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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/01/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 3158/2016 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Orza Gianluigi, elettiva- Parte_1
mente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv.to Zaccardo Massimo Gerardo, elettivamente domiciliata come in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv.to La Mura Veronica, elet- Parte_2
tivamente domiciliato come in atti;
- APPELLATI –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1495/2016 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg-
1 ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_2
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, per Parte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni per lesioni, riportate in occorrenza del sinistro avvenuto in Pagani il 19/11/2009 tra le ore 15:00 e le 15:30, a causa di un cane tenuto a guinzaglio dal proprietario convenuto, il quale provocava la ca- duta dalla scala del sig. A seguito della caduta l'attore rimaneva infortuna- Pt_2
to tanto da dover ricorrere al vicino nosocomio di Pagani, ove i sanitari di turno gli refertavano la seguente diagnosi: “Trauma cranico non commotivo con esco- riazioni”.
Al momento del sinistro il convenuto ammetteva la propria responsabilità addu- cendo che il cane era sfuggito dal guinzaglio.
Con lettera raccomandata AR veniva richiesto il risarcimento dei danni subiti dal sig. nell'occorso sinistro;
a riscontro il comunicava Parte_2 Parte_1
la denuncia del sinistro alla propria compagnia assicurativa Controparte_2
(già , che copriva per la Responsabilità Civile Terzi (n.
[...] CP_3
04630702533.60).
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva , il Parte_1
quale preliminarmente chiedeva la chiamata in garanzia della già CP_1 Pt_3
per il rischio RCT. CP_4
Si costituiva, a seguito di chiamata in causa, la , la Controparte_5
quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva chiedendo il rigetto della do- manda. A confutazione dell'eccezione, veniva esibito, e depositato, il contratto di assicurazione ed il pagamento a mezzo carta visa.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace accoglieva la domanda avanzata dall'attore e condannava
[...]
Controparte_6 la al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di Pt_1 Parte_4
, della somma di € 2.820,18 oltre al pagamento delle spese di lite.
[...]
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , propo- Parte_1
neva gravame avverso tale sentenza, per i motivi meglio specificati nell'atto di appello cui per brevità si rinvia.
costituitosi in giudizio, chiedeva l'accoglimento della do- Parte_2
manda di garanzia e la dichiarazione di operatività della polizza assicurativa ver- sata in atti e per l'effetto chiedeva la condanna della Controparte_5
a manlevare il sig. , per tutte le somme riconosciute, a
[...] Parte_1
titolo di risarcimento danni, in favore del sig. Parte_2
Si costituiva altresì la , la quale chiedeva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.; e nel merito il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa è stata rinviata per la pre- cisazione delle conclusioni e all'udienza del 13/12/2023 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato.
Giova osservare, infatti che l'art. 342 c.p.c. come modificato dal D.L. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, statuisce testualmente che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'arti- colo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve con- tenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
3 Tale norma deve essere interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affian- cando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari for-me sa- cramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza ap- pellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. in tal senso, di recente, Cass. Sez. VI, sent. n. 13535,
30/5/2018 e Cass. S.U., sent. n. 27199, 16/11/2017).
Chiarita, dunque, la portata interpretativa del principio di specificità dei motivi d'appello, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere che l'atto di appello superi la soglia minima della specificità:
l'appellante, infatti, ha formulato motivi 'autonomi' di impugnazione, tali da con- sentire a codesto Giudicante di individuare i punti della sentenza reputati in-giusti nonché le critiche sostanzialmente articolate alla decisione impugnata.
Per quanto concerne il merito, l'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Appare corretta la sentenza del Giudice di prime cure che ha accertato la respon- sabilità esclusiva del convenuto , sulla base delle dichiarazioni Parte_1
rese e delle circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio.
Per quanto riguarda la domanda di garanzia avanzata dal sig. nei CP_7
confronti di il Tribunale rileva che essa è priva di fondamento giuridi- CP_1
co.
È emerso infatti che non ha fornito prova dell'effettiva opera- Parte_1
tività della polizza assicurativa per il sinistro in questione. Sebbene il contratto di assicurazione sia stato prodotto in atti, è risultato assente ogni riscontro circa l'avvenuto pagamento del premio, requisito indispensabile ai sensi dell'art. 1901
4 c.c. per l'efficacia della copertura. Il Giudice di Pace ha pertanto legittimamente rigettato la domanda di garanzia.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte chiarito che il mancato pagamento del premio assicurativo comporta la sospensione automatica della co- pertura ai sensi dell'art. 1901, comma 2, c.c., sino al momento del pagamento. In tale contesto, la Corte di cassazione, con sentenza n. 12565/2018, ha ribadito che
“l'onere della prova del pagamento del premio grava sul contraente che invoca
l'operatività della garanzia assicurativa”, con la conseguenza che l'omissione di tale dimostrazione determina il rigetto della relativa domanda.
Le censure mosse dall'appellante circa la quantificazione del danno e le spese di lite sono meramente generiche e non supportate da elementi probatori idonei a sovvertire la decisione di primo grado.
Inoltre, in relazione al quantum debeatur, il Tribunale osserva che la quantifica- zione operata dal Giudice di Pace risulta conforme ai criteri di liquidazione previ- sti dalla legge e alla giurisprudenza consolidata, non ravvisandosi alcun errore materiale o giuridico nella determinazione dell'importo liquidato.
Le argomentazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla con- ferma della sentenza impugnata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Stante l'esito del presente giudizio di impugnazione, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
5 b) rigetta la domanda di garanzia avanzata dall'appellato ; CP_7
c) compensa tra le parti le spese di lite;
d) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 23/01/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 3158/2016 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Orza Gianluigi, elettiva- Parte_1
mente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv.to Zaccardo Massimo Gerardo, elettivamente domiciliata come in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv.to La Mura Veronica, elet- Parte_2
tivamente domiciliato come in atti;
- APPELLATI –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1495/2016 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg-
1 ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_2
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, per Parte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni per lesioni, riportate in occorrenza del sinistro avvenuto in Pagani il 19/11/2009 tra le ore 15:00 e le 15:30, a causa di un cane tenuto a guinzaglio dal proprietario convenuto, il quale provocava la ca- duta dalla scala del sig. A seguito della caduta l'attore rimaneva infortuna- Pt_2
to tanto da dover ricorrere al vicino nosocomio di Pagani, ove i sanitari di turno gli refertavano la seguente diagnosi: “Trauma cranico non commotivo con esco- riazioni”.
Al momento del sinistro il convenuto ammetteva la propria responsabilità addu- cendo che il cane era sfuggito dal guinzaglio.
Con lettera raccomandata AR veniva richiesto il risarcimento dei danni subiti dal sig. nell'occorso sinistro;
a riscontro il comunicava Parte_2 Parte_1
la denuncia del sinistro alla propria compagnia assicurativa Controparte_2
(già , che copriva per la Responsabilità Civile Terzi (n.
[...] CP_3
04630702533.60).
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva , il Parte_1
quale preliminarmente chiedeva la chiamata in garanzia della già CP_1 Pt_3
per il rischio RCT. CP_4
Si costituiva, a seguito di chiamata in causa, la , la Controparte_5
quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva chiedendo il rigetto della do- manda. A confutazione dell'eccezione, veniva esibito, e depositato, il contratto di assicurazione ed il pagamento a mezzo carta visa.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace accoglieva la domanda avanzata dall'attore e condannava
[...]
Controparte_6 la al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di Pt_1 Parte_4
, della somma di € 2.820,18 oltre al pagamento delle spese di lite.
[...]
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , propo- Parte_1
neva gravame avverso tale sentenza, per i motivi meglio specificati nell'atto di appello cui per brevità si rinvia.
costituitosi in giudizio, chiedeva l'accoglimento della do- Parte_2
manda di garanzia e la dichiarazione di operatività della polizza assicurativa ver- sata in atti e per l'effetto chiedeva la condanna della Controparte_5
a manlevare il sig. , per tutte le somme riconosciute, a
[...] Parte_1
titolo di risarcimento danni, in favore del sig. Parte_2
Si costituiva altresì la , la quale chiedeva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.; e nel merito il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa è stata rinviata per la pre- cisazione delle conclusioni e all'udienza del 13/12/2023 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato.
Giova osservare, infatti che l'art. 342 c.p.c. come modificato dal D.L. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, statuisce testualmente che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'arti- colo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve con- tenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
3 Tale norma deve essere interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affian- cando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari for-me sa- cramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza ap- pellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. in tal senso, di recente, Cass. Sez. VI, sent. n. 13535,
30/5/2018 e Cass. S.U., sent. n. 27199, 16/11/2017).
Chiarita, dunque, la portata interpretativa del principio di specificità dei motivi d'appello, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere che l'atto di appello superi la soglia minima della specificità:
l'appellante, infatti, ha formulato motivi 'autonomi' di impugnazione, tali da con- sentire a codesto Giudicante di individuare i punti della sentenza reputati in-giusti nonché le critiche sostanzialmente articolate alla decisione impugnata.
Per quanto concerne il merito, l'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Appare corretta la sentenza del Giudice di prime cure che ha accertato la respon- sabilità esclusiva del convenuto , sulla base delle dichiarazioni Parte_1
rese e delle circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio.
Per quanto riguarda la domanda di garanzia avanzata dal sig. nei CP_7
confronti di il Tribunale rileva che essa è priva di fondamento giuridi- CP_1
co.
È emerso infatti che non ha fornito prova dell'effettiva opera- Parte_1
tività della polizza assicurativa per il sinistro in questione. Sebbene il contratto di assicurazione sia stato prodotto in atti, è risultato assente ogni riscontro circa l'avvenuto pagamento del premio, requisito indispensabile ai sensi dell'art. 1901
4 c.c. per l'efficacia della copertura. Il Giudice di Pace ha pertanto legittimamente rigettato la domanda di garanzia.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte chiarito che il mancato pagamento del premio assicurativo comporta la sospensione automatica della co- pertura ai sensi dell'art. 1901, comma 2, c.c., sino al momento del pagamento. In tale contesto, la Corte di cassazione, con sentenza n. 12565/2018, ha ribadito che
“l'onere della prova del pagamento del premio grava sul contraente che invoca
l'operatività della garanzia assicurativa”, con la conseguenza che l'omissione di tale dimostrazione determina il rigetto della relativa domanda.
Le censure mosse dall'appellante circa la quantificazione del danno e le spese di lite sono meramente generiche e non supportate da elementi probatori idonei a sovvertire la decisione di primo grado.
Inoltre, in relazione al quantum debeatur, il Tribunale osserva che la quantifica- zione operata dal Giudice di Pace risulta conforme ai criteri di liquidazione previ- sti dalla legge e alla giurisprudenza consolidata, non ravvisandosi alcun errore materiale o giuridico nella determinazione dell'importo liquidato.
Le argomentazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla con- ferma della sentenza impugnata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Stante l'esito del presente giudizio di impugnazione, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
5 b) rigetta la domanda di garanzia avanzata dall'appellato ; CP_7
c) compensa tra le parti le spese di lite;
d) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 23/01/2025
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