Art. 2.
Con decreto del Capo del Governo, Ministro per l'interno, sara' determinato il perimetro del capoluogo del comune di Pontinia.
Le aree comprese in tale perimetro, salvo quelle che col decreto anzidetto saranno riservate all'Opera nazionale combattenti, passeranno in proprieta' al Comune all'atto della costituzione del Comune medesimo.
Il comune di Pontinia sara' tenuto a corrispondere all'Opera nazionale combattenti, all'atto della vendita, una indennita' fissa di L. 10.000 (lire diecimila) per ettaro, oltre alla meta' della differenza che venisse eventualmente ottenuta in occasione della vendita delle aree da parte del Comune, tra L. 5 al metro quadrato e l'effettivo prezzo di cessione risultante da atto pubblico.
Le aree destinate a giardini pubblici, a vie o a piazze o edifici destinati a pubblici servizi di carattere comunale, passano gratuitamente in proprieta' al comune di Pontinia. Qualora sulle aree passate in proprieta' del comune di Pontinia, in forza del presente articolo, questo intendesse procedere a costruzioni edilizie con qualsiasi altra destinazione, dovra' preventivamente versare all'Opera nazionale dei combattenti l'indennita' fissa in ragione di lire una al metro quadrato sul terreno occupato dalle costruzioni medesime e loro annessi o comunque sottratto alla vendita a terzi.
Nel caso che entro dieci anni dall'inizio delle costruzioni edilizie predette, queste fossero cedute a terzi, sara' determinato il valore dell'area sulla base dei terreni limitrofi e il comune di Pontinia dovra' pure corrispondere la differenza di cui al 3° comma del presente articolo.
Con decreto del Capo del Governo, Ministro per l'interno, sara' determinato il perimetro del capoluogo del comune di Pontinia.
Le aree comprese in tale perimetro, salvo quelle che col decreto anzidetto saranno riservate all'Opera nazionale combattenti, passeranno in proprieta' al Comune all'atto della costituzione del Comune medesimo.
Il comune di Pontinia sara' tenuto a corrispondere all'Opera nazionale combattenti, all'atto della vendita, una indennita' fissa di L. 10.000 (lire diecimila) per ettaro, oltre alla meta' della differenza che venisse eventualmente ottenuta in occasione della vendita delle aree da parte del Comune, tra L. 5 al metro quadrato e l'effettivo prezzo di cessione risultante da atto pubblico.
Le aree destinate a giardini pubblici, a vie o a piazze o edifici destinati a pubblici servizi di carattere comunale, passano gratuitamente in proprieta' al comune di Pontinia. Qualora sulle aree passate in proprieta' del comune di Pontinia, in forza del presente articolo, questo intendesse procedere a costruzioni edilizie con qualsiasi altra destinazione, dovra' preventivamente versare all'Opera nazionale dei combattenti l'indennita' fissa in ragione di lire una al metro quadrato sul terreno occupato dalle costruzioni medesime e loro annessi o comunque sottratto alla vendita a terzi.
Nel caso che entro dieci anni dall'inizio delle costruzioni edilizie predette, queste fossero cedute a terzi, sara' determinato il valore dell'area sulla base dei terreni limitrofi e il comune di Pontinia dovra' pure corrispondere la differenza di cui al 3° comma del presente articolo.