanzione irrogata) – gli stessi confermano la rilevanza disciplinare dei c.d. like , salvo la prova di un’apposizione involontaria che nella specie non è stata fornita (la reiterazione della condotta contestata esclude, in ogni caso, qualunque asserita involontarietà).
22. Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
23. Con il secondo motivo di appello il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso, relativo al difetto di proporzionalità della sanzione di stato che il Ministero ha ritenuto di irrogare, in luogo di una meno lesiva sanzione “di corpo”. Secondo l’esponente, non sarebbe chiaro il nesso, evidenziato dal T.a.r., << fra il manifestare il proprio pensiero e la propria opinione con la non adesione ai valori costituzionali in uno con la giustezza della sanzione comminata >>(pag. 7 dell’appello), tanto più che i fatti contestati erano privi di rilevanza esterna.
24. Anche tale motivo è infondato.
25. Giova ribadire che la valutazione dei fatti e della loro gravità, nonché della misura della sanzione da applicare, rientra in una sfera di discrezionalità da riconoscere all’amministrazione, correlata alla sua autonomia organizzativa, ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo per illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità, travisamento dei fatti (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 30 dicembre 2025 n. 10437 e 25 luglio 2025, n. 6657).
26. Nel caso di specie la sanzione irrogata, comunque di natura conservativa, non appare manifestamente sproporzionata, tenuto conto della gravità dei fatti addebitati che, come osservato dal T.a.r. ed evidenziato nel provvedimento impugnato, non sono riconducibili, riduttivamente, a mere manifestazioni di opinioni personali, ma esprimono (a prescindere dalla loro diffusione) l’apprezzamento e l’adesione a valori incompatibili con lo status di appartenente all’Arma.
27. Per tali ragioni, anche il secondo motivo deve essere respinto, con conseguente reiezione integrale dell’appello.
28. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione al Ministero della difesa delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000.00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO NA, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
CA DD, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA DD | IO NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.